L’Autorità
NELLE riunioni di Consiglio del 19
dicembre 2006 e del 31 gennaio 2007;
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249 recante
"Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTO il decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche";
VISTA la Decisione della Commissione
europea del 2 aprile 2003 M. 2876-NewsCorp/Telepiù;
VISTA la delibera
n. 76/05/CONS (Controversia Comex S.p.A.
/ Sky Italia S.r.l. avente ad oggetto la
concessione a soggetti terzi della licenza
per i prodotti NDS di accesso condizionato);
VISTA la proposta del Direttore della
Direzione Reti e Servizi di comunicazioni
elettroniche;
VISTI gli atti del procedimento e la
documentazione acquisita durante
l’istruttoria;
CONSIDERATO quanto segue:
I. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Con delibera
76/05/CONS del 10 febbraio 2005
l’Autorità, relativamente alla
controversia tra le società Comex s.p.a. e
Sky Italia s.r.l., ha ritenuto non
applicabili ai produttori di decoder gli
Impegni di cui alla Decisione n. Comp/M. 2876
della Commissione europea del 2 aprile 2003.
Ciò in quanto il mercato dei produttori di
decoder non è stato considerato dalla
Commissione né un "mercato
rilevante", né tanto meno un
"mercato interessato", e come tale
è stato ritenuto estraneo allo scopo posto
a fondamento della citata Decisione di
evitare che l’operazione di concentrazione
potesse determinare effetti restrittivi sul
mercato della televisione a pagamento.
L’Autorità ha, però, ravvisato
l’opportunità, nell’ambito dei propri
poteri di intervento in materia di accesso e
di interconnessione ex artt. 42 e 43
del Codice delle comunicazioni, di
trasmettere gli atti ai Dipartimenti
competenti, al fine di valutare gli effetti
prodotti dall’adozione di un sistema unico
di accesso condizionato sul mercato dei
sistemi e dei prodotti, nonché sulle
condizioni di accesso da parte degli utenti
finali ai servizi televisivi digitali.
L’attività di vigilanza e le analisi
che ne sono conseguite hanno avuto ad
oggetto la verifica di conformità del
comportamento tenuto dalle società Sky
Italia s.r.l. e NDS LTD nei confronti di
Comex s.p.a. in relazione a quanto disposto
dall’articolo 43, comma 1, del Codice
delle comunicazioni elettroniche.
L’articolo 43, comma 1 del Codice,
recependo integralmente l’art. 6 della direttiva 2002/19 CE del 7
marzo 2002 (c.d. direttiva accesso),
dispone che "All'accesso
condizionato ai servizi televisivi e
radiofonici digitali trasmessi ai
telespettatori e agli ascoltatori si
applicano, a prescindere dai mezzi di
trasmissione, le condizioni di cui
all'allegato n. 2, parte I."
L’allegato n. 2 (anch’esso di diretta
e integrale derivazione comunitaria), parte
I, alla lettera c) dispone a sua volta che
"quando concedono licenze ai
fabbricanti di apparecchiature di consumo, i
titolari di diritti di proprietà
industriale relativi ai sistemi e ai
prodotti di accesso condizionato lo fanno a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie. La concessione delle
licenze, che tiene conto dei fattori tecnici
e commerciali, non può essere subordinata
dai titolari di diritti a condizioni che
vietino, dissuadano o scoraggino
l’inclusione nel medesimo prodotto:
- di un’interfaccia comune che
consenta la connessione con più sistemi
di accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema
di accesso, purché il beneficiario
della licenza rispetti condizioni
ragionevoli e appropriate che
garantiscano, per quanto lo riguarda, la
sicurezza delle transazioni degli
operatori del servizio di accesso
condizionato.
Nella presente vicenda la società Comex
s.p.a. ha reiteratamente denunciato la
violazione dell’art. 43, comma 1, del
Codice delle comunicazioni elettroniche in
quanto NDS Ltd si è rifiutata, in mancanza
di preventiva autorizzazione da parte di Sky
Italia s.r.l., di rilasciare la licenza del
sistema di accesso condizionato "Videoguard"
così come personalizzato per la piattaforma
satellitare.
II. ITER ISTRUTTORIO
La società Comex s.p.a. inizialmente
avanzava a NDS Ltd una richiesta di
concessione della licenza del sistema di
accesso condizionato denominato "Videoguard"
al fine di inserirlo all’interno
dell’apparecchio da essa prodotto e
denominato X-Dome, implementante un
ricevitore satellitare di tecnologia common
interface. La società NDS Ltd non dava
seguito alla richiesta in quanto, per motivi
legati alla sicurezza, non concede mai
licenze per sistemi di accesso condizionato
finalizzate all’implementazione su slot di
interfaccia comune (common interface) in
decoder destinati al pubblico. A fronte di
ciò Comex s.p.a., in una nota pervenuta
all’Autorità in data 2 novembre 2005,
manifestava allora l’intendimento di
chiedere il rilascio di una "licenza di
sfruttamento dell’algoritmo inerente il
sistema di accesso condizionato denominato
Videoguard per l’implementazione in
versione CA-embedded", facendo, quindi,
espresso riferimento alla versione "embedded"
del sistema "Videoguard" e non più
alla possibile integrazione su un decoder
"common interface".
A seguito di tale mutato intendimento,
l’Autorità in data 6 dicembre 2005
chiedeva alle società NDS Ltd e Sky Italia
s.r.l. di integrare il quadro delle
informazioni sino ad allora fornite rispetto
all’istanza di licenza avanzata da Comex
s.p.a., con specifica individuazione delle
condizioni e delle procedure che un
produttore di decoder deve rispettare per
ottenere la "licenza di sfruttamento
dell’algoritmo inerente al sistema
denominato Videoguard per
l’implementazione, in versione CA –
embedded, sull’apparato denominato X Dome".
Dal carteggio intercorso, e in
particolare dalle memorie di Sky Italia
s.r.l. e di NDS Ltd del 4 ottobre 2006,
nonché dall’audizione in contraddittorio
tra le parti del 1° agosto 2006, è emerso
che la corrente pratica delle due società
è ispirata ai seguenti indirizzi:
- NDS Ltd, in qualità di titolare dei
diritti di proprietà intellettuale
relativi al CAS Videoguard, concede ai
fabbricanti di decoder la licenza del
sistema di accesso condizionato "Videoguard",
così come personalizzato per Sky Italia
s.r.l., solamente previa autorizzazione
da parte di quest’ultima;
- Sky Italia s.r.l. autorizza NDS Ltd al
rilascio della licenza del prodotto di
accesso condizionato solo previo
raggiungimento di un accordo di natura
commerciale con il fabbricante di
decoder, accordo riguardante aspetti
tecnici (la qualità e le funzionalità
disponibili, le garanzie di sicurezza) e
commerciali (prezzo del decoder, capacità
produttiva, tempi di consegna);
- il fabbricante di decoder che ha
richiesto la licenza accetta che sia Sky
Italia s.r.l. a svolgere in maniera
esclusiva l'attività di distribuzione e
di manutenzione dei decoder. Pertanto,
Sky Italia s.r.l. acquista dai
fabbricanti il decoder a seguito della
sua fabbricazione per le successive
attività di distribuzione e
manutenzione.
L’apparato X-Dome, a seguito di
verifica tecnica condotta nel quadro degli
indirizzi esposti, è stato ritenuto da NDS
Ltd e da Sky Italia s.r.l. non idoneo
all’implementazione della licenza "Videoguard"
personalizzata per Sky Italia s.r.l., poiché
munito di alcune funzioni che ne
escluderebbero la sicurezza ed affidabilità
( per il fatto che esso utilizza il sistema
operativo Linux, c.d. open source, sul quale
un utente esperto di PC potrebbe installare
qualsiasi software), e, invece, privo di
alcune caratteristiche necessarie a fornire
in maniera ottimale tutti i servizi
dell’offerta Sky (ad esempio:
registrazione sull’hardware in modalità
crittata della programmazione, forme di
protezione delle uscite digitali per evitare
la riproduzione della programmazione in
qualità digitale).
La Comex s.p.a., peraltro, con la sua
successiva memoria del 18 ottobre 2006,
oltre ad evidenziare l’inconferenza di
test ed analisi svolte su un progetto
risalente all’anno 2003, e a confutare
alcune delle censure tecniche mosse dalle su
richiamate società, si è dichiarata
disponibile ad apportare tutte le modifiche
ritenute necessarie a fini di sicurezza e
qualità della fruizione del servizio
televisivo, facendo notare specificamente
l’assenza di garanzia di esaustività
delle condizioni come sopra richieste da NDS
Ltd e da Sky Italia s.r.l. per la
concessione delle licenze di accesso
condizionato.
III. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ
Alla luce di quanto emerso in atti, avuto
riguardo sia al carteggio intercorso tra le
parti che a quello avvenuto con l’Autorità,
si deve ritenere che Sky Italia s.r.l. non
abbia chiarito adeguatamente le condizioni
cui essa subordina l’autorizzazione a NDS
Ltd per concedere le licenze del sistema di
accesso condizionato "Videoguard"
utilizzato dai propri abbonati; parimenti,
la stessa NDS Ltd non esplicita nella loro
necessaria completezza le condizioni
richieste per la concessione della licenza
del sistema "Videoguard" così
come personalizzato per l’operatore
televisivo satellitare.
L’indicazione dei parametri che, nel
corso della presente vicenda, Sky Italia
s.r.l. ha dichiarato di utilizzare nella
scelta del produttore (il costo del decoder;
la qualità del decoder; le funzioni
disponibili sull’apparato; le garanzie di
sicurezza che tale apparato presenta; la
solidità finanziaria del produttore e la
sua capacità produttiva; l’affidabilità
del produttore nella risoluzione dei
problemi tecnici) risulta essere ancora
generica, tale da non consentire
all’Autorità una valutazione di conformità
al Codice delle scelte dell’obbligato, né
tanto meno ai fabbricanti di decoder di
adeguare i loro prodotti e le loro
strategie, conformandoli agli standard
occorrenti all’ottenimento della licenza
in regime di non discriminazione.
Occorre allora ricordare che la
previsione dell’articolo 43, comma 1, e
All. n. 2 del Codice delle comunicazioni
deve essere intesa quale fonte di un vero e
proprio obbligo a carico di Sky Italia s.r.l.
e NDS Ltd.
A conferma del carattere cogente dei
vincoli imposti ex art. 43 citato
preme far notare che la direttiva 2002/19/CE
applica ai servizi radiofonici e televisivi
digitali un regime derogatorio rispetto alle
altre comunicazioni elettroniche. La
direttiva accesso, infatti, pone obblighi di
accesso condizionato ex ante a tutti
gli operatori, dando per compiuta a
priori la valutazione della
concorrenzialità del relativo mercato (cfr.
14 considerando direttiva accesso).
Ora, tale obbligo esige, per la sua
attuazione effettiva, che le condizioni da
soddisfare siano rese conoscibili ex ante
nella loro interezza e quindi verificabili,
onde consentire sia la loro valutazione da
parte del soggetto preposto alla verifica
della equità, ragionevolezza e non
discriminatorietà, sia la possibilità di
un adeguamento ad esse da parte dei
potenziali fabbricanti di prodotti di
apparecchiature di consumo.
Passando poi a considerare, in
particolare, la prerogativa rivendicata da
Sky Italia s.r.l. di poter
determinare nell’ambito della propria
libertà di impresa se, a quali condizioni e
con quali fabbricanti di apparecchi di
elettronica di consumo instaurare rapporti
commerciali, occorre subito far notare che
le norme del codice sopra citate non
consentono di escludere a priori dalla
concessione delle licenze una tipologia di
soggetti o di caratteristiche
imprenditoriali.
Ciò premesso, si rileva, almeno allo
stato attuale delle evidenze fornite a
questa Autorità, che condizioni che
escludano a priori la possibilità
per un fabbricante di produrre, distribuire
e manutenere in maniera autonoma
decoder compatibili con il sistema di
accesso condizionato utilizzato da Sky
Italia s.r.l. non appaiono
ragionevoli, eque e, soprattutto, non
discriminatorie alla luce della direttiva
accesso e delle richiamate disposizioni del
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Infatti, le addotte ragioni inerenti alla
sicurezza, alla qualità e alla continuità
nella fruizione del servizio televisivo,
sempre allo stato attuale, non si presentano
sufficienti a giustificare un potere di
veto, o se si preferisce, di libera
selezione unilaterale, da parte di Sky
Italia s.r.l., dei fabbricanti di decoder ai
quali rilasciare la licenza del prodotto di
accesso condizionato, né, in particolare,
attesa la necessità di rispettare il
requisito di non discriminatorietà, il
potere di imporre la produzione di decoder
esclusivamente per conto della detta società.
A prescindere, pertanto, da una specifica
e puntuale analisi delle obiezioni sin qui
mosse da Sky Italia s.r.l. e NDS Ltd in
ordine alle caratteristiche tecniche
dell’apparato prodotto dalla Comex s.p.a.,
analisi che l’Autorità si riserva di
effettuare nel prosieguo del procedimento,
sin d’ora risulta, da un lato, che le
predette società non hanno enunciato in
modo esaustivo le condizioni in presenza
delle quali sono disposte a concedere le
licenze di accesso condizionato a produttori
indipendenti di decoder; dall’altro lato,
che le finalità esposte da Sky Italia
s.r.l. nella sua memoria del 4 ottobre 2006
potrebbero essere ugualmente perseguite
prevedendo, ad esempio, a carico dei
produttori di decoder, delle condizioni sul
rispetto di ragionevoli standard di qualità
nelle attività di distribuzione e di
manutenzione dei decoder: in questo modo,
infatti, gli utenti sarebbero ugualmente
garantiti nella qualità del servizio pur in
assenza di un monopolio della piattaforma
satellitare anche sul versante della
commercializzazione dei decoder.
Sky Italia s.r.l. non ha, invero,
dimostrato perché una distribuzione e
manutenzione indipendente del decoder
metterebbe inevitabilmente a rischio la
sicurezza del sistema di accesso
condizionato. E, d’altra parte, tale
operatore non potrebbe essere certo ammesso
a godere, anche solo nei fatti, di una
libertà praticamente insindacabile di
accettare o rifiutare ad un terzo la
concessione della licenza.
Si ritiene inoltre che le argomentazioni
addotte dalla richiamata società con
riferimento alla presunta tutela della
propria utenza (in termini di
soddisfacimento di standard di qualità)
siano contraddette in radice dalla
considerazione dell’incontestabile
giovamento che la qualità del prodotto,
della sua distribuzione e della stessa
manutenzione trarrebbero dalla garanzia di
elementi di concorrenza, soprattutto alla
luce del fatto che rimane la possibilità
per l’utente di scegliere – in qualunque
momento o a fronte di una eventuale
insoddisfazione del servizio fornito da
altri - il modello "tutto
compreso" offerto da Sky Italia s.r.l.
In conclusione, va tenuto nel debito
conto il fatto che l’allegato 2, parte I,
del Codice delle Comunicazioni elettroniche
intende espressamente assicurare la
possibilità che nel mercato siano
disponibili prodotti idonei a veicolare
mediante lo stesso apparecchio più prodotti
e sistemi di accesso, univoco dato normativo
pro-concorrenziale, questo, che non è
compatibile con la pretesa di tutelare
assetti a controllo monopolistico delle reti
distributive, i quali del resto potrebbero
dare adito a perplessità anche alla luce
delle norme comunitarie a tutela della
concorrenza.
Tutto ciò premesso:
RITENUTO che occorre la massima
trasparenza delle condizioni richieste per
la concessione delle licenze di accesso
condizionato al fine di consentire
all’Autorità una adeguata valutazione del
rispetto degli obblighi di equità,
ragionevolezza e non discriminatorietà, in
conformità a quanto previsto dall’art.
43, comma 1, e dall’allegato 2, parte I,
del Codice delle Comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATE insufficienti, per la loro
non esaustività, le informazioni sin qui
fornite dalle società NDS Ltd e Sky Italia
s.r.l. circa le condizioni da loro
complessivamente poste per la concessione a
produttori indipendenti di decoder della
licenza relativa al sistema di accesso
condizionato cosi come personalizzato per
Sky Italia, in quanto tali informazioni non
consentono, allo stato, ai fabbricanti di
apparecchiature di consumo che intendono
richiedere la licenza di adeguare i loro
prodotti a tali condizioni;
CONSIDERATO che in carenza
dell’indicato fattore di trasparenza non
può darsi alcuna effettiva applicazione del
disposto di cui all’articolo 43, comma 1,
del Codice delle comunicazioni elettroniche;
RITENUTO pertanto necessario che le
società NDS Ltd e Sky Italia S.r.l.
provvedano a comunicare le condizioni, di
natura tecnica, di sicurezza e commerciali,
richieste per la concessione della licenza
relativa al sistema di accesso condizionato
"Videoguard" così come
personalizzato per Sky Italia s.r.l.
CONSIDERATO altresì che l’Autorità,
nell’esercizio delle attività di propria
competenza, si riserva di richiedere alle
società NDS Ltd e Sky Italia S.r.l.
l’esibizione di tutti gli accordi in
qualunque forma e fino ad oggi sottoscritti
con le società produttrici dei decoder;
RITENUTO che, in assenza di giustificati
motivi relativi alla sicurezza delle
transazioni, un’esclusione a priori della
possibilità per un fabbricante di produrre,
distribuire e manutenere in maniera autonoma
decoder compatibili con il sistema di
accesso condizionato utilizzato da Sky
Italia s.r.l. non appare compatibile
con il disposto dell’allegato 2, parte I,
lettera c), in forza del quale i titolari di
diritti di proprietà industriale relativi
ai sistemi e ai prodotti di accesso
condizionato debbono porre condizioni
ragionevoli, eque e non discriminatorie
quando concedono licenze ai fabbricanti di
apparecchiature di consumo;
UDITA la relazione dei Commissari Enzo
Savarese e Sebastiano Sortino, relatori ai
sensi dell'art.
29 del Regolamento per l'organizzazione ed
il funzionamento.
Ordina alle società NDS Ltd e Sky Italia s.r.l.,
entro trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, di comunicare tutte le
condizioni, comprese quelle tecniche, di
sicurezza e commerciali, richieste per la
concessione della licenza relativa al sistema
di accesso condizionato "Videoguard"
così come personalizzato per Sky Italia s.r.l..
Il mancato rispetto delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Il presente provvedimento è notificato
alle società NDS Ltd e Sky Italia S.r.l. ed
è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel
sito web dell’Autorità.
Roma, 31 gennaio 2007
|
IL PRESIDENTE
|
|
Corrado Calabrò
|
IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL COMMISSARIO RELATORE
|
Enzo Savarese
|
Sebastiano Sortino
|
Per attestazione di conformità a
quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
|
|
Roberto Viola
|
|
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