L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante:
“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria” e successive modificazioni;
VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante
“Norme di tutela del diritto d’autore”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante: “Testo unico della radiotelevisione” e
successive modificazioni;
VISTA la legge 27 febbraio 2009 n. 14, recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti” e, in particolare,
l’art. 41-bis, comma 2, che ha modificato l’art. 1,
commi 4 e 6, legge 5 agosto 1981, n. 416, disponendo che
il controllo delle società editrici di giornali
quotidiani o di periodici a questi equiparati può
consistere in un controllo indiretto, e che la
partecipazione di controllo in società editrici può
essere intestata a società fiduciarie tenute a
comunicare a questa Autorità i nominativi dei
fiducianti;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare ed
integrare il Regolamento approvato con la delibera n.
666/08/CONS e la relativa modulistica al fine di
adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
RITENUTO opportuno introdurre un nuovo modello che
consenta di conoscere i nominativi dei fiducianti, nei
casi in cui la partecipazione di controllo delle società
editrici di cui all’art. 1 prima citato sia intestata
a società fiduciarie;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di acquisire i
dati relativi all’utilizzazione dei diritti d’autore
da parte delle emittenti radiotelevisive
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite
all’Autorità dalla citata legge del 18 agosto 2000,
n. 248;
RITENUTO opportuno estendere l’obbligo di
comunicazione anche ai fornitori di contenuti, di cui al
d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, art. 2, lett. d),
inseriti tra i soggetti obbligati all’iscrizione al
Registro degli Operatori di Comunicazione di cui alla
delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b);
UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino
e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
1. Dopo il comma 2 dell’art. 8 dell’allegato A è
inserito il seguente comma: “2 bis. Con riferimento ai
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) n. 1 ed
i) n. 1, ove la partecipazione di controllo delle società
cui sono intestate le azioni o quote della società
iscrivenda al Registro, sia intestata a società
fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare
comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante
una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC”.
2. Il comma 3 dell’art. 8 è sostituito dal
seguente: “Ogni variazione di fatti, negozi giuridici,
accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione è
comunicata al Registro mediante i modelli 12/1/ROC,
12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal
perfezionamento della variazione”.
Articolo 2
Modalità di trasmissione delle comunicazioni
1. Il primo comma dell’art. 13 dell’allegato A è
sostituito dal seguente: “Ad eccezione delle
comunicazioni, relative a situazioni di controllo
sussistenti al momento dell’iscrizione al Registro, di
cui all’art. 8 le quali sono inviate in modalità
cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente
Titolo sono trasmesse esclusivamente in modalità
telematica mediante accesso all’indirizzo
www.roc.agcom.it “.
Articolo 3
Dichiarazioni relative all’assetto societario degli
editori di giornali quotidiani, periodici o riviste,
delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti
esercenti l’attività di editoria elettronica
1. All’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, il
comma 1 del paragrafo “Dichiarazioni relative
all’assetto societario degli editori di giornali
quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa
nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di
editoria elettronica” è sostituito dal seguente:
" Gli editori di testate quotidiane o periodiche
con più di dodici numeri l’anno e al contempo cinque
giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un
anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione
nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche
prima indicate che diffondono in modalità elettronica,
in forma di società di capitali o cooperative,
producono, all’atto della presentazione della domanda
di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i
modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale,
dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società
quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale,
indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello
5.5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono
a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto
è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è
attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali
spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi
fini devono essere anche computate le azioni di cui sono
titolari interposte persone, fiduciari, società
controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto
di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle
società quotate in borsa non si applicano le successive
lettere b) e c);
b. l’indicazione del capitale sociale,
dell’elenco dei soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le
quote della società da iscrivere, fino
all’individuazione delle persone fisiche che
direttamente o indirettamente controllano dette società;
c. qualora la partecipazione di controllo sia
intestata a società fiduciarie, alle stesse si
applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma
2-bis dell’allegato A”;
d. ove non si ricada nella situazione di cui alla
precedente lett. c), deve comunque essere data
comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o dell’esistenza di altri
limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di
cui alla lettera b).
Articolo 4
Comunicazione annuale
1. All’Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, nel
paragrafo “Dichiarazione annuale obbligatoria per i
soggetti iscritti al registro. Comunicazione annuale”,
il comma 7 è sostituito dal seguente:
“I soggetti di cui all’art. 2, lettere b) e d)
dell’allegato A effettuano, unitamente alle
dichiarazioni di cui al presente articolo, una
dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti
stipulati e delle autorizzazioni ottenute per
l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti
connessi, in conformità al Modello 20/ROC”.
Articolo 5
Modulistica
1. Il titolo del modello 12/1/ROC è modificato come
segue: “Partecipazione di controllo – Comunicazione
di acquisizione di controllo”. Nel riquadro relativo
al “Tipo di controllo” è inserita la voce:
“controllo indiretto”.
2. Dopo il modello 12/2/ROC è inserito il modello
12/3/ROC recante “Intestazione a società fiduciaria
della partecipazione di controllo - Indicazione
nominativa dei fiducianti (legge 27 febbraio 2009, n.
14)”.
3. Dopo il modello 17/ROC è inserito il modello 20/ROC
recante “Elenco atti e contratti relativi
all’acquisizione dei diritti di diffusione dagli
autori e titolari dei diritti connessi”.
Articolo 6
Titolo IV
1. Dopo l’art. 7 è inserito il titolo: “Titolo
IV. Comunicazioni al Registro”
Articolo 7
Disposizioni finali
1. La presente delibera entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel
sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
3. Il testo integrato del Regolamento allegato alla
presente delibera è reso disponibile nel sito web
dell’Autorità: www.agcom.it.
Napoli, 16 aprile 2009
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
Gianluigi Magri
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