L'AUTORITÀ NELLA sua riunione di Consiglio del
14 settembre 2009;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in
particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 4,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – serie
generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”,
e, in particolare gli articoli 42 e 43, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 15 settembre 2003, n. 215;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
recante "Testo unico della radiotelevisione"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 -
Supplemento Ordinario n. 150, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000,
recante “Determinazione degli standard dei
decodificatori e le norme per la ricezione dei
programmi televisivi ad accesso condizionato”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come
modificata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n.110;
CONSIDERATA l’attuale evoluzione delle piattaforme
televisive digitali terrestri, satellitari e via cavo,
in chiaro e a pagamento, e la commercializzazione sul
mercato di una molteplicità di apparati per la
ricezione di programmi televisivi digitali che
utilizzano differenti standard ;
VISTE le segnalazioni delle associazioni dei
consumatori che hanno manifestato lo stato d’incertezza
da parte degli utenti nell’acquisto di apparati per
la ricezione dei programmi televisivi trasmessi in
tecnica digitale, alla luce della rapida evoluzione
delle piattaforme digitale e dei sistemi di accesso
condizionato adottati dagli operatori, tanto più nell’attuale
fase di migrazione verso la televisione digitale
terrestre, ed hanno richiesto all’Autorità di porre
in essere tutte le iniziative utili all’adozione di
un “decoder unico”;
CONSIDERATA l’opportunità di avviare un’istruttoria
finalizzata a:
a) accertare le caratteristiche delle diverse
tipologie di apparati per la ricezione dei segnali
televisivi digitali attualmente commercializzati in
Italia;
b) effettuare la ricognizione della conformità degli
accordi di cessione delle licenze per i sistemi di
accesso condizionato alla luce della normativa di
settore;
c) pervenire, sentite le Associazioni dei consumatori,
alla messa a punto di un sistema di classificazione
dei decoder presenti sul mercato nazionale per fornire
ai consumatori un strumento di conoscenza che consenta
una maggior consapevolezza nell’acquisto e nell’utilizzo
di tali apparati;
d) individuare tutte le iniziative utili all’adozione
di un “decoder unico”, in relazione all’evoluzione
tecnologica e di mercato in corso, con l’obiettivo
di tutelare più efficacemente gli interessi degli
utenti nel rispetto del quadro comunitario;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi
Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo
29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; DELIBERA Articolo 1
1. E’ avviata un’ istruttoria avente ad oggetto:
a) l’accertamento delle caratteristiche delle
diverse tipologie di apparati per la ricezione dei
segnali televisivi digitali attualmente
commercializzati in Italia;
b) la ricognizione della conformità degli accordi di
cessione delle licenze per i sistemi di accesso
condizionato alla luce della normativa di settore;
c) la messa a punto, sentite le Associazioni dei
consumatori, di un sistema di classificazione dei
decoder presenti sul mercato nazionale per fornire ai
consumatori un strumento di conoscenza che consenta
una maggior consapevolezza nell’acquisto e nell’utilizzo
di tali apparati;
d) l’individuazione di tutte le iniziative utili all’adozione
di un “decoder unico”, in relazione all’evoluzione
tecnologica e di mercato in corso, con l’obiettivo
di tutelare più efficacemente gli interessi degli
utenti nel rispetto del quadro comunitario.
2. L’istruttoria è svolta congiuntamente dalla
Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, dalla
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica
e dalla Direzione tutela dei consumatori.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di
180 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I termini del procedimento
possono essere prorogati con decisione motivata. Nel
corso dell’istruttoria possono essere disposte
audizioni delle parti interessate, su richiesta di
queste ultime o dell’Autorità stessa ed acquisite
memorie scritte sull’argomento oggetto dell’istruttoria,
nonché disposte richieste di informazioni e perizie.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana , nel Bollettino
Ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 14 settembre 2009
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