DELIBERA N. 732/09/CONS
DIFFIDA ALLA SOCIETA’ RAI-RADIOTELEVISIONE
ITALIANA SPA AI SENSI DELL’ARTICOLO 48, COMMA 7, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177(“TESTO
UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE”)
PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO
GENERALE RADIOTELEVISIVO
(TIVU’-SAT)
L’AUTORITA’
NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n.
177 del 31 luglio 1997;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante “Testo unico della radiotelevisione”,
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – serie
generale – n. 208 del 7 settembre 2005 ed, in
particolare, l’art. 45, comma 2, lettera a);
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 6
aprile 2007, recante “Approvazione del contratto
nazionale di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la Rai – Radiotelevisione Italiana
S.p.A. per il triennio 2007-2009” (di seguito contratto
di servizio) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – serie
generale – n. 123 del 29 maggio 2007 ed, in
particolare, gli articoli 2, 15, 26, 30 e 31;
VISTA la segnalazione presentata all’Autorità
dall’Associazione Altroconsumo in data 10 luglio
2009 (prot. 54885), con la quale è stata asserita la
presunta violazione da parte della Rai di talune
disposizioni di legge e, segnatamente, di alcune
disposizioni del decreto legislativo n. 177/2005
(artt. 4, comma 1, lett. a), 7, 45, comma 2, lett. a)
e 49, comma 1), delle linee guida di cui alla delibera
n. 481/06/CONS, nonché degli articoli 2, commi 3 e 4,
26, 30, comma 1, lett, b) e 31, comma 1, del contratto
di servizio per il triennio 2007-2009, con riferimento
a presunti “eccessi di criptaggio” dei programmi
di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 diffusi in simulcast
via satellite che si sarebbero verificati nel periodo
dal 16 aprile al 21 giugno 2009, nonché per la
mancata disponibilità del canale Rai 4 sulle
piattaforma satellitare di Sky;
VISTE le osservazioni formulate dalla Rai con nota
del 27 luglio 2009 (prot. 61211), in merito alla
segnalazione dell’Associazione Altroconsumo dianzi
citata, con le quali sono state contestate le
affermazioni contenute nella medesima segnalazione e
sono stati trasmessi elementi volti a dimostrare
l’assoluta correttezza delle condotte della Rai in
relazione al criptaggio dei programmi e al rispetto
della normativa di settore;
CONSIDERATO che:
- a decorrere dal 31 luglio 2009 è divenuta
operativa la piattaforma satellitare TivùSat, posta
in essere dalle società Rai, RTI e Telecom Italia
Media nell’ambito dell’intesa comunicata
all’Autorità in data 24 settembre 2008 ai sensi
dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo
n. 177/2005 e del regolamento di cui alla delibera n.
646/06/CONS. In merito a tale intesa l’Autorità,
con delibera n. 519/09/CONS del 14 settembre 2009, ha
ravvisato la mancanza dei presupposti per l’avvio
dell’istruttoria ai sensi del citato regolamento di
cui alla delibera n. 646/06/CONS, considerata anche la
natura dell’operazione che - allo stato degli atti
acquisiti nel corso dell’istruttoria preliminare -
non comporta un coordinamento editoriale tra le parti
ma rappresenta uno strumento di cooperazione tecnica
con oggetto limitato, a condizione che siano
rispettate le seguenti condizioni: a) che le smartcard
di Tivù non siano utilizzate per la fruizione di
servizi di televisione a pagamento; b) che la società
Tivù offra ad eventuali terzi interessati gli stessi
servizi prestati in favore delle parti a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie, avvertendo,
altresì, che qualsiasi modifica successiva degli
elementi contenuti nella notifica dovrà essere
comunicata all’Autorità e comporterà il riesame
della decisione nei termini previsti dal proprio
regolamento;
- sotto il distinto profilo del rispetto degli
obblighi di servizio pubblico e del contratto di
servizio da parte della concessionaria pubblica, sono
emerse, invece, talune criticità nell’avvio delle
trasmissioni di TivùSat, alla luce delle modalità
che sono state in concreto poste in essere dalla Rai,
così come segnalato anche dalle Associazioni dei
consumatori. In particolare, secondo quanto emerso
dalle Associazioni dei consumatori nel corso
dell’audizione tenutasi presso l’Autorità il 10
settembre 2009, la concessionaria del servizio
pubblico non aveva dato informazione agli abbonati Rai
dell’impossibilità, a decorrere dal 1° agosto
2009, della visione integrale dei tre canali
generalisti di servizio pubblico sulla piattaforma
della società Sky Italia a causa del cambiamento
delle modalità di criptaggio, né si era registrata
la disponibilità presso gli esercizi commerciali dei
decoder TivùSat (i soli che potessero consentire la
visione integrale della programmazione dei tre canali
generalisti della Rai diffusa in simulcast via
satellite), se non in una limitatissima misura,
determinandosi così un forte disagio per gli abbonati
Rai che sono anche utenti Sky (un sottoinsieme dei
quali vive in zone non coperte dalle reti terrestri).
Inoltre, l’operazione era intervenuta nel corso
della fase di switch-over/switch-off della
televisione terrestre, complicando ulteriormente la
ricezione dei programmi Rai nelle zone ancora non
raggiunte dal segnale digitale terrestre;
- i consumatori si erano, inoltre, doluti della
carenza di informazioni sulle modalità di criptaggio
dei programmi, lamentando inoltre un “eccesso di
criptaggio” delle trasmissioni diffuse dalla Rai in simulcast
via satellite, rispetto alla prassi in precedenza
utilizzata, in asserita violazione del contratto di
servizio;
VISTO l’atto del 22 settembre 2009, notificato in
pari data con il quale la Direzione contenuti
audiovisivi e multimediali, ha avviato nei confronti
della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con
sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, un’istruttoria
per presunto inadempimento degli obblighi di servizio
pubblico generale radiotelevisivo derivanti
dall’articolo dall’art 45 del Testo unico della
radiotelevisione e dagli articoli del “Contratto
di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la
Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il
triennio 2007-2009” sopra citati;
VISTA l’istruttoria svolta dalla Direzione
contenuti audiovisivi e multimediali, nel corso della
quale si sono svolte le audizioni della RAI ( in data
29 ottobre e 9 dicembre 2009), della società Tivù
srl ( in data 5 novembre), dell’Associazione
Altroconsumo ( in data 18 novembre 2009) e della
società X-DOME (in data 2 dicembre 2009) e sono state
acquisite informazioni in merito ai dati di produzione
e di distribuzione dei decoder Tivusat, al numero di smart
card prodotte ed attivate, alle procedure di
criptaggio, alla copertura delle trasmissioni
analogiche e digitali terrestri della concessionaria
del servizio pubblico, nonché esaminati i contratti
relativi ai diritti di trasmissione dei programmi
criptati dalla Rai nella diffusione via satellite;
RILEVATO, al riguardo, quanto segue:
- la Rai in data 30 gennaio 2009 ha esercitato il
diritto di recesso dell'accordo per il criptaggio NDS
nei confronti di Sky Italia con lettera del Direttore
Generale, considerato il preavviso (semestrale)
previsto dalla apposita clausola contrattuale in vista
della scadenza, il 31 luglio 2009, del contratto in
essere tra Sky e Raisat. Detto accordo, inizialmente
stipulato tra Rai e Athena Servizi, aveva nel tempo
visto la successione di Raiway, per parte pubblica e
Sky Italia come fornitore del servizio di accesso
condizionato satellitare. In virtù di tale recesso,
con la conseguente modifica del codice di criptaggio,
a decorrere dall’1 agosto 2009, non è stata più
possibile la visione integrale dei tre canali
generalisti di servizio pubblico sulla piattaforma
della società Sky Italia;
- la cessazione dell’accordo con Sky Italia, in
virtù del quale la Rai trasmetteva la propria
programmazione di servizio pubblico con la codifica
NDS, è imputabile a ragioni commerciali, essendo
fallita la trattativa tra le due società. Al
riguardo, la Rai ha evidenziato che “nel corso
della riunione del 13 luglio 2009, nella quale è
stata consegnata da Rai una ulteriore e ancor più
specifica proposta contrattuale relativa ai canali
Raisat, l'Amministratore Delegato di Sky ha ribadito
che il nuovo contratto avrebbe dovuto contenere anche
l'obbligo di trasmissione di tutti i canali Rai,
free-to-air presenti e futuri. Il Direttore Generale,
nel prendere atto di questo elemento negoziale
ritenuto da Sky essenziale, ha ribadito a sua volta
l'opportunità e la necessità che la messa a
disposizione dei canali Rai free avvenisse a titolo
oneroso e che, a questo fine, dopo aver riferito in
Consiglio di amministrazione Rai, si riservava di
formulare una proposta. Il 15 luglio, il Direttore
Generale ha riferito in Consiglio di amministrazione
sull'andamento degli atti negoziali fino a quel
momento intercorsi ed anche l'intenzione, in relazione
alle richieste Sky, di negoziare in aggiunta ai canali
Raisat quelli Rai free-to-air a titolo oneroso. Lo
stesso giorno però Sky inviava a Rai una lettera
nella quale affermava di volersi avvalere a titolo
gratuito dell'offerta Rai free sulla base di una loro
interpretazione dell'art. 26 del contratto di
servizio. I contenuti della comunicazione non
lasciavano molto margine al dubbio: a fronte di una
negoziazione che si stava avviando sulla
valorizzazione economica dell'offerta free della Rai,
la controparte, pur ribadendone l'interesse, ne ha
escluso subito qualsiasi forma di valorizzazione
economica. In data 17 luglio u.s. il Direttore
Generale della Rai con lettera all'Amministratore
Delegato di Sky, prendendo atto della posizione della
controparte - che comunque veniva anche in quella
occasione confutata sulla base del parere della
Commissione paritetica di cui all'art. 37 del
contratto di servizio oltre che della Direzione Affari
legali e societari - manifestava comunque la
disponibilità ad un eventuale ulteriore incontro
anche per ricevere da Sky una risposta all'ultima
proposta contrattuale consegnata nella riunione del 13
luglio u.s. L’ indisponibilità di Sky a voler
considerare l'offerta free della Rai come elemento
commerciale della trattativa è stata definitivamente
ribadita in una lettera del 23 luglio u.s. sulla base
del principio, non condiviso da Rai, della
obbligatorietà della messa a disposizione dei nostri
canali in chiaro.”;
- in concomitanza con la cessazione dell’accordo
per la codifica in NDS, la Rai avviava la codifica in
Nagravision dei programmi diffusi in simulcast sul
satellite per i quali non deteneva i diritti per
l’estero, fruibili attraverso la piattaforma TivùSat
in versione integrale. Infatti “a decorrere
dall’1 agosto 2009 è divenuta operativa la
piattaforma satellitare TivùSat, posta in essere
dalle società Rai, RTI e Telecom Italia Media. In
virtù di tale iniziativa ogni utente in possesso di
decoder TivùSat e della relativa smartcard attivata
tramite la società Tivù, è in grado di ricevere la
programmazione Rai via satellite in versione
integrale.” Da tale data pertanto gli utenti che
erano in grado di ricevere il segnale televisivo
esclusivamente grazie ai decoder Sky, hanno cessato di
vedere la programmazione di servizio pubblico nella
sua integrità. Per questi la fruizione integrale del
servizio pubblico poteva avvenire attraverso
l’acquisto di un decoder TivùSat con associata smart
card, così come per tutti gli altri utenti non
abbonati Sky che avessero voluto accedere alla
programmazione integrale Rai di servizio pubblico via
satellite;
- la società TivùSat, per espletare il
servizio di trasmissione satellitare, non impone alcun
costo diretto all’utente finale bensì alcuni costi
indiretti. Secondo quanto comunicato dalla società
Tivù s.r.l., “Tivù non impone alcun costo per
l’attivazione della smartcard se non il costo
telefonico per la telefonata al call center per
l’attivazione stessa. Naturalmente la gratuità di
Tivù va intesa come la gratuità della disponibilità
dell’accesso al segnale, non degli apparati che
permettono la ricezione. Per ora le smartcard vengono
vendute in bundle con il decoder e presto anche con i
moduli CAM. Per cui i costi dei servizi di Tivù sono
caricati sul costo del decoder e quindi delle prossime
CAM. Oppure saranno pagati per l’acquisto della
smartcard qualora queste venissero in futuro messe in
vendita da sole. Si fa inoltre presente che questo
costo potrebbe essere a breve alzato, ma resterebbe
ragionevolmente al di sotto dei 10 euro.”;
- i costi necessari alla fruizione della
piattaforma satellitare TivùSat sono al momento
quelli relativi all’acquisto dell’apposito decoder
satellitare e all’attivazione della smart card.
Nei prossimi mesi dovrebbero diminuire per coloro che
già dispongono di decoder free-to-air con common
interface attraverso la commercializzazione anche
di soli moduli CAM TivùSat associati alle smartcard.
Infatti “TivùSat per sviluppare una politica di
certificazione e di assistenza volta a dare le
migliori garanzie ai propri utenti, ha dato al mercato
dei costruttori le specifiche tecniche per la
realizzazione di CAM dedicate al proprio servizio.
Queste saranno completamente compatibili con il
servizio TivùSat. Gli utenti troveranno così in
commercio dei moduli CAM con marchio TivùSat, di cui
verrà certificata la compatibilità con quei
ricevitori e quei televisori integrati che vorranno
fregiarsi della certificazione TivùSat. Tale processo
consentirà agli acquirenti del modulo CAM, costruito
secondo le specifiche TivùSat, di avere la certezza
di acquistare un prodotto completamente funzionale e
compatibile, anche in futuro, con il servizio TivùSat
e di potere avere l'assistenza dedicata del call
center che TivùSat mette a disposizione ai suoi
clienti. Tivù quindi ritiene che non possa
essere contestata la sua policy e le scelte
commerciali in merito a quali decoder ed in quali
modalità fornire il servizio satellitare e tuttavia
Tivù è aperta alle soluzioni che possano facilitare
l’ azionista concessionario del servizio pubblico ad
ottemperare agli obblighi che gravano su di esso. Tivù
potrebbe anche attivare un canale di vendita delle
sole smartcard all’utente, ma è chiaro che non
darebbe sulla funzionalità delle stesse, non
conoscendo gli apparati tecnici cui verrebbero
associate, alcuna garanzia”;
- per soppesare la portata del cambio di sistema di
codifica in termini di utenti rimasti privi di visione
integrale del segnale Rai via satellite da un lato e
nuovi utenti acquisiti dall’altro, è apparso
opportuno quantificare la popolazione che, alla data
di tale cambio, era priva di segnale terrestre e che
quindi, potenzialmente, avrebbe avuto interesse a
rivolgersi a piattaforme alternative per usufruire
della programmazione di servizio pubblico. In base ai
dati comunicati dalla Rai la copertura effettiva, in
termini percentuali della popolazione risultante dalla
combinazione della tecnica analogica e digitale al 31
luglio 2009, si quantifica come segue:
TV1
|
TV2
|
TV3
|
98.6%
|
98.2%
|
97.7%
|
- la percentuale di popolazione che potenzialmente
non può fruire tramite il segnale terrestre anche di
una sola delle tre reti di servizio pubblico ammonta,
quindi al 2.3%, corrispondete a circa mezzo milione di
famiglie (504.193 famiglie in base all’elaborazione
dei dati del censimento ISTAT 2001);
- per quanto attiene alla quantificazione del
numero di nuovi utenti in grado di ricevere la
programmazione integrale delle tre reti Rai via
satellite in virtù dell’iniziativa TivùSat, la
stessa può essere determinata prendendo in
considerazione i dati relativi alla disponibilità di
decoder TivùSat prodotti e distribuiti, e i dati
relativi alle smartcard attivate;
- per quanto riguarda il numero di decoder TivùSat
consegnati alla catena distributiva dai tre produttori
certificati TivùSat, dall’istruttoria emergono i
seguenti dati di produzione
Decoder consegnati al
|
1/8/09
|
31/9/2009
|
31/10/2009
|
ADB, Mediasat, Tele System
|
1.867
|
47.564
|
70.302
|
- per quanto riguarda il numero di decoder immessi
in commercio attraverso le catene della grande
distribuzione di elettronica di consumo, dai dati
dell’indagine effettuata dalla Guardia di finanza, a
mezzo questionario indirizzato alle principali catene
distributive che operano attraverso più di 1500 punti
vendita al dettaglio sul territorio nazionale (Mediaworld,
Auchan, Ipercoop, Eldo, Fnac, Carrefour, Trony,
Experts, Unieuro ed Euronics), emerge che al 1°
Agosto 2009 la disponibilità di decoder nei punti
vendita monitorati ammontava a 842 unità, di cui 703
distribuiti attraverso un'unica catena (Euronics) ed i
restanti 139 decoder concentrati in 25 punti vendita.
Da tali dati emerge che 531 su 556 punti vendita per i
quali si dispone dei dati puntuali non
commercializzavano alcun decoder TivùSat alla data
predetta. Anche se tali catene non esauriscono i
canali distributivi attraverso i quali i produttori di
decoder possono raggiungere i consumatori, ne
ricoprono certamente una parte significativa. Si può
quindi rilevare che la disponibilità concreta dei
decoder nei punti vendita frequentati dalla gran parte
dei consumatori di prodotti di elettronica al momento
del lancio della piattaforma, ovverosia alla data del
1° agosto 2009, fosse quantitativamente carente, in
quanto, a fronte di una domanda potenziale di circa
mezzo milione di famiglie, al momento del lancio erano
disponibili attraverso la grande distribuzione meno di
1.000 unità del prodotto in grado di permettere la
fruizione del servizio pubblico (ed in ogni caso la
disponibilità totale non superava le 1867 unità sino
ad allora prodotte);
- per quanto riguarda le smart card Tivù,
dall’istruttoria si rileva che alla data del 29
ottobre 2009 erano state attivate [Omissis]
carte, salite a [Omissis] alla data del 5
novembre 2009 . Per quanto riguarda la produzione di smart
card, nell’audizione del 9 dicembre 2009 la Rai
ha rappresentato che nei suoi primi 5 mesi di attività
la piattaforma satellitare gratuita TivùSat ha
ampiamente superato i propri obiettivi di crescita,
producendo 570.000 carte. Secondo la Rai, le smart
card attivate supereranno le 100.000 alla fine del
2009;
CONSIDERATO, per quanto attiene al presunto
inadempimento dell’art 45, comma 2, lettera a), ai
sensi del quale il servizio pubblico generale
radiotelevisivo comunque garantisce “la
diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della
scienza e della tecnica”, che la Rai - sentita
in audizione sulla possibilità di trasmettere il
segnale satellitare in chiaro senza codifiche per
l'estero attraverso la tecnologia satellitare che
limiti il footprint al solo territorio nazionale,
sulla scorta dell'esperienza del Regno Unito, dove la
BBC offre un bouquet DTT via satellite (Freesat) in
chiaro sfruttando le caratteristiche del satellite
dell'operatore Astra - ha rappresentato che “in
UK viene effettivamente svolto un servizio Freesat in
modalità FTA. Esso però non garantisce il cut-off
del segnale fuori UK; il segnale risulta ricevibile in
Francia, Benelux con parabole domestiche. Realizzare
uno spot beam ad-hoc in banda Ku su Astra sarebbe
possibile, soltanto a condizione di progettare un
sistema d'antenna ad-hoc sul payload del satellite,
con messa in orbita non prima di tre anni, ma con
forti problemi di contenimento del footprint (con
tutta probabilità sarebbero in perfetta ricezione i
Balcani, Svizzera e Austria, parte della Francia).
Sagomature più spinte si possono realizzare solo
passando alla banda Ka (downlink a 18 GHz anziché
11-12GHz), fino ad oggi ipotizzata esclusivamente per
servizi a banda larga bidirezionali. Eutelsat ha
previsto il lancio del proprio satellite KaSat a
ottobre 2010. Il territorio italiano è suddiviso in
11 spot beam da 500 mbps ciascuno, con rapido
abbattimento fuori area di servizio. Potrebbe essere
possibile ricavare uno spot nazionale con capacità
dell'ordine di 10-11 mux. Questa soluzione
comporterebbe comunque una serie di problemi in
ricezione quali: a) il dimensionamento del link-budget
per garantire ricevibilità piena di servizi DTH in
condizioni meteo avverse (alcuni transponder già a
bordo dei satelliti esistenti non garantiscono il DTH);
b) la sostituzione di tutti i feeder esistenti (da Ku
a Ka) delle antenne riceventi e la necessità di
testing sulle caratteristiche delle parabole (cambia
la geometria); c) l’utilizzo di nuovi decoder a
protocollo DVB-IP e la sostituzione delle stazioni di
up-link attuali In conclusione, non sembrano esistere
soluzioni soddisfacenti nel breve termine, ma solo
ipotesi di studio con possibili pesanti ricadute sul
parco dei sistemi riceventi attuali.”
CONSIDERATO, relativamente all’art 15, comma 1,
del contratto di servizio, secondo il quale “la
Rai riconosce la qualità tecnica quale obiettivo
strategico della missione di servizio pubblico, da
perseguire su tutte le diverse piattaforme
tecnologiche. A tal fine [...] f) assicura una idonea
informazione ai cittadini per la migliore fruizione
dei servizi”, che la Rai nel corso
dell’istruttoria ha chiarito che “un messaggio
informativo-pubblicitario che avesse detto chiaramente
“la Rai non sarà più presente su Sky” avrebbe
esposto la concessionaria ad un potenziale ricorso per
pubblicità ingannevole, visto anche il precedente di
Sky, sanzionata per tale motivo dall’Antitrust, che
ha ritenuto ingannevole e anticoncorrenziale la
campagna pubblicitaria di Sky che poteva indurre gli
utenti a scegliere la piattaforma satellitare a
seguito dello spegnimento del segnale analogico. Più
in generale, si temeva che una tale informazione
pubblicitaria avrebbe esacerbato la lettura di una
policy “anti-Sky” da parte di Rai quale causa
della rottura delle trattative, come peraltro si è
letto sulla stampa. Inoltre La Rai pubblicizza
l’offerta Tivù ogni volta che parla del passaggio
al DTT. In molte occasioni, soprattutto da settembre
in poi, in radio, nei telegiornali nazionali e
regionali e nei programmi contenitore, diverse figure
istituzionali della concessionaria sono intervenute
per spiegare i vari aspetti del passaggio al digitale
facendo riferimento sempre in tali occasioni
all’opzione TivùSat per le aree non coperte dal
segnale digitale. Inoltre, in occasione dell’avvio
della piattaforma TivùSat, è stata distribuita
una poderosa cartella informativa alla stampa, che ne
ha parlato diffusamente;”
CONSIDERATO, relativamente all’art 26, secondo il
quale “la Rai si impegna a realizzare la cessione
gratuita, e senza costi aggiuntivi per l’utente,
della propria programmazione di servizio pubblico
sulle diverse piattaforme distributive,
compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi
gli specifici accordi commerciali”, quanto
segue:
- dall’istruttoria emergono due diverse
interpretazioni del predetto articolo del contratto di
servizio. Secondo Sky Italia e alcune Associazioni di
consumatori detta disposizione imporrebbe alla società
concessionaria del servizio pubblico di offrire
gratuitamente a tutte le piattaforme che ne facessero
richiesta i programmi di servizio pubblico. Secondo la
Rai, invece, “L’interpretazione di Sky della
citata disposizione del contratto di servizio non
poteva essere condivisa ed in particolare è stata
respinta dalla Commissione Paritetica, istituita con
decreto ministeriale ai sensi dell'art. 37 del
contratto di servizio, che nella riunione del 25
maggio 2009 ha, tra l'altro, affermato, in via di
interpretazione autentica, che l'art. 26 citato non può
essere letto nel senso che, per assicurare la
neutralità tecnologica, il Ministero concedente abbia
inteso obbligare la concessionaria ad offrire
gratuitamente ad operatori terzi concorrenti la
propria programmazione di servizio, considerato che
una tale lettura confliggerebbe sia con il testo della
citata disposizione, che fa salvi gli accordi
commerciali con soggetti terzi, sia con una pluralità
di disposizioni e principi previsti oltrechè dallo
stesso contratto di servizio anche dalla normativa
nazionale e comunitaria. L'art. 26 del contratto di
servizio, infatti, individua come beneficiari della
cessione gratuita della programmazione radiotelevisiva
di servizio pubblico sulle diverse piattaforme
distributive solo ed esclusivamente gli utenti finali,
sui quali non devono gravare costi aggiuntivi, mentre
sono fatti salvi gli specifici accordi commerciali con
i titolari delle piattaforme, alle quali eventualmente
la Rai, quando non ne disponga di proprie, possa far
ricorso. La struttura della disposizione contrattuale
esclude con sicurezza che essa possa intendersi
stipulata a favore di terzi, diversi dagli utenti
finali complessivamente considerati ed identificati
unitariamente nello Stato concedente il servizio
pubblico e stipulante il contratto di servizio.
L'interpretazione fornita da Sky, invece,
attribuirebbe ad essa un vantaggio competitivo
ingiustificato in quanto finirebbe per farla
beneficiare gratuitamente non soltanto delle risorse
pubbliche che sono state impiegate per la
realizzazione dei programmi generalisti della Rai bensì
anche delle risorse commerciali acquisite sul mercato
ed utilizzate per lo stesso fine e, pertanto, sempre
per sostenere i costi del servizio pubblico secondo il
sistema vigente del doppio finanziamento. Tale
vantaggio competitivo sarebbe del tutto ingiustificato
e si porrebbe in frontale contrasto con le norme ed i
principi comunitari e nazionali in tema di parità di
condizioni concorrenziali, oltre a confliggere con la
logica di impresa che impone alla Rai di valorizzare i
suoi asset e in particolare la propria programmazione.”;
- nelle Linee-guida approvate dall’Autorità
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico,
recanti gli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo per il triennio 2010-2012
(delibera n. 614/09/CONS), è stato previsto, con
specifico riferimento all’obbligo di neutralità
tecnologica, che la Rai potrà consentire la messa a
disposizione della propria programmazione di servizio
pubblico finanziata dal canone a tutte le piattaforme
commerciali che ne faranno richiesta nell’ambito di
negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità
competenti, ferma restando la necessità di assicurare
una copertura integrale della popolazione con tutte le
possibilità offerte dalla varie piattaforme
distributive, soprattutto nella fase di passaggio
dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali (punti
39, 40 e 48 delle citate linee-guida). Pur
considerando che le Linee-guida testé citate sono
destinate ad operare nel nuovo contratto di servizio,
non può non riconoscersi alle stesse un ruolo
interpretativo anche del vigente contratto di
servizio. Non sarebbe ammissibile, diversamente
opinando, una tale inversione di tendenza tra due
contratti di servizio sulla medesima politica
distributiva del servizio pubblico;
RILEVATO, per quanto concerne l’art 30 del
contratto di servizio, secondo il quale “al fine
di diffondere la conoscenza della lingua, della
cultura e dell’economia del Paese nel contesto
internazionale [...] la Rai, previa autorizzazione del
Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti
funzionanti su frequenze di radiodiffusione: [...] b)
servizi che utilizzino adeguati sistemi di
numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via
satellite per la protezione dei programmi televisivi
trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione
all’estero; tali programmi non potranno, comunque,
assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in
chiaro via satellite” , che la Rai nel
periodo 16 aprile – 30 settembre 2009 ha criptato
sul satellite, con riferimento ai programmi sportivi,
film, telefilm e cartoni animati, quelli per i quali
non dispone dei diritti di trasmissione per l’estero
e che le procedure interne di criptaggio utilizzate
dalla Rai e da Rai Way non hanno cambiato modalità
nel passaggio dalla codifica in NDS alla codifica in
Nagravision. I programmi criptati inoltre, sempre con
riferimento al medesimo periodo, non hanno assunto
prevalenza rispetto a quelli trasmessi in chiaro;
CONSIDERATO, sempre in relazione all’articolo 30
del contratto di servizio, che :
- in merito alle liste prodotte dall’associazione
Altroconsumo, che contenevano tra i programmi criptati
da Rai nel medesimo periodo, anche alcuni per i quali
la Rai certamente dispone della totalità dei diritti
di trasmissione (telegiornali, meteo, ecc.), non è
stato possibile acquisire elementi di prova che
confutassero la controdichiarazione di Rai di non
averli, invece, criptati;
- con riferimento al criptaggio di due edizioni del
Tg2 del 13 e 14 novembre 2009 (rispettivamente per
circa 1 minuto e 30 secondi nel primo caso e per circa
2 minuti nel secondo caso) riscontrato dagli uffici
dell’Autorità attraverso sistemi di monitoraggio
attivati ad hoc, la Rai ha evidenziato che i gap di
criptaggio dell’entità dei casi rilevati non
solo sono tecnicamente possibili, ma anche attualmente
difficilmente evitabili. Questo perché la
procedura di criptaggio adottata da Rai, prevede: a) l'attivazione
o disattivazione dei sistema di criptaggio […] in
modalità manuale b) il coordinamento tra le
strutture di trasmissione (Rai Way) e di produzione
(la messa in onda) effettuato anche con mezzi di
comunicazione non simultanei quali il fax e l’email
e c) l’utilizzo di sistemi informativi che impongono
per l’attivazione/disattivazione del simulcrypt un
tempo tecnico 'di latenza' di almeno 30 secondi, fino
anche a un paio di minuti. La Rai ha comunque
fatto presente che rispetto al volume delle ore
annualmente trasmesse dalle tre reti generaliste
(24.000), i casi segnalati costituiscono una
percentuale assolutamente irrisoria;
CONSIDERATO, con riferimento alla previsione
dell’art 31 del contratto di servizio, il quale
recita “1. Al fine di garantire l’effettiva
universalità del servizio pubblico radiotelevisivo la
Rai assicura agli utenti in regola con il pagamento
del canone di abbonamento, e che sono impossibilitati
a ricevere il segnale Rai terrestre, l’accesso
gratuito all’intera programmazione Rai diffusa sulle
reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in
simulcast via satellite e via cavo. 2. Entro un anno
dall’entrata in vigore del presente contratto la Rai
e il Ministero stipulano uno specifico accordo di
programma nel quale saranno definite le modalità
attuative per l’adempimento di quanto previsto al
comma 1”, che :
- la Rai nell’audizione del 3 settembre 2009
tenutasi nell’ambito dell’istruttoria condotta ai
sensi dell’art 43, comma 1 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 in merito al progetto di intesa
concernente la costituzione della società Tivù srl,
ha dichiarato che “Tivusat sarà una piattaforma
gratuita e aperta e tale iniziativa è del resto
pienamente coerente con l’art. 31 del Contratto di
servizio e produrrà effetti migliorativi per gli
abitanti delle zone non coperte dalle reti terrestri
analogiche e digitali. L’art 31 è interpretato
dalla concessionaria dal punto di vista della gratuità
del servizio e non dei mezzi tecnici che permettono la
fruizione di detto servizio”;
- la smart card che consente la decodifica del
sistema di criptaggio Nagravision utilizzato da TivùSat
è attualmente venduta esclusivamente in associazione
al decoder TivùSat e dalla prossima primavera anche
con la sola CAM TivùSat;
- attualmente l’utente del servizio pubblico non
raggiunto dal segnale terrestre analogico o digitale
per la fruizione integrale del servizio gratuito in simulcast
satellitare deve pertanto sostenere il costo del device
costituito dal decoder TivùSat o in alternativa,
dalla prossima primavera della CAM TivùSat associata
alla smart card;
RILEVATO, sempre in riferimento al richiamato art.
31 del contratto di servizio, quanto dichiarato alla
stampa da alcune associazioni di consumatori e quanto
fatto presente in audizione dal produttore del decoder
X-Dome, dotato di common interface in grado di
funzionare con diverse CAM. In particolare, secondo
detto produttore tutti i decodificatori che
adottano lo standard DVB-CI ovverosia milioni di pezzi
prodotti per centinaia di marche, sono compatibili con
la CAM Nagravision italiana e la smart card TivùSat. Inoltre
lo stesso ha affermato che dalle prove tecniche
effettuate la smart card è risultata funzionante
al 100% non solo nel decoder X-Dome ma anche in altri
modelli di decoder e con altre marche di CAM. Pertanto,
pur giustificandosi la policy di Tivù, di non voler
fornire assistenza per smart card utilizzate
con decoder o CAM diverse da quelle garantite TivùSat,
è emersa la possibilità di poter veicolare e
utilizzare le smart card indipendentemente dai decoder
o dalle CAM TivùSat;
RILEVATO che nella nota del 4 dicembre 2009,
depositata dalla concessionaria in sede di audizione
del 9 dicembre 2009, la Rai ha comunicato le
iniziative che intende a breve sviluppare, e, in
particolare, che “la Rai, a partire
presumibilmente dal febbraio 2010, offrirà ai propri
utenti in regola con il pagamento del canone la
possibilità di ricevere, su richiesta, la carta TivùSat
a fronte del rimborso dei meri costi della carta
stessa e della sua spedizione… L’utente potrà così,
se dotato dei devices appropriati, accedere alla
piattaforma Tivusat senza dover acquistare un decoder
o una CAM certificati TivùSat.. Nel caso di
distribuzione della sola carta, tanto Rai quanto Tivù
non potranno essere a conoscenza della caratteristiche
dei devices in possesso dell’utente che ne farà
richiesta e, dunque, non potranno garantirne il
funzionamento in abbinamento alla carta stessa. Di
tale avvertenza sarà data informazione all’utente
all’atto della richiesta.. L’utente potrà
richiedere la carta via web o per lettera. Il
pagamento dei costi potrà avvenire tramite carta di
credito o con altra modalità… Rai assumerà inoltre
l’iniziativa di negoziare con il Ministero degli
Affari esteri la possibilità di assicurare un certo
ammontare di carte TivùSat alle comunità italiane in
Europa, al fine di ampliare le possibilità di accesso
alla programmazione di servizio pubblico, di
particolare rilievo per tali comunità sotto il
profilo della preservazione dei legami culturali e
dell’esercizio del diritto all’informazione”;
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria, che la
scelta iniziale della Rai di associare la
distribuzione delle smart card alla vendita del
decoder Tivù-sat, anche in concomitanza con la scarsa
disponibilità dei predetti decoder registrata nella
fase di avvio dell’operatività della piattaforma
Tivùsat, abbia limitato la scelta degli utenti
abbonati alla radiotelevisione, garantita
dall’articolo 31 del contratto di servizio, di poter
associare la smart card con differenti apparati di
ricezione, limitazione che riguarda anche la ricezione
dei programmi di servizio pubblico da parte delle
comunità italiane residenti in Europa;
CONSIDERATO, nell’ambito di una valutazione
complessiva della vicenda, che le proposte formulate
dalla Rai nella citata nota del 4 dicembre 2009, ove
effettivamente realizzate, appaiono idonee
all’eliminazione delle criticità riscontrate
nell’ambito dell’istruttoria, anche nell’ottica
della promozione di decoder “aperti”;
RITENUTO, a tal fine , di dover imporre alla Rai di
realizzare tali iniziative ai sensi dell’articolo
48, comma 7, del Testo Unico della radiotelevisione;
UDITA la relazione del Commissario Giancarlo
Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell’art. 29 del
“Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità”;
DIFFIDA
la società Rai – Radiotelevisione Italiana Spa,
con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini, n. 14, a
realizzare entro il mese di febbraio 2010 le
iniziative comunicate nella nota del 4 dicembre 2009
prot. VDG/DTSM/0073, depositata il 9 dicembre 2009,
citata nelle premesse, relative all’offerta agli
utenti in regola con il pagamento del canone di
abbonamento alla radiotelevisione che ne faranno
richiesta, della smart card TivùSat a fronte del
rimborso dei soli costi. A tal fine la concessionaria
è tenuta a comunicare all’Autorità, entro il 20
gennaio 2010, le specifiche modalità di distribuzione
della carta Tivùsat che saranno previste, compresa
l’entità del rimborso che sarà dovuto dagli
abbonati, nonché a comunicare con cadenza trimestrale
il riepilogo delle smart card richieste e consegnate .
La Rai è, altresì, tenuta a negoziare con il
Ministero degli Affari Esteri la messa a disposizione
di un congruo numero di smart card TivùSat
alle comunità italiane in Europa, rendendo noto
all’Autorità l’andamento delle negoziazioni e la
tempistica di realizzazione dell’iniziativa.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 8,
l’inottemperanza alla presente diffida comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida stessa. Nei casi di
reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre
la sospensione dell’attività di impresa fino a
novanta giorni.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge
31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i
provvedimenti dell’Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive
modificazioni ed integrazioni, il termine per
ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60
giorni dalla notifica del medesimo.
La competenza di primo grado è attribuita in via
esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo
del Lazio.
Roma, 16 dicembre 2009
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
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