L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i servizi e
i prodotti del 10 febbraio 2010;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
"Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica", e successive
modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
"Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica",
come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante
"Disposizioni per l’attuazione del
principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il Codice di
autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre
2003, n. 313;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante
“Norme in materia di risoluzione dei conflitti
di interessi”, come modificata dalla legge 5
novembre 2004, n. 261;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante “Testo unico della
radiotelevisione” ed, in particolare,
l’articolo 7, comma 1;
VISTA la legislazione nazionale e regionale che
disciplina le consultazioni regionali, provinciali
e comunali programmate nel 2010, e, in particolare,
la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa
all’elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, relativa all’elezione diretta del presidente
della giunta regionale e l’autonomia statutaria
delle regioni, la legge 25 marzo
1993, n. 81, relativa all’elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia
e dei consigli comunali e provinciali, nonché
gli statuti delle regioni interessate al voto;
VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto - legge 18 novembre 2009, n. 131, recante
ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali
amministrative nella provincia di L’Aquila”,
nonché l’anticipazione dei termini del
procedimento elettorale per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2010;
RILEVATO che per domenica 28 e lunedì 29 marzo
2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per
il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti
delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria
e Veneto nonché per il rinnovo di un rilevante
numero di amministrazioni provinciali e comunali, il
cui elenco è reso disponibile sul sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28;
RILEVATO che in data 11 febbraio sarà affisso il
manifesto di convocazione dei comizi relativi alle
predette elezioni;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare
la disciplina applicabile nel periodo compreso tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e
quella del termine di presentazione delle
candidature, nelle more dello svolgimento degli
approfondimenti sulla disciplina applicabile alla
seconda fase della tornata elettorale;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo
Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi
dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Finalità e ambito di
applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente
provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia di disciplina
dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate
a dare concreta attuazione ai principi del
pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, dell’obiettività e della
completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei
Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali,
dei Presidenti delle Province e dei Consigli
Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei
Consigli comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo
2010 e trovano applicazione sino al decorrere del
termine ultimo per la presentazione delle
candidature. Esse si applicano nei confronti delle
emittenti che esercitano l’attività di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della
stampa quotidiana e periodica. L’elenco delle
province e dei comuni interessati dalle
consultazioni elettorali è reso disponibile sul
sito web dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni: www.agcom.it.
2. Le disposizioni di cui al presente
provvedimento non si applicano ai programmi e alle
trasmissioni destinati ad essere trasmessi
esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non
è prevista alcuna consultazione elettorale di cui
al precedente comma 1.
Articolo 2 (Soggetti Politici)
1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata
dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono
per soggetti politici sino al decorrere del termine
per la presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i
Gruppi parlamentari composti da forze politiche
distinte, o rappresentate da sigle diverse, il
Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentatività con
quelle di pariteticità, le forze politiche che di
volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il
Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi
come unico soggetto, i cui Presidenti individuano,
d’intesa tra loro, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentatività con
quelle di pariteticità, le forze politiche diverse
da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta
in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio
simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al
Parlamento europeo.
d) le forze politiche diverse da quelle di cui
alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con
proprio simbolo almeno un rappresentante nel
Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche
indicate nell’articolo 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
disciplina delle trasmissioni delle
emittenti nazionali
Articolo 3 (Riparto degli spazi di
comunicazione politica)
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che
ciascuna emittente televisiva o radiofonica
nazionale privata dedica alla
comunicazione politica riferita alle consultazioni
elettorali nelle forme previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino
al decorrere del termine per la presentazione delle
candidature sono ripartiti per il cinquanta per
cento in proporzione alla consistenza dei soggetti
di cui all’articolo 2, lett a) e per il restante
cinquanta per cento in modo paritario tra tutti i
soggetti di cui all’articolo 2.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli
spazi disponibili, il principio delle pari
opportunità tra gli aventi diritto può essere
realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più
trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia
analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli
spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto
deve essere effettuata su base bisettimanale,
garantendo l’applicazione dei principi di equità
e di parità di trattamento, nell’ambito di
ciascun periodo di due settimane di programmazione.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con
modalità che ne consentano la fruizione anche ai
non udenti.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico
non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni
degli altri soggetti, anche nella medesima
trasmissione, ma non determina un aumento del tempo
ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è
fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza
quindicinale dalle emittenti televisive nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle
emittenti radiofoniche nazionali all’interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00
del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al
presente articolo sono tempestivamente comunicati,
anche a mezzo telefax, all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali
variazioni dei predetti calendari sono
tempestivamente comunicati all’Autorità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui
al presente articolo deve essere ricondotta a quella
di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Articolo 4 (Messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente delibera, le
emittenti che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato
l'emittente nazionale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato
l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
contattare, è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi,
il numero massimo dei contenitori predisposti, la
collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale
fine, le emittenti possono anche utilizzare il
modello MAG/1/ERPC, reso disponibile nel sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il documento di
cui alla lettera a), nonché possibilmente con
almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al
numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare il modello MAG/2/ERPC, reso
disponibile nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 5 (Programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali,
i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma
di contenuto informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai
temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente
delibera, tenuto conto del servizio di interesse
generale dell’attività di informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli
altri programmi a contenuto informativo,
riconducibili alla responsabilità di una specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano
con particolare rigore ai principi di tutela del
pluralismo, della imparzialità,
dell’indipendenza, della obiettività e della
apertura alle diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui
al presente articolo, nonché i loro conduttori e
registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed
imparziale nella gestione del programma, così da
non esercitare, anche in forma surrettizia,
influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi
osservano in maniera rigorosa ogni cautela atta ad
evitare che si determinino, anche indirettamente,
situazioni di vantaggio per determinate forze
politiche , considerando non solo le presenze di
candidati ed esponenti politici, ma anche le
posizioni di contenuto politico espresse da soggetti
e persone non direttamente partecipanti alla
competizione elettorale. Inoltre essi curano che
gli utenti non siano oggettivamente nella
condizione di poter attribuire, in base alla
conduzione del programma, specifici orientamenti
politici ai conduttori o alla testata e che nei
notiziari propriamente detti non si
determini un uso ingiustificato di riprese con
presenza diretta di membri del Governo, o di
esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare, con la
completezza dell’informazione, la pluralità dei
punti di vista. I direttori, i conduttori, i
giornalisti devono orientare la loro attività al
rispetto dell’imparzialità, avendo come unico
criterio quello di fornire ai cittadini il massimo
di informazioni, verificate e fondate, con il
massimo della chiarezza.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente
delibera i programmi di approfondimento informativo,
qualora in essi assuma carattere rilevante
l’esposizione di opinioni o valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più
ampia ed equilibrata presenza e possibilità di
espressione ai diversi soggetti politici.
6. Il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo e il ripristino di eventuali
squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio
dall’Autorità che persegue le relative violazioni
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive
diverse da quelle di comunicazione politica, dai
messaggi politici autogestiti e dai programmi di
informazione non è ammessa ad alcun titolo la
presenza di candidati o di esponenti politici e non
possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale né che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva,
diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.
capo II
disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Articolo 6 (Programmi di comunicazione
politica)
1. I programmi di comunicazione politica, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono
trasmettere nel periodo di vigenza della presente
delibera devono consentire una effettiva parità di
condizioni tra i soggetti politici competitori,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo
di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1
deve essere garantita :
a) nei confronti delle forze politiche che
costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli
regionali, nei Consigli provinciali
o nei Consigli comunali da rinnovare
b) nei confronti delle forze politiche diverse da
quelle della lettera a), presenti in uno dei due
rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto,
con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico
non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni
degli altri soggetti, ma non determina un aumento
del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso
della trasmissione è fatta esplicita menzione delle
predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza
quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti
radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del
giorno successivo, in modo da garantire
l’applicazione dei princìpi di equità e di parità
di trattamento tra i soggetti politici anche
attraverso analoghe opportunità di ascolto. I
calendari delle predette trasmissioni sono
comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
informa l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicate al
predetto organo, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalità che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di
comunicazione politica anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità
e pari opportunità nel confronto tra i soggetti
politici.
Articolo 7 (Messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente delibera, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che
trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato
l'emittente locale informa i soggetti politici che
presso la sua sede, di cui viene indicato
l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
contattare, è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero
massimo dei contenitori predisposti, la collocazione
nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale
fine, le emittenti possono anche utilizzare i
modelli MAG/1/ERPC resi disponibili nel sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui
alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata
successivamente al documento stesso con riguardo al
numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi
disponibili nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 8 (Messaggi politici autogestiti a
pagamento)
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera
le emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a
pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera d), del codice di autoregolamentazione di
cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai
messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono assicurare
condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
che intendono diffondere i messaggi politici di cui
al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella
fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti
radiofoniche e televisive locali informano i
soggetti politici che presso la propria sede, della
quale viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e di fax, è depositato un documento,
consultabile su richiesta da chiunque ne abbia
interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con l’indicazione del termine ultimo entro
il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali
autonomamente determinate da ogni singola emittente
radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione degli
spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
locale deve tenere conto delle prenotazioni degli
spazi da parte dei soggetti politici in base alla
loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per
i messaggi di cui al comma 1 devono essere
riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui
al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70%
del listino di pubblicità tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di
verificare in modo documentale i listini tabellari
in relazione ai quali sono state determinate le
condizioni praticate per l’accesso agli spazi per
i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi
di cui al comma 1 differenziati per diverse aree
territoriali dovranno essere indicate anche le
tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai
commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la
diffusione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i
messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e
seguiti da un annuncio in audio del seguente
contenuto: "Messaggio elettorale a
pagamento", con l’indicazione del soggetto
politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi
di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione
per tutta la loro durata la seguente dicitura:
"Messaggio elettorale a pagamento", con
l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
non possono stipulare contratti per la cessione di
spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a
pagamento in periodo elettorale in favore di singoli
candidati per importi superiori al 75% di quelli
previsti dalla normativa in materia di spese
elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 9 (Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
che effettuano trasmissioni in contemporanea con una
copertura complessiva coincidente con quella
legislativamente prevista per un’emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo
II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.
Articolo 10 (Programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti locali)
1. Nei programmi di informazione, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la parità di trattamento,
l’obiettività, la correttezza, la completezza, la
lealtà, l’imparzialità, l’equità e la
pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando
vengono trattate questioni relative alle
consultazioni elettorali, deve essere assicurato
l’equilibrio tra i soggetti politici secondo
quanto previsto dal citato codice di
autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l’emittente la
libertà di commento e di critica, che, in chiara
distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi
comunque il rispetto delle persone. Le emittenti
locali a carattere comunitario di cui all’articolo
16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e
all’articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma
1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di
cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette
norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva
diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.
Capo iii
Disposizioni particolari
Articolo 11 (Circuiti di emittenti
radiotelevisive locali)
1. Ai fini del presente provvedimento, le
trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti
locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la
gestione del circuito o, in difetto, le singole
emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti
al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo,
che si applicano altresì alle emittenti autorizzate
alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il
circuito nazionale si determina con riferimento
all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del
circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le
disposizioni previste per le emittenti locali dal
Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle
violazioni realizzatesi nell’ambito delle
trasmissioni in contemporanea.
Articolo 12 (Imprese radiofoniche di partiti
politici)
1. In conformità a quanto disposto
dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del
presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo
ufficiale di un partito politico rappresentato in
almeno un ramo del Parlamento ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la
cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con
tempestività all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come
organo ufficiale del partito.
Articolo 13 (Conservazione delle
registrazioni)
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a
conservare le registrazioni della totalità dei
programmi trasmessi nel periodo di vigenza della
presente delibera e per i tre mesi successivi alla
conclusione della campagna elettorale e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione dell’eventuale
procedimento, le registrazioni dei programmi in
ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di violazione di disposizioni della legge 10
dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile
2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di
quelle emanate dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi o del presente provvedimento.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 14 (Comunicato preventivo per la
diffusione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli
editori di quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il
penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme
ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei
relativi spazi attraverso un apposito comunicato
pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
stampa periodica si tiene conto della data di
effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione
della periodicità della testata non sia stato
possibile pubblicare sulla stessa nel termine
predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei
messaggi non potrà avere inizio che dal numero
successivo a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il comunicato
sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere
pubblicato con adeguato rilievo, sia per
collocazione, sia per modalità grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell’accesso,
nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della
redazione della testata presso cui è depositato un
documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con puntuale indicazione del termine ultimo,
rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione
entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali
autonomamente determinate per ogni singola testata,
nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione degli
spazi medesimi, in particolare la definizione del
criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti
politici richiedenti gli spazi per messaggi politici
elettorali le condizioni di migliore favore
praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in
modo documentale, su richiesta dei soggetti politici
interessati, le condizioni praticate per l'accesso
agli spazi in questione, nonché i listini in
relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli
spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di
pagine locali di testate a diffusione nazionale,
tali intendendosi ai fini del presente provvedimento
le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le
pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove
diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di
cui al comma 1 costituisce condizione per la
diffusione dei messaggi politici elettorali durante
la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo
quanto previsto nello stesso comma per le testate
periodiche, la diffusione dei messaggi può avere
inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Articolo 15 (Pubblicazione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. I messaggi politici elettorali di cui
all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente
evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna
testata, e devono recare la dicitura "messaggio
elettorale" con l’indicazione del soggetto
politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico
elettorale diverse da quelle elencate al comma 2
dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n.
28.
Articolo 16 (Organi ufficiali di stampa dei
partiti)
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
titolo, di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni
di parità ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
politici e alle stampe elettorali di coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o
movimento politico il giornale quotidiano o
periodico che risulta registrato come tale ai sensi
dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
testata, ovvero che risulti indicato come tale nello
statuto o altro atto ufficiale del partito o del
movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
e le liste sono tenuti a fornire con tempestività
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti
politici, nonché le stampe elettorali di
coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 17 (Modalità di diffusione dei
sondaggi politici ed elettorali)
1. Fermo restando il divieto di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, la diffusione o pubblicazione integrale
o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da
chiunque divulgata, deve essere
obbligatoriamente corredata da una “nota
informativa” che ne costituisce parte integrante e
contiene le seguenti indicazioni, di cui è
responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del
campione, specificando se si tratta di “sondaggio
rappresentativo” o di “sondaggio non
rappresentativo”;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e
l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o,
nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio,
dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno
risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui è stato realizzato il
sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1 possono essere
diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili
dal committente nella loro integralità e corredati
della “nota informativa” di cui al medesimo
comma 1 sull’apposito sito web istituito e tenuto
a cura del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei
sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa”
di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito
riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la
“nota informativa” di cui al comma 1 appare in
apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri
leggibili.
5. In caso di diffusione radiofonica dei
risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di
cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.
6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono
la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza
di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio
sia stato o meno realizzato con le modalità
indicate nei precedenti commi, cui la legge
condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali
precisazioni non siano state date all’atto della
diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti
e gli organi di stampa devono, se l’autore della
notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro
ore, le precisazioni integrative richieste dalla
legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il
sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia
oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con
cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In
caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le
stesse modalità di cui sopra, la precisazione che
si tratta di sondaggio non rispondente alle
prescrizioni di legge.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 18 (Compiti dei Comitati regionali
per le comunicazioni)
1. I Comitati regionali per le comunicazioni o,
ove questi non siano stati ancora costituiti, i
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva
competenza, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e
uniforme applicazione della legislazione vigente,
del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del
presente provvedimento da parte delle emittenti
locali, nonché delle disposizioni dettate per la
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni
a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali
violazioni, ivi comprese quelle relative
all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in
materia di disciplina della comunicazione
istituzionale e obblighi di informazione,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali
supporti e formulando le conseguenti proposte
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
per l’adozione dei provvedimenti di sua
competenza.
Articolo 19 (Procedimenti sanzionatori)
1. Le violazioni delle disposizioni della legge
22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle
emanate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi o dettate con il presente
provvedimento, sono perseguite d'ufficio
dall'Autorità, al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 10 e
11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto
politico interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso
l’Autorità può denunciare comportamenti in
violazione delle disposizioni di cui al Capo II
della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle
disposizioni del presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere
inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità,
all’emittente privata o all’editore presso cui
è avvenuta la violazione, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, ove il
predetto organo non sia ancora costituito, al
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo della Guardia di Finanza nella
cui competenza territoriale rientra il domicilio
dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo
della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive
dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità è
procedibile solo se sottoscritta in maniera
leggibile e va accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente
comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
l'indicazione dell'emittente e della trasmissione,
ovvero dell’editore e del giornale o periodico,
cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e
orario della trasmissione, ovvero di data ed
edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi
previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità,
nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia
l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle
istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di
giornali e periodici, mediante le proprie strutture,
che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale
della Guardia di Finanza istituito presso
l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti
entro le quarantotto ore successive
all’accertamento della violazione o alla denuncia,
fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo
agli obblighi di legge da parte delle emittenti
televisive e degli editori, con contestuale
informativa all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti
radiofoniche e televisive locali sono istruiti
sommariamente dai competenti Comitati regionali per
le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano
ancora costituiti, dai Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, che formulano le relative
proposte all'Autorità secondo quanto previsto al
comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente
per territorio, ricevuta la denuncia della
violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
provvede entro le dodici ore successive
all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente
Comitato di cui al comma 8, dandone immediato
avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una
istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti,
anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed
acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione.
Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si
sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso
Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi
incluso uno specifico verbale di accertamento,
redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente Gruppo della Guardia di Finanza,
all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e
alle modalità procedimentali previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore
successive all’accertamento della violazione o
alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi
atti e supporti presso gli uffici del Servizio
Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di
interesse dell’Autorità medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8
segnala tempestivamente all’Autorità le attività
svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o
ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero
delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i
Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non
costituiti, con i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli
editori di stampa sono tenuti al rispetto delle
disposizioni dettate dal presente provvedimento,
adeguando la propria attività di programmazione e
pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorità verifica il rispetto dei propri
provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1,
commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e
a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì,
l’attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per
le finalità di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento
dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria
della parità di accesso ai mezzi di informazione,
come individuata dall’articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o
gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel
termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento
medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o
pubblicazione utile.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie
stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni
della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
relative disposizioni dettate dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi o delle relative
disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento, non sono evitabili con il pagamento
in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano
anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono
state commesse le violazioni, qualora ne venga
accertata la responsabilità.
17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento
delle violazioni delle disposizioni recate dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle
campagne elettorali disciplinate dal presente
provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo
al titolare di cariche di governo e ai soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio
2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei
medesimi, procede all’esercizio della competenza
attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in
materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
Il presente provvedimento entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito
web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 10 febbraio 2010