L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i servizi e
i prodotti del 24 febbraio 2010;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
"Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica", e successive
modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
"Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica",
come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante
"Disposizioni per l’attuazione del
principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il Codice di
autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre
2003, n. 313;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante
“Norme in materia di risoluzione dei conflitti
di interessi”, come modificata dalla legge 5
novembre 2004, n. 261;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante “Testo unico della
radiotelevisione” ed, in particolare,
l’articolo 7, comma 1;
VISTA la legislazione nazionale e regionale che
disciplina le consultazioni regionali, provinciali
e comunali programmate nel 2010, e, in particolare,
la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa
all’elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, relativa all’elezione diretta del presidente
della giunta regionale e l’autonomia statutaria
delle regioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81,
relativa all’elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia e dei consigli
comunali e provinciali, nonché gli statuti
delle regioni interessate al voto;
VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto - legge 18 novembre 2009, n. 131, recante
ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali
amministrative nella provincia di L’Aquila”,
nonché l’anticipazione dei termini del
procedimento elettorale per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2010;
RILEVATO che per domenica 28 e lunedì 29 marzo
2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per
il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti
delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria
e Veneto nonché per il rinnovo di un rilevante
numero di amministrazioni provinciali e comunali, il
cui elenco è reso disponibile sul sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28;
VISTO il regolamento recante le disposizioni di
attuazione in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché tribune elettorali
per le elezioni regionali, comunali e provinciali
fissate per i giorni 28-29 marzo 2009, approvato
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella seduta del 9 febbraio 2010;
VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio
2010 recante le disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di
parità di accesso ai mezzi di informazione relative
alle campagne per le elezioni regionali provinciali
e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010,
nel periodo compreso tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e il termine di presentazione
delle candidature;
TENUTO CONTO che il citato regolamento della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede che
a decorrere dall’ultimo termine per la
presentazione delle candidature le Tribune politiche
della concessionaria pubblica sono collocate negli
spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni
di approfondimento informativo più seguite, anche
in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo
ascolto (art. 3, comma 9) e che nel predetto periodo
le trasmissioni di informazione, con l’eccezione
dei notiziari, sono disciplinate dalle regole
proprie della comunicazione politica (art. 6, comma
4);
VISTA la lettera inviata dall’Autorità al
Presidente della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi in data 12 febbraio 2010;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo
Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi
dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
RITENUTA, a maggioranza, con il voto contrario
del Presidente Corrado Calabrò e del Commissario
relatore Giancarlo Innocenzi Botti, l’opportunità
di adottare per le emittenti radiotelevisive private
una disciplina analoga a quella adottata per la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
dalla Commissione per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di
non determinare una distonia del complessivo sistema
dell’informazione radiotelevisiva in campagna
elettorale;
DELIBERA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente
provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia di disciplina
dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate
a dare concreta attuazione ai principi del
pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, dell’obiettività e della
completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai
diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli
articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
si riferiscono alle campagne per le elezioni dei
Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali,
dei Presidenti delle Province e dei Consigli
Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei
Consigli Comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo
2010, e trovano applicazione dalla data di
presentazione delle candidature fino alla mezzanotte
dell’ultimo giorno di votazione. Esse si applicano
su tutto il territorio nazionale nei confronti delle
emittenti che esercitano l’attività di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della
stampa quotidiana e periodica.
2. Le disposizioni di cui al presente
provvedimento non si applicano ai programmi e alle
trasmissioni destinati ad essere trasmessi
esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non
è prevista alcuna consultazione elettorale di cui
al precedente comma 1.
Articolo 2 (Soggetti politici)
1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata
dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono
per soggetti politici nel periodo intercorrente tra
la data di presentazione delle candidature e quella
di chiusura della campagna elettorale:
a) i soggetti politici che presentano liste di
candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che
abbiano presentato candidature in collegi o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto
degli elettori, su base nazionale, chiamati alla
consultazione;
b) i candidati alla Presidenza della Giunta
regionale sostenuti da liste o da coalizioni di
liste che abbiano presentato candidature in collegi
o circoscrizioni che interessino almeno un quarto
degli elettori, su base nazionale, chiamati alla
consultazione, privilegiando la formula del
confronto.
TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Articolo 3 (Riparto degli spazi di comunicazione
politica)
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che
ciascuna emittente televisiva o radiofonica
nazionale privata dedica alla comunicazione
politica riferita alla consultazione elettorale
nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel periodo
intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura delle campagne
elettorali, sono ripartiti per una metà in parti
uguali tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a) e per una metà in parti uguali tra i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b).
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli
spazi disponibili, il principio delle pari
opportunità tra gli aventi diritto può essere
realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più
trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia
analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli
spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto
deve essere effettuata su base bisettimanale,
garantendo la parità di trattamento nell’ambito
di ciascun periodo di due settimane di
programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico
non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni
degli altri soggetti, anche nella medesima
trasmissione, ma non determina un aumento del tempo
ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è
fatta menzione della rinuncia.
4. Successivamente al decorrere dell’ultimo
termine per la presentazione delle candidature, le
Tribune politiche sono collocate negli spazi
radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di
approfondimento informativo più seguite, anche in
sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo
ascolto.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al
presente articolo sono tempestivamente comunicati,
anche a mezzo telefax, all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali
variazioni dei predetti calendari sono
tempestivamente comunicate all’Autorità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui
al presente articolo deve essere ricondotta a quella
di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo
sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno
precedente le votazioni.
Articolo 4 (Modalità di trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo compreso tra la data di
presentazione delle candidature e quella di chiusura
della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche
e televisive nazionali private possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
la presentazione non in contraddittorio di liste e
programmi.
2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale
sono ripartiti con criterio paritario nei confronti
dei soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e
b). Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al
comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite
sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è
ripartito secondo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di
condizioni tra i soggetti politici, anche con
riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di un programma o di una
opinione politica, comunque compresa, a scelta del
richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi
in appositi contenitori, fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo
di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia
18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59;
terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 –
10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla
legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una
sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più
di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura
"messaggio autogestito" con l'indicazione
del soggetto politico committente.
2. Fino al giorno precedente la data di
presentazione delle candidature, i soggetti politici
interessati a trasmettere messaggi autogestiti
comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la
durata dei messaggi, nonché dichiarando di
presentare candidature in collegi o circoscrizioni
che interessino almeno il quarto degli elettori
chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche
essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC, reso
disponibile nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 5 (Sorteggio e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei
singoli contenitori previsti per il primo giorno
avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza
di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all'interno di
ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parità di presenze all'interno delle
singole fasce.
Articolo 6 (Programmi di informazione trasmessi sulle
emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali,
i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma
di contenuto informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai
temi dell' attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente
delibera, tenuto conto del servizio di interesse
generale dell’attività di informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli
altri programmi a contenuto informativo,
riconducibili alla responsabilità di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi di legge,
si conformano con particolare rigore ai principi di
tutela del pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, dell’obiettività e
dell’apertura alle diverse forze politiche, nonché
al fine di garantire l’osservanza dei predetti
principi, allo specifico criterio della parità di
trattamento tra i soggetti e le diverse forze
politiche individuate ai sensi dell’art. 2, comma
1, del presente regolamento.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui
al presente articolo, nonché i loro conduttori e
registi, devono assicurare in maniera
particolarmente rigorosa condizioni oggettive di
parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento,
fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al
fine di consentire l’esposizione di opinioni e
posizioni politiche, e devono assicurare ogni
cautela atta ad evitare che si determinino
situazioni di vantaggio per determinate forze
politiche o determinati competitori elettorali. A
tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono
tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di
monitoraggio del pluralismo relativi alla testata
diretta e a correggere eventuali disparità di
trattamento verificatesi nella settimana precedente.
Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata e
che nei notiziari propriamente detti, non si
determini un uso ingiustificato di riprese con
presenza diretta di candidati, membri del Governo, o
di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare, con la
completezza dell’informazione, la pluralità dei
punti di vista. I direttori, i conduttori, i
giornalisti che operano nelle emittenti
radiotelevisive devono orientare la loro attività
al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico
criterio quello di fornire ai cittadini il massimo
di informazioni, verificate e fondate, con il
massimo della chiarezza.
5. Le trasmissioni di informazione,
con l’eccezione dei notiziari, a partire dal
decorrere del termine ultimo per la presentazione
delle candidature, sono disciplinate dalle regole
proprie della comunicazione politica.
6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di
eventuali squilibri accertati, è assicurato anche
d’ufficio dall’Autorità che persegue le
relative violazioni secondo quanto previsto dalle
norme vigenti.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive
diverse da quelle di comunicazione politica, dai
messaggi politici autogestiti e dai programmi di
informazione ricondotti sotto la responsabilità di
specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la
presenza di candidati o di esponenti politici, e non
possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale né che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva,
diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.
Articolo 7 (Illustrazione delle modalità di
voto)
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le
emittenti radiotelevisive nazionali private
illustrano le principali caratteristiche delle
consultazioni di cui al presente provvedimento, con
particolare riferimento al sistema elettorale e alle
modalità di espressione del voto ivi comprese le
speciali modalità di voto previste per gli elettori
diversamente abili e per quelli intrasportabili.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Articolo 8 (Programmi di comunicazione politica)
1. I programmi di comunicazione politica, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono
trasmettere nel periodo di vigenza della presente
delibera devono consentire una effettiva parità di
condizioni tra i soggetti politici competitori,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo
di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1
deve essere garantita:
a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di
liste o alle coalizioni di liste collegate alla
carica di Presidente della Giunta regionale, nonché
alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla
carica di Presidente della provincia o di Sindaco di
comuni capoluogo di provincia;
b) alle forze politiche che presentano liste di
candidati per l’elezione del Consiglio regionale,
dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di
comuni capoluogo di provincia.
3. L’eventuale assenza di un soggetto
politico non pregiudica l’intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento
del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni
interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza
quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti
radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del
giorno successivo, in modo da garantire
l’applicazione dei principi di equità e di parità
di trattamento tra i soggetti politici anche
attraverso analoghe opportunità di ascolto. I
calendari delle predette trasmissioni sono
comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei
predetti calendari sono tempestivamente comunicate
al predetto organo, che ne informa l’Autorità.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con
modalità che ne consentano la fruizione anche ai
non udenti.
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di
comunicazione politica anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità
e pari opportunità nei confronti tra i soggetti
politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo
sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno
precedente le votazioni.
Articolo 9 (Messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 7 della
delibera n. 24/10/CSP, nel periodo intercorrente tra
la data di presentazione delle candidature e quella
di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
la presentazione non in contraddittorio di liste e
programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di
cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e
televisive locali osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è
ripartito secondo quanto previsto all’articolo 8,
comma 2; i messaggi sono trasmessi a parità di
condizioni tra i soggetti politici anche con
riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di un programma o di una
opinione politica, comunque compresa, a scelta del
richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi
in appositi contenitori, fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo
di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia
18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59;
terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 –
8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla
legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più
di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la
dicitura "messaggio elettorale gratuito"
con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Fino al giorno di presentazione delle
candidature, i soggetti politici interessati a
trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e
ai competenti Comitati regionali per le
comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne
informano l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la
durata dei messaggi, nonché dichiarando di
presentare candidature in collegi o circoscrizioni
che interessino almeno un quarto degli elettori
chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono
anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ERPC resi
disponibili nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 10 (Numero complessivo dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito)
1. L'Autorità, ove non diversamente
regolamentato, approva la proposta del
competente Comitato regionale per le comunicazioni
o, ove non costituito, del Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione
del numero complessivo dei messaggi autogestiti
gratuiti da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti, in relazione alle risorse disponibili
previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e concernente la
ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano della somma stanziata per
l’anno 2010.
Articolo 11 (Sorteggi e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei
singoli contenitori previsti per il primo giorno
avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha
sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello
stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata, sempre alla presenza
di un funzionario del Comitato di cui al comma 1,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze
all'interno delle singole fasce.
Articolo 12 (Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo di vigenza della presente
delibera, le emittenti radiofoniche e televisive
locali possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera d), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, secondo quanto
previsto dall’articolo 8 della delibera n. 24/10/CSP.
Articolo 13 (Programmi di informazione trasmessi sulle
emittenti locali)
1. Nei programmi di informazione, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali si conformano ai
criteri dettati dall’articolo 10 della delibera n.
24/10/CSP.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Articolo 14 (Divieto di sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle
votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di
voto, è vietato rendere pubblici o comunque
diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori,
anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto. E' vietata,
altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei
risultati di quesiti rivolti in modo
sistematico a determinate categorie di soggetti
perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma le proprie preferenze di voto o i propri
orientamenti politici.
2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1
sussiste altresì quando vengono riportate nel
circuito dell’informazione radiotelevisiva, della
stampa o della diffusione di notizie mediante
agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di
sondaggi aventi l’oggetto di cui al primo comma
rilasciate da esponenti politici o qualunque altro
soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi
cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già
stati resi pubblici, secondo le forme stabilite
dall’articolo 17 della delibera n. 24/10/CSP, nel
periodo precedente a quello oggetto del divieto di
cui al comma 1.
3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al
presente articolo le emittenti radiofoniche e
televisive, pubbliche e private, le società
editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in
forma elettronica e le agenzie di stampa.
4. Nel periodo che precede quello di cui al comma
1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale
dei risultati dei sondaggi politici deve rispettare
quanto previsto dall’articolo 17 della delibera n.
24/10/CSP.
Articolo 15 (Turno elettorale di ballottaggio)
1. In caso di secondo turno elettorale per i
candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo
intercorrente tra la prima e la seconda votazione,
gli spazi di comunicazione politica e quelli
relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli
stessi candidati. Per quanto non diversamente
disposto si applicano, in caso di eventuali turni di
ballottaggio, le disposizioni dettate dal presente
provvedimento.
Articolo 16 (Disposizioni finali )
1. Per quanto non diversamente previsto dalla
presente delibera, si applicano gli articoli 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 della delibera n. 24/10/CSP.
La presente delibera entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito
web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 24 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria
per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola