TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
Nel presente regolamento si intende
per:
a) "legge": la legge 31
luglio 1997, n.249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
b) “Autorità”: l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;
c) “emittente”: titolare di
concessione che ha la responsabilità editoriale dei
palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette;
d) “emittente a carattere
informativo”: emittente per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito locale,
che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra
le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi
informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali. Tali
programmi, per almeno la metà del tempo, devono
riguardare temi e argomenti di interesse locale e
devono comprendere telegiornali diffusi per non meno
di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per
120 giorni a semestre;
e) “emittente a carattere
commerciale”: emittente per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito locale,
senza specifici obblighi di informazione;
f) “emittente a carattere
comunitario”: emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale costituita da associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o
cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:
1) a non trasmettere più del 5 per cento di
pubblicità per ogni ora di diffusione;
2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50
per cento dell'orario di trasmissione giornaliero
compreso tra le ore 7 e le ore 21;
g) “emittente monotematica a
carattere sociale”: emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70
per cento della programmazione monotematica quotidiana
a temi di chiara utilità sociale, quali salute,
sanità e servizi sociali, classificabile come vera e
propria emittente di servizio;
h) "emittente commerciale
nazionale": emittente che trasmette in chiaro
prevalentemente programmi di tipo generalista con
obbligo d’informazione;
i) "emittente di
televendite": emittente che trasmette
prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo
di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi
i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
l) “emittente ad accesso
condizionato”: emittente che trasmette programmi
televisivi in ambito nazionale mediante un segnale
codificato, la cui visione da parte dell'utente è
contrattualmente subordinata al preventivo assenso per
assicurare la remunerazione del servizio;
m) "piano": il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 1998,n. 263;
n) "disciplinare": l'atto
richiamato nell'articolo 1, comma 6, lett.c) n.6 della
legge 31 luglio 1997, n.249, per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva;
o) “ambito nazionale”: l’ambito
d’irradiazione del segnale in un’area geografica
che comprenda almeno l’80 per cento del territorio
nazionale e tutti i capoluoghi di provincia;
p) "bacino di utenza
televisiva": l'ambito di irradiazione
coincidente, di norma, con il territorio della regione
o delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
q) "area di servizio":
l'ambito territoriale coincidente con il bacino di
utenza, o parte di esso, per il quale è rilasciata la
concessione in ambito locale;
r) “programmi originali
autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dalla
società concessionaria o dalla sua controllante o da
sue controllate, ovvero in co-produzione con altra
società concessionaria;
s) “opere europee”: le opere
originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989,
purché rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti
in uno o più di questi Stati;
b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o
più di questi Stati;
c) il contributo dei co-produttori di tali
Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o
più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti
in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in
uno o più Stati terzi europei con i quali la
Comunità abbia concluso accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora queste opere siano
realizzate principalmente con il contributo di autori
o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento
definisce le disposizioni per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in
tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per
la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio
degli impianti di diffusione e dei necessari
collegamenti di telecomunicazioni.
2. Le norme del presente
regolamento si applicano altresì, in quanto
compatibili, alle autorizzazioni previste dagli
articoli 38, 43 e 43 bis della legge 14 aprile
1975, n. 103.
3. Le concessioni o le
autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresì
le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono
abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il
diagramma di antenna e l'area di servizio.
TITOLO II
Requisiti tecnici
Articolo 3
Radiofrequenze utilizzabili
1. La trasmissione di programmi per
la radiodiffusione televisiva deve essere effettuata
nelle bande di frequenza previste per detti servizi
dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali, della
normativa dell'Unione europea e di quella nazionale,
nonché dei piani nazionali di ripartizione e di
assegnazione delle radiofrequenze.
2. Qualora, pur nel rispetto delle
prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una
stazione di radiodiffusione interferisca altre
stazioni radioelettriche legittimamente operanti,
l'Autorità, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della
legge, promuove l'intervento degli organi del
Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le
misure idonee ad eliminare tali disturbi.
Articolo 4
Progetto dell'impianto o della rete
1. Il progetto può comprendere una
o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione
della rete deve risultare da una descrizione grafica
nella quale sono indicate tutte le stazioni di
radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché
gli eventuali impianti di collegamento, compresi
quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di
radiodiffusione.
Articolo 5
Omologazione e collaudo degli impianti
1. Gli impianti oggetto della
concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai
sensi della normativa vigente.
2. L'Autorità promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle
comunicazioni al fine di procedere, a spese del
concessionario, al collaudo o alla verifica degli
impianti anche presso le sedi del concessionario, che
è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero
accesso agli incaricati.
TITOLO III
Concessioni per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri
Articolo 6
Condizioni per la presentazione delle domande di
concessione
1. Possono presentare domanda di
concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i
soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo (SEE).
2. La concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente
da società di capitali o cooperative con capitale
sociale interamente versato non inferiore a lire 12
miliardi.
3. La concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito locale può essere richiesta esclusivamente da
società di capitali o cooperative con patrimonio
netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino
non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in
regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale. I requisiti di cui al presente comma
possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o
incorporazioni in società di capitali o in
cooperative, di imprese legittimamente ed
effettivamente operanti alla data di entrata in vigore
della legge.
4. La concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito locale a carattere comunitario può essere
rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o
non riconosciute e società cooperative prive di scopo
di lucro.
5. Il rilascio di concessione per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri
in ambito nazionale a società operante nel settore
delle telecomunicazioni comporta l’obbligo di
separazione societaria per le attività esercitate nel
settore televisivo. Il rilascio di concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito locale a società operante nel settore delle
telecomunicazioni comporta comunque l’obbligo di
separazione contabile per le attività esercitate nel
settore televisivo ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
della legge, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 4, comma 8, della legge stessa .
6. La concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale o locale non può essere rilasciata
qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e,
quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti
abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi
o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive
modificazioni o alle misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
7. Le emittenti estere sottoposte
alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto
comunitario, le quali non siano già titolari di
concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione
televisiva rilasciate dalle competenti autorità
amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a
seguito dell’eventuale rilascio di una concessione
e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio
dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere,
aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di
successive modificazioni:
a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale
della persona fisica o ente morale avente la qualità
di emittente, in quanto responsabile editoriale dei
programmi dei palinsesti televisivi;
b) il nome degli amministratori e dei giornalisti
responsabili delle decisioni editoriali concernenti la
programmazione;
c) la descrizione dell'attività televisiva che
intendono esercitare e le informazioni relative ai
mezzi tecnici che intendono utilizzare;
d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in
Italia ai sensi dell'articolo 2, par. 3 della
direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva
97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini
di tale direttiva.
8. Le condizioni per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale
previste dal presente articolo debbono essere
possedute al momento della presentazione della
domanda, sussistere al momento del rilascio della
concessione e per tutta la durata della stessa. Le
emittenti legittimamente operanti alla data di entrata
in vigore della legge possono:
a) documentare nella domanda di aver costituito
una riserva destinata a futuro aumento di capitale
che, in caso di rilascio della concessione, dovrà
essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso;
b) modificare la propria natura giuridica per
adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il
termine finale previsto per il rilascio della
concessione dal Ministero delle comunicazioni.
9. Restano salve le disposizioni di
cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni.
Articolo 7
Concessione per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito nazionale
1. La domanda per ottenere la
concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta
dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul
bollo, deve essere presentata al Ministero delle
comunicazioni per una delle seguenti tipologie:
emittente commerciale nazionale, emittente di
televendite, emittente ad accesso condizionato.
Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola
concessione e deve contenere:
a) l'indicazione del tipo di concessione richiesta;
b) l'eventuale uso di un sistema di codificazione;
c) la dichiarazione della conformità degli impianti,
per caratteristiche, sistemi e modalità di
funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli
organismi di normazione quali l'Istituto europeo per
le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato
europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),
dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali
nonché alle disposizioni vigenti in materia
antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
d) l'indicazione delle misure previste per
l'efficiente uso delle risorse radioelettriche e per
lo sviluppo della radiodiffusione digitale;
e) i dati relativi al soggetto richiedente e al
responsabile dei programmi;
f) il piano di massima economico-finanziario
adeguatamente documentato per l'intero arco temporale
di durata della concessione;
g) lo spazio che s'intende destinare ai vari tipi di
programmazione (a titolo esemplificativo:
informazione, sport, cultura, svago);
h) la quota percentuale di programmi e servizi
informativi che l'emittente si impegna a produrre in
proprio;
i) gli elementi che documentino il rispetto
delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti,
anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2
della legge;
l) l'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto
dei limiti e secondo le modalità previste
dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122;
m) l'impegno, ad eccezione delle emittenti ad accesso
condizionato, a trasmettere quotidianamente non meno
di tre edizioni di un telegiornale di informazione
generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra
le ore 7 e le ore 23;
n) l'indicazione dei bacini di utenza che si
intendono servire, conformemente alle modalità di cui
all’allegato A ;
o) le esperienze eventualmente maturate nei settori
della radiotelevisione, dell'editoria, dello
spettacolo o delle telecomunicazioni;
p) l'eventuale richiesta di collegamenti di
telecomunicazione,
q) l'indicazione del numero di lavoratori che si
prevede di occupare nelle società concessionarie per
le varie mansioni e qualifiche;
r) gli impegni finanziari per la ricerca e lo
sviluppo;
s) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori
di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a) nn. 5 e 6, della legge;
t) la tipologia di servizi di telecomunicazione che
l'emittente intende offrire, nel rispetto degli
obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge.
2. I richiedenti che, al momento
della presentazione della domanda, siano già titolari
di una concessione per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri o abbiano già effettuato
trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:
a) specificare, con apposita e idonea
documentazione:
1) il numero medio di ore giornaliere di
trasmissione effettuate;
2) la tipologia dei programmi trasmessi;
3) la quota percentuale di spettacoli e servizi
informativi autoprodotti;
4) gli investimenti effettuati nel settore
radiotelevisivo, ivi compresi quelli per la ricerca e
lo sviluppo;
5) il numero dei lavoratori occupati nelle varie
mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme
in materia previdenziale debitamente certificato dai
competenti enti;
6) ulteriori elementi indicativi della presenza sul
mercato;
b) indicare con eventuale specifica dichiarazione:
1) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di
disparità tra i due sessi in sede di assunzione,
organizzazione e distribuzione del lavoro,
assegnazione di posti di responsabilità,
eventualmente effettuate, anche in adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
2) lo stato dei versamenti relativi ai canoni
di concessione dovuti;
3) di non essere incorsi nella sanzione della
revoca della concessione;
4) le sanzioni amministrative eventualmente
subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro
il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale,
in relazione all’esercizio dell’attività
radiotelevisiva;
5) gli impianti di diffusione, conformemente
alle modalità di cui all’allegato B, nonché i
relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai
sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990,
n.223, legittimamente ed effettivamente eserciti.
3. Alla domanda per il rilascio
della concessione deve essere inoltre allegata la
seguente documentazione:
a) certificazione rilasciata dagli organi competenti
riguardante la costituzione del richiedente in
società di capitali o cooperativa, con capitale
sociale interamente versato non inferiore a lire 12
miliardi, ad una data non anteriore di oltre quattro
mesi al giorno di presentazione della domanda;
b) certificato di nazionalità della società, qualora
non italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione
della domanda, detengono una partecipazione superiore
al 2 per cento del capitale sociale della
concessionaria, con indicazione del numero delle
azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo. Qualora i soci che
detengono anche indirettamente il controllo della
concessionaria siano a loro volta società, deve
essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste
ultime che ne detengano, anche indirettamente, il
controllo;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da parte dei soggetti per i quali va
acquisita la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive
modificazioni;
e) certificato da cui risulti che gli amministratori e
i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure
di sicurezza o di prevenzione;
f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma
prevista dall'articolo 13, comma 1, a titolo di
contributo per spese istruttorie.
4. Le domande devono essere
corredate di tutta la documentazione riguardante i
requisiti richiesti per il rilascio della concessione,
i quali possono essere comprovati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme
previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma
2 dell’articolo 6 ed al comma 2, lettera a), numero
5 nonché al comma 3, lettere a), e) ed f) del
presente articolo.
5. Non è consentita la
trasformazione della concessione radiotelevisiva in
ambito nazionale in una appartenente a tipologia
differente.
6. Nessun soggetto può essere
contemporaneamente titolare di concessioni per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale e locale.
Articolo 8
Concessione per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale
1. La domanda per ottenere la
concessione per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in
regola con le disposizioni sul bollo, deve essere
presentata al Ministero delle comunicazioni per una o
più delle seguenti tipologie di emittente, con
indicazione delle priorità: emittente commerciale,
informativa, a carattere comunitario, monotematica
locale sociale.
2. La domanda deve contenere, oltre
agli elementi di cui alle lettere da c) a g), e da o)
a t) del comma 1 dell'articolo 7 e, nel caso i
richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni
radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2
dell'articolo 7, le seguenti indicazioni:
a) il tipo di concessione che si richiede;
b) il bacino di utenza ovvero l’area di
servizio che s'intende coprire, conformemente alle
modalità di cui all’allegato A;
c) i bacini di utenza per i quali sia stata
eventualmente presentata altra richiesta di
concessione, specificando l'ordine di preferenza;
d) l'eventuale impegno del richiedente una
concessione a carattere commerciale a trasmettere
programmi di informazione locale o comunque legati
alle realtà locali;
e) l'impegno del richiedente una concessione a
carattere informativo, comunitario o monotematico
sociale a rispettare i limiti di trasmissione
specificamente indicati per ciascuna emittente dalle
relative definizioni di cui all’articolo 1.
3. La domanda, oltre a contenere la
documentazione di cui all’articolo 7, comma 2,
lettera a), numero 5 e comma 3, lettere d), e) ed f),
deve essere corredata da:
a) certificazione rilasciata dagli organi competenti
riguardante la costituzione del richiedente in
società di capitali o cooperativa, con patrimonio
netto non inferiore a lire 300 milioni ad una data non
anteriore di oltre quattro mesi al giorno di
presentazione della domanda o, per le emittenti a
carattere comunitario, attestazione riguardante la
costituzione del richiedente stesso in associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o
cooperativa priva di scopo lucro;
b) certificato di nazionalità, qualora si tratti di
società non italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione
della domanda, detengono una partecipazione superiore
al 2 per cento del capitale sociale della
concessionaria, con indicazione del numero delle
azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo. Qualora i soci che
detengono anche indirettamente il controllo della
concessionaria siano a loro volta società, deve
essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste
ultime che ne detengano, anche indirettamente, il
controllo. Le disposizioni di cui alla presente
lettera non si applicano qualora venga richiesta una
concessione per radiodiffusione televisiva a carattere
comunitario.
4. Le domande devono essere
corredate di tutta la documentazione riguardante i
requisiti richiesti per il rilascio della concessione,
i quali possono essere comprovati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme
previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma
3 dell’art. 6 ed al comma 2, lettera a), numero 5 ed
al comma 3, lettere e) ed f) dell’art. 7.
5. Ciascuna domanda é diretta ad
ottenere una sola concessione per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La
domanda viene esaminata secondo la priorità indicata
dal richiedente. Il rilascio della concessione per una
delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate
dal richiedente esonera dall'esame delle richieste
relative alle tipologie subordinate.
6. Nessun soggetto può essere
destinatario di più di una concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito locale nello stesso bacino di utenza.
7. Non é consentita la
trasformazione della concessione radiotelevisiva in
ambito locale in una appartenente a tipologia
differente.
8. Fermo restando il limite di cui
al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio
della concessione sono consentiti, previa
comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere
emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un
titolare di concessione per la radiodiffusione
televisiva ad un altro.
9. In sede di prima attuazione del
presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal
comma 6, ad uno stesso soggetto che all’atto di
presentazione delle domande sia già titolare di più
di una concessione per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale, può essere
rilasciata una ulteriore concessione di tipologia
diversa per lo stesso bacino d’utenza ovvero una
seconda concessione anche della stessa tipologia
purché riferita ad area di servizio diversa.
Articolo 9
Valutazione e comparazione delle domande
1. In sede di prima attuazione del
presente regolamento, le domande per il rilascio della
concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale
devono essere presentate al Ministero delle
comunicazioni entro il termine indicato nel
disciplinare adottato in base al presente regolamento.
La concessione viene rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro i termini di legge.
2. La valutazione e la comparazione
delle domande di concessione sono effettuate da
un'apposita commissione nominata con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco
di esperti in materia giuridica,
economico-finanziaria, radioelettrica, di
comunicazione e di programmazione radiotelevisiva
indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque
giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare
comunicazione dell'avvio del procedimento.
3. La domanda è respinta, con
provvedimento motivato, qualora:
a) l'istante non soddisfi le condizioni per la
presentazione delle domande di concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale e locale di cui all'articolo 6;
b) la domanda non contenga gli elementi di cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 o all'articolo 8, commi
2 e 3, rispettivamente per le richieste di concessione
in ambito nazionale o locale.
4. La commissione assegna a
ciascuna domanda, presentata per ottenere la
concessione per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base
dei singoli elementi previsti nel disciplinare,
nell'ambito delle seguenti aree:
qualità dei programmi;
piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete;
occupazione;
esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in
altri settori.
5. Al termine della valutazione
comparativa la commissione compila le graduatorie per
le domande in ambito nazionale e locale; per queste
ultime, vengono formate graduatorie distinte per
ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può
ottenere concessioni in più di un bacino d’utenza
purché esse siano riferite a regioni limitrofe che
servano una popolazione complessivamente non superiore
a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre
regioni al Nord ovvero di cinque regioni al Centro e
al Sud.
Articolo 10
Obblighi del titolare della concessione
1. I concessionari per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere
programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore
giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e,
nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e
per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano
programmi le trasmissioni meramente ripetitive o
consistenti in immagini fisse.
2. I soggetti di cui al comma 1
sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre
produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei
seguenti limiti:
a) quanto ai titolari di concessione per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ad
eccezione delle emittenti ad accesso condizionato,
almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di
informazione generale autoprodotto nella fascia oraria
compresa tra le ore 7 e le ore 23;
b) quanto ai titolari di concessione a carattere
informativo in ambito locale, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d);
c) quanto ai titolari di concessione a carattere
comunitario e monotematico sociale in ambito locale,
in conformità a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, rispettivamente lettere f) e g).
3. Specifici obblighi per i
concessionari di radiodiffusione televisiva che
trasmettono con accesso condizionato sono determinati
dal regolamento previsto dall'articolo 3, comma 11,
della legge.
4. I concessionari per la radiodiffusione
televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso
programma su tutto l’ambito territoriale per il
quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può
essere derogato:
a) per le emittenti nazionali e locali, in relazione
ad eventi non prevedibili, di carattere occasionale
ovvero eccezionale;
b) per le sole emittenti locali e per non oltre un
quinto delle ore di trasmissione giornaliera:
1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto
del programma;
2) nel caso in cui i programmi siano diretti a diverse
comunità linguistico-culturali presenti nel
territorio servito;
al fine di trasmettere programmi informativi
differenziati.
5. Nei casi di cui al comma 4,
lettera b), la deroga deve essere prevista da apposita
autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni secondo le modalità da questo
stabilite.
6. I concessionari per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono
tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e
distribuzione di opere europee e di opere indipendenti
previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998,
n. 122, secondo le modalità previste da un apposito
regolamento dell'Autorità.
7. I concessionari devono tenere un
registro sul quale vengono annotati settimanalmente i
dati relativi ai programmi trasmessi, la loro
provenienza o la specificazione della loro
autoproduzione. I concessionari sono altresì tenuti a
conservare, per i tre mesi successivi alla data di
trasmissione, la registrazione dei programmi
trasmessi.
8. Si applicano ai concessionari
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale
o locale le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
Articolo 11
Durata della concessione,
subentro, estinzione e decadenza
1. Le concessioni per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni,
sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo
quanto previsto al comma 2.
2. In caso di cessione dell'azienda
televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero
delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di
subentro nella concessione conforme alle previsioni di
cui agli articoli 6,7 e 8 del presente regolamento e
nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento
di cui all'articolo 2, comma 5 e delle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 3, lett.a), n.1 della legge.
A tal fine, previo accertamento delle predette
condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la
cessione dell'azienda ed il Ministero delle
comunicazioni consente il subentro nella concessione.
3. Le concessioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e
locale si estinguono:
a) per scadenza del termine, qualora non vengano
rinnovate;
b) per rinuncia del concessionario;
c) in caso di estinzione del concessionario;
d) per dichiarazione di fallimento o ammissione ad
altra procedura concorsuale non seguita da
autorizzazione alla continuazione in via provvisoria
dell'esercizio dell'impresa;
e) per mancato pagamento del canone di concessione.
4. La perdita dei requisiti
oggettivi o soggettivi indicati nel presente
regolamento comporta la decadenza della concessione.
Articolo 12
Rinnovo della concessione
1. La domanda di rinnovo della
concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola
con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata
al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima
della scadenza del periodo di validità della
concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata
l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di
rinnovo.
2. Il Ministero delle comunicazioni
provvede entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda di rinnovo.
3. In sede di rinnovo delle
concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni
comminate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del
presente regolamento.
Articolo 13
Determinazione dei contributi e dei canoni
1. Il richiedente la concessione
per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto,
anteriormente alla presentazione della domanda, al
pagamento di una somma a titolo di contributo per
spese di istruttoria, così determinata:
lire 50 milioni per la domanda di concessione in
ambito nazionale;
lire 10 milioni per la domanda di concessione in
ambito locale.
2. I titolari di concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del
canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lett.c), n.5 della legge.
3. In caso di ritardato o mancato
pagamento del canone di concessione si procede alla
riscossione secondo le modalità di cui all'articolo 2
del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Articolo 14
Trasmissione di programmi in contemporanea
1. Ai fini dell'autorizzazione da
parte del Ministero delle comunicazioni alla
trasmissione di programmi in contemporanea, nello
stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le
disposizioni dell'articolo 21 della legge 6 agosto
1990, n.223 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37
e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla
necessaria diversità dei bacini di utenza.
2. La variazione dell'orario di
interconnessione da parte di soggetti già autorizzati
è consentita previa comunicazione al Ministero delle
comunicazioni presentata con preavviso di almeno
quindici giorni.
Le trasmissioni diffuse in
interconnessione sono precedute e seguite da un avviso
che informa della loro natura e devono essere
identificate mediante un marchio o una denominazione
completamente autonomi rispetto a quelle delle
emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate
alle diffusioni interconnesse sono tenute a
trasmettere anche il marchio o la denominazione
identificativi della propria emittente. Esse non
possono assumere un marchio o una denominazione
identificativi che richiamino in tutto o in parte il
marchio o la denominazione di altra emittente.
4. Il presente articolo si applica
anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in
interconnessione strutturale, diffondono comunque
programmi comuni in contemporanea nell'arco della
programmazione giornaliera.
TITOLO IV - Sanzioni
Articolo 15
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inosservanza del presente
regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la
domanda di concessione sulla base del disciplinare,
l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e
contesta gli addebiti agli interessati assegnando a
questi ultimi un congruo termine per presentare le
proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale
termine o quando le motivazioni addotte risultino
inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a
cessare dal comportamento illegittimo entro un termine
non superiore a quindici giorni. Qualora il
comportamento persista oltre il termine indicato
ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità
irroga le sanzioni amministrative di cui all'articolo
1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione
ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al
comma 32 dello stesso articolo.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
Articolo 16
Disciplina per l'adeguamento al piano
1. In sede di prima attuazione la
concessione rilasciata da parte del Ministero delle
comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per
l'uso delle frequenze di cui al piano , è sottoposta
a condizione risolutiva per il caso di mancato
rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli
impianti al piano stesso, secondo le indicazioni
contenute nell'atto concessorio.
2. Coloro che ottengono la concessione in
ambito nazionale o locale ai sensi del presente
regolamento, nelle more della completa attuazione del
piano, possono proseguire nell'esercizio
dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di
diffusione e i relativi collegamenti di
telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lett. B), n. 5).
Articolo 17
Particolare regime delle reti eccedenti i limiti di
cui all'articolo 2, comma 6 ed all’articolo 3, comma
11, della legge
1. Gli esercenti la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale che superino i limiti
previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge,
nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di
cui all'articolo 3, comma 11, della stessa legge, che
risultino utilmente collocati nella graduatoria per il
rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono
proseguire in via transitoria, ai sensi dell'articolo
3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle
reti eccedenti i limiti sopraindicati.
2. Qualora entro il termine di cui
ai commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge risultino
rimosse le condizioni ostative all’esercizio, sulle
frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti
eccedenti, può essere presentata dagli interessati
domanda di subentro ai sensi dell'articolo 11.
Articolo 18
Canone transitorio
1. Fino all'adozione dell'apposito
regolamento di cui all'art.1, comma 6 lett.c), n.5,
della legge, per la determinazione dei canoni e
contributi, i titolari di concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del
canone stabilito dall'articolo 22 della legge 6 agosto
1990, n.223 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 19
Trasmissione di programmi televisivi su frequenze
terrestri con tecnica numerica
1. Per consentire l'attuazione del
piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze
terrestri con tecnica numerica le emittenti che si
impegnano a rendere disponibili entro 24 mesi i
canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo
ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per
cento del punteggio attribuito in sede di valutazione,
secondo le specificazioni contenute nel disciplinare.
2. Le emittenti che s’impegnino a
trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con
tecnica numerica, entro 36 mesi, sono esonerate
dal pagamento del canone per l'esercizio della
radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un
periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una
riduzione del canone dovuto per l'esercizio della
radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in
proporzione alla percentuale di territorio servito con
la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del
50 per cento.
3. Le emittenti che assumono gli
impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia
dei relativi adempimenti, a consegnare fideiussione
bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito
nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale.
4. I canali utilizzati per la
radiodiffusione televisiva in tecnica numerica,
qualora siano destinati alla trasmissione simultanea
dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non
sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e
8 dell'articolo 2 della legge.
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