Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 7
dicembre 1994, n. 420;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993 n.323
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
1993 n.422;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in
particolare l'articolo 3, comma 5 in cui si prevede
che le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi in un'area geografica che
comprenda almeno l'80% dei territorio e tutti i
capoluoghi di provincia;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto l'articolo 17, comma 3 della delibera 15
novembre 2001, n.435/01/Cons dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, recante il regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, emanato in attuazione dei principi stabiliti
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il Decreto legislativo n. 259 dell'1 agosto
2003;
Visto l'articolo 12 della legge 3 maggio 2004, n.
112 ed in particolare i commi 1 e 4;
Visto l'articolo 42 dei Dlg n. 177 dei 31 luglio
2005 recante "Il Testo unico della
radiotelevisione", il cui secondo comma afferma
che "l'assegnazione delle radiofrequenze avviene
secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionali";
Visto l'articolo 52 dei decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177;
Visto l'articolo 8 comma 2 della direttiva
2002/21/CE dei Parlamento Europeo e del Consiglio dei
7 marzo 2002 (direttiva quadro) che stabilisce che le
autorità nazionali di regolamentazione promuovono la
concorrenza nella fornitura delle reti di
comunicazione elettronica, dei servizi di
comunicazione elettronica e delle risorse e servizi
correlati;
Visto l'articolo 9, comma 1 della direttiva
2002/21/CE dei Parlamento Europeo e dei Consiglio dei
7 marzo 2002 (direttiva quadro) che stabilisce che gli
Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle
radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo
8;
Considerato che dai suddetti articoli 8 e 9 della
direttiva 2002/21/CE nonché dagli articoli 5 e 7
della direttiva 2002/20/CE si evince che
l'assegnazione delle frequenze da parte delle
Autorità nazionali deve avvenire a mezzo di gare (melius:
in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori) e nel rispetto di
una corretta pianificazione dell'etere, volta
all'incremento del pluralismo;
Visto l'articolo 5, comma 2 e l'articolo 7, comma 3
della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva accesso);
Vista la sentenza dei TAR Lazio n. 13415/06 del 23
novembre 2006, con la quale è stato in parte accolto
il ricorso proposto da Rete A SpA, società titolare
dell'emittente televisiva nazionale Rete A, avverso la
nota DGSCER n. 12466 dell'8 agosto 2005, concernente
il diniego di accoglimento dell'istanza presentata
dalla predetta società, ai sensi dell'art. 3, comma 8
della legge 249/97, di assegnazione di frequenze
televisive libere e/o disponibili;
Considerato, in particolare, che il predetto Tar
sostiene l'assunto di parte ricorrente secondo cui la
pretesa di assegnazione di frequenze disponibili,
finalizzata a consentire un'adeguata copertura
dell'area di servizio da parte dei soggetti esercenti
l'attività radiotelevisiva, con l'obiettivo di
garantire una parità di condizioni tra gli operatori,
trova il proprio fondamento nei principi di
uguaglianza e di pluralismo affermati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 420 del 7/12/94;
Considerato, inoltre, che lo stesso Tar chiarisce
come corrisponda ad un principio costituzionale sempre
efficace, quello secondo cui l'Amministrazione è
tenuta a garantire il pieno sfruttamento della
concessione mediante una costante riallocazione delle
risorse disponibili, in modo da garantire parità di
condizioni a tutti i soggetti e che essendo il sistema
di trasmissione analogica destinato a durare ancora
per un numero variabile di anni, anche nella
prospettiva della conversione alla tecnologia
digitale, non appare dubbio che il principio
pluralistico "mantenga la sua immanenza";
Considerato che si rende necessario avviare una
procedura competitiva volta
all'assegnazione/aggiudicazione di frequenze libere in
favore di tutti quei soggetti che alla data del 15
novembre 2006 non abbiano raggiunto i limiti di
copertura del territorio di cui all'articolo 3, comma
5, della legge n. 249/97, ossia l'irradiazione dei
segnale analogico in un'area geografica che comprenda
almeno l'80 per cento del territorio e tutti i
capoluoghi di provincia;
Considerata la necessità di avviare una procedura
competitiva per l'assegnazione/aggiudicazione di
frequenze libere, censite ai sensi dell'articolo 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223 o legittimamente
modificate, che consentano un contemporaneo esercizio
con le frequenze attribuite dalla Radio Conferenza
Internazionale di Ginevra 2006 ai paesi esteri
confinanti radioelettricamente con l'amministrazione
italiana;
Visto l'elenco delle frequenze libere indicate
nell'allegato A;
Considerato che per la loro distribuzione
geografica le frequenze libere di cui all'allegato A
potrebbero non garantire i limiti di copertura dei
territorio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
n. 249/97, ossia l'irradiazione del segnale analogico
in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per
cento del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia;
Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il suddetto
elenco di frequenze con altre frequenze ritenute
assegnabili per i fini indicati dalla sentenza del TAR
Lazio n. 13415/06 dei 23 novembre 2006;
Considerato che la conferenza di Ginevra 2006 ha
attribuito all'Italia un certo numero di risorse
frequenziali già coordinate con i paesi
radiaelettricamente confinanti;
Vista la lista di assignments attribuiti all'Italia
dalla Radio Conferenza Internazionale di Ginevra 2006,
confrontata con il data base unico delle frequenze
televisive redatto dal Ministero delle Comunicazioni e
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Considerato che dal suddetto confronto è scaturito
un elenco di frequenze libere indicate nell'allegato B
di cui al presente bando;
Considerato che le frequenze di cui all'allegato B
risultano già coordinate a livello internazionale e
iscritte nei master register dell'ITU e pertanto
riconosciute da tutte le nazioni radioelettricamente
confinanti con l'Amministrazione italiana;
Vista la determina direttoriale 1 agosto 2007 dei
Ministero delle Comunicazioni, prot. DGSCER/SEGR/319,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 5° Serie
Speciale - Contratti pubblici - n. 94, dei 13 agosto
2007,
DISPONE
Articolo 1 (Titolo giuridico)
In esecuzione della determina direttoriale 1 agosto
2007 dei Ministero delle Comunicazioni, prot. DGSCER/SEGR/319,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 5° Serie
Speciale - Contratti pubblici - n. 94, dei 13 agosto
2007, è bandita una procedura competitiva per
l'assegnazione/aggiudicazione delle frequenze di cui
agli allegati A e B al presente bando.
Articolo 2 (Soggetto che indice 1a procedura
competitiva)
Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale
Servizi di Comunicazione Elettronica e
Radiodiffusione, Viale America, 201 - 00144 Roma
Articolo 3 (Oggetto della procedura competitiva)
1. Allegato A - "Frequenze analogiche libere
esercibili dalle indicate postazioni
(impianti-frequenze), censite ai sensi dell'articolo
32 della legge n. 223 dei 6 agosto 1990 o
legittimamente modificate coordinabili con le nazioni
radioelettricamente confinanti secondo le procedure
disposte dall'accordo di Ginevra 2006;
2. Allegato B - "Frequenze in esercizio nei
siti presenti nella lista degli assignments attribuiti
dalla Radio Conferenza Internazionale di Ginevra 2006
all'ltalia. Le frequenze di cui all'allegato B
risultano, facenti parte di un piano digitale
transfrontaliero integralmente compatibilizzato al
quale tutte le amministrazioni interessate dovranno
convergere con lo switch-off totale del servizio
analogico.
Articolo 4 (Soggetti ammessi alla procedura
competitiva)
Possono partecipare alla procedura competitiva per
l'assegnazione/aggiudicazione degli impianti-frequenze
di cui agli Allegati A e B dei presente bando i
soggetti titolari di concessione o autorizzazione
all'esercizio dell'attività televisiva in ambito
nazionale ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della
legge 112/04, ora trasposto nell'articolo 23, comma 1
dei decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che
alla data dei 15 novembre 2006 non abbiano raggiunto i
limiti di copertura dei territorio di cui all'articolo
3, comma 5, della legge n. 249/97, ossia
l'irradiazione del segnale analogico in un'area
geografica che comprenda almeno l'80 per cento dei
territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Articolo 5 (Divieto di partecipazione alla
procedura competitiva)
Non possono partecipare alla procedura competitiva:
a) i soggetti non in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4;
b) i soggetti titolari dell'emittente televisiva,
nella quale confluirà la risorsa
assegnata/aggiudicata, non in regola con il pagamento
dei canoni di concessione;
c) i soggetti che si trovino in stato di
fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o di sospensione
dell'attività commerciale;
d) i soggetti i cui amministratori abbiano subito
condanne con sentenza passata in giudicato per delitti
non colposi superiori a sei mesi e siano sottoposti a
misure di sicurezza o prevenzione.
Articolo 6 (Modalità della procedura competitiva)
Le modalità della procedura competitiva sono
legate alla diversa tipologia degli impianti-
frequenze assegnabili/aggiudicabili.
1. Gli impianti-frequenze di cui all'allegato A
verranno assegnati secondo i criteri tecnici indicati
all'articolo 9, punto 1;
2. Gli impianti-frequenze di cui all'Allegato B
verranno aggiudicati secondo la procedura di gara a
modalità d'asta descritta all'articolo 9, punto 2;
3. I soggetti che nel corso della procedura
competitiva conseguano la copertura di almeno l'80%
del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di
provincia, non potranno concorrere per
l'assegnazione/aggiudicazione di ulteriori
impianti-frequenze;
4. I soggetti ammessi alla procedura competitiva
sono liberi di partecipare
all'assegnazione/aggiudicazione degli
impianti-frequenze di cui all'allegato A e/o
all'allegato B e liberi di rinunciare alla singola
assegnazione delle frequenze di cui all'allegato A,
senza pregiudicare l'eventuale partecipazione alla
procedura di gara di cui all'allegato B;
Articolo 7 (Definizione di copertura e metodologia
di calcolo)
1. La nozione di copertura è definita in termini
di interference free coverage area (area di copertura
"in assenza di interferenze", cioè limitata
soltanto dal rumore di fondo naturale o artificiale),
secondo la soluzione adottata dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni nella Relazione
predisposta ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n.
43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004,
n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti
modalità e tempi di definitiva cessazione del regime
transitorio delle legge 31 luglio 1997, n. 249".
2. Il Ministero delle comunicazioni effettuerà le
valutazioni di copertura con l'applicazione di
metodologie simulative utilizzando parametri stabiliti
in modo uniforme secondo gli standard
internazionalmente riconosciuti, basandosi sulla
definizione di cui al comma 1, utilizzando il sistema
di simulazione in dotazione del Ministero.
Articolo 8 (Caratteristiche di irradiazione ai fini
dei calcolo della copertura)
1. Le caratteristiche di irradiazione delle reti di
impianti dei soggetti ammessi alla procedura
competitiva, già eserciti alla data dei 15 novembre
2006, sono quelle che scaturiscono dal data base unico
delle frequenze televisive redatto dal Ministero delle
Comunicazioni e dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
2. Le caratteristiche di irradiazione degli
impianti-frequenze di cui all'allegato A sono quelle
che scaturiscono dalle relative schede B e C di
censimento, ai sensi dell'articolo 32 della legge n.
223/90 o legittimamente modificate.
3. Le caratteristiche di irradiazione degli
impianti-frequenze di cui all'allegato B sono quelle
che risultano dal Piano di Ginevra 2006.
Articolo 9 (Criteri per
l'assegnazione/aggiudicazione delle frequenze)
1. L'assegnazione degli impianti-frequenze di cui
all'allegato A si baserà su criteri puramente
tecnici, con precedenza d'assegnazione al soggetto che
consegue, per uno specifico impianto-frequenza, il
maggior incremento percentuale di copertura rispetto
alla percentuale di copertura territoriale nazionale
associata alla propria rete di impianti, e comunque
fino ai conseguimento della percentuale di copertura
territoriale di cui all'articolo 3, comma 5 della
legge 249/97.
2. Gli impianti-frequenze di cui all'allegato B
saranno aggiudicati con una procedura di gara a
modalità d'asta a rilanci multipli, partendo da
un'assegnazione di un valore minimo associato alla
frequenza da aggiudicare, individuato con il
disciplinare di cui all'articolo 10, da considerarsi
quale offerta base non di mercato, e comunque fino al
conseguimento della percentuale di copertura
territoriale di cui all'articolo 3, comma 5 della
legge 249/97.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 restano pertanto
progressivamente esclusi
dall'assegnazione/aggiudicazione i soggetti che, per
effetto delle assegnazioni/aggiudicazioni, abbiano
conseguito, in corso di procedura, i limiti di
copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
n. 249/97.
4. Costituisce, comunque, requisito per la
partecipazione alla procedura di
assegnazione/aggiudicazione di cui al presente
articolo, il conseguimento, per ciascun impianto
frequenza, di un incremento di copertura.
Articolo 10 (Disciplinare)
Le modalità di espletamento della procedura
competitiva saranno contenute in un disciplinare che
sarà allegato alla comunicazione dell'ammissione alla
procedura competitiva di cui al successivo articolo
14.
Articolo 11 (Domanda di partecipazione)
La domanda di partecipazione alla procedura
competitiva per l'assegnazione/aggiudicazione delle
frequenze libere, in duplice copia, redatta in lingua
italiana ed in carta legale, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto partecipante nelle forme
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, deve essere presentata,
esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore
13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente bando, in un unico
plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo:
Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale
Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione
- Viale America, 201, 00144 Roma, piano 5^, stanza
A530, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00, esclusi i festivi. Dell'avvenuta consegna
il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno
escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il
termine previsto; il recapito delle domande di
partecipazione rimane a totale rischio del
partecipante.
Sul plico devono essere apposte la denominazione
del soggetto partecipante e la dicitura "Domande
di partecipazione alla procedura competitiva per
l'assegnazione/aggiudicazione di frequenze
libere"
Nella domanda di partecipazione deve essere
indicato, a pena di esclusione:
a) la denominazione e la sede legale del soggetto
giuridico partecipante;
b) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.
del soggetto giuridico partecipante;
c) estremi della concessione e/o autorizzazione,
rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi
della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni n. 78 dell'1.12.1998, relativa
all'emittente che non raggiunge il limiti di copertura
territoriale di cui all'articolo 3, comma 5 della
legge 249/97;
d) di essere in regola con il pagamento del canone
di concessione;
e) la persona cui il Ministero può fare
riferimento per tutti i rapporti con il soggetto
partecipante;
g) elenco degli allegati.
Articolo 12 (Allegati alle domande di
partecipazione)
La domanda deve essere corredata, a pena di
esclusione, in originale per la prima domanda ed in
copia per la seconda, dalle seguenti documentazioni:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
partecipante nelle forme di cui al Decreto del
Presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445:
a) di non essere in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo ovvero di non versare in stato
di sospensione dell'attività commerciale;
b) che i propri amministratori non abbiano subito
condanne con sentenza passata in giudicato per delitti
non colposi superiori a sei mesi e non siano
sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
2) fotocopia del documento di riconoscimento, in
corso di validità, del legale rappresentante del
soggetto partecipante;
3) Ricevuta di versamento del contributo dovuto per
le spese istruttorie di cui all'articolo 13.
Articolo 13 (Contributo per spese istruttorie)
A titolo di contributo per spese istruttorie dovrà
essere versato un corrispettivo pari ad € 5.000
(euro cinquemila) da versare sul conto corrente n.
11030012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Viterbo, con la seguente causale
"Contributo per spese istruttorie per
l'assegnazione/aggiudicazione di frequenze da imputare
al capo XXVI capitolo 2569 art. l.
Articolo 14 (Comunicazione di ammissione o
esclusione dalla procedura di
assegnazione/aggiudicazione)
1. L'ammissione alla procedura competitiva è
comunicata all'interessato entro 15 giorni dal termine
di presentazione della domanda di cui all'articolo 11.
2. L'eventuale esclusione dalla procedura
competitiva è comunicata all'interessato con
provvedimento motivato.
Articolo 15 (Data di inizio della procedura di
assegnazione/aggiudicazione)
La data di inizio della procedura competitiva
verrà indicata nel disciplinare di cui all'articolo
10.
Articolo 16 (Assegnazione/aggiudicazione delle
frequenze)
1. II Ministero assegna/aggiudica le frequenze
entro 60 giorni dal termine della procedura.
2. AI fine di verificare l'assenza di situazioni
interferenziali, la risorsa frequenziale
assegnata/aggiudicata è esercita in via sperimentale,
secondo le caratteristiche radioelettriche stabilite
dal Ministero delle Comunicazioni, sulla base di una
verifica di un progetto radioelettrico all'uopo
predisposto dall'assegnatario/aggiudicatario, per un
periodo di sei mesi, allo scadere dei quali,
verificata l'assenza di interferenze, si procederà
all'assegnazione/aggiudicazione definitiva.
Articolo 17 (Utilizzo e trasferibilità delle
risorse assegnate/aggiudicate)
1. Le risorse assegnate/aggiudicate in base alle
procedure disciplinate dal presente atto devono essere
effettivamente utilizzate entro il termine di 180
giorni dall'assegnazione/aggiudicazione, per la
diffusione di programmi televisivi via etere
terrestre, in tecnica analogica o digitale.
2. Gli impianti/frequenze assegnati facenti parte
dell'Allegato A non possono essere oggetto di cessione
e/o di permuta. Ai fini della realizzazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica
digitale, sono consentite, nel periodo transitorio, le
modifiche delle caratteristiche radioelettriche degli
impianti.
3. Gli impianti/frequenze aggiudicati facenti parte
dell'allegato B non possono essere oggetto di cessione
e/o di permuta fino all'attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, le risorse assegnate e/o
aggiudicate sono revocate e immediatamente ricondotte
nella disponibilità del Ministero che provvede
secondo le modalità di cui all'articolo 19.
Articolo 18 (Obblighi e sanzioni)
1. L'assegnazione/aggiudicazione delle risorse
avviene su base non interferenziale.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1,
l'assegnazione/aggiudicazione è pertanto effettuata
con il vincolo della tutela dei diritti di terzi
legittimamente operanti e verso impianti
legittimamente coordinati appartenenti appartenenti a
Stati Esteri.
3. Ciascun assegnatario/aggiudicatario è tenuto ad
installare ed esercire le frequenze
assegnate/aggiudicate mediante apparecchiature
conformi agli standard dell'European
Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o
dell'Unione Internazionale delle Telecommunications
(UIT). L'accertamento della conformità di tali
apparecchiature è effettuato ai sensi della vigente
normativa.
4. La violazione degli obblighi cui sono tenuti gli
assegnatari/aggiudicatari comporterà la revoca del
l'assegnazione/aggiudicazione stessa secondo le
modalità procedurali indicate nel disciplinare di cui
all'articolo 10.
Articolo 19 (Risorse non assegnate/aggiudicate)
Le frequenze che non verranno assegnate/aggiudicate
ed eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili, saranno oggetto di successive procedure
competitive aperte a tutti i soggetti legittimamente
operanti nel settore televisivo.
Articolo 20 (Pubblicazione della procedura
competitiva)
Il presente atto sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 5 ottobre 2007
IL DIRETTORE GENERALE a.i.
(Ing. Francesco Troisi)
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