Premessa
1. Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del
Testo unico della radiotelevisione , il servizio
pubblico generale radiotelevisivo è affidato per
concessione a una società per azioni, che lo svolge
sulla base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il Ministero concedente ( Ministero
dello sviluppo economico) , e di contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di
Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi della società
concessionaria. Ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del Testo unico della radiotelevisione la
concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici
anni dalla entrata in vigore del citato decreto
legislativo alla RAI – Radiotelevisione Italiana
S.p.a.;
2. L’articolo 45, comma 2, del Testo unico
della radiotelevisione, individua le attività che
il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve,
comunque, garantire, in linea con le finalità,
dettate dall’articolo 7, comma 4 del predetto
decreto legislativo, di favorire l’istruzione, la
crescita civile e il progresso sociale, promuovere
la lingua italiana e la cultura, salvaguardare
l’identità nazionale e assicurare prestazioni di
pubblica utilità Le specifiche attività
individuate dal citato articolo 45, comma 2, sono le
seguenti:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni
televisive e radiofoniche di pubblico servizio della
società concessionaria con copertura integrale del
territorio nazionale, per quanto consentito dallo
stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissione
televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua
originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative, il cui numero
di ore è definito ogni tre anni con deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalla legge, in favore
dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento
e in assemblee e consigli regionali, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali,
dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e
delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli
altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne
facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la
produzione, la distribuzione e la trasmissione di
programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua,
della cultura e dell’impresa italiane attraverso
l’utilizzazione dei programmi e la diffusione
delle più significative produzioni nel panorama
audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche
e televisive in lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per
la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse pubblico che
siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilità delle strade e delle autostrade
italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che
tengano conto delle esigenze e della sensibilità
della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del
pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al
15 per cento dei ricavi complessivi annui alla
produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti;
k) la realizzazione nei termini previsti dalla
legge delle infrastrutture per la trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale;
l) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
m) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6,
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
n) l’articolazione della società
concessionaria in una o più sedi nazionali e in
sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino
Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano;
o) l’adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in
attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge;
p) la valorizzazione e il potenziamento dei
centri di produzione decentrati, in particolare per
le finalità di cui alla lettera b) e per le
esigenze di promozione delle culture e degli
strumenti linguistici locali;
q) la realizzazione di attività di insegnamento
a distanza;
3. Ulteriori e specifici obblighi del servizio
pubblico radiotelevisivo sono stabiliti
dall’articolo 44 del Testo unico della
radiotelevisione, e successive modificazioni e
integrazioni, in materia di promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee,
obblighi che, per espressa previsione legislativa,
devono essere ulteriormente dettagliati nel
contratto di servizio.
4. Quanto alla disciplina dell’informazione
radiotelevisiva essa è dettata, in via generale
dall’articolo 7 del Testo unico della
radiotelevisione , secondo il quale l’attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un
servizio di interesse generale ed è svolta nel
rispetto dei principi ivi contenuti , con la
previsione (comma 3) che l’Autorità possa
stabilire ulteriori regole per rendere effettiva
l’osservanza di tali principi nei programmi di
informazione e di propaganda.
5. Secondo il quadro normativo vigente, la potestà
di rivolgere indirizzi alla società concessionaria
del servizio pubblico è attribuita alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mentre
compete all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni accertare la mancata osservanza da
parte della Rai degli indirizzi impartiti dalla
predetta Commissione parlamentare. In riferimento
alla materia della comunicazione politica e
dell’informazione, il riparto di funzioni tra la
Commissione parlamentare di vigilanza e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è confermato
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 sulla “par
condicio”.
6. Il compito affidato dall’articolo 44, comma
4, del Testo unico della radiotelevisione
all’Autorità, d’intesa con il Ministero
concedente, consiste nel fissare, prima di ciascun
rinnovo del contratto di servizio, le linee-guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio
pubblico radiotelevisivo, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e
alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Nell’ultimo decennio il settore
radiotelevisivo ha subito numerosi cambiamenti; in
particolare, i cambiamenti tecnologici hanno
modificato in maniera radicale il mercato
audiovisivo, con il moltiplicarsi delle piattaforme
e delle tecnologie di distribuzione, quali la
televisione digitale, l’IPTV e la TV mobile. Gli
sviluppi tecnologici hanno consentito, accanto ai
tradizionali servizi lineari, la nascita di nuovi
servizi dei media e lo sviluppo di un ambiente
multipiattaforma ed orientato alla convergenza.
8. Il servizio pubblico radiotelevisivo, secondo
i più recenti indirizzi comunitari[1] , “pur
avendo una evidente importanza economica, non è
paragonabile a un servizio pubblico di qualunque
settore economico. Non vi è altro servizio che allo
stesso tempo abbia accesso a un così ampio settore
della popolazione, fornisca tante informazioni e
contenuti e in tal modo raggiunga e influenzi i
singoli individui e l’opinione pubblica… la
radiotelevisione è percepita in generale come una
fonte molto affidabile di informazioni e
rappresenta, per una percentuale non irrilevante
della popolazione, la principale fonte di
informazione. Essa arricchisce quindi il pubblico
dibattito e, in ultima analisi, può far sì che
tutti i cittadini partecipino in qualche misura alla
vita pubblica”.
9. Il ruolo del servizio pubblico è
espressamente riconosciuto dal Trattato CE, in
particolare all’articolo 16 e all’articolo 86,
paragrafo e dal “protocollo di Amsterdam”, ad
esso allegato, secondo il quale “il sistema di
radiodiffusione pubblica negli Stati membri è
direttamente collegato alle esigenze democratiche,
sociali e culturali di ogni società, nonché
all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi
di comunicazione ”.
10. Secondo la Risoluzione del Consiglio
dell’Unione europea del 25 gennaio 1999, sulle
emissioni di servizio pubblico, “l’ampio
accesso del pubblico, senza discriminazioni e in
base a pari opportunità, a vari canali e servizi è
un presupposto necessario per ottemperare al
particolare obbligo delle emissioni di servizio
pubblico”, le quale “devono beneficiare
del progresso tecnologico”, “estendere al
pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e
di informazione e delle nuove tecnologie” e
intraprendere “lo sviluppo e la
diversificazione di attività nell’era digitale”.
Infine “ le emissioni di servizio pubblico
devono essere in grado di continuare a fornire
un’ampia gamma di programmi conformemente al
mandato definito dagli Stati membri al fine di
rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale
contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di
raggiungere un vasto pubblico”.
11. I valori del servizio pubblico
radiotelevisivo conservano la loro importanza anche
nel rapido evolversi del nuovo mondo dei media, come
sottolineato dal Consiglio d’Europa nelle
raccomandazioni riguardanti il pluralismo mediatico
e la diversità dei contenuti dei media e il mandato
dei media di servizio pubblico nella società
dell’informazione, entrambe adottate dal Comitato
dei ministri il 31 gennaio 2007.
12. Secondo gli indirizzi e la giurisprudenza
comunitaria in materia di aiuti di Stato ai servizi
pubblici di radiodiffusione, la definizione del
mandato di servizio pubblico deve essere quanto più
possibile precisa, anche per garantire che le
autorità incaricate della vigilanza
sull’osservanza dei compiti di servizio pubblico,
ne possano effettivamente controllare
l’adempimento. Secondo gli indirizzi comunitari,
si ritiene legittima una definizione qualitativa che
imponga l’obbligo di fornire un’ampia gamma di
programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate
e variate. Inoltre, la definizione del mandato di
servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo
e la diversificazione delle attività nell’era
digitale e deve includere servizi audiovisivi su
tutte le piattaforme di distribuzione.
Linee guida per il triennio 2010-2012
13. Il contratto di servizio 2010-2012 è
chiamato ad assolvere al compito di traghettare il
servizio pubblico generale radiotelevisivo dal
sistema analogico al sistema multicanale digitale.
Il passaggio dalla televisione analogica alla
televisione digitale terrestre , la cui conclusione
in Italia è prevista per la fine dell’anno 2012,
si colloca nell’ambito del più generale processo
di cambiamento delle modalità di fruizione di
contenuti audiovisivi e dalla conseguente
ridefinizione del “patto comunicativo” tra
utente e televisione . Per questa ragione, lungi
dall’esaurirsi nella mera dismissione di alcune
tecnologie e nell’affermazione di altre, il
passaggio al digitale comporta il ripensamento
complessivo – e il conseguente ri-posizionamento -
della televisione pubblica nel sistema mediale.
Si tratta quindi di un compito complesso,
difficile e inedito; ma è un compito ineludibile.
14. Il contratto di servizio 2010-2012 si
configura, di conseguenza, come un contratto “di
transizione”, destinato a gestire una fase
complessa in cui, formalmente, si chiude un’epoca
ma quella nuova che si inaugura non annulla la
precedente. Nel sistema mediale, infatti, da sempre
passato e futuro coabitano in un presente in cui il
nuovo si nutre del vecchio e il vecchio si rigenera
attraverso il nuovo. E’ fondamentale, tuttavia,
saper vedere il nuovo che avanza e non restare con
lo sguardo fisso nel retrovisore.
15. Le linee guida sui compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo relative al
triennio 2010-2012 devono, pertanto, incentrarsi
sugli obiettivi il cui raggiungimento appare
strategico ai fini della gestione della fase di
passaggio al digitale e dell’adeguato
posizionamento della televisione di servizio
pubblico nel rinnovato sistema mediale nell’ambito
delle ben caratterizzate finalità che la legge
assegna al servizio pubblico radiotelevisivo .
16. Nel contesto sopra descritto le presenti
linee guida intendono perseguire i seguenti
obiettivi connessi alla fornitura del servizio
pubblico radiotelevisivo:
· Fornire ai cittadini una programmazione
equilibrata e di qualità ;
· Rappresentare l’Italia in tutte le sue
articolazioni territoriali, sociali e culturali;
· Promuovere l’educazione e
l’attitudine mentale all’apprendimento e alla
valutazione;
· Stimolare l’interesse per la cultura e la
creatività, anche valorizzando il patrimonio
artistico nazionale;
· Garantire la fruizione gratuita dei contenuti
di qualità;
· Promuovere la conoscenza dell’Italia nel
mondo e una non superficiale conoscenza del contesto
internazionale in Italia;
· Promuovere la diffusione dei principi
costituzionali e la consapevolezza dei diritti di
cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza
dei cittadini italiani all’Unione europea;
· Rispecchiare la diversità culturale e
multietnica nell’ottica dell’integrazione e
della coesione sociale;
· Estendere al maggior numero di cittadini i
benefici delle nuove tecnologie, in un contesto
innovativo e concorrenziale
17. Per il raggiungimento dei citati obiettivi
sono fissati i seguenti obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
1) Qualità della programmazione
a) Qualità dell’informazione
18. Resa più urgente e indifferibile dalla
quantità di informazione indiscriminata disponibile
sulla rete Internet, l’affermazione di una
informazione giornalistica di qualità costituisce
una esigenza imprescindibile nell’attuale società.
L’innalzamento del livello qualitativo
dell’informazione deve essere perseguito dalla Rai
agendo lungo più direttrici, attraverso interventi
nel merito e di metodo. Orizzonte internazionale,
pluralismo, completezza, deontologia professionale,
devono costituire tratti distintivi
dell’informazione di servizio pubblico, che deve
essere, pertanto, aperta sul mondo,
pluralistica, equilibrata e diversificata, così da
garantire l’informazione, l’apprendimento e lo
sviluppo del senso critico, civile ed etico della
collettività nazionale, nel rispetto del
diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e
del diritto dei cittadini ad essere informati.
19. L’analisi comparata mostra che le migliori
televisioni straniere sono connotate da una offerta
di informazioni di carattere internazionale ricca e
da un approfondimento qualificato dei temi trattati.
Poiché, nella percezione diffusa, la tv ha funzione
di validazione della realtà e, conseguentemente, i
fatti esclusi dall’agenda televisiva vengono
dequalificati d’importanza nell’opinione
pubblica, compito prioritario del servizio
pubblico è quello di “sprovincializzare”
l’informazione, dando ad essa orizzonti e
incisività rispondenti ai bisogni
informativi propri della realtà attuale.
20. Nel contempo è necessario uno specifico e
rinnovato impegno della concessionaria pubblica nel
fornire un’adeguata informazione ai cittadini
italiani residenti all’estero, assicurando loro,
oltre la comunicazione politica nei periodi
interessati da campagne elettorali e referendarie,
un’informazione costante, connotata da
caratteri di qualità e innovazione, sulla realtà
in divenire, sull’evoluzione della società
italiana e della sua cultura e sulla realtà
economica italiana.
21. Il miglioramento della qualità
dell’informazione va perseguito in primo luogo sul
terreno del rispetto dei principi di completezza e
correttezza, obiettività, lealtà, imparzialità,
pluralità dei punti di vista e osservanza del
contraddittorio, da raggiungere prioritariamente
nelle trasmissioni di informazione quotidiana e
nelle trasmissioni di approfondimento, data la
rilevanza che esse assumono nella formazione
dell’opinione pubblica.
22. La qualità dell’ informazione costituisce
un imprescindibile presidio di pluralismo,
completezza e obiettività. La concessionaria
pubblica, pur muovendo da una regolamentazione
legislativa comune a tutte le emittenti e fornitori
di contenuti che considera l’attività di
informazione radiotelevisiva come un servizio di
interesse generale, ha a tal riguardo un compito più
caratterizzato. La Rai, infatti, è soggetta
ad un concetto di pluralismo più stringente, in
considerazione dei particolari obblighi connessi
alla prestazione di un pubblico servizio sostenuto
da risorse pubbliche e del vasto numero di soggetti
raggiunti dalle sue trasmissioni.
Ciò esige un’applicazione attenta della
deontologia professionale del giornalista, la cui
funzione viene oggi accresciuta per la necessità di
approfondire e mettere a fuoco l’informazione,
coniugando il principio di libertà con quello di
responsabilità, nel rispetto della dignità della
persona, rendendo imprescindibile la funzione di
garanzia della qualità dell’informazione da parte
dei giornalisti del servizio pubblico
radiotelevisivo.
23. Per tale motivo le trasmissioni di
informazione diffuse dalla concessionaria devono
essere caratterizzate in special modo da canoni di
correttezza, lealtà e buona fede
dell’informazione e devono essere rispettose
dell’identità valoriale e ideale del Paese e
della sensibilità dei telespettatori; quindi, in
ultima analisi, adeguate ai livelli di responsabilità
che competono al servizio pubblico radiotelevisivo.
Inoltre la Rai dovrebbe mirare ad un incremento
delle trasmissioni di approfondimento informativo e
all’equo bilanciamento di tali trasmissioni su
tutte le tre reti generaliste.
24. Nel Codice Etico della RAI dovrà essere
recepito il Codice di autoregolamentazione in
materia di rappresentazione di vicende giudiziarie
nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto
dalla Concessionaria il 21 maggio 2009, il Codice
“Media e minori”come ridenominato dal d.P.R. 14
maggio 2007, n. 72, il Codice sulle trasmissioni di
commento agli avvenimenti sportivi di cui
all’articolo 34 del Testo unico della
radiotelevisione, recepito con decreto 21 gennaio
2008, nonché un Codice di buona condotta che
contenga previsioni specifiche per i reality.
Il contratto di servizio dovrà rendere
vincolante il rispetto del Codice etico.
b) qualità dei programmi
25. La qualità dell’offerta radiotelevisiva
deve costituisce un fine strategico e un tratto
distintivo della missione del servizio pubblico,
affinché i cittadini possano percepire la
corrispondenza tra il pagamento del canone di
abbonamento e la programmazione diffusa
dall’azienda incaricata del servizio pubblico
radiotelevisivo.
26. Per conseguire l’obiettivo di un
innalzamento degli standard qualitativi delle
trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo
la RAI dovrà assicurare un’offerta complessiva
gratuita che sia in grado di rivolgersi alla società
nel suo insieme, tenendo conto anche delle
differenze anagrafiche, culturali, sociali,
regionali ed etniche della popolazione, che rispetti
i diritti e la dignità delle persone, la coesione
sociale, l’armonico sviluppo fisico,
psichico e morale del minore e la sensibilità del
pubblico, che promuova la cultura e valorizzi il
patrimonio artistico e ambientale a livello
nazionale e locale.
27. Al fine di rendere concreti tali criteri , la
Rai dovrà , in particolare:
· assicurare un’offerta quotidiana articolata
e diversificata per rete/canale, tale da garantire
opzioni di scelta delle diverse trasmissioni
finanziate dal canone su ogni rete/canale in ogni
fascia oraria. A tal fine la RAI predispone i
palinsesti quotidiani anche sulla base di criteri
atti a determinare un’opportuna rotazione, per
rete/canale e fascia oraria, della programmazione
finanziata dal canone;
· garantire la realizzazione di una
programmazione articolata e innovativa, in grado di
qualificare il proprio marchio nel contesto
internazionale;
· rafforzare il proprio marchio nel contesto
nazionale attraverso una più evidente
caratterizzazione qualitativa dell’offerta
di servizio pubblico. L’appiattimento dei generi
televisivi causato dalla rincorsa all’audience,
fenomeno che non ha eguali negli altri Paesi
europei, ha infatti portato negli anni alla perdita
di alcuni generi tipici del servizio pubblico
radiotelevisivo e a un generale appiattimento delle
trasmissioni su un livello di corrività. Per
invertire tale tendenza va favorita da parte della
concessionaria la trasmissione di programmi che per
lo più non rientrano nell’offerta delle emittenti
commerciali, anche attraverso la predisposizione di
un piano strategico per il recupero dei generi
culturali di “nicchia”, compresi il teatro, la
musica sinfonica, la lirica, nelle tre
reti generaliste, diversificando e segmentando l’audience,
e connotando anche i generi di più largo consumo,
quali fiction ed intrattenimento, da caratteri di
qualità, innovatività e originalità;
· ciò è necessario anche in relazione alla
tendenza sempre più accentuata verso
l’interattività delle trasmissioni televisive,
che induce i telespettatori ad una selezione più
mirata ancorché di meno diffusa fruizione. E’
questa, invero, la tendenza della quale la
televisione generalista deve tener conto per evitare
ch’essa trovi soddisfazione solo nei canali a
pagamento , accessibili solo dagli abbienti,
lasciando a se stessa prevalentemente la parte
inerte della programmazione;
· improntare, nel rispetto dei diritti e della
dignità della persona e dei minori, i contenuti
della propria programmazione a criteri di decoro,
buon gusto e assenza di volgarità, anche
rispettando le limitazioni di orario previste a
tutela dei minori dalla legislazione vigente.
2) Sistema di valutazione della qualità
dell’offerta
28. La realizzazione di un sistema di valutazione
della qualità dell’offerta basato su una duplice
attività di monitoraggio (una relativa alla
“corporate reputation” dell’azienda e una
relativa alla qualità dei singoli programmi) rimane
un obiettivo prioritario che la concessionaria
pubblica è tenuta a realizzare.
29. La diffusione di un’analisi di qualità dei
programmi, con finalità ben distinte dalla
rilevazione degli indici di ascolto, contribuisce a
rendere più evidente la connotazione del servizio
pubblico radiotelevisivo e a far sì che la relativa
programmazione corrisponda sempre più alle domande
e alle attese degli abbonati al servizio pubblico
radiotelevisivo, coniugando audience e qualità.
30. L’implementazione di un sistema di
valutazione della qualità dell’offerta deve
impegnare la Rai in maniera adeguata ed effettiva,
anche sotto il profilo di un corrispondente finanziamento
mediante l’utilizzazione di parte delle risorse
derivanti dal canone di abbonamento, sia in
considerazione dell’influenza del servizio
pubblico radiotelevisivo sugli stili di vita e sui
modelli relazionali e culturali della società,
sia per rispettare pienamente l’art. 48, comma 1,
del decreto legislativo n. 177/2005, secondo il
quale la verifica dell’effettiva prestazione del
servizio pubblico deve poter tenere conto “dei
parametri di qualità del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
..[di servizio]”.
31. Il sistema di valutazione della qualità
dell’offerta dovrà essere realizzato sulla base
degli appositi indicatori previsti dal contratto di
servizio e dovrà essere sottoposto alla
vigilanza di un Comitato composto da esperti
particolarmente qualificati nella materia, scelti
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
d’intesa con il Ministero e nominati dalla RAI,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del
contratto di servizio. Il predetto Comitato dovrà
essere dotato dei mezzi organizzativi necessari per
svolgere il suo compito. I risultati delle
rilevazioni periodiche dovranno essere rese
pubbliche dall’azienda nelle forme stabilite dal
contratto di servizio. La Rai consulterà,
periodicamente, le associazioni dei consumatori sul
grado di soddisfazione degli utenti.
32. Il contratto di servizio dovrà fissare
precisi obblighi di rendicontazione trimestrali da
parte della concessionaria alle autorità incaricate
della vigilanza sul rispetto degli obblighi di
pubblico servizio, sullo sviluppo del sistema di
valutazione della qualità dell’offerta e sui
risultati conseguiti.
3) Generi di servizio pubblico finanziati dal
canone
33. Al fine di rendere verificabile l’offerta
di servizio pubblico il contratto di servizio dovrà
chiaramente definire le classi dei programmi
televisivi e radiofonici finanziati dal canone,
nonché i relativi tempi minimi da attribuire a
ciascun genere di servizio pubblico, tenendo conto
almeno delle seguenti tipologie di generi :
- Informazione politica, economica,
culturale e di attualità nazionale ed
internazionale, compresa quella di
approfondimento; informazione sportiva; eventi
di carattere nazionale ed internazionale;
informazione locale.
- Educazione e formazione con trasmissioni
improntate alla diffusione della cultura
scientifica e umanistica, alla conoscenza delle
lingue straniere, alla alfabetizzazione
informatica, alla formazione artistica e
musicale e alla didattica, compresa
l’educazione a distanza;
- Promozione culturale, italiana ed europea, con
maggior valorizzazione delle opere teatrali,
documentaristiche, cinematografiche, televisive
e musicali di
qualità, con particolare
riguardo a quelle realizzate dai produttori
indipendenti, nel rispetto della
regolamentazione in materia di quote europee e
di diritti residuali adottata dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
- Comunicazione sociale con trasmissioni
dedicate a tematiche che trattino i bisogni
della collettività; trasmissioni incentrate su
specifiche fasce deboli; trasmissioni che
abbiano riguardo all’ambiente, alla salute,
alla qualità della vita, ai diritti e doveri
civici, allo sport sociale, ai disabili, agli
anziani, assegnando adeguati spazi alle
associazioni e ai movimenti della società
civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti
in Italia; trasmissioni che abbiano riguardo al
mondo del lavoro; trasmissioni per
l’informazione dei consumatori;
- Trasmissioni per i minori, con programmi
dedicati ai bambini (con speciale avvertenza per
la fascia da 0 a 3 anni), agli
adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità
formative, informative e di intrattenimento.
34. Alla luce della necessità affermata dalla
Commissione europea che gli obblighi di servizio
pubblico siano quanto più possibile espliciti, e
che nell’assolvimento dei medesimi ci sia un
controllo da parte di un’autorità esterna, le
classi di programmi dovranno essere definite in
maniera chiara e dettagliata in relazione al
contenuto, in modo da evitare ogni incertezza
classificatoria.
35. Agli stessi fini, la RAI individua i
programmi imputabili all’aggregato contabile c.d.
“A” al quale vengono attribuite le voci dei
costi e dei ricavi relative alle attività di
produzione e di programmazione riconducibili al
servizio pubblico, e i programmi imputabili
all’aggregato contabile c.d. “B”, al quale
vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi
relative alle attività di produzione,
programmazione e vendita con finalità commerciali.
I due distinti elenchi sono trasmessi all’Autorità
e al Ministero unitamente ai conti annuali separati.
36. Inoltre, la Rai metterà a disposizione
dell’Autorità e del Ministero concedente ogni
informazione ritenuta utile per l’espletamento
della vigilanza, in particolare con riferimento alla
qualità della programmazione.
4) Sviluppo delle nuove tecnologie
37. La definizione del nuovo mandato di servizio
pubblico deve riflettere lo sviluppo e la
diversificazione dell’era digitale, continuando a
mantenere le caratteristiche di servizio universale
ed estendendo il più possibile alla popolazione i
vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di
informazione. Il servizio pubblico ha l’obbligo di
farsi promotore dei benefici prodotti dalle
tecnologie emergenti, accelerando attraverso la
comunicazione l’educazione informatica necessaria
per la loro fruizione. In tale ambito la Rai
dovrà dotarsi tempestivamente delle tecnologie
occorrenti attraverso l’utilizzazione di parte
delle risorse derivanti dal canone di abbonamento
e assolvere ai compiti di seguito
elencati.
38. Il progressivo spegnimento del segnale
analogico per aree tecniche omogenee (switch-off
regionali) ha avuto e avrà ricadute inevitabili
sulla popolazione. Al fine di ridurne l’impatto,
la Rai dovrà adeguatamente coinvolgere gli utenti
di volta in volta interessati dalla transizione
fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità
del processo in atto e sugli eventuali, momentanei,
disservizi ed offrendo assistenza ai propri abbonati
anche attraverso servizi di call center e
numeri verdi gratuiti.
39. Con riferimento alla diffusione della
programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì
che nella fase di passaggio dalle trasmissioni
in tecnologia analogica a quella digitale l’intera
programmazione delle reti generaliste già irradiate
sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte
le piattaforme tecnologiche.
40. In considerazione della necessità di
assicurare una copertura integrale della
popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle
varie piattaforme distributive, la Rai si adopererà
per limitare al massimo il criptaggio delle
trasmissioni di servizio pubblico diffuse in simulcast
via satellite per consentire in forma gratuita
l’accesso all’intera programmazione diffusa
dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast
via satellite. Il contratto di servizio prevederà
opportune facilitazioni della visione dei programmi
di servizio pubblico alle comunità italiane
residenti dall’estero.
41. Poiché un’anticipazione della data dello
spegnimento finale del segnale analogico produrrebbe
effetti positivi sia in termini di riduzione dei
costi della transizione sia, soprattutto, in termini
di riduzione del divide tra le aree
territoriali all digital e quelle destinate a
passare al digitale per ultime, la Rai verificherà
la possibilità di accelerare il processo di
transizione.
42. In considerazione della redistribuzione degli
ascolti prodotta dal passaggio all’ambiente
multicanale digitale, che risulta contrassegnata
innanzitutto dalla contrazione delle reti
generaliste e dallo sviluppo delle altre reti, la
programmazione finanziata dal canone dovrà essere
presente in chiaro anche sui canali non generalisti,
secondo la percentuale che verrà fissata dal
contratto di servizio.
43. La Rai dovrà inoltre arricchire la propria
offerta anche attraverso la sperimentazione di nuovi
formati di trasmissione adottando, al riguardo,
scelte strategiche conformi a quelle delle migliori
televisioni pubbliche europee. In particolare, la
Rai sarà tenuta ad avviare progressivamente
la trasmissione di tre programmi in Alta
Definizione (HD) , a sperimentare le nuove
evoluzioni dello standard DVB-T, quali il
DVB-T2, e a sviluppare concretamente le trasmissioni
in DVB-H, secondo un articolato progetto stabilito
dal contratto di servizio.
44. La Rai dovrà ampliare l’utilizzo di
Internet come piattaforma di comunicazione
realizzando contenuti e applicazioni dedicate
all’ambiente internet e valorizzando le libraries
esistenti . La Rai realizzerà una piattaforma
dedicata alla Web Tv.
45. La Rai dovrà sviluppare concretamente le
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
secondo i nuovi standard trasmissivi che
costituiscono l’evoluzione del DAB, nel rispetto
della regolamentazione adottata dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, cooperando
attivamente per lo sviluppo di mercato della radio
digitale nel rispetto del principio di
neutralità tecnologica e competitiva.
46. La Rai dovrà, inoltre, implementare le
attuali trasmissioni relative a servizi di pubblica
utilità, in maniera incrementale rispetto al
contratto di servizio 2007-2009, sperimentando anche
modalità innovative di controllo del traffico sulle
reti autostradali e sulle principali vie di
comunicazione, e sviluppando appositi spazi per
informazioni relative alla protezione civile,
mantenendo il canale Isoradio privo di pubblicità.
5) Neutralità competitiva
47. Secondo gli indirizzi della Commissione
europea in materia di aiuti di stato, le emittenti
di servizio pubblico devono essere in grado di
utilizzare le possibilità offerte dalla
digitalizzazione e dalla diversificazione delle
piattaforme di distribuzione “su base tecnologica
neutra, a vantaggio della società “.
48. Fatto salvo quanto previsto ai punti 39 e 40,
la Rai potrà consentire la messa a disposizione
della propria programmazione di servizio pubblico
finanziata dal canone a tutte le piattaforme
commerciali che ne faranno richiesta nell’ambito
di negoziazioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, e sulla base di condizioni
verificate dalle Autorità competenti.
6) Quote europee e produzione indipendente
49. Al fine di favorire l’industria nazionale
audiovisiva e le capacità produttive,
imprenditoriali e culturali la Rai destina alle
opere europee e dei produttori indipendenti le quote
di emissione e di investimento stabilite dalla legge
per la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, secondo le modalità e nel rispetto
di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità
n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, e successive
modificazioni.
50. La Rai è tenuta altresì al rispetto della
regolamentazione in materia di criteri di
attribuzione di quote di diritti residuali derivanti
dalla limitazione temporale dei diritti di
utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi, adottata dall’Autorità con
delibera n. 60/09/CSP del 22 aprile 2009.
51. Il contratto di servizio stabilisce, nel
rispetto della quota non inferiore al 15 per cento
dei ricavi complessivi annui derivanti dagli
abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva
nonché dai ricavi pubblicitari connessi alla
stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla
vendita di beni e di servizi, la percentuale da
destinare ai diversi generi audiovisivi, compresi le
opere cinematografiche, i prodotti di fiction,
i cartoni animati, i documentari e i generi di alta
qualità culturale, stabilendo altresì la riserva,
non inferiore al venti per cento della quota
suddetta, da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di
opere cinematografiche di espressione originale
italiana, ovunque prodotte e la riserva, non
inferiore al cinque per cento, da destinare a opere
di animazione appositamente prodotte per la
formazione dell’infanzia.
52. La Rai istituisce un sistema interno di
monitoraggio per la verifica del rispetto delle
quote di emissione e di investimento e rende noto,
per ciascun anno di vigenza del contratto di
servizio, all’Autorità e al Ministero, i dati
preventivi e consuntivi di bilancio relativi agli
investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed
europei, suddivisi e distinti per ciascuno
dei generi individuati nel punto che precede.
53. Al fine di favorire la crescita del sistema
industriale nazionale la Rai promuove forme di
coproduzioni tra produttori indipendenti italiani ed
europei .
7) Minori
54. La Rai persegue la tutela dei minori, non
solo nelle fasce orarie espressamente dedicate a
questi ultimi dalle ore 16 alle ore 20, ma in tutta
la programmazione destinata ad una visione familiare
compresa tra le ore 7 e le ore 22,30, evitando la
messa in onda di programmi contenenti scene di
violenza gratuita o episodi che possano creare loro
turbamento, nello scrupoloso rispetto della
normativa primaria e secondaria vigente, ivi
comprese le disposizioni stabilite dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori.
55. La Rai dovrà armonizzare il sistema di
segnaletica attualmente in uso con un sistema di
segnaletica della propria programmazione relativa ai
film, alla fiction, ai cartoni animati e
all’intrattenimento basato sulle seguenti fasce di
visione :
- programmi per tutti
- sconsigliato ai minori di anni 12 (-12);
- sconsigliato ai minori di anni 16 (-16);
previa consultazione con l’Autorità e con il
Comitato “media e minori”. Il nuovo sistema di
segnalazione è avviato entro sei mesi
dall’entrata in vigore del contratto di servizio.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del
2005, in ordine alla trasmissione di film vietati ai
minori di anni 14 e di film ai quali sia stato
negato il nulla osta per la proiezione o la
rappresentazione al pubblico oppure siano vietati ai
minori di anni 18.
56. La Rai garantisce che le trasmissioni
per i minori siano collocate nei palinsesti
quotidiani tenendo conto della distribuzione dell’audience
relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e
destina una quota specifica di tale programmazione,
fissata dal contratto di servizio, alla fascia
protetta dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Ai fini
della corretta determinazione della quota di
programmazione destinata ai minori, i programmi il
cui target di riferimento è costituito dai
minori, non saranno inclusi in altre
classificazioni.
57. La Rai rende noto all’Autorità e al
Ministero, con cadenza annuale, la quota di
programmazione destinata ai minori.
8) Iniziative per le persone con disabilità
sensoriali
58. La Rai dovrà adottare tutte le misure idonee
a garantire la ricezione da parte dei cittadini con
disabilità sensoriali dei programmi
radiotelevisivi, con riferimento a tutti i generi
della programmazione, compresa l’informazione,
nazionale e locale, e l’approfondimento
informativo. A tal fine il contratto di servizio
dovrà prevedere un congruo incremento delle misure
attualmente fissate, fissando altresì la tempistica
di realizzazione di ciascuna di esse.
59. La Rai dovrà rendere pubblico, annualmente,
il programma di implementazione delle misure fissate
dal contratto di servizio e segnalare sul proprio
sito Internet le modalità di fruizione dei
programmi per i non udenti e per i non vedenti.
9) Trasparenza nella comunicazione esterna e
nella gestione economico-finanziaria del servizio
pubblico
60. La Rai è tenuta a migliorare la
comunicazione esterna, in particolare, verso gli
abbonati del servizio pubblico e verso gli stakeholders
, al fine di garantire la completa trasparenza delle
politiche di erogazione del servizio pubblico
radiotelevisivo e di utilizzo del canone di
abbonamento.
61. Al fine di migliorare la trasparenza nella
gestione economico-finanziaria del servizio
pubblico, la RAI provvederà a fornire adeguata
comunicazione, anche attraverso il proprio sito web,
circa le percentuali di allocazione del contributo
pubblico risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione tra le principali voci connesse
all’adempimento dei compiti di servizio pubblico,
quali:
a) programmazione televisiva di servizio pubblico
b) programmazione radiofonica di servizio
pubblico
c) sistema di valutazione della qualità
dell’offerta
d) sviluppo delle nuove tecnologie
e) quote europee e produttori indipendenti
f) minori
g) Iniziative per le persone con disabilità
sensoriali
10) Verifica dell’adempimento dei compiti di
servizio pubblico
62. L’Autorità verifica che il servizio
pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle
disposizioni di cui al testo unico, del contratto
nazionale di servizio e degli specifici contratti
conclusi con le regioni e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei
parametri di qualità del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
stesso.
63. L’Autorità vigila sul rispetto, da parte
della RAI, degli indirizzi impartiti dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
64. La RAI trasmette, con cadenza semestrale,
all’Autorità e al Ministero una relazione
contenente una dettagliata informativa relativa alla
programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti
posti in essere per il rispetto degli obblighi di
cui al comma 1.
65. L’Autorità dà conto dei risultati del
controllo sull’adempimento dei compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo nella
relazione annuale al Parlamento.
|