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Deontologia dei giornalisti

"Carta di Treviso"
Garante per la protezione dei dati personali - Deliberazione 26 ottobre 2006

GU n. 264 del 13-11-2006
Aggiornamento della Carta di Treviso, richiamata dal codice di
deontologia, relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica. (Deliberazione n.
49/06).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
(Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il quale
prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in
fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti
dalla Carta di Treviso;
Visto l'art. 12 del codice il quale prevede che il rispetto delle
disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce
condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali;
Visto l'art. 139 del citato codice che disciplina la procedura di
cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione
del predetto codice di deontologia;
Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che
aggiorna la Carta di Treviso; del 10 ottobre 1990, già integrata dal
Vademecum Treviso '95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;
Rilevato che l'aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto
Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata
completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate
nell'ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini
risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;
Considerato che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla
riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori,
anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre
1989 e dalla Carta costituzionale;
Ritenuto di dover dare atto dell'aggiornamento della Carta di
Treviso stante il richiamo ad essa operato dall'art. 7 del predetto
codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità
di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;
Ritenuto di dover disporre la pubblicità della presente
deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Tutto ciò premesso il Garante:
1) dà atto, ai fini dell'applicazione del codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata
dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti come da testo
riportato in allegato alla presente deliberazione;
2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al
testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Roma, 26 ottobre 2006
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Paissan
Il segretario generale: Buttarelli


Allegato

CARTA DI TREVISO

Premessa.

La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo
millennio.
La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed
approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla FNSI - di
intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di
Treviso - trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra
Carta costituzionale, dalla Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti
dei bambini e dalle Direttive europee.
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di
autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale
e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.
Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990,
integrata da un ulteriore documento deontologico - Vademecum Treviso
'95 - il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di
numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione
di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di
operatori hanno emanato.
Tv, stampa, cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di
comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un
importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di
formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
è quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche
per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle
regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti
già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che
già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di
questi tre lustri.
L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua
nascita, diventa cosi' una naturale conseguenza operativa ed un
coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti
che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e
degli scenari culturali e sociali dell'Europa Unita.
CARTA DI TREVISO
Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che
l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori
su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale
e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che
devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni
essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di
fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie
articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù
per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita
umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU
del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che
trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire
l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla
loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione
e che «per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno
di particolari cure e assistenza»;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire
oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del
bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a
questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua «privacy» nè ad illeciti attentati
al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si
fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di
vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può
non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto
a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta
formando;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati
codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni
e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da
qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il
fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando
venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela
privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in
ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio
con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della
sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in
vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche
contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei
giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico
allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una
informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI
individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori
dell'informazione:
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni
penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di
informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in
particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di
cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua
personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno
allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a
qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta
formando;
3) va altresi' evitata la pubblicazione di tutti gli elementi
che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le
generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della
residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e
qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non
schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla
sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per
episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e
quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto
di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria
e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in
questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere
sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando
sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni
televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare
il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di
comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e
ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi,
gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in
essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e
l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei
particolari che possano provocare effetti di suggestione o
emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in
difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella
diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in
nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che
finisce per divenire sfruttamento della persona;
8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o
di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di
dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti
comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità
competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di
strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti
interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività
o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line,
multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che
utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere
tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali
regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge
istitutiva dell'Ordine.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti
i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace
di andare al di là della semplice informazione; sottolineano
l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il
più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti,
con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi
firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema
dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno
clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la
condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive
competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una
migliore cultura professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame
professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di
rappresentazione dell'infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di
altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla
rappresentazione dei soggetti deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità
impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e
dell'adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela
dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli
organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in
materia radiotelevisiva e multimediale;
ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei
comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia
nel nostro Paese;
7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno
comune a difesa dei diritti dei minori;
8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i
provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una
particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni
di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.
NORME ATTUATIVE
L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso
1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del
provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di
sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le
osservazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati
personali).

14.12.06

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