IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
differire i termini per il rilascio delle
concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e
digitale, nonché di disciplinare le attività di
risanamento degli impianti radiotelevisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro della sanità;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art.
1. Differimento di termini per la prosecuzione della
radiodiffusione televisiva in ambito locale e della
radiodiffusione sonora.
1. Il
termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.
5, per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale
su frequenze terrestri in tecnica analogica, che
costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio
della radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale, è differito al 15
marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della
domanda, che ottengono la concessione possono
acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti legittimamente eserciti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I soggetti
in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3,
4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1odicembre
1998, che non ottengono la concessione, possono
proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i
diritti e gli obblighi del concessionario, fino
all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, da
adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino
all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i
trasferimenti di impianti o rami di azienda tra
emittenti televisive locali private e tra queste e i
concessionari televisivi nazionali che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
raggiunto la copertura del settantacinque per cento
del territorio nazionale.
2.L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per
radiodiffusione sonora in tecnica digitale e,
successivamente all'effettiva introduzione di tale
sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il
piano di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui
alla predetta legge. Fino all'adozione di tale
piano, i soggetti legittimamente operanti possono
proseguire nell'esercizio dell'attività con gli
obblighi e i diritti del concessionario.
Art.
2. Trasferimento e risanamento degli impianti
radiotelevisivi
1. In
attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano
o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti
e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico
del titolare dell'impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti
individuati dai predetti piani e, fino alla loro
adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle
province autonome, purchè ritenuti idonei sotto
l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle
comunicazioni, che dispone il trasferimento e,
decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti
fino al trasferimento.
2. Le
azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle
province autonome a carico dei titolari degli
impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine
di riduzione a conformità, nei termini e con le
modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con esclusione del
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50
milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e
dalle province autonome. In caso di reiterazione
della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8
della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro delle
comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle
regioni e delle province autonome, la disattivazione
degli impianti, alla quale provvedono i competenti
organi del Ministero delle comunicazioni.
Art.
3. Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a
Roma, addì 23 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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