DPR
29 settembre 1973, n. 600 - Art. 19. Scritture
contabili degli esercenti arti e professioni
Le persone fisiche che esercitano arti e
professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui
alle lettere e) ed f) dell' art. 13 devono annotare
cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi
forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto
della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla
produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha
effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalità, il comune di residenza
anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o
altro documento emesso.
Nello stesso registro devono essere
annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le
spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la
deduzione analitica ai sensi dell' art.50 del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973, n.597 . Deve esservi inoltre annotato, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni
per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto
articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti,
nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal decreto
del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.633 , e sono tenuti con le
modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art.13. Soggetti obbligati
alla tenuta di scritture contabili
Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art.49,
commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art.5,
lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
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