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Normativa

Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

GU n. 153 del 4-7-2006

Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non
puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica
prestazione deve essere resa da uno o piu' professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilita'.

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle
spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro.».
__________________________________________________________________________________

DPR 29 settembre 1973, n. 600  - Art. 19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 13 devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

 Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell' art.50 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.597 . Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.633 , e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art.13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art.49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art.5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;

17.06.06

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