Testo in vigore dal 23-9-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a
rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati
relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni
illegalmente raccolte;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più
incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od
elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente
intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel
contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti
illeciti in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). -
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorità giudiziaria dispone
l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti
dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico
telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si
provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro
contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere
utilizzato a fini processuali o investigativi. 3. Delle operazioni di
distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta
intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei
soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».
Art. 2
1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione
ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma
2.».
Art. 3
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo
240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della
reclusione da sei mesi a sei anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno
a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale
o da incaricato di pubblico servizio.
Art. 4
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore
della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2,
del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del
presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in
solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta
centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro
secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione
non può essere inferiore a ventimila euro.
2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione,
salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza
successivamente. La causa è decisa nelle
forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In
caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si
tiene conto della somma corrisposta ai sensi del
presente articolo.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la
protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove
accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a
seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 2006
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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