(omissis)
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE
PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle professioni e delle attività
economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adeguano i
rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attività economica privata sono
libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana e contrasto con l'utilità
sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione
della salute umana, la conservazione delle specie
animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del
patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che
comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale
per lo sviluppo economico e attua la piena tutela
della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli
istituti della segnalazione di inizio di attività e
dell'autocertificazione con controlli successivi.
Nelle more della decorrenza del predetto termine,
l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può
avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012
il Governo è autorizzato ad adottare uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di
quanto disposto nel presente comma ed è definita la
disciplina regolamentare della materia ai fini
dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. (Comma abrogato dalla l. 12 novembre 2011, n.
183)
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per
l'accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che
l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai
principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa
dei professionisti su tutto il territorio nazionale,
alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli
utenti nell'ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. ((Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:))
a) l'accesso alla professione è libero e il suo
esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone
che sono titolate ad esercitare una certa professione
in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica, è consentita unicamente laddove essa
risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana, e non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di
esercizio dell'attività in forma societaria, della
sede legale della società professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista
di seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati
dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo
di formazione continua determina un illecito
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di
quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso
alla professione deve conformarsi a criteri che
garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività
formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione.
Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo
compenso di natura indennitaria, commisurato al suo
concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al
mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà
essere superiore a diciotto mesi e potrà essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea
magistrale o specialistica. Le disposizioni della
presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale (( . . . )). Il
professionista è tenuto, nel rispetto del principio
di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello
della complessità dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente è un
ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei
compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell'interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con
decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi
della polizza stipulata per la responsabilità
professionale e il relativo massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno
prevedere l'istituzione di organi a livello
territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l'istruzione e la decisione delle questioni
disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.
La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale è incompatibile con quella di
membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera
non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo,
avente ad oggetto l'attività professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti,
la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere
equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i principi di cui al
comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla
data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,
provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge che non risultano abrogate per effetto del comma
5-bis in un testo unico da emanare ai sensi
dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n.
400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attività economiche e il
loro esercizio si basano sul principio di libertà di
impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attività economiche devono
garantire il principio di libertà di impresa e di
garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle attività economiche devono essere
oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni
caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed
esercizio delle attività economiche previste
dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi
dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo
in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del
comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione
di legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attività economica in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica
attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio, senza che tale numero
sia determinato, direttamente o indirettamente sulla
base della popolazione o di altri criteri di
fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attività economica solo dove ce
ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di
servizi da parte di persone che hanno già licenze o
autorizzazioni per l'esercizio di una attività
economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la
società con riferimento all'intero territorio
nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività
economica al di fuori di una certa area geografica e
l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una
determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di
una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività
economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione
di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa
della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni
per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente
dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di
altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel
comma 9 precedente possono essere revocate con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato
su proposta del Ministro competente entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in
ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo.
11. Singole attività economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal
caso, la suddetta esclusione, riferita alle
limitazioni previste dal comma 9, può essere
concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella libertà economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalità o, nel caso di società, sulla sede
legale dell'impresa.
11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione
delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i
servizi di taxi e noleggio con conducente non di
linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59.
(omissis)
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