(GU n. 168 del 20-7-2012)
Art. 1. Nuovi requisiti di
accesso ai contributi all'editoria
1. In attesa della ridefinizione
delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni
del presente decreto sono volte a razionalizzare
l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che
correlino il contributo per le imprese editoriali agli
effettivi livelli di vendita e di occupazione
professionale, in conformità con le finalità di cui
all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi
relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 250, nonché le imprese di cui
all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti
di legge, possono richiedere i relativi contributi a
condizione che la testata edita sia venduta, per
le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per
cento delle copie distribuite e, per le testate
locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle
copie distribuite. Si considera testata nazionale
quella distribuita in almeno tre regioni e
con una percentuale di distribuzione in ciascuna
regione non inferiore al 5 per cento della propria
distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono
evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali
che regolano l'eventuale affitto o acquisto della
testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie
distribuite si intendono quelle poste in vendita in
edicola o presso punti di vendita non esclusivi,
tramite contratti con società di distribuzione
esterne, non controllate nè collegate all'impresa
editrice richiedente il contributo e quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse e vendute tramite
strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad
un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia
individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al
calcolo le copie vendute mediante abbonamento
sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità
di copie, qualora tale abbonamento individui
specificamente i singoli beneficiari e qualora il
prezzo di vendita della singola copia venduta in
abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del
prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie
cedute in connessione con il versamento di quote
associative destinate alla sottoscrizione di
abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa
doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi è
necessario altresì che: a) le cooperative editrici,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano
composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,
grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e
abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della
cooperativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, mantenendo il requisito della
prevalenza dei giornalisti. Le cooperative
devono comunque essere in possesso del requisito della
mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento
dei contributi; b) le imprese editrici di cui al
comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le
imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se
editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero
anno di riferimento del contributo, almeno 5
dipendenti, con prevalenza di giornalisti,
regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato; se editrici di periodici, abbiano
impiegato, nell'intero anno di riferimento del
contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato; c) i dati relativi alla
tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle
loro differenti modalità, siano attestati da
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal
legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati
da apposita certificazione analitica rilasciata da una
società di revisione iscritta nell'apposito albo
tenuto dalla CONSOB.
5. L'obbligo della relazione di
certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all'estero, si estende ai dati relativi alle copie
distribuite e vendute, con specificazione delle
diverse tipologie di vendita. Le autorità
diplomatiche o consolari competenti ai sensi del
medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera
documentazione istruttoria richiesta per la
concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione
degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a
tutte le imprese editrici che percepiscono i
contributi diretti.
7. Le domande relative al credito
di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui
all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute,
purché inviate mediante raccomandata postale o
tramite posta certificata entro la data di scadenza
prevista dal relativo bando.
7-bis. A decorrere dai
contributi relativi all'anno 2012, il requisito
temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere
a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è
richiesto alle cooperative di giornalisti che si
costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al
contratto di cessione in uso ovvero acquistino la
testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011
ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti
sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo
1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di
cessione in uso della testata.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le
parole: «imprese strumentali» sono inserite le
seguenti: «, delle cooperative che operano nel
settore dello spettacolo, dell'informazione e del
tempo libero».
Art. 1 bis. Contributi a favore
di periodici italiani pubblicati all'estero
1. Nell'ambito delle risorse
stanziate sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma
1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012,
è autorizzata la corresponsione dell'importo
complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno,
di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero da almeno tre anni e di
pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale
edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero
da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo
oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le
pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo
conto della loro diffusione presso le comunità
italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione
della lingua e della cultura italiane, del loro
contributo alla promozione del sistema Italia
all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per
la concessione dei contributi di cui al comma 1,
tenendo conto del numero di uscite annue, del numero
di pagine pubblicate, del numero di copie vendute
anche in formato digitale, e riservando una apposita
quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1
alle testate che esprimono specifiche appartenenze
politiche, culturali e religiose.
4. È istituita una commissione
incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti
di ammissione ai contributi di cui al presente
articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonché da rappresentanti del Consiglio
generale degli italiani all'estero, della Federazione
unitaria della stampa italiana all'estero, della
Federazione nazionale della stampa italiana e della
Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione.
Ai componenti della commissione non spetta alcun
compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle
spese di funzionamento si provvede con gli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
Art. 2. Nuovi criteri di calcolo
e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente
decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate
sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo
quanto disposto dal comma 4 del presente
articolo. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, agli aventi titolo spettano contributi
ridotti mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi
relativi all'anno 2012, per le imprese di cui
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di
cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui
all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, il contributo, che non può comunque
superare quello riferito all'anno 2010, è così
calcolato: a) una quota fino al 50 per cento
esclusivamente dei costi sostenuti per il personale
dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000
euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per
ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
l'acquisto della carta, per la stampa, per gli
abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per
la distribuzione. I predetti costi devono essere
direttamente connessi all'esercizio dell'attività
editoriale per la produzione della testata per la
quale si richiedono i contributi ed i relativi
pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti
tracciabili.
Essi devono risultare dal bilancio di esercizio
dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo
prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far
parte della relazione di certificazione del bilancio,
corredata dell'idonea documentazione dimostrativa,
redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque
ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici
per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella
predisposizione, anche parziale, di pagine del
giornale e per attività di consulenza.
L'importo complessivo di tale quota non può comunque
essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani
nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e
per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui
all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto
1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini
e le modalità di applicazione della presente
lettera; b) una quota fino a 0,25 euro per
ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20
euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i
periodici. Tale quota non può comunque essere
superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna
copia.
L'importo complessivo di tale quota di contributo non
può comunque essere superiore a 3.500.000
euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i
periodici. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti
le condizioni, i termini e le modalità di
applicazione della presente lettera.
3. Per copie vendute si intendono
quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o
punti di vendita non esclusivi, o spedite in
abbonamento a titolo oneroso, purché considerate
ammissibili in conformità ai criteri specificati
all'articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si
applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse
complessivamente destinabili a tali contributi sono
pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i
contributi diretti alla stampa, sul pertinente
capitolo del bilancio del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle
risorse stanziate, si procede alla liquidazione del
contributo mediante riparto proporzionale tra gli
aventi diritto.
5. Le agenzie d'informazione
radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento dei costi
sostenuti per il personale e per la diffusione,
risultanti dal bilancio certificato da una società di
revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi
all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che
abbiano svolto attività di informazione di interesse
generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230,
mantengono la possibilità di avere il contributo fino
al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in
tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra
gli aventi diritto.
6. All'articolo 4, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per
cento». Al comma 2 del medesimo articolo le
parole: «l'80 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 50 per cento».
7. L'erogazione dei contributi
diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui
all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per
la conclusione del procedimento relativo
all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione delle
relative domande. A tale data il provvedimento è
adottato comunque sulla base delle risultanze
istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione
delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione
tecnica-consultiva di cui all'articolo 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie
operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di conflitto di interessi dettate dalla legge
20 luglio 2004, n. 215.
Art. 3. Editoria digitale
1. Le imprese editrici di cui
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui
all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo
20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni,
che abbiano percepito i contributi per l'anno
2011, possono continuare a percepire i
contributi qualora la testata sia pubblicata, anche
non unicamente, in formato digitale. La testata
deve comunque essere accessibile on line, anche a
titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione
quotidiana composta da informazione autoprodotta per
almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento
pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i
settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i
quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire
l'ampliamento e la diversificazione delle politiche
editoriali delle imprese di cui al comma 1, è
consentita la riduzione di periodicità. A tale fine,
per le testate in formato digitale, si prescinde dai
requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma
2. Ai fini degli adempimenti relativi
all'iscrizione della testata in formato digitale al
registro degli operatori di comunicazione, si applica
l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La
medesima esenzione ivi prevista si applica anche con
riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia
pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione
digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa
non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma
solo a dare apposita comunicazione al registro degli
operatori di comunicazione.
3. Fermo restando il rispetto dei
tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo
per la pubblicazione esclusivamente in formato
digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi
due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una
quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia
digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non
può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di
vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di
pubblicazione non esclusivamente in formato digitale,
i costi di produzione della edizione cartacea,
calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2,
concorrono con quelli relativi alla edizione in
formato digitale, nei limiti dell'importo
complessivo di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a).
4. A decorrere dai contributi
relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di
cui al comma 1, per testate in formato digitale si
intendono quelle migrate a un sistema digitale di
gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di
gestione di spazi pubblicitari digitali, anche
attraverso soggetti concessionari di spazi
pubblicitari digitali, di un sistema che consenta
l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con
facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di
un sistema di distribuzione di contenuti attraverso
dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione
sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso,
le testate devono essere altresì dotate di un sistema
di pubblicazione che consenta la gestione di
abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una
piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di
pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi
e la sussistenza dei requisiti di cui al presente
comma sono oggetto, per ciascuna annualità, di
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
richiedente i contributi.
5. Ai fini dell'applicazione del
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
specificate le tipologie dei costi ammissibili per la
pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è
aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le
caratteristiche tecniche delle testate digitali.
5-bis. All'articolo 43, comma 10,
del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria
elettronica e annuaristica anche per il tramite di
internet» sono inserite le seguenti: «, da
pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche
in forma diretta, incluse le risorse raccolte da
motori di ricerca, da piattaforme sociali e di
condivisione,».
5-ter. All'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249, dopo le parole: «le imprese concessionarie di
pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici,» sono inserite le seguenti:
«sul web e altre piattaforme digitali fisse o
mobili,».
Art. 3 bis.
Semplificazioni per periodici web di piccole
dimensioni
1. Le testate periodiche realizzate
unicamente su supporto informatico e diffuse
unicamente per via telematica ovvero on line, i cui
editori non abbiano fatto domanda di provvidenze,
contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano
ricavi annui da attività editoriale non superiori a
100.000 euro, non sono soggette agli obblighi
stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16
della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si
applicano le disposizioni di cui alla delibera
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi
annui da attività editoriale si intendono i ricavi
derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma,
ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a
pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e
privati.
Art. 4 . Modernizzazione del
sistema di distribuzione e vendita della stampa
quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione
del sistema di distribuzione e vendita della stampa
quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata
certificazione delle copie distribuite e vendute e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta
elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è
obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle
rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e
telematici basati sulla lettura del codice a
barre. La gestione degli strumenti informatici e
della rete telematica è svolta, in maniera condivisa
ed unitaria, con la partecipazione di tutti i
componenti della filiera distributiva, editori,
distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune
accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i
costi di collegamento. Per sostenere
l'adeguamento tecnologico degli operatori, è
attribuito, nel rispetto della regola de minimis di
cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di
imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore
ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,
comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di
euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3,
per un importo complessivo non superiore a 10 milioni
di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per
le finalità di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta per il quale è concesso ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le
modalità di applicazione del presente articolo anche
con riguardo alla fruizione del credito di imposta al
fine del rispetto del previsto limite di spesa e al
relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare
l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge
23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si
rapporta il rimborso in favore della società Poste
Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle
tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti
editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31
marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno
2012 per gli invii non omologati destinati alle aree
extraurbane, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010,
recante tariffe per le spedizioni di prodotti
editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite
pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe
piene ai fini della determinazione dei rimborsi in
favore della società Poste Italiane S.p.A., per il
periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre
2009. Dall'applicazione del presente comma
devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di
euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di
spesa relativa allo stanziamento accantonato nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente
periodo, da accertarsi con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare
le risorse del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le finalità di cui al comma 1, nonché per le
ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore
editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e
periodici possono svolgere attività connesse
all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete
telematica e per il tramite di un idoneo sistema
informatico.
5. Il sistema informatico di cui al
comma 4 deve: a) assicurare il collegamento in tempo
reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni
di cui al comma 4; b) garantire la sicurezza ed
integrità dei dati trasmessi; c) essere operativo su
tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle
attività di cui al comma 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5. Pubblicità
istituzionale
1. Ai fini della tutela del
pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica
per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa relativi alle campagne di comunicazione
istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali
dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed
indicazioni di riferimento per l'efficientamento della
suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei
prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso,
tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti
dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni
anno.
2. Le amministrazioni centrali
dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui
al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal
Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle
condizioni economiche previste dagli accordi quadro di
cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla
più estesa veicolazione ai cittadini delle
informazioni di carattere istituzionale, le
concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa
basata sul costo unitario più basso applicato sul
mercato al momento della stipula dell'accordo quadro,
che viene rinnovato annualmente.
Art. 5 bis. Semplificazioni in
materia di editoria per le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni
d'arma e combattentistiche
1. Al fine di semplificare il
quadro normativo relativo alle tariffe postali per la
spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo
sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni
postali di stampe promozionali e propagandistiche,
anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in
abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro individuate
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive
modificazioni, e dalle associazioni d'arma e
combattentistiche, può essere applicato il medesimo
trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti
di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto
del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002,
recante «Prezzi per la spedizione di stampe in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale
della stampa e non rientranti nella categoria 'no
profit'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico dellafinanza pubblica e non si applica la
disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste
italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
46.
Art. 6. Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) l'articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal
1° gennaio 2013; b) gli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.
223; c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3,
lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250; d)
l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266; d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5
agosto 1981, n. 416; d-ter) l'articolo 3, comma
1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; d-quater) il
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 48.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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