IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L' ART.77,SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ;
VISTO CHE LA VIGENTE CONCESSIONE ALLA RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.,PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE,TELEVISIVO,TELEDIFFUSIONE
E RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARI,SCADE IL 30 NOVEMBRE
1974;
RILEVATA LA NECESSITÀ E L'URGENZA DI ASSICURARE LA
CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI RADIOTELEVISIVI;
RILEVATA L'URGENZA DI INTRODURRE NELLA VIGENTE
LEGISLAZIONE SULLE TELECOMUNICAZIONI I PRINCIPI
INDICATI NELLE SENTENZE N.225 E N.226 DEL 10 LUGLIO
1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN ORDINE AGLI
OBIETTIVI E AI CRITERI FONDAMENTALI SECONDO I QUALI
DEVE ESSERE ORDINATO L'ESERCIZIO DEL MONOPOLIO
PUBBLICO;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI,DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LE
FINANZE,PER L'INTERNO,PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER IL TESORO;
DECRETA:
TITOLO
I DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E
TELEVISIVA
ART.1.
LA
DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI RADIOFONICI VIA
ETERE O,SU SCALA NAZIONALE,VIA FILO E DI PROGRAMMI
TELEDIFFUSI VIA ETERE, O,SU SCALA NAZIONALE,VIA CAVO
E CON QUALSIASI ALTRO MEZZO COSTITUISCE,AI SENSI
DELL' ART.43 DELLA COSTITUZIONE ,UN SERVIZIO
PUBBLICO ESSENZIALE ED A CARATTERE DI PREMINENTE
INTERESSE GENERALE,IN QUANTO VOLTA AD AMPLIARE LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CONCORRERE ALLO
SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE IN CONFORMITÀ
AI PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE.IL SERVIZIO
È PERTANTO RISERVATO ALLO STATO.
L'INDIPENDENZA,L'OBIETTIVITÀ E L'APERTURA ALLE
DIVERSE TENDENZE POLITICHE,SOCIALI E CULTURALI,NEL
RISPETTO DELLE LIBERTÀ GARANTITE DALLA
COSTITUZIONE,SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.
AI
FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ,DI CUI AL PRIMO
COMMA, E DEI PRINCIPI,DI CUI AL SECONDO COMMA,LA
DETERMINAZIONE DELLO INDIRIZZO GENERALE E
L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI COMPETONO ALLA COMMISSIONE PREVISTA
DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO
STATO 3 APRILE 1947, N.428 E DALLA LEGGE 23 AGOSTO
1949,N.681 .
DETTA
COMMISSIONE ASSUME LA DENOMINAZIONE DI COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI.
ART.2.
LA
RISERVA DEL SERVIZIO ALLO STATO,DI CUI AL PRECEDENTE
ART.1 ,COMPRENDE:
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO TECNICO DEGLI IMPIANTI
DESTINATI ALLA DIFFUSIONE CIRCOLARE RADIOFONICA E
TELEVISIVA,FATTA ECCEZIONE PER GLI IMPIANTI
RIPETITORI PRIVATI VIA RADIO DI PROGRAMMI TELEVISIVI
E RADIOFONICI STRANIERI E NAZIONALI,LA CUI
INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE SONO REGOLATE DAL
TITOLO III DEL PRESENTE DECRETO;
LA
TRASMISSIONE CON GLI IMPIANTI PREDETTI DI PROGRAMMI
DI QUALSIVOGLIA NATURA,ANCHE DESTINATI ALL'ESTERO.
SONO
ALTRESÌ INCLUSE NELLA RISERVA LA FILODIFFUSIONE
SONORA E LA TELEVISIONE VIA CAVO,FATTA ECCEZIONE PER
LE IPOTESI PREVISTE DAL TITOLO II DEL PRESENTE
DECRETO.
ART.3.
LO
STATO PUÒ PROVVEDERE AL SERVIZIO PUBBLICO DELLA
RADIO E DELLA TELEVISIONE CON QUALSIASI MEZZO
TECNICO,MEDIANTE ATTO DI CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ
PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE STATALE.
LA
CONCESSIONE IMPORTA DI DIRITTO L'ATTRIBUZIONE ALLA
CONCESSIONARIA DELLA QUALITÀ DI SOCIETÀ DI
INTERESSE NAZIONALE.
ART.4.
LA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E
L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI:
FORMULA GLI INDIRIZZI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEI
PRINCIPI DI CUI ALL' ART.1 E ADOTTA TEMPESTIVAMENTE
LE DELIBERAZIONI NECESSARIE PER LA LORO OSSERVANZA;
STABILISCE,TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DELLA
ORGANIZZAZIONE E DELL'EQUILIBRIO DEI PROGRAMMI,LE
NORME PER GARANTIRE L'ACCESSO AL MEZZO
RADIOTELEVISIVO E DECIDE SUI RICORSI PRESENTATI
CONTRO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO
NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE,DI CUI AL
SUCCESSIVO ART.5 , SULLE RICHIESTE DI ACCESSO;
DISCIPLINA DIRETTAMENTE LE RUBRICHE DI _TRIBUNA
POLITICA_,_TRIBUNA ELETTORALE_,_TRIBUNA SINDACALE E
_TRIBUNA DELLA STAMPA_;
INDICA I CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEI
PIANI ANNUALI E PLURIENNALI DI SPESA E DI
INVESTIMENTO,FACENDO RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI
DELL'ATTO DI CONCESSIONE;
APPROVA I PIANI DI MASSIMA DELLA PROGRAMMAZIONE
ANNUALE E PLURIENNALE;RICEVE DAL PREDETTO COMITATO
NAZIONALE LE RELAZIONI SUI PROGRAMMI TRASMESSI E NE
ACCERTA LA RISPONDENZA AGLI INDIRIZZI GENERALI
FORMULATI;
ESPRIME IL PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE
DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA;
FORMULA INDIRIZZI GENERALI RELATIVAMENTE AI MESSAGGI
PUBBLICITARI,ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA
COMPATIBILITÀ DELLE ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE CON LE FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE E
LE RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO;
ELEGGE 10 MEMBRI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO
E LA TELEVISIONE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'
ART.6 ;
ELEGGE 10 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA SECONDO LE MODALITÀ
PREVISTE DALL' ART.12 ;
ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI AD ESSA DEMANDATE DALLA
LEGGE.
LA
COMMISSIONE TRASMETTE I PROPRI ATTI ALLE PRESIDENZE
DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO,ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI,AL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI E AL COMITATO NAZIONALE.PER
L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI LA COMMISSIONE PUÒ
INVITARE I COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE,IL
PRESIDENTE,GLI AMMINISTRATORI, IL DIRETTORE GENERALE
E I DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E,NEL
RISPETTO DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI,QUANTI ALTRI
RITENGA UTILE;PUÒ,ALTRESÌ,CHIEDERE AL COMITATO
NAZIONALE E ALLA CONCESSIONARIA LA EFFETTUAZIONE DI
INDAGINI E STUDI E LA COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI.
ART.5.
È
ISTITUITO IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA
TELEVISIONE.ESSO HA COMPITI,NEL QUADRO DEGLI
INDIRIZZI GENERALI STABILITI DALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE,DI:
DETERMINARE LE DIRETTIVE GENERALI PER I PROGRAMMI E
PER LA LORO EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE NEI TEMPI
DISPONIBILI;
DELIBERARE SULLE RICHIESTE DI ACCESSO AI SENSI DEL
SUCCESSIVO ART.7 E PREDISPORRE
PERIODICAMENTE,SENTITA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E
TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI EQUILIBRIO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE,I RELATIVI PIANI ESECUTIVI;
CONTROLLARE,NEI PIANI DI MASSIMA DELLA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE PREDISPOSTI
DALLA CONCESSIONARIA,IL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE PROPRIE
DIRETTIVE;
APPROVARE TRIMESTRALMENTE LO SCHEMA DEI PROGRAMMI DA
SVOLGERE NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO, PREDISPOSTO DALLA
CONCESSIONARIA E CORREDATO DELLA DOCUMENTAZIONE
EVENTUALMENTE RICHIESTA,IN ATTUAZIONE DEL PIANO
ANNUALE DI MASSIMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE;
ESAMINARE PERIODICAMENTE LE PROPOSTE ALLO STUDIO
DELLA CONCESSIONARIA PER LA FUTURA PROGRAMMAZIONE;
VERIFICARE PERIODICAMENTE I PROGRAMMI TRASMESSI PER
ACCERTARNE LA RISPONDENZA ALLE DIRETTIVE E AGLI
SCHEMI APPROVATI,FORMULANDO EVENTUALI PROPOSTE;
ANALIZZARE,ANCHE UTILIZZANDO ISTITUTI
SPECIALIZZATI,IL CONTENUTO DEI MESSAGGI RADIOFONICI
E TELEVISIVI,ACCERTANDO I DATI DI ASCOLTO E DI
GRADIMENTO DEI PROGRAMMI TRASMESSI.
IL
COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE
RIFERISCE TRIMESTRALMENTE ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE E ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI
PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DELLA
CONCESSIONARIA,SUGLI INDIRIZZI DEI PROGRAMMI ALLO
STUDIO,SUI PIANI DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTO.ALLE
RIUNIONI DEL COMITATO SONO INVITATI A
PARTECIPARE,CON DIRITTO DI PAROLA,IL PRESIDENTE,IL
VICE PRESIDENTE,IL DIRETTORE GENERALE DELLA
CONCESSIONARIA.QUALSIASI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUÒ CHIEDERE
DI ESSERE ASCOLTATO DAL COMITATO NAZIONALE.
IL
COMITATO NAZIONALE DURA IN CARICA 3 ANNI.
CON
L'EFFETTIVA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CUI AL
PRESENTE ARTICOLO,È SOPPRESSO IL COMITATO PER LE
DIRETTIVE CULTURALI, ARTISTICHE,EDUCATIVE DI CUI
ALL' ART.8 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO 3 APRILE 1947,N.428 .
ART.6.
IL
COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE È
COMPOSTO DA 23 MEMBRI NOMINATI CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
a) 3
DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
b) 5
ELETTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON
MAGGIORANZA DI TRE QUINTI DEI PROPRI COMPONENTI;
c) 5
ELETTI DALLA STESSA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON
LA MAGGIORANZA DI CUI ALLA LETTERA B),SULLA BASE
DELLE DESIGNAZIONI DA UNO A TRE NOMINATIVI
EFFETTUATE DA CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE;
d) 4
NOMINATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
e) 3
DESIGNATI DALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI PIÙ RAPPRESENTATIVE;
f) 3
DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DEGLI
IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI INDICATE
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE.
I
COMPONENTI DEL COMITATO SONO SCELTI TRA I CITTADINI
CHE NON SIANO MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLI
REGIONALI.IL COMITATO ELEGGE NEL SUO SENO IL
PRESIDENTE.
IL COMITATO PROVVEDE ALL'AUTONOMA GESTIONE DELLE
SPESE PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO NEI LIMITI DELLO
STANZIAMENTO,ISCRITTO IN APPOSITO CAPITOLO DELLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,
RUBRICA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI,AUTORIZZATO ANNUALMENTE CON LA LEGGE DI
BILANCIO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FATTE DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE.
PER
L'ANNO 1975,LO STANZIAMENTO È STABILITO IN LIRE
200.000.000,ALLA CUI COPERTURA SI PROVVEDE CON
CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAP.6856 DELLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO
MEDESIMO.IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD
APPORTARE,CON PROPRI DECRETI,LE OCCORRENTI
VARIAZIONI DI BILANCIO.IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE È SOGGETTO AL
CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE
1971,N.1041 .
IL
COMITATO NAZIONALE,CON REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE,DETERMINA LE NORME
PER LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE,PER IL PROPRIO
FUNZIONAMENTO E PER LA GESTIONE DELLE SPESE.
ART.7.
TEMPI
NON INFERIORI AL 5% DEL TOTALE DELLE ORE DI
PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E AL 3% DEL TOTALE DELLE
ORE DI PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA,DISTINTAMENTE PER
LA DIFFUSIONE NAZIONALE E PER QUELLA REGIONALE,SONO
RISERVATI AI PARTITI RAPPRESENTATI IN
PARLAMENTO,ALLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DELLE
AUTONOMIE LOCALI,AI SINDACATI NAZIONALI,ALLE
CONFESSIONI RELIGIOSE, AI MOVIMENTI POLITICI,AGLI
ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI POLITICHE E CULTURALI,ALLE
MINORANZE ETNICHE E AD ALTRI GRUPPI DI RILEVANTE
INTERESSE SOCIALE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.
PER
LE TESTATE DEI GIORNALI QUOTIDIANI CHE NON SIANO
ORGANI UFFICIALI DI PARTITO È ISTITUITA UNA TRIBUNA
DELLA STAMPA.
IL
COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA
TELEVISIONE,SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE,PROCEDE TRIMESTRALMENTE
ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO,DELIBERA SU DI
ESSE,DETERMINA IL TEMPO DI TRASMISSIONE
COMPLESSIVAMENTE RISERVATO ALL'ACCESSO AI PROGRAMMI
NAZIONALI E LOCALI,PROVVEDE ALLA RIPARTIZIONE DEL
TEMPO DISPONIBILE TRA I SOGGETTI AMMESSI
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO IN RAPPORTO:
a)
ALL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA PLURALITÀ DELLE
OPINIONI E DEGLI ORIENTAMENTI POLITICI E
CULTURALI;
b)
ALLA RILEVANZA DELL'INTERESSE SOCIALE,CULTURALE ED
INFORMATIVO DELLE PROPOSTE DEGLI INTERESSATI;
c)
ALLE ESIGENZE DI VARIETÀ DELLA PROGRAMMAZIONE.
IL
COMITATO NAZIONALE STABILISCE LE MODALITÀ DI
PROGRAMMAZIONE,SENTITA LA CONCESSIONARIA.
I
SOGGETTI AMMESSI AD ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO
DEVONO,NELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL LORO
PENSIERO, OSSERVARE I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE,NONCHÉ DELLA LEALTÀ E DELLA
CORRETTEZZA DEL DIALOGO DEMOCRATICO E ASTENERSI DA
QUALSIASI FORMA DI PUBBLICITÀ COMMERCIALE.
I
SOGGETTI CHE FRUISCONO DALL'ACCESSO NELL'ORGANIZZARE
IL PROPRIO PROGRAMMA IN MODO AUTONOMO,POSSONO
AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE TECNICA GRATUITA
DELLA CONCESSIONARIA,ENTRO LIMITI FISSATI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER SODDISFARE ESIGENZE
MINIME DI BASE.
ESSI
DEVONO DESIGNARE LA PERSONA RESPONSABILE,AD OGNI
EFFETTO,DEI PROGRAMMI DA AMMETTERE ALLA TRASMISSIONE
E COMUNICARE AL COMITATO NAZIONALE E ALLA
CONCESSIONARIA IL CONTENUTO DEI PROGRAMMI STESSI.
ART.8.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA HA L'OBBLIGO DI DISPORRE SENZA
RITARDO,IN APPOSITE TRASMISSIONI,LE RETTIFICHE
RICHIESTE DAI SOGGETTI INTERESSATI PURCHÈ NON
ABBIANO CONTENUTO CHE POSSA DAR LUOGO A
RESPONSABILITÀ PENALE.
NEI
CASI CONTROVERSI IL COMITATO NAZIONALE DECIDE SULLA
TRASMISSIONE DELLE RETTIFICHE DI CUI AL COMMA
PRECEDENTE.
ART.9.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA NOMINA IL PRESIDENTE,SCELTO TRA I
SUOI COMPONENTI, E IL DIRETTORE GENERALE.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA ALTRESÌ UNO O
PIÙ VICE-PRESIDENTI TRA I SUOI COMPONENTI.
AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA GESTIONE
DELLA SOCIETÀ, SALVE LE MATERIE RISERVATE PER LEGGE
ALLA ASSEMBLEA SOCIALE.
IL
CONSIGLIO,NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI
GENERALI FORMULATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E
DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO NAZIONALE,PROVVEDE ALLA
DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO ANNUO GLOBALE DELLE
ENTRATE CON MAGGIORANZA DEI TRE QUARTI DEI SUOI
MEMBRI,PROVVEDE ALL'ASSEGNAZIONE ANNUALE DEGLI
STANZIAMENTI PER LE ATTIVITÀ DEI VARI SETTORI,ALLA
DETERMINAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI MASSIMA DELLA
PROGRAMMAZIONE E DEGLI INVESTIMENTI E ALLE MODIFICHE
GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE.IL CONSIGLIO PROVVEDE
ALTRESÌ ALLE ASSUNZIONI,AI TRASFERIMENTI,ALLE
PROMOZIONI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE
ED ASSIMILATE.
ART.10.
IL
PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ,
PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL QUALE
RISPONDE,ESERCITA LA SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE AZIENDALE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI SCOPI SOCIALI E PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE
DIRETTIVE DEL COMITATO NAZIONALE.
ART.11.
IL
DIRETTORE GENERALE È RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO NEI CONFRONTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,IN ATTUAZIONE DELLE
DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO SECONDO GLI INDIRIZZI
FORMULATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E LE
DIRETTIVE FORMULATE DAL COMITATO NAZIONALE.
A TAL
FINE PRESIEDE ALLA ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTIVITÀ
DELL'AZIENDA;PARTECIPA SENZA VOTO DELIBERATIVO ALLE
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
ART.12.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA È
COMPOSTO DA 16 MEMBRI,DI CUI:
6
ELETTI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
10
ELETTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON LA
MAGGIORANZA DI TRE QUINTI DEI SUOI COMPONENTI,DEI
QUALI 4 SCELTI SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI
EFFETTUATE DAI CONSIGLI REGIONALI.CIASCUN CONSIGLIO
REGIONALE DESIGNA DA UNO A TRE NOMINATIVI NEI 30
GIORNI ANTERIORI ALLA SCADENZA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E,NELLA PRIMA ATTUAZIONE DEL
PRESENTE DECRETO,ENTRO 75 GIORNI DALLA SUA ENTRATA
IN VIGORE.TRASCORSI I TERMINI,LA COMMISSIONE PROCEDE
SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI PERVENUTE.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA 3 ANNI.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE GENERALE
DECADONO QUANDO IN UN ESERCIZIO FINANZIARIO IL
TOTALE DELLE SPESE SUPERI DI OLTRE IL 10 PER CENTO
IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE.
IL
COLLEGIO DEI SINDACI QUALORA ACCERTI CHE, IN UN
ESERCIZIO FINANZIARIO,NEL BILANCIO CONSUNTIVO IL
TOTALE DELLE SPESE SUPERA DI OLTRE IL 10 PER CENTO
IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO
STESSO,RIFERISCE ENTRO 15 GIORNI ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI VIGILANZA CHE,ACCERTATO IL
SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 10 PER CENTO,DICHIARA CHE
RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE
COMMA.LA PREVISIONE GLOBALE DELLE ENTRATE È
APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A
MAGGIORANZA DI TRE QUARTI DEI COMPONENTI.
IN
QUESTO CASO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
NOMINA A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI COMPONENTI UN
COLLEGIO COMMISSARIALE DI 5 MEMBRI DI CUI DUE
DESIGNATI DALL'AZIONISTA,UNO DEI QUALI CON FUNZIONI
DI PRESIDENTE.IL COLLEGIO COMMISSARIALE DURA IN
CARICA QUATTRO MESI.
ART.13.
L'ATTO DI CONCESSIONE DEVE IMPEGNARE LA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA AD ORGANIZZARSI IN MODI IDONEI PER:
ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
SANCITI DALL' ART.1 DEL PRESENTE DECRETO:
GARANTIRE LA PRIORITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
DEI SETTORI DEI PROGRAMMI E DELL'INFORMAZIONE,ANCHE
CON UN EQUILIBRATO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ
PRODUTTIVE AZIENDALI;
FAVORIRE UNO SVILUPPO DEL SERVIZIO CHE RISPETTI
L'IMPORTANZA E LA MOLTEPLICITÀ DELLE OPINIONI E CHE
STABILISCA UN EFFICACE RAPPORTO CON LE REALTÀ
SOCIALI E CULTURALI PRESENTI NEL PAESE;
GARANTIRE CHE I GIORNALISTI PREPOSTI AI SERVIZI DI
INFORMAZIONE SIANO TENUTI ALL'IMPARZIALITÀ E CHE I
GIORNALISTI AUTORI E REALIZZATORI DEI PROGRAMMI
RADIOTELEVISIVI SIANO POSTI IN GRADO DI ADEMPIERE AI
LORO DOVERI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.
IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,NON APPENA IN FUNZIONE,È
IMPEGNATO AD ESAMINARE LE PROPOSTE RIORGANIZZATIVE
DELL'AZIENDA,CHE SIANO IN GRADO DI ASSICURARE
FUNZIONALITÀ, EFFICIENZA,CONDUZIONE UNITARIA ED
ECONOMICITÀ DI GESTIONE,IN ATTUAZIONE DI QUANTO
STABILITO DAI SUCCESSIVI COMMI,E A DELIBERARE SU DI
ESSE.
L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
TELEVISIVA E RADIOFONICA,AD ECCEZIONE DEI SERVIZI
GIORNALISTICI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA VENGONO
ORGANIZZATE DA DIREZIONI DI RETE.CIASCUNA DIREZIONE
DI RETE HA UNA SUA DISTINTA ASSEGNAZIONE DI
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO.LE DIREZIONI DI
RETE SONO ARTICOLATE IN STRUTTURE DI
PROGRAMMAZIONE,PER CIASCUNA DELLE QUALI VIENE
STABILITO UN NUMERO DI COLLOCAZIONI ORARIE E I
RELATIVI STANZIAMENTI E MEZZI TECNICI.PER QUANTO
ATTIENE ALLA IMPOSTAZIONE, REALIZZAZIONE E MESSA IN
ONDA DEI PROGRAMMI I DIRETTORI DI RETE SONO ALLE
DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE.
DELLE
PROPOSTE ALLO STUDIO PER I PROGRAMMI,DELL'ANDAMENTO
DELLE PRODUZIONI E DELLA MESSA IN ONDA È
RESPONSABILE IL DIRETTORE DI RETE CHE NE CONCORDA I
VARI MOMENTI DI SVILUPPO E DI ATTUAZIONE CON LA
DIREZIONE GENERALE.IL PIANO ANNUALE DELLE
TRASMISSIONI,IL PIANO DI PRODUZIONE ED I PIANI
TRIMESTRALI VENGONO PROPOSTI DAI VARI SETTORI
PRODUTTIVI AI DIRETTORI DI RETE CHE LI RIELABORANO
IN UNA PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE.
IL
DIRETTORE GENERALE COORDINA LE VARIE PROPOSTE
PRESENTANDO UN PROGRAMMA ORGANICO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE,SULLA BASE DEI PIANI DI PRODUZIONE E
DI TRASMISSIONE APPROVATI,DETERMINA GLI STANZIAMENTI
PER CIASCUNA DIREZIONE.
I
PIANI DI TRASMISSIONE, ANNUALI E
TRIMESTRALI,APPROVATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, VENGONO SUCCESSIVAMENTE PRESENTATI
AL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE.
I
SERVIZI GIORNALISTICI QUOTIDIANI E PERIODICI SONO
FORNITI IN TELEVISIONE DA DUE TELEGIORNALI ED IN
RADIO DA TRE GIORNALI RADIO,IL DIRETTORE DI CIASCUNO
DEI QUALI È RESPONSABILE DI FRONTE AL DIRETTORE
GENERALE PARTICOLARMENTE DELLA IMPOSTAZIONE
INFORMATIVA E POLITICA,DELLA REALIZZAZIONE E MESSA
IN ONDA DELLE TRASMISSIONI.
È
ISTITUITO IL DIPARTIMENTO RADIOTELEVISIVO DELLE
TRASMISSIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PER ADULTI,IL
DIRETTORE DEL QUALE È RESPONSABILE DI FRONTE AL
DIRETTORE GENERALE.
SERVIZI COMUNI DI NATURA GESTIONALE SONO FORNITI
DALLE DIREZIONI DI SUPPORTO.I DIRETTORI DELLE
DIREZIONI DI SUPPORTO,DEI SERVIZI GIORNALISTICI PER
L'ESTERO,DI TRIBUNA POLITICA SONO, INDIPENDENTEMENTE
DALLE QUALIFICHE,ALLE DIPENDENZE DEL DIRETTORE
GENERALE.
UN
VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA L'ATTIVITÀ DELLE
RETI TELEVISIVE.
UN
VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA L'ATTIVITÀ DELLE
RETI RADIOFONICHE.
UN
VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA L'ATTIVITÀ DELLE
DIREZIONI DI SUPPORTO.
PER
CONSENTIRE UN ADEGUATO APPORTO DI CONTRIBUTI
REGIONALI ED INTERREGIONALI ALLA PROGRAMMAZIONE
VIENE AVVIATO A REALIZZAZIONE UN DECENTRAMENTO
IDEATIVO E PRODUTTIVO CHE POTENZI E SVILUPPI LE
STRUTTURE PERIFERICHE DELLA CONCESSIONARIA,ANCHE
ATTRAVERSO UN PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO E
TECNICO ED UNA REDISTRIBUZIONE DI PERSONALE E DI
MEZZI.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODICAMENTE
STABILISCE LE PERCENTUALI DEI PROGRAMMI RELATIVI
ALLE SINGOLE RETI, CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI IN
SEDE REGIONALE O INTERREGIONALE E PREDISPONE LE
STRUTTURE PRODUTTIVE ED OPERATIVE NECESSARIE A TAL
FINE.
LA
CONSERVAZIONE E LA DIFFUSIONE (ATTRAVERSO SPECIFICHE
ATTIVITÀ EDITORIALE,LIBRARIA,DISCOGRAFICA,DI
SUPPORTI AUDIOVISIVI, ECC.) DELLE PRODUZIONI
ARTISTICHE E CULTURALI DELLA CONCESSIONARIA E DI
QUELLE COMUNQUE CONNESSE ALLA SUA ATTIVITÀ,SONO
EFFETTUATE DIRETTAMENTE O A MEZZO DI SOCIETÀ
COLLEGATE DI TOTALE PROPRIETÀ DELLA CONCESSIONARIA
STESSA.
ART.14.
L'ATTO DI CONCESSIONE,COMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI
CHE RIENTRANO NELLA RISERVA ALLO STATO E SONO
RIPORTATI NELLO ART.2 ,DEVE AVERE VALIDITÀ PER SEI
ANNI,È RINNOVABILE PER UN PERIODO NON SUPERIORE E
PREVEDE TRA L'ALTRO SULLA BASE DEL PREVENTIVO ANNUO
GLOBALE DELLE ENTRATE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
O DELLE ENTRATE CHE AD ESSA EVENTUALMENTE CONCEDA
CON LEGGE LO STATO:
I
TEMPI ED I MODI DELL'INTRODUZIONE DELLE TRASMISSIONI
TELEVISIVE A COLORI SU PARERE VINCOLANTE DEL CIPE;
LA
PROSECUZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE RETI RADIOFONICHE
E TELEVISIVE;/ LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI E
DEGLI IMPIANTI AL FINE DI ADEGUARLI ALL'EVOLUZIONE
TECNOLOGICA;
LA
COSTRUZIONE DI UNA TERZA RETE TELEVISIVA;
LA
REALIZZAZIONE GRADUALE DI ALTRI IMPIANTI RADIOFONICI
E TELEVISIVI,AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ
CONSENTITE DALLE FREQUENZE ASSEGNATE ALL'ITALIA
DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER I SERVIZI DI
RADIODIFFUSIONE;
LA
SPERIMENTAZIONE DELLE PIÙ RECENTI TECNICHE IN TEMA
DI TRASMISSIONI TELEVISIVE.
I
RELATIVI PIANI TECNICO-FINANZIARI SONO SOGGETTI ALLA
AUTORIZZAZIONE ED AL CONTROLLO DEI COMPETENTI ORGANI
MINISTERIALI SECONDO LE NORME VIGENTI.
ART.15.
IL
FABBISOGNO FINANZIARIO PER UNA EFFICIENTE ED
ECONOMICA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ART.1 È
PREVALENTEMENTE COPERTO CON I CANONI DI ABBONAMENTO
ALLE RADIOAUDIZIONI ED ALLA TELEVISIONE DI CUI ALLA
LEGGE 4 GIUGNO 1938,N.880 ,E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI,NONCHÉ CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA
PUBBLICITÀ RADIOFONICA E TELEVISIVA E CON LE ALTRE
ENTRATE CONSENTITE DALLA LEGGE.
IL
CANONE DI ABBONAMENTO È DOVUTO ANCHE DAI DETENTORI
DI APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE DI
TRASMISSIONI SONORE O TELEVISIVE VIA CAVO O
PROVENIENTI DALL'ESTERO.
LA
MISURA DEI CANONI È DETERMINATA SECONDO LE NORME
DELL' ART.4 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
19 OTTOBRE 1944,N.347 .
CON
LO STESSO PROCEDIMENTO VIENE STABILITA LA MISURA DEI
CANONI DI ABBONAMENTO SUPPLETIVI DOVUTI DAI
DETENTORI DI APPARECCHI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE
DI PROGRAMMI TELEVISIVI A COLORI E DAI DETENTORI DI
APPARECCHI ALLACCIATI A RETI PUBBLICHE SU SCALA
NAZIONALE DI DIFFUSIONE VIA FILO O VIA CAVO.
ART.16.
LA
RISCOSSIONE DEI CANONI DI ABBONAMENTO ORDINARIO ALLE
RADIOAUDIZIONI E ALLA TELEVISIONE,NONCHÉ LA
DEVOLUZIONE DEI CANONI STESSI RESTANO REGOLATI DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI.
NELLA
MISURA DEI CANONI DI ABBONAMENTO NON SONO COMPRESE
DALL'1 GENNAIO 1975 LE TASSE POSTALI DI VERSAMENTO E
DI AFFRANCATURA PER IL RECAPITO A DOMICILIO DEL
LIBRETTO PERSONALE DI ISCRIZIONE.
LA
MISURA DEL CANONE DOVUTO DALLA CONCESSIONARIA ALLO
STATO È DETERMINATA CON LA CONVENZIONE DI CUI AL
SUCCESSIVO ART.47 .
ART.17.
IL
TERMINE DI DISDETTA DELL'ABBONAMENTO DI CUI ALLO
ART.10 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO
1938,N.246 ,È FISSATO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN
ANNO.
ART.18.
LA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEVE ADOTTARE ADEGUATE
INIZIATIVE DIRETTE ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO ED È
AUTORIZZATA, ATTRAVERSO IL CENSIMENTO DELL'UTENZA,A
VERIFICARE I RISULTATI RAGGIUNTI.A TAL FINE L'AUTOMOBIL
CLUB D'ITALIA È TENUTO A DARE CONUNICAZIONI ALLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI DATI RIGUARDANTI GLI
UTENTI E DELLE RISCOSSIONI RELATIVE ALLE UTENZE PER
AUTORADIO E PER AUTOTELEVISORI.
ART.19.
LA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA,OLTRE CHE A PROVVEDERE ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI AVUTI IN CONCESSIONE,È TENUTA
ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI:
a) A
SISTEMARE,SECONDO PIANI TECNICI APPROVATI DAL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,LE
RETI TRASMITTENTI TELEVISIVE NELLE ZONE DI CONFINE
BILINGUI,PER RENDERLE IDONEE A TRASMETTERE
PROGRAMMI DI ORGANISMI ESTERI CONFINANTI E AD
ATTUARE LA RISTRUTTURAZIONE ED ASSUMERE LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TERZI ESISTENTI IN
DETTE ZONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO CHE LE VENISSERO AFFIDATI;
b) A
PREDISPORRE ANNUALMENTE,SULLA BASE DELLE DIRETTIVE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI,PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI
DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DI
ALTRI PAESI PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA
DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO E
AD EFFETTUARE TRASMISSIONI RADIOFONICHE SPECIALI
AD ONDE CORTE PER L'ESTERO,AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948,N.1132 E DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 AGOSTO 1962,N.1703 ;
c)
AD EFFETTUARE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO ED A PREDISPORRE,AI SENSI
DELLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308 , SPECIALI
TRASMISSIONI RADIOFONICHE IN LINGUA TEDESCA E
SLOVENA DA RADIO TRIESTE PER LE POPOLAZIONI DELLA
VENEZIA GIULIA.
ART.20.
I
CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETÀ PER GLI
ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO SONO
STABILITI COME SEGUE.
PER
QUANTO PREVISTO AL PUNTO A),SI PROVVEDE MEDIANTE
SEPARATE PATTUIZIONI DA EFFETTUARSI ANCHE CON LA
PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI
DELLE ZONE DI CONFINE INTERESSATE.
PER
QUANTO PREVISTO AL PUNTO B),I PROGRAMMI TELEVISIVI E
RADIOFONICI DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E
TELEVISIONE DI ALTRI PAESI SONO REGOLATI MEDIANTE
CONVENZIONI AGGIUNTIVE DA STIPULARSI CON LE
COMPETENTI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ENTRO 90
GIORNI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CUI AL
SUCCESSIVO ART.47 MENTRE LE TRASMISSIONI
RADIOFONICHE SPECIALI AD ONDE CORTE PER L'ESTERO
SONO REGOLATE SECONDO LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948,
N.1132 E DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 AGOSTO 1962,N.1703 .
PER
GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PUNTO C),LE TRASMISSIONI
IN LINGUA TEDESCA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO SONO
REGOLATE MEDIANTE CONVENZIONE AGGIUNTIVA DA
STIPULARSI CON LE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO ENTRO LO STESSO TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE
COMMA,MENTRE LE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA E
SLOVENA DA RADIO TRIESTE SONO REGOLATE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308
.
L'AMMONTARE DEI RIMBORSI DELLA SPESA PER LE
TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA EFFETTUATE DA BOLZANO,NEL
PERIODO 7 FEBBRAIO 1966-31 DICEMBRE 1972, È
FORFETTARIAMENTE STABILITO IN LIRE 6.710 MILIONI
OLTRE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
LA
MISURA DEL RIMBORSO FORFETTARIO ANNUO,PREVISTO PER
LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE DA RADIO TRIESTE DALLA
LEGGE 14 APRILE 1956,N.308 ,IN CONSIDERAZIONE DELLO
INTERVENUTO AUMENTO DEL NUMERO DI TRASMISSIONI CON
L'INCLUSIONE NEI PROGRAMMI DE _L'ORA DELLA VENEZIA
GIULIA_,VIENE ELEVATA A LIRE 250 MILIONI
L'ANNO,OLTRE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,A
PARTIRE DAL 1968 E PUÒ ESSERE SOGGETTA A REVISIONE
TRIENNALE SU RICHIESTA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE
A FAR TEMPO DALL'1 GENNAIO 1977.
ALL'ONERE DEL PRECEDENTE QUINTO COMMA NONCHÉ A
QUELLO DEL SESTO COMMA PER IL PERIODO 1968-1972,SI
PROVVEDE CON LE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DI CUI AL
CAP.2554 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1973.
ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLO STESSO
SESTO COMMA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 1972,SI
PROVVEDE A CARICO DELLO STANZIAMENTO DEL CAP.2549
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO
DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 E
CORRISPONDENTI CAPITOLI DEGLI ANNI SUCCESSIVI.
AI
NUOVI O MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLE ALTRE
CONVENZIONI DA STIPULARE AI SENSI DEI PRECEDENTI
COMMA,SI PROVVEDE CON UTILIZZO DEI PROVENTI DEL
CANONE DOVUTO DALLA CONCESSIONARIA ALLO STATO E DA
DETERMINARE,AI SENSI DEL PRECEDENTE ART.16 ,CON LA
CONVENZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.47 .IL MINISTRO
PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON
PROPRI DECRETI,LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.
PER I
SERVIZI SPECIALI RADIOTELEVISIVI,NON COMPRESI FRA
QUELLI SUINDICATI,LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
RICHIEDENTI CONCORDANO,ATTRAVERSO APPOSITE
CONVENZIONI,CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA LE
MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI E L'ENTITÀ DEI RELATIVI
RIMBORSI,SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE.
ART.21.
LA
PUBBLICITÀ E ' AMMESSA NEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO
COME FONTE DI PROVENTI ACCESSORIA.ESSA E' SOGGETTA
AI LIMITI DERIVANTI DAGLI INDIRIZZI GENERALI
RELATIVI AI MESSAGGI PUBBLICITARI STABILITI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE AI SENSI DELL' ART.4 E
DALLE ESIGENZE DI TUTELA DEGLI ALTRI SETTORI
DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.
LA
DURATA COMPLESSIVA DEI PROGRAMMI PUBBLICITARI NON PUÒ
SUPERARE IL 5% DELLA DURATA DELLE TRASMISSIONI SIA
TELEVISIVE CHE RADIOFONICHE.
ENTRO
IL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO,LA COMMISSIONE
PARLAMENTARE,SENTITA LA COMMISSIONE PARITETICA,
ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO,SERVIZI
INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA,ARTISTICA E
SCIENTIFICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 9 OTTOBRE 1967 ,STABILISCE IL LIMITE
MASSIMO DEGLI INTROITI PUBBLICITARI RADIOTELEVISIVI
DELLA CONCESSIONARIA DELL'ANNO SUCCESSIVO.A TAL FINE
CONSIDERA I RICAVI PUBBLICITARI DERIVANTI DALLA
PUBBLICITÀ NAZIONALE SULLA STAMPA E IN
RADIOTELEVISIONE RELATIVI ALL'ANNO PRECEDENTE E
ALL'ANDAMENTO DELL'ANNO IN CORSO.
LE
VARIAZIONI PERCENTUALI IN ECCESSO O IN DIFETTO
RELATIVE A TALE ANDAMENTO INDICANO GLI AUMENTI O LE
DIMINUZIONI DEGLI INTROITI PUBBLICITARI
RADIOTELEVISIVI PER L'ANNO SUCCESSIVO.
ART.22.
IL
SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA PUÒ RICHIEDERE LA TRASMISSIONE PER RADIO
E PER TELEVISIONE DI COMUNICAZIONI ED INTERVENTI DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
ANALOGA FACOLTÀ È RICONOSCIUTA ALLE CAMERE,AL
GOVERNO ED ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN ORDINE ALLE
PROPRIE ATTRIBUZIONI.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PUÒ
RICHIEDERE LA TRASMISSIONE IMMEDIATA NEI CASI DI
URGENZA.
ART.23.
LA
GESTIONE SOCIALE È CONTROLLATA,A NORMA DEGLI
ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE ,DA UN
COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA 5 SINDACI EFFETTIVI E
DA 2 SINDACI SUPPLENTI.
IL
COLLEGIO È COMPOSTO:
DA
DUE COMPONENTI EFFETTIVI E UN SUPPLENTE DESIGNATI
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE A MAGGIORANZA DEI TRE
QUINTI DEI SUOI COMPONENTI E SCELTI TRA GLI ISCRITTI
NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
DA
TRE COMPONENTI EFFETTIVI E UN SUPPLENTE ELETTI
DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI,CHE FISSA
LE INDENNITÀ SPETTANTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO.
I
SINDACI HANNO LE ATTRIBUZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
TITOLO
II DEGLI IMPIANTI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA
CAVO
ART.24.
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI
IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E/O TELEVISIVA
MONOCANALI VIA CAVO E LA DISTRIBUZIONE,ATTRAVERSO DI
ESSI,DI PROGRAMMI SONO AMMESSI RELATIVAMENTE AL
TERRITORIO DI UN SINGOLO COMUNE O RELATIVAMENTE AD
AREE GEOGRAFICHE,DEFINITE PREVENTIVAMENTE DALLA
REGIONE, COMPRENDENTI PIÙ COMUNI CONTIGUI AVENTI
COMPLESSIVAMENTE UNA POPOLAZIONE NON SUPERIORE A
150.000 ABITANTI.
PER
OGNI SINGOLA RETE DI DIFFUSIONE È STABILITA,IN BASE
A CRITERI PREVENTIVAMENTE DETERMINATI CON LEGGE
REGIONALE,UN'AREA NELLA QUALE SUSSISTE L'OBBLIGO DI
ALLACCIAMENTO DEGLI UTENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA
SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 30 PER CENTO DEL MASSIMO
DELLE UTENZE CONSENTITE.
CIASCUNA RETE NON POTRÀ SERVIRE PIÙ DI 40.000
UTENZE.
ART.25.
CHIUNQUE,AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 24 INTENDA
INSTALLARE ED ESERCITARE RETI E IMPIANTI LOCALI DI
DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO E
DISTRIBUIRE,ATTRAVERSO DI ESSI,I PROGRAMMI INDICATI
NELLO STESSO ARTICOLO,DEVE CHIEDERE APPOSITE
AUTORIZZAZIONI AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI E ALLA REGIONE COMPETENTE PER
TERRITORIO.
ART.26.
SPETTA AL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI
IMPIANTI,IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE
DAL PRESENTE DECRETO.
L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA
SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
CITTADINANZA ITALIANA SE SI TRATTA DI PERSONE
FISICHE O NAZIONALITÀ ITALIANA SE SI TRATTA DI
PERSONE GIURIDICHE;SI PUÒ PRESCINDERE DA TALI
REQUISITI PER I SOGGETTI DI STATI MEMBRI DELLA CEE,A
CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ;
GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DA PARTE DEL
RICHIEDENTE;
BUONA
CONDOTTA.
POSSONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE OLTRE AI SOGGETTI
DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ANCHE LE ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCIUTE E I COMITATI. GLI AMMINISTRATORI ED I
SINDACI NONCHÉ I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI DOVRANNO POSSEDERE I
REQUISITI INDICATI AL COMMA PRECEDENTE.
IL
MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI,SENTITO
IL PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
VIGILANZA,EMANERÀ IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL
PRESENTE DECRETO ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DI ESSO.
IL
REGOLAMENTO STABILISCE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI NONCHÉ LE MODALITÀ PER
LA LORO INSTALLAZIONE.
IL
REGOLAMENTO STABILISCE,ALTRESÌ,LE MODALITÀ PER LA
SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE E LA CESSIONE
TEMPORANEA DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI AGLI ORGANI
DELLO STATO, ALLE REGIONI,ALLE PROVINCE ED AI
COMUNI,A SEGUITO DI CALAMITÀ O DI GRAVI NECESSITÀ
PUBBLICHE.
L'AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI MORTE O DI
FALLIMENTO DEL TITOLARE,IN CASO DI TRASFERIMENTO
DELLA RETE A TERZI,NON AUTORIZZATO PREVIAMENTE DAL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,OVVERO,PER LE PERSONE GIURIDICHE,
IN CASO DI SCIOGLIMENTO,FUSIONE O INCORPORAZIONE.
IL
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE INCORRE,INOLTRE,NELLA
DECADENZA QUALORA:
1)
VENGA MENO UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;
2) SI
RENDA RESPONSABILE DI GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITÀ
NELL'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI;
3)
NON OTTEMPERI RIPETUTAMENTE AI PROVVEDIMENTI PRESI
DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA A NORMA DI LEGGE O NE
OSTACOLI L'ESECUZIONE;
4)
MODIFICHI,SENZA L'ASSENSO DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI,LE CARATTERISTICHE
TECNICHE DEGLI IMPIANTI.
LA
DECADENDA È DISPOSTA DAL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI ED È PRECEDUTA DA DIFFIDA NEI
CASI DI CUI AI PRECEDENTI NUMERI 2 E 3.
ART.27.
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROCEDERE ALLA VERIFICA
TECNICA DELLA RETE E PUÒ EFFETTUARE,IN QUALSIASI
MOMENTO,SOPRALLUOGHI E VERIFICHE ALLO SCOPO DI
RISCONTRARE LA RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ALLE
PRESCRIZIONI TECNICHE.
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ IMPORRE,IN QUALUNQUE
MOMENTO,AL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPOSTARE
SENZA INDENNIZZO GLI IMPIANTI E LA RETE DEI CAVI
QUALORA PREMINENTI INTERESSI PUBBLICI LO RICHIEDANO.
ART.28.
IL
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE
ART.26 ,FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL
PRESENTE DECRETO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE,È TENUTO:
a) A
COMPLETARE L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLA
RETE E DEGLI IMPIANTI,IN CONFORMITÀ AL PROGETTO
ESECUTIVO PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE,ENTRO LA DATA E CON LA PROGRESSIONE
RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE MEDESIMA;
b) A
SODDISFARE ALLE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DEI
RESIDENTI NELLA ZONA DEFINITA DAL SECONDO COMMA
DELL' ART.24 .
ART.29.
LA
DETERMINAZIONE DEI CANONI DOVUTI DAGLI UTENTI DELLE
RETI SONORE E TELEVISIVE VIA CAVO LOCALI È
STABILITA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI.
ART.30.
SPETTA ALLA REGIONE,NELLA QUALE È COMPRESO IL
TERRITORIO NEL CUI AMBITO SONO INSTALLATI GLI
IMPIANTI,RILASCIARE LA AUTORIZZAZIONE PER LA
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI SULLA
RETE VIA CAVO LOCALE AUTORIZZATA AI SENSI DEL
PRECEDENTE ART.26 .
L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA
SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL'ART.26, COMMA SECONDO E TERZO.
L'AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI MORTE O DI
FALLIMENTO DEL TITOLARE E IN CASO DI DECADENZA DELLA
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART.26.
IL
TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE INCORRE INOLTRE NELLA
DECADENZA QUALORA:
1)
PERDA UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE;
2)
SUPERI I LIMITI COMPLESSIVI O SUPERI RIPETUTAMENTE I
LIMITI ORARI POSTI ALLA TRASMISSIONE DI MESSAGGI
PUBBLICITARI;
3)
NON RISPETTI IN RIPETUTE OCCASIONI IL DISPOSTO DI
CUI ALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO,AI PUNTI
B) E C).
NEL
CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE LA REGIONE DOVRÀ
ASSICURARE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME:
a)
IL LIMITE MASSIMO DI DURATA COMPLESSIVA DEI
MESSAGGI PUBBLICITARI,CHE DEVONO ESSERE RISERVATI
ALLA PUBBLICITÀ LOCALE,NON POTRÀ SUPERARE IL 5
PER CENTO DEI TEMPI TOTALI DI TRASMISSIONE,ESCLUSI
I TEMPI UTILIZZATI PER LE REPLICHE DI PROGRAMMI
DIFFUSI NEI SEI MESI PRECEDENTI,CON UNA DURATA
MASSIMA DI 6 MINUTI PER CIASCUNA ORA SOLARE DI
TRASMISSIONE;
b)
È VIETATA OGNI INTERCONNESSIONE PER TRASMISSIONE
CONTEMPORANEA CON ALTRE RETI,ANCHE ESTERE;
c)
SUL TOTALE DELLE ORE DI TRASMISSIONE SETTIMANALI
DI CIASCUN CANALE,LA QUOTA PARTE COMPOSTA DA
PROGRAMMI ACQUISTATI,NOLEGGIATI O SCAMBIATI,NON PUÒ
SUPERARE QUELLA COMPOSTA DA PROGRAMMI PRODOTTI IN
PROPRIO.
SONO
ESCLUSI DA QUESTO COMPUTO I TEMPI DI TRASMISSIONE DI
IMMAGINI FISSE.
LE
AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART.26 ED AL
PRESENTE ARTICOLO NON SOSTITUISCONO LE ALTRE
AUTORIZZAZIONI E LICENZE PREVISTE DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
ART.31.
PER
LE TRASMISSIONI DEI PROGRAMMI SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3,5,6,9,13,14,15 E
21 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948,N.47.
ART.32.
LE
AUTORIZZAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 26 E 30
SONO RILASCIATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10
ANNI E POSSONO ESSERE RINNOVATE.
ESSE
NON POSSONO ESSERE TRASFERITE A QUALSIVOGLIA TITOLO
A TERZI,SENZA IL CONSENSO,ROSPETTIVAMENTE,DEL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E
DELLA REGIONE.OVE SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO NON
SI PROVVEDA DA PARTE DEL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI O DELLA REGIONE,ENTRO IL
TERMINE DI TRE MESI,IL CONSENSO SI INTENDE
ACCORDATO.
I
PROVVEDIMENTI DI DECADENZA,DI SOSPENSIONE E DI
CONSENSO ALLA CESSIONE A TERZI DELLE AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,DEVONO ESSERE PARTECIPATE
IMMEDIATAMENTE ALLA REGIONE INTERESSATA E VICEVERSA.
ART.33.
L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART.26 È SOGGETTA ALLA
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE NELLA MISURA E
NEI MODI INDICATI DALLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE
1972,N.641 ,COME MODIFICATA DAL COMMA SEGUENTE.
DOPO
LA VOCE N.126 DELLA TARIFFA APPROVATA CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE
1972,N.641,È AGGIUNTA LA SEGUENTE:
NUMERO D'ORDINE 127 INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI
A TASSA
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI AVENTE PER OGGETTO:
1)
IMPIANTO DI ESERCIZIO DI UNA RETE PER LA DIFFUSIONE
VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI: - TASSA DI
RILASCIO AMMONTARE DELLA TASSA 400.000 MODO DI
PAGAMENTO ORDINARIO
-TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 200.000 MODO DI
PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE
ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI
SI RIFERISCE.
ART.34.
AL
DIRETTORE RESPONSABILE DEI PROGRAMMI EMESSI DALLE
STAZIONI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO
LOCALI, AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E
30 DEL PRESENTE DECRETO,SI APPLICANO LE NORME DI CUI
AL PRECEDENTE ART.8 ,PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO
DI RETTIFICA.
ART.35.
I
TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL' ART.24 ,GIÀ
INSTALLATI SUL TERRITORIO NAZIONALE,DOVRANNO
PRESENTARE,ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DALLE CARATTERISTICH
TECNICHE DEGLI IMPIANTI.
IL
FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI
SUDDETTI È CONSENTITO SINO AL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE, SEMPRECHÈ SIA STATA PRESENTATA
NEI TERMINI LA DOMANDA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
OVE
SIA ACCERTATO CHE L'IMPIANTO NON RISPONDE AI
REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO,
L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA ED IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
ASSEGNA UN TERMINE DI SEI MESI ENTRO IL QUALE
L'IMPIANTO DEVE ESSERE ADEGUATO AI REQUISITI DI
LEGGE.TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE,IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DISPORRÀ LA DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DA
ESEGUIRSI D'UFFICIO.
VERRANNO PURE DISATTIVATI QUEGLI IMPIANTI PER I
QUALI NON SIA STATA PRESENTATA DOMANDA ENTRO I
TERMINI DI CUI AL PRIMO COMMA.
PER
GLI IMPIANTI PREVISTI NEL PRIMO COMMA DELL'ART.37 I
TITOLARI DOVRANNO PROCEDERE ENTRO LO STESSO TERMINE
ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL SECONDO COMMA DELLO
STESSO ARTICOLO.
ART.36.
LE
SANZIONI PREVISTE DALL' ART.195 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156
,MODIFICATO DALL'ART.46 DEL PRESENTE DECRETO,SI
APPLICANO A CHIUNQUE STABILISCE O ESERCITA UNA RETE
TELEVISIVA VIA CAVO E DIFFONDE ATTRAVERSO DI ESSA
PROGRAMMI,SENZA AVER OTTENUTO LE AUTORIZZAZIONI DI
CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 26 E 30 OVVERO STABILISCE
O ESERCITA UNA RETE TELEVISIVA VIA CAVO E DIFFONDE
ATTRAVERSO DI ESSA PROGRAMMI CON MODALITÀ E
CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELLE
AUTORIZZAZIONI.
LE
STESSE SANZIONI SI APPLICANO A CHIUNQUE,SENZA IL
PREVENTIVO ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE,MODIFICHI LA
RETE O NE ALTERI LE CARATTERISTICHE TECNICHE O LA
INTERCONNETTA AD ALTRE RETI ED IMPIANTI PUBBLICI O
PRIVATI DI TELECOMUNICAZIONI ANCHE ESTERI OVVERO LA
ADIBISCA AD USO DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZATO.
ART.37.
NON
SONO SOGGETTI ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL
PRESENTE DECRETO LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI,CHE
COLLEGHINO NON PIÙ DI 50 UTENTI, EFFETTUATI SENZA
SCOPO DI LUCRO.PER L'ALLACCIAMENTO AI PREDETTI
IMPIANTI E PER LA DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI
MEDIANTE GLI STESSI, NON PUÒ ESSERE RICHIESTO ALCUN
CANONE.È ALTRESÌ VIETATA LA DIFFUSIONE DI
PROGRAMMI DI PUBBLICITÀ COMMERCIALE.
CHIUNQUE INTENDA INSTALLARE ED ESERCITARE GLI
IMPIANTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,È TENUTO A
DARNE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE
POSTE ED ALLA REGIONE.SONO VIETATI PER TALI IMPIANTI
L'INTERCONNESSIONE E L'ALLACCIAMENTO CON QUALSIASI
ALTRA RETE PUBBLICA O PRIVATA DI
TELECOMUNICAZIONE.SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL'
ART.31 .
NON
SONO INFINE SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL
PRESENTE ARTICOLO GLI IMPIANTI AD USO PRIVATO ED
ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO DI CUI ALL' ART.183 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973,N.156 ,COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART.46 DEL
PRESENTE DECRETO.
ART.38.
PER
GARANTIRE LA CORRETTEZZA DEL DIALOGO DEMOCRATICO NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI,LA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PUÒ FORMULARE
DIRETTIVE A RIGUARDO DEI PROGRAMMI DIFFUSI VIA
CAVO,PARTICOLARMENTE PER I PERIODI DI CAMPAGNA
ELETTORALE.
TITOLO
III DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI
PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI
ART.39.
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RIPETITORI
DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA RICEZIONE ED ALLA
CONTEMPORANEA ED INTEGRALE DIFFUSIONE VIA ETERE NEL
TERRITORIO NAZIONALE DEI NORMALI PROGRAMMI SONORI E
TELEVISIVI IRRADIATI DAGLI ORGANISMI ESTERI
ESERCENTI I SERVIZI PUBBLICI DI RADIODIFFUSIONE NEI
RISPETTIVI PAESI,NONCHÉ DAGLI ALTRI ORGANISMI
REGOLARMENTE AUTORIZZATI IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI
NEI RISPETTIVI PAESI,CHE NON RISULTINO COSTITUITI
ALLO SCOPO DI DIFFONDERE I PROGRAMMI NEL TERRITORIO
ITALIANO,SONO ASSOGGETTATI A PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,CUI SPETTA COORDINARE TUTTI I
SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL RISPETTO DELLE
ESIGENZE PRIORITARIE DEI SERVIZI PUBBLICI NAZIONALI
E DEL LORO SVILUPPO E,IN PARTICOLARE,L'ASSEGNAZIONE
DELLA FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.
TALI
IMPIANTI COMUNQUE NON DEBBONO INTERFERIRE CON LE
RETI DEL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI
RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE,NÈ CON GLI ALTRI SERVIZI
DI TELECOMUNICAZIONE.L'AUTORIZZAZIONE VIENE
RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEI
MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA.
GLI
IMPIANTI DEVONO INOLTRE ESSERE CONFORMI ALLE NORME
TECNICHE STABILITE DAL REGOLAMENTO,DA EMANARSI SU
PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.
IL
RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA IL PROGETTO
TECNICO DELL'IMPIANTO.
ART.40.
L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO È
RILASCIATA SUBORDINATAMENTE AL RICORRERE DEI
SEGUENTI REQUISITI:
CITTADINANZA ITALIANA DEL RICHIEDENTE,SE SI TRATTA
DI PERSONE FISICHE;
GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DA PARTE DEL
RICHIEDENTE;
SEDE
PRINCIPALE DELL'ATTIVITÀ SITUATA NEL TERROTORIO
NAZIONALE SE SI TRATTA DI SOCIETÀ O PERSONE
GIURIDICHE;
APPARTENENZA A STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA CHE PRATICHINO IL TRATTAMENTO DI
RECIPROCITÀ,SE SI TRATTA DI SOGGETTI STRANIERI;
RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI,PER I QUALI LA RICHIESTA
È AVANZATA,ALLE NORME DEL COMITATO ELETTROTECNICO
ITALIANO,A QUELLE SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI,NONCHÉ
A TUTTE LE ALTRE NORME DI LEGGI VIGENTI.
IL
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE INCORRE NELLA DECADENZA
QUALORA:
PERDA
UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE;
SI
RENDA RESPONSABILE DI GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITÀ;
NON
OTTEMPERI RIPETUTAMENTE AI PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AUTORITÀ
GOVERNATIVA A NORMA DI LEGGE O NE OSTACOLI
L'ESECUZIONE;
NON
OSSERVI GLI OBBLIGHI STABILITI DAL PRESENTE TITOLO
III .
LE
MODALITÀ TECNICHE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE SONO DETERMINATE NEL REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO.
ART.41.
L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART.39 OBBLIGA IL
TITOLARE AD ELIMINARE DAI PROGRAMMI ESTERI TUTTE LE
PARTI AVENTI, SOTTO QUALSIASI FORMA,CARATTERE
PUBBLICITARIO.
IN
CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO INDICATO NEL
COMMA PRECEDENTE,IL TITOLARE DEGLI IMPIANTI
RIPETITORI VIENE DIFFIDATO.IN CASO DI RECIDIVA,GLI
IMPIANTI RIPETITORI SONO DISATTIVATI E SEQUESTRATI,
IN VIA AMMINISTRATIVA,CON PROVVEDIMENTO DEL
MINISTERO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI E
L'AUTORIZZAZIONE VIENE REVOCATA;SI APPLICANO INOLTRE
LE SANZIONI DI CUI ALL' ART.195 DEL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI
BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973,N.156 ,COME RISULTA MODIFICATO DALL'ART.46 DEL
PRESENTE DECRETO.
LE
STESSE SANZIONI SI APPLICANO IN CASO DI DIFFUSIONE
DI PROGRAMMI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATA
SPECIFICAMENTE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE O DI
IMPIEGO DEGLI IMPIANTI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI
DI CUI AL PRECEDENTE ART.39 .
ART.42.
IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PUÒ
IMPORRE,IN QUALSIASI MOMENTO,LA MODIFICA DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN IMPIANTO,QUALORA CIÒ
SIA NACESSARIO PER EVITARE INTERFERENZE AL SERVIZIO
PUBBLICO NAZIONALE DI RADIODIFFUSIONE E AGLI ALTRI
SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONE.
LE
AUTORIZZAZIONI SONO RILASCIATE PER UN PERIODO DI 5
ANNI E POSSONO ESSERE RINNOVATE.ESSE NON
SOSTITUISCONO LE ALTRE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.
LE
AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO
SOGGETTE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
NELLA MISURA E NEI MODI INDICATI DALLA TARIFFA
ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 OTTOBRE 1972,N.641 ,COME MODIFICATA DAL COMMA
SEGUENTE.
DOPO
LA VOCE N.125 DELLA TARIFFA APPROVATA CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE
1972,N.641,È AGGIUNTA LA SEGUENTE:
NUMERO D'ORDINE 125-BIS INDICAZIONE DEGLI ATTI
SOGGETTI A TASSA
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI AVENTE PER OGGETTO L'INSTALLAZIONE
E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LA
RICEZIONE E LA CONTEMPORANEA RITRASMISSIONE NEL
TERRITORIO NAZIONALE DI PROGRAMMI TELEVISIVI,PER
CIASCUN IMPIANTO:
a)
IRRADIATI DA ORGANISMI DI RADIODIFFUSIONE ESTERI
SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEI RISPETTIVI PAESI:
-TASSA DI RILASCIO AMMONTARE DELLA TASSA 500.000
MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO
-TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 350.000 MODO DI
PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE
ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI
SI RIFERISCE.
B)
IRRADIATI DALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE:
-TASSA DI RILASCIO AMMONTARE DELLA TASSA 50.000 MODO
DI PAGAMENTO ORDINARIO
-TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 30.000 MODO DI
PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE
ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI
SI RIFERISCE.
ART.43.
IL
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE,DI CUI AL PRECEDENTE
ART.39 ,È RESPONSABILE DELLE TRASMISSIONI
EFFETTUATE.EGLI RISPONDE DEI DANNI CAGIONATI A
TERZI,IN DIPENDENZA SIA DELLA REALIZZAZIONE CHE
DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO,COME PURE IN DIPENDENZA
DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE.
LO
STESSO TITOLARE È RESPONSABILE ANCHE AGLI EFFETTI
DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N.633 E DELLA LEGGE 22
NOVEMBRE 1973,N.866 .
ART.44.
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RIPETITORI
PRIVATI,DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA RICEZIONE E
TRASMISSIONE VIA ETERE SIMULTANEA ED INTEGRALE DEI
PROGRAMMI TELEVISIVI DELLA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE,SONO ASSOGGETTATI A
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI.IL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI ASSEGNA LE FREQUENZE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.
GLI
IMPIANTI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE
STABILITE DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL PRESENTE
DECRETO E DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON GLI
ESISTENTI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE E CON GLI ALTRI
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE.
IL
RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA IL PROGETTO
TECNICO DELL'IMPIANTO.
I
REQUISITI CUI L'AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATA E LE
CAUSE DI DECADENZA SONO QUELLI INDICATI AL
PRECEDENTE ART.40 .
SI
APPLICA,ALTRESÌ,PER GLI IMPIANTI DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO,IL DISPOSTO DEL PRECEDENTE ART.42 .
IL
TITOLARE DEGLI IMPIANTI RISPONDE DEI DANNI NEI
CONFRONTI DI TERZI,IN DIPENDENZA DELLA REALIZZAZIONE
E DELLO ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STESSI.
L'AUTORIZZAZIONE È REVOCATA, SENZA
INDENNIZZO,QUANDO LA ZONA VIENE SERVITA DA IMPIANTI
DELLE RETI TELEVISIVE NAZIONALI.
OVE
GLI IMPIANTI VENGANO UTILIZZATI PER SCOPI DIVERSI DA
QUELLI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO,SI APPLICANO
LE SANZIONI DI CUI ALL' ART.195 DEL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI
BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973,N.156 ,COME RISULTA MODIFICATO DALL'ART.46 DEL
PRESENTE DECRETO,E L'AUTORIZZAZIONE VIENE REVOCATA.
ART.45.
I
TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI CUI AGLI ARTICOLI 39 E 44
GIÀ INSTALLATI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEVONO
PRESENTARE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL
PRESENTE DECRETO,DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA
DALLE INDICAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI IMPIANTI.
IL
FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI
SUDDETTI È CONSENTITO FINO AL RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE, SEMPRECHÈ SIA STATA PRESENTATA NEI
TERMINI LA DOMANDA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
OVE
SIA ACCERTATO CHE L'IMPIANTO NON RISPONDE AI
REQUISITI STABILITI DAL PRESENTE DECRETO E DAL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE,LA AUTORIZZAZIONE NON PUÒ
ESSERE RILASCIATA ED IL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI DIFFIDA IL TITOLARE AD
ADEGUARE L'IMPIANTO ENTRO TRE MESI,TRASCORSI I QUALI
SENZA CHE LO IMPIANTO SIA STATO ADEGUATO,NE DISPONE
LA DISATTIVAZIONE,DA ESEGUIRSI ANCHE DI UFFICIO.
SONO
PURE DISATTIVATI GLI IMPIANTI PER I QUALI NON SIA
STATA PRESENTATA LA DOMANDA NEL TERMINE DI CUI AL
PRIMO COMMA.
TITOLO
IV MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1,183 E 195 DEL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI
BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI,APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973,N.156.
ART.46.
GLI
ARTICOLI 1,183 E 195 DEL TESTO UNICO IN MATERIA
POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI
TELECOMUNICAZIONI,APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156,SONO
SOSTITUITI DAI SEGUENTI:
ART.1
(ESCLUSIVITÀ DEI SERVIZI POSTALI E DELLE
TELECOMUNICAZIONI). - APPARTENGONO IN ESCLUSIVA ALLO
STATO NEI LIMITI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO:
I
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLA
CORRISPONDENZA EPISTOLARE;
I
SERVIZI DI TRASPORTO DI PACCHI E COLLI;
I
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI,SALVO QUELLI INDICATI
NEL COMMA SUCCESSIVO.
SONO
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DI:
a)
IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI DI PROGRAMMI
RADIOTELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI;
b)
IMPIANTI LOCALI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
VIA CAVO.
ART.183 (ESECUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIVITÀ - ECCEZIONI -
ASSEGNAZIONE DI RADIOFREQUENZE). - NESSUNO PUÒ
ESEGUIRE OD ESERCITARE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
SENZA AVER OTTENUTO LA RELATIVA CONCESSIONE O,PER
GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ART.1,LA
RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
TUTTAVIA È CONSENTITO AL PRIVATO DI STABILIRE, PER
SUO USO ESCLUSIVO,IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PER
COLLEGAMENTI A FILO NELL'AMBITO DEL PROPRIO FONDO O
DI PIÙ FONDI DI SUA PROPRIETÀ,PURCHÈ
CONTIGUI,OVVERO NELL'AMBITO DELLO STESSO EDIFICIO
PER COLLEGARE UNA PARTE DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO
CON ALTRA COMUNE,PURCHÈ NON CONNESSI ALLE RETI DI
TELECOMUNICAZIONI DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO.
PARTI
DELLO STESSO FONDO O PIÙ FONDI DELLO STESSO
PROPRIETARIO SI CONSIDERANO CONTIGUI ANCHE SE
SEPARATI, PURCHÈ COLLEGATI DA OPERE PERMANENTI DI
USO ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO,CHE CONSENTANO IL
PASSAGGIO PEDONALE.
SALVO
IL CASO PREVISTO DAL QUARTO COMMA DEL SUCCESSIVO
ART.184,SONO DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE,NELL'AMBITO
DEL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLE
RADIOCOMUNICAZIONI,L'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE
RADIOELETTRICHE PER TUTTE LE RADIOCOMUNICAZIONI E LA
NOTIFICAZIONE AL COMITATO INTERNAZIONALE DI
REGISTRAZIONE DELLE FREQUENZE DELL'AVVENUTA
ASSEGNAZIONE.
ART.195 (IMPIANTO OD ESERCIZIO DI TELECOMUNICAZIONI
SENZA CONCESSIONE - SANZIONI).-CHIUNQUE INSTALLA,
STABILISCE OD ESERCITA UN IMPIANTO DI
TELECOMUNICAZIONI SENZA AVER PRIMA OTTENUTO LA
RELATIVA CONCESSIONE,O L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL
SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ART.184,È PUNITO,SALVO
CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PUNIBILE CON PENA PIÙ
GRAVE:
1)
CON L'AMMENDA DA L.100.000 A L.1.000.000 SE IL FATTO
NON SI RIFERISCE AD IMPIANTI RADIOELETTRICI;
2)
CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA
L.200.000 A L.2.000.000 SE IL FATTO RIGUARDA
IMPIANTI RADIOELETTRICI.
IL
CONTRAVVENTORE È TENUTO,IN OGNI CASO, AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA PARI AL DOPPIO DEI CANONI PREVISTI PER
CIASCUNO DEI COLLEGAMENTI ABUSIVAMENTE REALIZZATI
PER IL PERIODO DI ESERCIZIO ABUSIVO ACCERTATO,E
COMUNQUE PER UN PERIODO NON INFERIORE AD UN
TRIMESTRE.
NON
SI TIENE CONTO,NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE,DELLE
AGEVOLAZIONI PREVISTE A FAVORE DI DETERMINATE
CATEGORIE DI UTENTI.
INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE PENALE,
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROVVEDERE DIRETTAMENTE,A
SPESE DEL POSSESSORE,A SUGGELLARE O RIMUOVERE
L'IMPIANTO RITENUTO ABUSIVO ED A SEQUESTRARE GLI
APPARECCHI.
TITOLO
V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.47.
FINO
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CONVENZIONE CHE
DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'
ART.2 ,SONO PROROGATE LA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952
E SUCCESSIVE CONVENZIONI AGGIUNTIVE E DI MODIFICA,GIÀ
PROROGATE FINO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1974 DAL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974,N.113 , CONVERTITO
NELLA LEGGE 27 GIUGNO 1974,N.245.
LA
NUOVA CONVENZIONE È APPROVATA E RESA
ESECUTIVA,SENTITA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE, ENTRO
CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE DECRETO.
ENTRO
NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
DECRETO DEBBONO ESSERE COSTITUITI I NUOVI ORGANI
SOCIETARI.
FINO
ALLA COSTITUZIONE DI TALI ORGANI RIMANGONO IN CARICA
GLI ATTUALI AMMINISTRATORI DELLA CONCESSIONARIA,PER
L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PER EVENTUALI ATTI
URGENTI E DOVUTI.
ART.48.
IN
APPLICAZIONE DELL' ART.3 DEL PRESENTE DECRETO
L'INTERO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA DEVE ESSERE DI PROPRIETÀ
DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
LE
AZIONI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI PUBBLICI
SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE IN POSSESSO DI
OGNI ALTRO SOGGETTO SONO TRASFERITE ALL'ISTITUTO PER
LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.
IL
RELATIVO INDENNIZZO È CORRISPOSTO AGLI AVENTI
DIRITTO SECONDO IL VALORE RISULTANTE DALL'ULTIMO
BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE DECRETO.
ART.49.
RESTANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA
DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI CHE NON SIANO
INCOMPATIBILI CON QUELLE DEL PRESENTE DECRETO.
ART.50.
IL
PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE
PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL
PRESENTE DECRETO,MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,SARÀ
INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI
DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A
ROMA,ADDÌ 30 NOVEMBRE 1974
LEONE
MORO - ORLANDO -
VISENTINI - GUI -
BISAGLIA - COLOMBO
VISTO,IL GUARDASIGILLI:REALE
VISTO E REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI,ADDÌ 30
NOVEMBRE 1974
ATTI DI GOVERNO,REGISTRO N.7,FOGLIO N.46.-CARUSO
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