IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L' ART.77,SECONDO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE ;
RILEVATA LA NECESSITÀ E L'URGENZA
DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI
RADIOTELEVISIVI;
RILEVATA L'URGENZA DI INTRODURRE
NELLA VIGENTE LEGISLAZIONE SULLE TELECOMUNICAZIONI I
PRINCIPI INDICATI NELLE SENTENZE N.225 E N.226 DEL 10
LUGLIO 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN ORDINE AGLI
OBIETTIVI E AI CRITERI FONDAMENTALI SECONDO I QUALI
DEVE ESSERE ORDINATO L'ESERCIZIO DEL MONOPOLIO
PUBBLICO;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE
POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI,DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INTERNO,PER LE
PARTECIPAZIONI STATALI E PER IL TESORO;
DECRETA:
Art. 1
LA DIFFUSIONE CIRCOLARE DI
PROGRAMMI RADIOFONICI VIA ETERE O,SU SCALA
NAZIONALE,VIA FILO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI VIA
ETERE,O,SU SCALA NAZIONALE,VIA CAVO E CON QUALSIASI
ALTRO MEZZO COSTITUISCE,AI SENSI DELL' ART.43 DELLA
COSTITUZIONE , UN SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE ED A
CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE,IN QUANTO
VOLTA AD AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E
CONCORRERE ALLO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE
IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI SANCITI DALLA
COSTITUZIONE.IL SERVIZIO È PERTANTO RISERVATO ALLO
STATO
L'INDIPENDENZA, L'OBIETTIVITÀ E
L'APERTURA ALLE DIVERSE TENDENZE POLITICHE,SOCIALI E
CULTURALI,NEL RISPETTO DELLE LIBERTÀ GARANTITE DALLA
COSTITUZIONE,SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE
FINALITÀ DI CUI AL PRIMO COMMA E DEI PRINCIPI,DI CUI
AL SECONDO COMMA,LA DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO
GENERALE E LO ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI COMPETONO ALLA COMMISSIONE PREVISTA
DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO
STATO 3 APRILE 1947,N.428 E DALLA LEGGE 23 AGOSTO
1949,N.681
DETTA COMMISSIONE ASSUME LA
DENOMINAZIONE DI COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI
Art. 2
LA RISERVA DEL SERVIZIO ALLO
STATO,DI CUI AL PRECEDENTE ART.1 ,COMPRENDE:
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
TECNICO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE
CIRCOLARE RADIOFONICA E TELEVISIVA,FATTA ECCEZIONE PER
GLI IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI VIA ETERE DI PROGRAMMI
TELEVISIVI E RADIOFONICI STRANIERI E NAZIONALI,LA CUI
INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE SONO REGOLATE DAL TITOLO
III DEL PRESENTE DECRETO;
LA TRASMISSIONE,MEDIANTE GLI
IMPIANTI PREDETTI,DI PROGRAMMI DI QUALSIVOGLIA
NATURA,DESTINATI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERO
SONO ALTRESÌ INCLUSE NELLA RISERVA
LA FILODIFFUSIONE SONORA E LA TELEVISIONE VIA
CAVO,FATTA ECCEZIONE PER LE IPOTESI PREVISTE DAL
TITOLO II DEL PRESENTE DECRETO
Art. 3
IL GOVERNO PUÒ PROVVEDERE AL
SERVIZIO PUBBLICO DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE CON
QUALSIASI MEZZO TECNICO,MEDIANTE ATTO DI CONCESSIONE
AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE
STATALE,SENTITA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E PER L'ALTA VIGILANZA DEI
SERVIZI RADIOTELEVISIVI
LA CONCESSIONE IMPORTA DI DIRITTO
L'ATTRIBUZIONE ALLA CONCESSIONARIA DELLA QUALITÀ DI
SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE,AI SENSI DELL'
ART.2461 DEL CODICE CIVILE
Art. 4
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI:
FORMULA GLI INDIRIZZI GENERALI PER
L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLO ART.1 E ADOTTA
TEMPESTIVAMENTE LE DELIBERAZIONI NECESSARIE PER LA
LORO OSSERVANZA;
STABILISCE,TENUTO CONTO DELLE
ESIGENZE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'EQUILIBRIO DEI
PROGRAMMI,LE NORME PER GARANTIRE L'ACCESSO AL MEZZO
RADIOTELEVISIVO E DECIDE SUI RICORSI PRESENTATI CONTRO
LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO NAZIONALE PER
LA RADIO E LA TELEVISIONE,DI CUI AL SUCCESSIVO ART.5
,SULLE RICHIESTE DI ACCESSO;
DISCIPLINA DIRETTAMENTE LE RUBRICHE
DI _TRIBUNA POLITICA_,_TRIBUNA ELETTORALE_,_TRIBUNA
SINDACALE_ E _TRIBUNA DELLA STAMPA_;
INDICA I CRITERI GENERALI PER LA
FORMULAZIONE DEI PIANI ANNUALI E PLURIENNALI DI SPESA
E DI INVESTIMENTO,FACENDO RIFERIMENTO ALLE
PRESCRIZIONI DELL'ATTO DI CONCESSIONE;
APPROVA I PIANI DI MASSIMA DELLA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE;RICEVE DAL
PREDETTO COMITATO NAZIONALE LE RELAZIONI SUI PROGRAMMI
TRASMESSI E NE ACCERTA LA RISPONDENZA AGLI INDIRIZZI
GENERALI FORMULATI;
FORMULA INDIRIZZI GENERALI
RELATIVAMENTE AI MESSAGGI PUBBLICITARI,ALLO SCOPO DI
ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ DELLE ESIGENZE DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON LE FINALITÀ DI PUBBLICO
INTERESSE E LE RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO;
RIFERISCE CON RELAZIONE ANNUALE AL
PARLAMENTO SULLE ATTIVITÀ E SUI PROGRAMMI DELLA
COMMISSIONE;
ELEGGE DIECI MEMBRI DEL COMITATO
NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALL' ART.6 ;
ELEGGE DIECI CONSIGLIERI DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA SECONDO
LE MODALITÀ PREVISTE DALL' ART.10 ;
ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI AD ESSA
DEMANDATE DALLA LEGGE
LA COMMISSIONE TRASMETTE I PROPRI
ATTI ALLE PRESIDENZE DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO,ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,AL MINISTRO PER
LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI,AL COMITATO
NAZIONALE,AI CONSIGLI REGIONALI E AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA. PER
L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI LA COMMISSIONE PUÒ
INVITARE I COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE,IL
PRESIDENTE,GLI AMMINISTRATORI, IL DIRETTORE GENERALE E
I DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E,NEL
RISPETTO DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI,QUANTI ALTRI
RITENGA UTILE;PUÒ ALTRESÌ,CHIEDERE AL COMITATO
NAZIONALE E ALLA CONCESSIONARIA LA EFFETTUAZIONE DI
INDAGINI E STUDI E LA COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI
Art. 5
È ISTITUITO IL COMITATO NAZIONALE
PER LA RADIO E LA TELEVISIONE.ESSO HA IL COMPITO,NEL
QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI STABILITI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE,DI:
DETERMINARE LE DIRETTIVE GENERALI
PER LA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI E PER LA LORO
EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE NEI TEMPI DISPONIBILI;
DELIBERARE SULLE RICHIESTE DI
ACCESSO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART.8 E PREDISPORRE
PERIODICAMENTE,SENTITA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E
TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI EQUILIBRIO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE,I RELATIVI PIANI ESECUTIVI;
CONTROLLARE,NEI PIANI DI MASSIMA
DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE PREDISPOSTI
DALLA CONCESSIONARIA,IL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE PROPRIE DIRETTIVE;
APPROVARE TRIMESTRALMENTE LO SCHEMA
DEI PROGRAMMI DA SVOLGERE NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO,
PREDISPOSTO DALLA CONCESSIONARIA E CORREDATO DELLA
DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTA,IN ATTUAZIONE
DEL PIANO ANNUALE DI MASSIMA APPROVATO DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE;
ESAMINARE PERIODICAMENTE LE
PROPOSTE ALLO STUDIO DELLA CONCESSIONARIA PER LA
FUTURA PROGRAMMAZIONE;
VERIFICARE PERIODICAMENTE I
PROGRAMMI TRASMESSI PER ACCERTARNE LA RISPONDENZA ALLE
DIRETTIVE AGLI SCHEMI APPROVATI,FORMULANDO EVENTUALI
PROPOSTE;
ANALIZZARE,ANCHE AVVALENDOSI
DELL'OPERA DI ISTITUTI SPECIALIZZATI,IL CONTENUTO DEI
MESSAGGI RADIOFONICI E TELEVISIVI,ACCERTANDO I DATI DI
ASCOLTO E DI GRADIMENTO DEI PROGRAMMI TRASMESSI
IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO
E LA TELEVISIONE RIFERISCE TRIMESTRALMENTE ALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE E ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLE
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DELLA
CONCESSIONARIA,SUGLI INDIRIZZI DEI PROGRAMMI ALLO
STUDIO,SUI PIANI DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTO. ALLE
RIUNIONI DEL COMITATO SONO INVITATI A PARTECIPARE CON
DIRITTO DI PAROLA,IL PRESIDENTE,IL VICE PRESIDENTE,IL
DIRETTORE GENERALE DELLA CONCESSIONARIA.QUALSIASI
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
CONCESSIONARIA PUÒ CHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATO DAL
COMITATO
NAZIONALE
IL COMITATO NAZIONALE DURA IN
CARICA TRE ANNI
CON L'EFFETTIVA COSTITUZIONE DEL
COMITATO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,È SOPPRESSO IL
COMITATO PER LE DIRETTIVE
CULTURALI,ARTISTICHE,EDUCATIVE DI CUI ALL' ART.8 DEL
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3
APRILE 1947,N.428
Art. 6
IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO
E LA TELEVISIONE È COMPOSTO DA VENTITRE MEMBRI
NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
a) TRE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
b) CINQUE ELETTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON
MAGGIORANZA DI TRE QUINTI DEI PROPRI COMPONENTI;
c) CINQUE ELETTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON LA
MAGGIORANZA DI CUI ALLA LETTERA B),SULLA BASE DELLE
DESIGNAZIONI EFFETTUATE DA CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE
IN NUMERO DA UNO A TRE;
QUATTRO NOMINATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI; E) TRE
DESIGNATI DALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI PIÙ RAPPRESENTATIVE;
F) TRE DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DEGLI
IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI INDICATE DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE
I COMPONENTI DEL COMITATO SONO SCELTI TRA I CITTADINI
CHE NON SIANO MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLI
REGIONALI.IL COMITATO ELEGGE NEL SUO SENO IL
PRESIDENTE
IL COMITATO PROVVEDE ALL'AUTONOMA
GESTIONE DELLE SPESE PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO NEI
LIMITI DELLO STANZIAMENTO,ISCRITTO IN APPOSITO
CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL
TESORO,RUBRICA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI,AUTORIZZATO ANNUALMENTE CON LA LEGGE DI
BILANCIO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FATTE DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ANNO 1975,LO STANZIAMENTO È
STABILITO IN LIRE 200.000.000,ALLA CUI COPERTURA SI
PROVVEDE CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAP.6856
DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER
L'ANNO MEDESIMO.IL MINISTRO PER IL TESORO È
AUTORIZZATO AD APPORTARE,CON PROPRI DECRETI,LE
OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.IL RENDICONTO DELLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE È
SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE
1971,N.1041
IL COMITATO NAZIONALE,CON
REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE ,DETERMINA LE NORME PER LA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE,PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO E PER LA
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 7
OGNI CONSIGLIO REGIONALE ELEGGE,CON
VOTO LIMITATO ALMENO AI DUE TERZI DEI MEMBRI DA
ELEGGERE,UN COMITATO REGIONALE PER IL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO,COMPOSTO DA NOVE MEMBRI.QUESTI DURANO
IN CARICA TRE ANNI E IL LORO MANDATO È GRATUITO
LA CARICA DI MEMBRO DEL COMITATO
REGIONALE RADIOTELEVISIVO È INCOMPATIBILE CON QUELLA
DI CONSIGLIERE REGIONALE,DI DIPENDENTE DELLA
RADIOTELEVISIONE,NONCHÉ CON L'APPARTENENZA AGLI
ORGANI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 ,5 E 10 DEL PRESENTE
DECRETO
IL COMITATO REGIONALE È ORGANO DI
CONSULENZA DELLA REGIONE IN MATERIA
RADIOTELEVISIVA;FORMULA INDICAZIONI SUI PROGRAMMI
RADIOTELEVISIVI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE REGIONALE
FORMULA ALTRESÌ PROPOSTE DA
PRESENTARE AL COMITATO NAZIONALE IN MERITO A
PROGRAMMAZIONI REGIONALI CHE POSSONO ESSERE TRASMESSE
IN RETI NAZIONALI
IL COMITATO REGIONALE REGOLA
L'ACCESSO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI, SECONDO LE
NORME DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E LE DELIBERE
GENERALI DEL COMITATO NAZIONALE
Art. 8
SONO RISERVATI DALLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA,PER APPOSITE TRASMISSIONI,TEMPI NON
INFERIORI AL 5 PER CENTO DEL TOTALE DELLE ORE DI
PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E AL 3 PER CENTO DEL TOTALE
DELLE ORE DI PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA,DISTINTAMENTE
PER LA DIFFUSIONE NAZIONALE E PER QUELLA REGIONALE,AI
PARTITI E AI GRUPPI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO,ALLE
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DELLE AUTONOMIE LOCALI,AI
SINDACATI NAZIONALI,ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE,AI
MOVIMENTI POLITICI,AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI
POLITICHE E CULTURALI,AI GRUPPI ETNICI E LINGUISTICI E
AD ALTRI GRUPPI DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE CHE NE
FACCIANO RICHIESTA
PER LE TESTATE DEI GIORNALI
QUOTIDIANI CHE NON SIANO ORGANI UFFICIALI DI PARTITO
È ISTITUITA UNA TRIBUNA DELLA STAMPA
IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO
E LA TELEVISIONE,SULLA BASE DELLE NORME STABILITE
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE,PROCEDE TRIMESTRALMENTE
ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO,DELIBERA SU DI
ESSE,DETERMINA IL TEMPO DI TRASMISSIONE
COMPLESSIVAMENTE RISERVATO ALL'ACCESSO AI PROGRAMMI
NAZIONALE E LOCALI,PROVVEDE ALLA RIPARTIZIONE DEL
TEMPO DISPONIBILE TRA I SOGGETTI AMMESSI.LE NORME
EMANATE DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DEVONO
ISPIRARSI:
a) ALL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA
PLURALITÀ DELLE OPINIONI E DEGLI ORIENTAMENTI
POLITICI E CULTURALI;
b) ALLA RILEVANZA DELLO INTERESSE
SOCIALE,CULTURALE ED INFORMATIVO DELLE PROPOSTE DEGLI
INTERESSATI;
c) ALLE ESIGENZE DI VARIETÀ DELLA
PROGRAMMAZIONE
IL COMITATO NAZIONALE STABILISCE LE
MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE, SENTITA LA CONCESSIONARIA
CONTRO LE DECISIONI DEL COMITATO
NAZIONALE È AMMESSO RICORSO DA PARTE DEL RICHIEDENTE
ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE.I SOGGETTI INTERESSATI
DEVONO DESIGNARE LA PERSONA RESPONSABILE,AGLI EFFETTI
CIVILI E PENALI,DEL PROGRAMMA DA AMMETTERE ALLA
TRASMISSIONE E COMUNICARE AL COMITATO NAZIONALE E ALLA
CONCESSIONARIA IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA STESSO
I SOGGETTI AMMESSI ALL'ACCESSO
DEVONO,NELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL LORO
PENSIERO,OSSERVARE I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE,E TRA ESSI IN PARTICOLARE QUELLI
RELATIVI ALLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA,NONCHÉ
DELLA LEALTÀ E DELLA CORRETTEZZA DEL DIALOGO
DEMOCRATICO E ASTENERSI DA QUALSIASI FORMA DI
PUBBLICITÀ COMMERCIALE
I SOGGETTI CHE FRUISCONO
DELL'ACCESSO,NELL'ORGANIZZARE IL PROPRIO PROGRAMMA IN
MODO AUTONOMO,POSSONO AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE
TECNICA GRATUITA DELLA CONCESSIONARIA SECONDO NORME ED
ENTRO LIMITI FISSATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER SODDISFARE ESIGENZE MINIME DI BASE
Art. 9
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA,NELL'AMBITO DI APPOSITE
TRASMISSIONI SALVO CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA,HA
L'OBBLIGO DI DISPORRE,SENZA RITARDO,LE RETTIFICHE
RICHIESTE DAI SOGGETTI INTERESSATI,PURCHÈ NON ABBIANO
CONTENUTO
CHE POSSA DAR LUOGO A
RESPONSABILITÀ PENALE
NEI CASI CONTROVERSI IL COMITATO
NAZIONALE DECIDE SULLA TRASMISSIONE DELLE RETTIFICHE
DI CUI AL COMMA PRECEDENTE
SI OSSERVANO IN QUANTO APPLICABILI
LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 8
FEBBRAIO 1948,N.47
Art. 10
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CONCESSIONARIA È COMPOSTO DA SEDICI MEMBRI,DI
CUI:
SEI ELETTI DALL'ASSEM,BLEA DEI
SOCI;
DIECI ELETTI DALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE CON LA MAGGIORANZA DI TRE QUINTI DEI SUOI
COMPONENTI,DEI QUALI QUATTRO SCELTI SULLA BASE DELLE
DESIGNAZIONI EFFETTUATE DAI CONSIGLI REGIONALI.CIASCUN
CONSIGLIO REGIONALE DESIGNA DA UNO A TRE NOMINATIVI
NEI TRENTA GIORNI ANTERIORI ALLA SCADENZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E,NELLA PRIMA ATTUAZIONE
DEL PRESENTE DECRETO,ENTRO SETTANTACINQUE GIORNI DALLA
SUA ENTRATA IN VIGORE. TRASCORSI I TERMINI,LA
COMMISSIONE PROCEDE SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI
PERVENUTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DURA IN CARICA TRE ANNI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA NOMINA IL
PRESIDENTE,SCELTO TRA I SUOI COMPONENTI, E IL
DIRETTORE GENERALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA ALTRESÌ UNO O PIÙ VICE-PRESIDENTI TRA I SUOI
COMPONENTI
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SPETTA LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ,SALVE LE MATERIE
RISERVATE PER LEGGE ALLA ASSEMBLEA SOCIALE.
IL CONSIGLIO,NEL QUADRO DEGLI
INDIRIZZI E DEI CRITERI GENERALI FORMULATI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE DIRETTIVE DEL
COMITATO NAZIONALE,PROVVEDE ALLA DEFINIZIONE DEL
PREVENTIVO ANNUO GLOBALE DELLE ENTRATE CON MAGGIORANZA
DEI TRE QUARTI DEI SUOI MEMBRI,PROVVEDE
ALL'ASSEGNAZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI PER LE
ATTIVITÀ DEI VARI SETTORI,ALLA DETERMINAZIONE DEL
PIANO ANNUALE DI MASSIMA DELLA PROGRAMMAZIONE E DEGLI
INVESTIMENTI E ALLE MODIFICHE GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE.IL
CONSIGLIO PROVVEDE ALTRESÌ ALLE ASSUNZIONI,AI
TRASFERIMENTI,ALLE PROMOZIONI DEL PERSONALE CON
QUALIFICA DI DIRIGENTE ED ASSIMILATE E DETTA NORME
GENERALI PER L'ASSUNZIONE DEGLI ALTRI DIPENDENTI E DEI
GIORNALISTI E PER LE COLLABORAZIONI CHE ABBIANO
CARATTERE CONTINUATIVO
Art. 11
LA CARICA DI COMPOENENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È INCOMPATIBILE CON
L'APPARTENENZA AL PARLAMENTO,AI CONSIGLI REGIONALI E
AL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE E
CON LA TITOLARITÀ DI RAPPORTI DI INTERESSE O DI
LAVORO CON IMPRESE O SOCIETÀ,PUBBLICHE O
PRIVATE,INTERESSATE ALL'ESERCIZIO DELLA RADIO E DELLA
TELEVISIONE E CONCORRENTI DELLA CONCESSIONARIA
IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA
LEGALE DELLA SOCIETÀ, PRESIEDE IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE AL QUALE RISPONDE, ESERCITA LA
SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AZIENDALE
AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE E DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO NAZIONALE
Art. 13
IL DIRETTORE GENERALE È
RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE,IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL
CONSIGLIO STESSO SECONDO GLI INDIRIZZI FORMULATI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE E LE DIRETTIVE FORMULATE DAL
COMITATO NAZIONALE
A TAL FINE PRESIEDE ALLA
ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA; PARTECIPA
SENZA VOTO DELIBERATIVO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Art. 14
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL DIRETTORE GENERALE DECADONO QUANDO UN ESERCIZIO
FINANZIARIO IL TOTALE DELLE SPESE SUPERI DI OLTRE IL
10 PER CENTO IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE.
L'AUMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA ECCEDENTE LA
QUOTA PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE NON È
CALCOLATA A QUESTI FINI
Art. 12
IL COLLEGIO DEI SINDACI QUALORA
ACCERTI CHE,IN UN ESERCIZIO FIANANZIARIO,NEL BILANCIO
CONSUNTIVO IL TOTALE DELLE SPESE SUPERA DI OLTRE IL 10
PER CENTO IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE PER
L'ESERCIZIO STESSO,RIFERISCE ENTRO QUINDICI GIORNI
ALLA COMMISSIONE PARLAMETARE DI VIGILANZA CHE
ACCERTATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 10 PER
CENTO,DICHIARA CHE RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI AL
PRECEDENTE COMMA
IN QUESTO CASO LA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI VIGILANZA NOMINA A MAGGIORANZA DI DUE
TERZI DEI COMPONENTI UN COLLEGIO COMMISSIARALE DI
CINQUE MEMBRI DI CUI DUE DESIGANTI DALL'AZIONISTA,UNO
DEI QUALI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE. IL COLLEGIO
COMMISSARIALE DURA IN CARICA QUATTRO MESI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEGNALA TEMPESTIVAMENTE AL GOVERNO, ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE E AL COLLEGIO SINDACALE PER GLI OPPORTUNI
PROVVEDIMENTI DI RISPETTIVA COMPETENZA,LE POSSIBILITÀ
DI AUMENTO DEI COSTI,DERIVANTI DA RAGIONI
ESTERNE,OBIETTIVE E NON PREVEDIBILI CHE POSSONO
DETERMINARE LA SISTUAZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO
Art. 15
L'ATTO DI CONCESSIONE DEVE
IMPEGNARE LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA AD ORGANIZZARSI
IN MODI IDONEI PER:
ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI
FINDAMENTALI SANCITI DALL' ART.1 DEL PRESENTE DECRETO;
GARANTIRE LA PRIORITÀ DELL'ATTIVITÀ
DI PRODUZIONE DEI SETTORI DEI PROGRAMMI E
DELL'INFORMAZIONE,ANCHE CON UN EQUILIBRATO SVILUPPO
DELLE CAPACITÀ PRODUTTIVE AZIENDALI;
FAVORIRE UNO SVILUPPO DEL SERVIZIO
CHE RISPETTI L'IMPORTANZA E LA MOLTEPLICITÀ DELLE
OPINIONI,ANCHE ATTRAVERSO UN DECENTRAMENTO IDEATIVO E
PRODUTTIVO DELL'AZIENDA E STABILENDO UN EFFICACE
RAPPORTO CON LA REALTÀ DEL PAESE E IN PARTICOLARE CON
LE ORGANIZZAZIONI
PIÙ RAPPRESENTATIVE DEI
LAVORATORI,DIPENDENTI E AUTONOMI,E CON LE FORZE DELLA
CULTURA;
GARANTIRE CHE I GIORNALISTI
PREPOSTI AI SERVIZI DI INFORMAZIONE SIANO TENUTI ALL'IMPARZIALITÀ
E CHE I GIORNALISTI,GLI AUTORI ED I REALIZZATORI DEI
PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI SIANO POSTI IN GRADO DI
ADEMPIERE AI LORO DOVERI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI
DELLA PROFESSIONALITÀ
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,NON
APPENA IN FUNZIONE,È IMPEGANTO AD ESAMINARE LE
PROPOSTE RIORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA,CHE SIANO IN
GRADO DI ADEMPIERE AI LORO DOVERI NEL RISPETTO DEI
PRINCIPI DELLA PROFESSIONALITÀ
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,NON
APPENA IN FUNZIONE,È IMPEGNATO AD ESAMINARE LE
PROPOSTE RIORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA,CHE SIANO IN
GRADO DI ASSICURARE FUNZIONALITÀ,
EFFICIENZA,CONDUZIONE UNITARIA ED ECONOMICITÀ DI
GESTIONE,IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAI
SUCCESSIVI COMMI,E A DELIBERARE SU DI ESSE
L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA,AD
ECCEZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI DI CUI AL
SUCCESSIVO SETTIMO COMMA,VENGONO ORGANIZZATE DA
DIREZIONI DI RETE.CIASCUNA DIREZIONE DI RETE HA UNA
SUA DISTINTA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE ORGANIZZATIVO E
AMMINISTRATIVO.LE DIREZIONI DI RETE SONO ARTICOLATE IN
STRUTTURE DI PROGRAMMAZIONE,PER CIASCUNA DELLE QUALI
VIENE STABILITO UN NUMERO DI COLLOCAZIONI ORARIE E I
RELATIVI STANZIAMENTI E MEZZI TECNICI.PER QUANTO
ATTIENE ALLA IMPOSTAZIONE, REALIZZAZIONE E MESSA IN
ONDA DEI PROGRAMMI I DIRETTORI DI RETE SONO ALLE
DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROPOSTE ALLO STUDIO PER I
PROGRAMMI,DELL'ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI E DELLA
MESSA IN ONDA È RESPONSABILE IL DIRETTORE DI RETE CHE
NE CONCORDA I VARI MOMENTI DI SVILUPPO E DI ATTUAZIONE
CON LA DIREZIONE GENERALE.IL PIANO ANNUALE DELLE
TRASMISSIONI,IL PIANO ANNUALE DELLE TRASMISSIONI,IL
PIANO DI PRODUZIONE ED I PIANI TRIMESTRALI VENGONO
PROPOSTI DAI VARI SETTORI PRODUTTIVI AU DIRETTORI DI
RETE,CHE LI RIELABORANO IN UNA PROPOSTA ALLA DIREZIONE
GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE COORDINA LE
VARIE PROPOSTE PRESENTANDO UN PROGRAMMA ORGANICO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE,SULLA BASE DEI PIANI DI PRODUZIONE E
DI TRASMISSIONE APPROVATI,DETERMINA GLI STANZIAMENTI
PER CIASCUNA DIREZIONE
I PIANI DI TRASMISSIONE, ANNUALI E
TRIMESTRALI,APPROVATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, VENGONO SUCCESSIVAMENTE PRESENTATI AL
COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE
I SERVIZI GIORNALISTICI QUOTIDIANI
E PERIODICI SONO FORNITI IN TELEVISIONE DA DUE
TELEGIORNALI ED IN RADIO DA TRE GIORNALI RADIO,IL
DIRETTORE DI CIASCUNO DEI QUALI È RESPONSABILE DI
FRONTE AL DIRETTORE GENERALE PARTICOLARMENTE DELLA
IMPOSTAZIONE INFORMATIVA E POLITICA,DELLA
REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DELLE TRASMISSIONI
AL FINE DI VALORIZZARE LE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DEL MEZZO
RADIOTELEVISIVO,ANCHE NEL QUADRO DI UN COLLEGAMENTO
CON ESPERIENZE DIDATTICHE A LIVELLO LOCALE E
REGIONALE,REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DI
LEGGE,È ISTITUITO IL DIPARTIMENTO RADIOTELEVISIVO
DELLE TRASMISSIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PER
ADULTI,IL DIRETTORE DEL QUALE È RESPONSABILE DI
FRONTE AL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI COMUNI DI NATURA GESTIONALE
SONO FORNITI DALLA DIREZIONI DI SUPPORTO.I DIRETTORI
DELLE DIREZIONI DI SUPPORTO,DEI SERVIZI GIORNALISTICI
PER L'ESTERO,DI TRIBUNA POLITICA
SONO,INDIPENDENTEMENTE DALLE QUALIFICHE,ALLE
DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE
UN VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA
L'ATTIVITÀ DELLE RETI TELEVISIVE
UN VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA
L'ATTIVITA DELLE RETI RADIOFONICHE
UN VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA
L'ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI DI SUPPORTO
PER CONSENTIRE UN ADEGUATO APPORTO
DI CONTRIBUTI REGIONALI ED INTERREGIONALI ALLA
PROGRAMMAZIONE VIENE AVVIATO A REALIZZARE UN
DECENTRAMENTO IDEATIVO E PRODUTTIVO CHE POTENZI E
SVILUPPI LE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA
CONCESSIONARIA,ANCHE ATTRAVERSO UN PIANO DI RIASSETTO
ORGANIZZATIVO E TECNICO ED UNA REDISTRIBUZIONE DI
PERSONALE E DI MEZZI.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERIODICAMENTE STABILISCE LE PERCENTUALI DEI PROGRAMMI
RELATIVE ALLE SINGOLE RETI,CHE DEVONO ESSERW
REALIZZATI IN SEDE REGIONALE O INTERREGIONALE E
PREDISPONE LE STRUTTURE PRODUTTIVE ED OPERATIVE
NECESSARIE A TAL FINE
LA CONSERVAZIONE E LA DIFFUZIONE
(ATTRAVERSO SPECIFICHE ATTIVITÀ
EDITORIALI,LIBRARIA,DISCOGRAFICA,DI SUPPORTI
AUDIOVISIVI,ECC.) DELLE PRODUZIONI ARTISTICHE E
CULTURALI DELLA CONCESSIONARIA E DI QUELLE COMUNQUE
CONNESSE ALLA SUA ATTIVITÀ E,IN GENERE,LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI,SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE O A MEZZO DI
SOCIETÀ COLLEGATE DI TOTALE O PREVALENTE PROPRIETÀ
DELLA CONCESSIONARIA STESSA
Art. 16
L'ATTO DI CONCESSIONE,COMPRENSIVO
DI TUTTI I SERVIZI CHE RIENTRANO NELLA RISERVA ALLO
STATO E SONO RIPORTATI NELLO ART.2 ,DEVE AVERE
VALIDITÀ PER SEI ANNI,È RINNOVABILE PER UN PERIODO
NON SUPERIORE E PREVEDE TRA L'ALTRO SULLA BASE DEL
PREVENTIVO ANNUO GLOBALE DELLE ENTRATE DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA O DELLE ENTRATE CHE AD ESSA
EVENTUALMENTE CONCEDA CON LEGGE LO STATO:
I TEMPI ED I MODI DELL'INTRODUZIONE
DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE A COLORI SU PARERE DEL
CIPE;
LA PROSECUZIONE DELLA ESTENSIONE
DELLE RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE;
LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI E
DEGLI IMPIANTI AL FINE DI ADEGUARLI ALL'EVOLUZIONE
TECNOLOGICA;
LA COSTRUZIONE DI UNA TERZA RETE
TELEVISIVA;
LA REALIZZAZIONE GRADUALE DI ALTRI
IMPIANTI RADIOFONICI E TELEVISIVI,AD ESAURIMENTO DELLE
DISPONIBILITÀ CONSENTITE DALLE FREQUENZE ASSEGNATE
ALL'ITALIA DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALE PER I SERVIZI
DI RADIODIFFUSIONE;
LA SPERIMENTAZIONE DELLE PIÙ
RECENTI TECNICHE IN TEMA DI TRASMISSIONE TELEVISIVE. I
RELATIVI PIANI TECNICO-FINANZIARI SONO SOGGETTI ALLA
AUTORIZZAZIONE ED AL CONTROLLO DEI COMPETENTI ORGANI
MINISTERIALI SECONDO LE NORME VIGENTI
Art. 17
IL FABBISOGNO FINANZIARIO PER UNA
EFFICIENTE ED ECONOMICA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI
ALL' ART.1 È COPERTO CON I CANONI DI ABBONAMENTO ALLE
RADIOAUDIZIONI ED ALLA TELEVISIONE DI CUI AL REGIO
DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1938,N.246 ,CONVERTITO NELLA
LEGGE 4 GIUGNO 1938,N.880,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,NONCHÉ
CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA PUBBLICITÀ RADIOFONICA
E TELEVISIVA E CON LE ALTRE ENTRATE CONSENTITE DALLA
LEGGE
IL CANONE DI ABBONAMENTO E LA TASSA
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA,DI CUI AL N.125 DELLA
TARIFFA ANNESSA AL DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.641, SONO DOVUTI ANCHE
DAI DETENTORI DI APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA
RICEZIONE DI TRASMISSIONI SONORE O TELEVISIVE VIA CAVO
O PROVENIENTI DALL'ESTERO
LA MISURA DEI CANONI È DETERMINATA
SECONDO LE NORME DELL' ART.4 DEL DECRETO LEGISLATIVO
LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944,N.347
CON LO STESSO PROCEDIMENTO VIENE
STABILITA LA MISURA DEI CANONI DI ABBONAMENTO ALLE
AUTORADIO NONCHÉ LA MISURA DEI CANONI DI ABBONAMENTO
SUPPLETTIVI DOVUTI DAI DETENTORI DI APPARECCHI ATTI O
ADATTABILI ALLA RICEZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI A
COLORI E DAI DETENTORI DI APPARECCHI ALLACCIATI A RETI
PUBBLICHE SU SCALA NAZIONALE DI DIFFUSIONE VIA FILO O
VIA CAVO
Art. 18
LA RISCOSSIONE DEI CANONI DI
ABBONAMENTO ORDINARIO ALLE RADIOAUDIZIONI E ALLA
TELEVISIONE,NONCHÉ LA DEVOLUZIONE DEI CANONI STESSI
RESTANO REGOLATI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
NELLA MISURA DEI CANONI DI
ABBONAMENTO NON SONO COMPRESE DALL'1 GENNAIO 1975 LE
TASSE POSTALI DI VERSAMENTI E DI AFFRANCATURA PER IL
RECAPITO A DOMICILIO DEL LIBRETTO PERSDONALE DI
ISCRIZIONE
LA MISURA DEL CANONE DOVUTO DALLA
CONCESSIONARIA ALLO STATO È STABILITA DALLA
CONVENZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.48
Art. 19
IL TERMINE DI DISDETTA
DELL'ABBONAMENTO DI CUI ALLO ART.10 DEL REGIO
DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1938,N.246, CONVERTITO NELLA
LEGGE 4 GIUGNO 1938,N.880,È FISSATO AL 31 DICEMBRE DI
CIASCUN ANNO
Art. 20
LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEVE
ADOTTARE ADEGUATE INIZIATIVE DIRETTE ALLO SVILUPPO DEL
SERVIZIO ED È AUTORIZZATA, ATTRAVERSO IL CENSIMENTO
DELL'UTENZA,A VERIFICARE I RISULTATI RAGGIUNTI.A TAL
FINE LA SOCIETÀ STESSA PUÒ RICHIEDERE ALLA
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA I NECESSARI DATI.L'AUTOMOBIL
CLUB D'ITALIA È TENUTO A DARE COMUNICAZIONE ALLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI DATI RIGUARDANTI GLI
UTENTI E DELLE RISCOSSIONI RELATIVE ALLE UTENZE PER
AUTORADIO E PER AUTOTELEVISORI
Art. 21
LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA,OLTRE
ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE,È TENUTA
ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI:
a) A SISTEMARE,SECONDO PIANI
TECNICI APPROVATI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,LE RETI TRASMITTENTI TELEVISIVE
NELLE ZONE DI CONFINE BILINGUI,PER RENDERLE IDONEE A
RITRASMETTERE PROGRAMMI DI ORGANISMI ESTERI
CONFINANTI;AD ATTUARE LA RISTRUTTURAZIONE ED ASSUMERE
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TERZI EVENTUALEMNTE AD
ESSA AFFIDATI ESISTENTI IN DETTE ZONE ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;
b) A PREDISPORRE ANNUALMENTE,SULLA
BASE DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI,SENTITA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI,PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI
DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DI
ALTRI PAESI PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DELLA
LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO E AD
EFFETTUARE TRASMISSIONI RADIOFONICHE SPECIALI AD ONDE
CORTE PER L'ESTERO,AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7
MAGGIO 1948,N.1132 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 5 AGOSTO 1962,N.1703 ;
c) AD EFFETTUARE TRASMISSIONI
RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN LINGUA TEDESCA PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO,IN LINGUA FRANCESE PER LA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA ED IN LINGUA SLOVENA PER LA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Art. 22
I CORRISPITTIVI DOVUTI ALLA
SOCIETÀ PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE
ARTICOLO SONO STABILITI COME SEGUE
PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO A),SI
PROVVEDE MEDIANTE SEPARATE PATTUIZIONI DA EFFETTUARSI
D'INTESA CON I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI DELLE
ZONE DI CONFINE INTERESSATE
PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO B),I
PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI DESTINATI A
STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DI ALTRI PAESI SONO
REGOLATI MEDIANTE CONVENZIONI AGGIUNTIVE DA STIPULARSI
CON LE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ENTRO
NOVANTA GIORNI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CUI
AL SUCCESSIVO ART.48 MENTRE LE TRASMISSIONI
RADIOFONICHE SPECIALI AD ONDE CORTE PER L'ESTERO SONO
REGOLATE SECONDO LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PREVISTE
DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948,N.1132 E DAL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AGOSTO
1962,N.1703
PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PUNTO
C),LE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO SONO REGOLATE MEDIANTE CONVENZIONE
AGGIUNTIVA DA STIPULARSI CON LE COMPETENTI
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ENTRO LO STESSO TERMINE DI
CUI AL PRECEDENTE COMMA,MENTRE LE TRASMISSIONI IN
LINGUA SLOVENA DA RADIO TRIESTE SONO REGOLATE SECONDO
LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308
L'AMMONTARE DEI RIMBORSI DELLA SPESA PER LE
TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA EFFETTUATE DALLA SEDE
DI BOLZANO,NEL PERIODO 7 FEBBRAIO 1966-31 DICEMBRE
1972,È FORFETTARIAMENTE STABILITO IN LIRE 6.710
MILIONI OLTRE ALLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
LA MISURA DEL RIMBORSO FORFETTARIO
ANNUO,PREVISTO PER LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE DA
RADIO TRIESTE DALLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308 ,IN
CONSIDERAZIONE DELL'INTERVENUTO AUMENTO DEL NUMERO DI
TRASMISSIONI CON L'INCLUSIONE NEI PROGRAMMI DE _L'ORA
DELLA VENEZIA GIULIA_,VIENE ELEVATA A LIRE 250 MILIONI
L'ANNO,OLTRE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,A PARTIRE
DAL 1968 E PUÒ ESSERE SOGGETTA A REVISIONE TRIENNALE
SU RICHIESTA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE A FAR TEMPO
DALL'1 GENNAIO 1977
L'AMMONTARE DEI RIMBORSI DELLA
SPESA SOSTENUTA PER LE TRASMISSIONI IN LINGUA FRANCESE
PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E PER LE
TRASMISSIONI TELEVISIVE IN LINGUA SLOVENA PER LA
REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA SONO REGOLATE
CON APPOSITE CONVENZIONI CON LE CPMPETENTI
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA SOMMA DI 8.300 MILIONI, ISCRITTA
AL CAP.2554 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
MINISTERO DEL TESORO DELL'ANNO FINANZIARIO 1973 E DI
CUI AL CAPITOLO AGGIUNTO 7480 DELL'ANNO FINANZIARIO
1974,RESTA DESTINATA ED IMPEGNATA PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI ONERI DI CUI AL PRECEDENTE QUINTO COMMA NONCHÉ
A QUELLO DI CUI AL SESTO COMMA PER IL PERIODO
1968-72.ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLO
STESSO SESTO COMMA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL
1972,SI PROVVEDE A CARICO DELLO STANZIAMENTO DEL
CAP.2549 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 E
CORRISPONDENTI CAPITOLI DEGLI ANNI SUCCESSIVI
AI NUOVI O MAGGIORI ONERI DERIVANTI
DALLA ALTRE CONVENZIONI DA STIPULARE AI SENSI DEI
PRECEDENTI COMMI,SI PROVVEDE CON UTILIZZO DEI PROVENTI
DEL CANONE DOVUTO DALLA CONCESSIONARIA ALLO STATO E DA
DETERMINARE,AI SENSI DEL PRECEDENTE ART.18 ,CON LA
CONVENZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.48 .IL MINISTRO
PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE,CON PROPRI
DECRETI,LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO
PER I SERVIZI SPECIALI
RADIOTELEVISIVI NON COMPRESI FRA QUELLI SUINDICATI,LE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO RICHIEDENTI CONCORDANO,
ATTRAVERSO APPOSITE CONVENZIONI,CON LA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA LE MODALITÀ DLLE PRESTAZIONI E L'ENTITÀ
DEI RELATIVI RIMBORSI,
SENTITO IL PARERE OBBLIGATORIO
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
Art. 23
LA PUBBLICITÀ È AMMESSA NEL
SERVIZIO RADIOTELEVISIVO COME FONTE DI PROVENTI
ACCESSORIA.ESSA È SOGGETTA AI LIMITI DERIVANTI DAGLI
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AI MESSAGGI PUBBLICITARI
STABILITI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE AI SENSI
DELLO ART.4 E DALLE ESIGENZE DI TUTELA DEGLI ALTRI
SETTORI DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI DI
MASSA
LA DURATA COMPLESSIVA DEI PROGRAMMI
PUBBLICITARI NON PUÒ SUPERARE IL 5% DELLA DURATA
DELLE TRASMISSIONI SIA TELEVISIVE CHE RADIOFONICHE
ENTRO IL MESE DI LUGLIO DI OGNI
ANNO,LA COMMISSIONE PARLAMENTARE,SENTITA LA
COMMISSIONE PARITETICA,ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO - SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ
LETTERARIA,ARTISTICA E SCIENTIFICA CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 OTTOBRE 1967
,STABILISCE IL LIMITE MASSIMO DEGLI INTROITI
PUBBLICITARI RADIOTELEVISIVI DELLA CONCESSIONARIA
DELL'ANNO SUCCESSIVO
A TAL FINE CONSIDERA I RICAVI
PUBBLICITARI DERIVANTI DALLA PUBBLICITÀ NAZIONALE
SULLA STAMPA E IN RADIOTELEVISIONE RELATIVI ALL'ANNO
PRECEDENTE E ALL'ANDAMENTO DELL'ANNO IN CORSO
LE VARIAZIONI PERCENTUALI RELATIVE
A TALE ANDAMENTO COSTITUISCONO LA BASE PER DEFINIRE IL
LIMITE MASSIMO DEGLI INTROITI PUBBLICITARI
RADIOTELEVISIVI PER L'ANNO SUCCESSIVO,IN MODO DA
GARANTIRE UN EQUILIBRATO SVILUPPO DEI DUE MEZZI
DA TRE COMPONENTI EFFETTIVI E UN SUPPLENTE ELETTI
DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI,CHE FISSA
LE INDENNITÀ SPETTANTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO
Art. 24
LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA È
TENUTA A TRASMETTERE I COMUNICATI E LE DICHIARAZIONI
UFFICIALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,DEI
PRESIDENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI,DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL
PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE,SU RICHIESTA
DEGLI ORGANI MEDESIMI, FACENDO PRECEDERE E SEGUIRE
ALLE TRASMISSIONI L'ESPLICITA MENZIONE DELLA
PROVENIENZA DEI COMUNICATI E DELLE DICHIARAZIONI
PER GRAVI E URGENTI NECESSITÀ
PUBBLICHE LA RICHIESTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA
EFFETTO IMMEDIATO.IN QUESTO CASO EGLI È TENUTO A
DARNE CONTEMPORANEA COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Art. 25
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE È
EFFETTUATO,A NORMA DEGLI ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL
CODICE CIVILE ,DA UN COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA
CINQUE SINDACI EFFETTIVI E DA DUE SINDACI SUPPLENTI
IL COLLEGIO E COMPOSTO:
DA DUE COMPONENTI EFFETTIVI E UN
SUPPLENTE DESIGNATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE A
MAGGIORANZA DEI TRE QUINTI DEI SUOI COMPONENTI E
SCELTI TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI
UFFICIALI DEI CONTI;
AI SINDACI COMPETONO LE
ATTRIBUZIONI STABILTE DALLA LEGGE
TITOLO II DEGLI IMPIANTI DI
DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO
Art. 26
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
RETI E DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E/O
TELEVISIVA MONOCANALI VIA CAVO E LA
DISTRIBUZIONE,ATTRAVERSO DI ESSI,DI PROGRAMMI SONO
AMMESSI RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DI UN SINGOLO
COMUNE O RELATIVAMENTE AD AREE GEOGRAFICHE,DEFINITE
PREVENTIVAMENTE DALLA REGIONE, COMPRENDENTI PIÙ
COMUNI CONTIGUI AVENTI COMPLESSIVAMENTE UNA
POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 150.000 ABITANTI
PER OGNI SINGOLA RETE DI DIFFUSIONE
È STABILITA,IN BASE A CRITERI PREVENTIVAMENTE
DETERMINATI CON LEGGE REGIONALE,UN'AREA NELLA QUALE
SUSSISTE LO OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO DEGLI UTENTI CHE
NE FACCIANO RICHIESTA SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 30%
DEL MASSIMO DELLE UTENZE CONSENTITE
CIASCUNA RETE NON POTRÀ SERVIRE
PIÙ DI 40.000 UTENZE
Art. 27
CHIUNQUE,AI SENSI DEL PRECEDENTE
ART.26 ,INTENDA INSTALLARE ED ESERCITARE RETI E
IMPIANTI LOCALI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA
CAVO E DISTRIBUIRE,ATTRAVERSO DI ESSI,I PROGRAMMI
INDICATI NELLO STESSO ARTICOLO,DEVE CHIEDERE
AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI E ALLA REGIONE COMPETENTE PER
TERRITORIO
Art. 28
SPETTA AL MINISTRO PER LE POSTE E
LE TELECOMUNICAZIONI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI
IMPIANTI,IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL
PRESENTE DECRETO
L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA
SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
CITTADINANZA ITALIANA SE SI TRATTA
DI PERSONALE FISICHE O NAZIONALITÀ ITALIANA SE SI
TRATTA DI PERSONE GIURIDICHE;SI PUÒ PRESCINDERE DA
TALI REQUISITI PER I SOGGETTI DI STATI MEMBRI DELLA
CEE,A CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ;
GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E
POLITICI DA PARTE DEL RICHIEDENTE
POSSONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
OLTRE AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ANCHE LE
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E I COMITATI.GLI
AMMINISTRATORI ED I SINDACI NONCHÉ I RAPPRESENTANTI
DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI
DOVRANNO POSSEDERE I REQUISITI INDICATI AL COMMA
PRECEDENTE
IL MINISTRO PER LE POSTE E LE
TELECOMUNICAZIONI,SENTITO IL PARERE DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
VIGILANZA,EMANERÀ IL REGOLAMENTO DEL PRESENTE DECRETO
ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DI ESSO
IL REGOLAMENTO STABILISCE LE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI
NONCHÉ LE MODALITÀ PER LA LORO INSTALLAZIONE
IL REGOLAMENTO STABILISCE,ALTRESÌ,LE
MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE E LA
CESSIONE TEMPORANEA DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI AGLI
ORGANI DELLO STATO ALLE REGIONI ALLE PROVINCE ED AI
COMUNI,A SEGUITO DI CALAMITÀ O DI GRAVI NECESSITÀ
PUBBLICHE
L'AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI
MORTE O DI FALLIMENTO DEL TITOLARE,IN CASO DI
TRASFERIMENTO DELLA RETE A TERZI,NON AUTORIZZATO
PREVIAMENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,OVVERO,PER LE PERSONE GIURIDICHE,IN
CASO DI SCIOGLIMENTO,FUSIONE O INCORPORAZIONE E IN
CASO DI DECADENZA DALLA AUTORIZZAZIONE PREVISTA AL
SUCCESSIVO ART.32
IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
INCORRE,INOLTRE,NELLA DECADENZA QUALORA:
1) VENGA MENO UNO DEI REQUISITI
RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE;
2) SI RENDA RESPONSABILE DI GRAVI E
RIPETUTE IRREGOLARITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE RETI E
DEGLI IMPIANTI;
3) NON OTTEMPERI RIPETUTAMENTE AI
PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA A NORMA
DI LEGGE,O NE OSTACOLI L'ESECUZIONE;
4) MODIFICHI,SENZA L'ASSENSO DEL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,LE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
LA DECADENZA È DISPOSTA DAL
MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI ED È
PRECEDUTA DA DIFFIDA NEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI
NUMERI 2) E 3)
Art. 29
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROCEDERE
ALLA VERIFICA TECNICA DELLA RETE E PUÒ EFFETTUARE,IN
QUALSIASI MOMENTO,SOPRALLUOGHI E VERIFICHE ALLO SCOPO
DI RISCONTRARE LA RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ALLE
PRESCRIZIONI TECNICHE
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ IMPORRE,IN
QUALUNQUE MOMENTO,AL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI
SPOSTARE SENZA INDENNIZZO GLI IMPIANTI E LA RETE DEI
CAVI QUALORA PREMINENTI INTERESSI PUBBLICI LO
RICHIEDANO
Art. 30
IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI
CUI AL PRECEDENTE ART.28 ,FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI
PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DAL RELATIVO
REGOLAMENTO,È TENUTO:
a) A COMPLETARE LA INSTALLAZIONE E
L'ATTIVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI,IN
CONFORMITÀ AL PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO IN
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE,ENTRO LA DATA
E CON LA PROGRESSIONE RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE
MEDESIMA;
b) A SODDISFARE ALLE RICHIESTE DI
ALLACCIAMENTO DEI RESIDENTI NELLA ZONA DEFINITA DAL
SECONDO COMMA DELL' ART.26
Art. 31
LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DOVUTI
DAGLI UTENTI DELLE RETI SONORE E TELEVISIVE VIA CAVO
LOCALI È STABILITA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI
PREZZI
Art. 32
SPETTA ALLA REGIONE,NELLA QUALE È
COMPRESO IL TERRITORIO NEL CUI AMBITO SONO INSTALLATI
GLI IMPIANTI,RILASCIARE LA AUTORIZZAZIONE PER LA
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI SULLA RETE
VIA CAVO LOCALE AUTORIZZATA AI SENSI DEL PRECEDENTE
ART.28
L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE
RILASCIATA A SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.28
L'AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI
MORTE O DI FALLIMENTO DEL TITOLARE E IN CASO DI
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI AI SENSI
DELL'ART.28
IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
INCORRE INOLTRE NELLA DECADENZA QUALORA:
1) VENGA MENO UNO DEI REQUISITI
RICHIESTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;
2) SUPERI I LIMITI COMPLESSIVI O
SUPERI RIPETUTAMENTE I LIMITI ORARI POSTI ALLA
TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI;
3) NON RISPETTI IN RIPETUTE
OCCASIONI IL DISPOSTO DI CUI AL QUINTO COMMA DEL
PRESENTE ARTICOLO,AI PUNTI B) E C)
NEL CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE LA
REGIONE DOVRÀ ASSICURARE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI
NORME:
a) IL LIMITE MASSIMO DI DURATA
COMPLESSIVA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI,CHE DEVONO
ESSERE RISERVATI ALLA PUBBLICITÀ LOCALE,NON POTRÀ
SUPERARE IL 5 PER CENTO DEI TEMPI TOTALI DI
TRASMISSIONE,ESCLUSI I TEMPI UTILIZZATI PER LE
REPLICHE DI PROGRAMMI DIFFUSI NEI SEI MESI
PRECEDENTI,CON UNA DURATA MASSIMA DI 6 MINUTI PER
CIASCUNA ORA SOLARE DI TRASMISSIONE;
b) È VIETATA OGNI INTERCONNESSIONE
PER TRASMISSIONE CONTEMPORANEA CON ALTRE RETI,ANCHE
ESTERE;
c) SUL TOTALE DELLE ORE DI
TRASMISSIONE SETTIMANALI DI CIASCUN CANALE,LA QUOTA
PARTE COMPOSTA DA PROGRAMMI ACQUISTATI,NOLEGGIATI O
SCAMBIATI NON PUÒ SUPERARE QUELLA COMPOSTA DA
PROGRAMMI PRODOTTI IN PROPRIO
SONO ESCLUSI DA QUESTO COMPUTO I
TEMPI DI TRASMISSIONE DI IMMAGINI FISSE
LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL
PRECEDENTE ART.28 ED AL PRESENTE ARTICOLO NON
SOSTITUISCONO LE ALTRE AUTORIZZAZIONI E LICENZE
PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 33
PER LE TRASMISSIONI DEI PROGRAMMI
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI
3,5,6,9,13,14,15 E 21 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948,N.47
Art. 34
LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AI
PRECEDENTI ARTICOLI 28 E 32 SONO RILASCIATE PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A DIECI ANNI E POSSONO ESSERE
RINNOVATE
ESSE NON POSSONO ESSERE TRASFERITE
A QUALSIVOGLIA TITOLO A TERZI,SENZA IL
CONSENSO,RISPETTIVAMENTE,DEL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLA REGIONE.OVE SULLA
DOMANDA DI TRASFERIMENTO NON SI PROVVEDA DA PARTE DEL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI O
DELLA REGIONE, ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI,IL
CONSENSO SI INTENDE ACCORDATO
I PROVVEDIMENTI DI DECADENZA,DI
SOSPENSIONE E DI CONSENSO ALLA CESSIONE A TERZI DELLE
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI,DEVONO ESSERE PARTECIPATE
IMMEDIATAMENTE ALLA REGIONE INTERESSATA E VICEVERSA
Art. 35
L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART.28
È SOGGETTA ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
NELLA MISURA E NEI MODI INDICATI NELLA TARIFFA ANNESSA
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE
1972,N.641 ,COME MODIFICATA DAL COMMA SEGUENTE
DOPO LA VOCE N.126 DELLA TARIFFA
APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26
OTTOBRE 1972,N.641 ,È AGGIUNTA LA
SEGUENTE:
NUMERO D'ORDINE 127 INDICAZIONE
DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA AUTORIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AVENTE
PER OGGETTO:
1) IMPIANTO DI ESERCIZIO DI UNA
RETE PER LA DIFFUSIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI
TELEVISIVI:
-TASSA DI RILASCIO O DI RINNOVO
AMMONTARE DELLA TASSA...400.000 MODO DI PAGAMENTO
ORDINARIO -TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA
...200.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA
ANNUALE DEVE ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO
DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE. Art. 36
IL DIRETTORE RESPONSABILE DEI
PROGRAMMI EMESSI DALLE STAZIONI DI DIFFUSIONE SONORA E
TELEVISIVA VIA CAVO LOCALI, AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 28 E 32 DEL PRESENTE DECRETO,HA L'OBBLIGO DI
DISPORRE SENZA RITARDO,IN APPOSITE TRASMISSIONI,LE
RETTIFICHE RICHIESTE DAI SOGGETTI INTERESSATI, PURCHÈ
NON ABBIANO CONTENUTO CHE POSSA DAR LUOGO A
RESPONSABILITÀ PENALE.IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO
SI OSSERVANO IN QUANTO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI
DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948,N.47
Art. 37
I TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI CUI
ALL' ART.26 ,GIÀ INSTALLATI SUL TERRITORIO
NAZIONALE,DOVRANNO PRESENTARE,ENTRO SESSANTA GIORNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI
ALL' ART.28 ,DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DALLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
IL FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA
DEGLI IMPIANTI SUDDETTI È CONSENTITO SINO AL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE,SEMPRECHÈ SIA STATA PRESENTATA
NEI TERMINI LA DOMANDA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA
OVE SIA ACCERTATO CHE LO IMPIANTO
NON RISPONDE AI REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE E DAL
REGOLAMENTO,L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE
RILASCIATA ED IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI ASSEGNA UN TERMINE DI SEI MESI ENTRO
IL QUALE L'IMPIANTO DEVE ESSERE ADEGUATO AI REQUISITI
DI LEGGE.TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE,IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DISPORRÀ LA DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DA ESEGUIRSI
D'UFFICIO
VERRANNO PURE DISATTIVATI QUEGLI
IMPIANTI PER I QUALI NON SIA STATA PRESENTATA DOMANDA
ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRIMO COMMA
Art. 38
LE SANZIONI PREVISTE DALL' ART.195
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973,N.156 ,MODIFICATO DALLO ART.47 DEL PRESENTE
DECRETO,SI APPLICANO A CHIUNQUE STABILISCE O ESERCITA
UNA RETE TELEVISIVA VIA CAVO E DIFFONDE ATTRAVERSO DI
ESSA PROGRAMMI,SENZA AVER OTTENUTO LE AUTORIZZAZIONI
DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 28 E 32 OVVERO
STABILISCE O ESERCITA UNA RETE TELEVISIVA VIA CAVO E
DIFFONDE ATTRAVERSO DI ESSA PROGRAMMI CON MODALITÀ E
CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELLE
AUTORIZZAZIONI
LE STESSE SANZIONI SI APPLICANO A
CHIUNQUE,SENZA IL PREVENTIVO ASSENSO
DELL'AMMINISTRAZIONE,MODIFICHI LA RETE O NE ALTERI LE
CARATTERISTICHE TECNICHE O LA INTERCONNETTA AD ALTRE
RETI ED IMPIANTI PUBBLICI O PRIVATI DI
TELECOMUNICAZIONI ANCHE ESTERI OVVERO LA ADIBISCA AD
USO DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZATO
Art. 39
NON SONO SOGGETTI ALLE
AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO LA
INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CUI AI
PRECEDENTI ARTICOLI,CHE COLLEGHINO NON PIÙ DI
CINQUANTA UTENTI, EFFETTUATI SENZA SCOPO DI LUCRO
PER L'ALLACCIAMENTO AI PREDETTI
IMPIANTI E PER LA DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI MEDIANTE
GLI STESSI, NON PUÒ ESSERE RICHIESTO ALCUN CANONE.È
ALTRESÌ VIETATA LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DI
PUBBLICITÀ COMMERCIALE
CHIUNQUE INTENDA INSTALLARE ED
ESERCITARE GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,È
TENUTO A DARNE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALLA
REGIONE.SONO VIETATI PER TALI IMPIANTI
L'INTERCONNESSIONE E L'ALLACCIAMENTO CON QUALSIASI
ALTRA RETE PUBBLICA O PRIVATA DI TELECOMUNICAZIONE.SI
APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ART.33
NON SONO INFINE SOGGETTI
ALL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO GLI
IMPIANTI AD USO PRIVATO ED ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO
DI CUI ALLO ART.183 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156 ,COSÌ COME SOSTITUITO
DALL'ART.47 DEL PRESENTE DECRETO
TITOLO III DEGLI IMPIANTI
RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E
TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI
Art. 40
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI
IMPIANTI RIPETITORI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA
RICEZIONE ED ALLA CONTEMPORANEA ED INTEGRALE
DIFFUSIONE VIA ETERE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI
NORMALI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI IRRADIATI DAGLI
ORGANISMI ESTERI ESERCENTI I SERVIZI PUBBLICI DI
RADIODIFFUSIONE NEI RISPETTIVI PAESI,NONCHÉ DAGLI
ALTRI ORGANISMI REGOLARMENTE AUTORIZZATI IN BASE ALLE
LEGGI VIGENTI NEI RISPETTIVI PAESI,CHE NON RISULTINO
COSTITUITI ALLO SCOPO DI DIFFONDERE I PROGRAMMI NEL
TERRITORIO ITALIANO,SONO ASSOGGETTATI A PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,CUI SPETTA COORDINARE TUTTI I
SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL RISPETTO DELLE
ESIGENZE PRIORITARIE DEI SERVIZI PUBBLICI NAZIONALI E
DEL LORO SVILUPPO E,IN PARTICOLARE,L'ASSEGNAZIONE
DELLA FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
TALI IMPIANTI COMUNQUE NON DEBBONO
INTERFERIRE CON LE RETI DEL SERVIZIO PUBBLICO
NAZIONALE DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE,NÈ CON GLI
ALTRI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE.L'AUTORIZZAZIONE
VIENE RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI,PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEI
MINISTERI DEGLI AFFARI ESTERI,DELL'INTERNO E DELLA
DIFESA
GLI IMPIANTI DEVONO INOLTRE ESSERE
CONFORMI ALLE NORME TECNICHE STABILITE DAL
REGOLAMENTO,DI CUI AL PRECEDENTE ART.28
IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE ALLA
DOMANDA IL PROGETTO TECNICO DELLO IMPIANTO
Art. 41
L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL
PRECEDENTE ARTICOLO È RILASCIATA SUBORDINATAMENTE AL
RICORRERE DEI SEGUENTI REQUISITI:
CITTADINANZA ITALIANA DEL
RICHIEDENTE,SE SI TRATTA DI PERSONE FISICHE;
GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E
POLITICI DA PARTE DEL RICHIEDENTE;
SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITÀ
SITUATA NEL TERRITORIO NAZIONALE SE SI TRATTA DI
SOCIETÀ O PERSONE GIURIDICHE;
APPARTENENZA A STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA CHE PRATICHINO IL
TRATTAMENTO DI RECIPROCITÀ,SE SI TRATTA DI SOGGETTI
STRANIERI;
RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI,PER I
QUALI LA RICHIESTA È AVANZATA,ALLE NORME DEL COMITATO
ELETTROTECNICO ITALIANO,A QUELLE SULLA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI,NONCHÉ A TUTTE LE ALTRE NORME DI
LEGGE VIGENTI
IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
INCORRE NELLA DECADENZA QUALORA:
VENGA MENO UNO DEI REQUISITI
RICHIESTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;
SI RENDA RESPONSABILE DI GRAVI E
RIPETUTE IRREGOLARITÀ;
NON OTTEMPERI RIPETUTAMENTE AI
PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA A NORMA
DI LEGGE O NE OSTACOLI L'ESECUZIONE;
NON OSSERVI GLI OBBLIGHI STABILITI
DAL PRESENTE TITOLO III
LE MODALITÀ TECNICHE PER IL
RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE SONO DETERMINATE NEL
REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ART.28
Art. 42
L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART.40
OBBLIGA IL TITOLARE AD ELIMINARE DAI PROGRAMMI ESTERI
TUTTE LE PARTI AVENTI, SOTTO QUALSIASI FORMA,CARATTERE
PUBBLICITARIO
IN CASO DI INADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO INDICATO NEL COMMA PRECEDENTE,IL TITOLARE
DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIENE DIFFIDATO.IN CASO DI
RECIDIVA,GLI IMPIANTI RIPETITORI SONO DISATTIVATI E
SEQUESTRATI,IN VIA AMMINISTRATIVA,CON PROVVEDIMENTO
DEL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI E
L'AUTORIZZAZIONE VIENE REVOCATA;SI APPLICANO INOLTRE
LE SANZIONI DI CUI ALL' ART.195 DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI
BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973,N.156 ,COME RISULTA MODIFICATO DALLO ART.47 DEL
PRESENTE DECRETO
LE STESSE SANZIONI SI APPLICANO IN
CASO DI DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DIVERSI DA QUELLI PER
I QUALI È STATA SPECIFICAMENTE RILASCIATA
L'AUTORIZZAZIONE O DI IMPIEGO DEGLI IMPIANTI PER SCOPI
DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PRECEDENTE ART.40
Art. 43
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI PUÒ IMPORRE,IN QUALSIASI MOMENTO,LA
MODIFICA SENZA INDENNIZZO DELLE CARATTERISTICHE
TECNICHE DI UN IMPIANTO,QUALORA CIÒ SIA NECESSARIO
PER EVITARE INTERFERENZE AL SERVIZIO PUBBLICO
NAZIONALE DI RADIODIFFUSIONE E AGLI ALTRI SERVIZI
PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONE
LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI
ARTICOLI 40 E 45 DEL PRESENTE DECRETO SONO RILASCIATE
PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI E POSSONO ESSERE
RINNOVATE.ESSE NON SOSTITUISCONO LE ALTRE
AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
VIGENTI
LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL
PRECEDENTE COMMA SONO SOGGETTE ALLE TASSE SULLE
CONCESSIONI GOVERNATIVE NELLA MISURA E NEI MODI
INDICATI DALLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.641
,COME MODIFICATA DAL COMMA SEGUENTE
DOPO LA VOCE N.125 DELLA TARIFFA
APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 OTTOBRE 1972,N.641 ,È AGGIUNTA LA SEGUENTE:
NUMERO D'ORDINE 125 BIS INDICAZIONE
DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA AUTORIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AVENTE
PER OGGETTO L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI
RADIOELETTRICI PER LA RICEZIONE E LA CONTEMPORANEA
RITRASMISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DI PROGRAMMI
TELEVISIVI,PER CIASCUN IMPIANTO:
a) IRRADIATI DA ORGANISMI DI
RADIODIFFUSIONE ESTERI SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEI
RISPETTIVI PAESI:
-TASSA DI RILASCIO O DI RINNOVO
AMMONTARE DELLA TASSA 500.000 MODO DI PAGAMENTO
ORDINARIO -TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 350.000
MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE
ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI
SI RIFERISCE. B) IRRADIATI DALLA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE:
-TASSA DI RILASCIO O DI RINNOVO
AMMONTARE DELLA TASSA 50.000 MODO DI PAGAMENTO
ORDINARIO -TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 30.000
MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE
ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI
SI RIFERISCE. Art. 44
IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE,DI
CUI AL PRECEDENTE ART.40 ,È RESPONSABILE DELLE
TRASMISSIONI EFFETTUATE.EGLI RISPONDE DEI DANNI
CAGIONATI A TERZI,IN DIPENDENZA SIA DELLA
REALIZZAZIONE CHE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO,COME
PURE IN DIPENDENZA DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE
LO STESSO TITOLARE È RESPONSABILE
ANCHE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941,N. 633 E
DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1973,N.866
Art. 45
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI
IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI,DESTINATI ESCLUSIVAMENTE
ALLA RICEZIONE E TRASMISSIONE VIA ETERE SIMULTANEA ED
INTEGRALE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI DELLA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE,SONO
ASSOGGETTATI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.IL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ASSEGNA LE
FREQUENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
GLI IMPIANTI DEVONO ESSERE CONFORMI
ALLE NORME TECNICHE STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI
ALL' ART.28 E DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON GLI
ESISTENTI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE E CON GLI ALTRI
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE ALLA
DOMANDA IL PROGETTO TECNICO DELL'IMPIANTO
I REQUISITI CUI L'AUTORIZZAZIONE È
SUBORDINATA E LE CAUSE DI DECADENZA SONO QUELLI
INDICATI AL PRECEDENTE ART.41
SI APPLICA,ALTRESÌ,PER GLI
IMPIANTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,IL DISPOSTO DEL
PRECEDENTE ART.43
IL TITOLARE DEGLI IMPIANTI RISPONDE
DEI DANNI NEI CONFRONTI DI TERZI, IN DIPENDENZA DELLA
REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STESSI
L'AUTORIZZAZIONE È REVOCATA,SENZA
INDENNIZZO,QUANDO LA ZONA VIENE SERVITA DA IMPIANTI
DELLE RETI TELEVISIVE NAZIONALI
OVE GLI IMPIANTI VENGANO UTILIZZATI
PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRESENTE
ARTICOLO,SI APPLICANO LE SANZIONI DI CUI ALLO ART.195
DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI
APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 MARZO 1973,N.156 ,COME RISULTA MODIFICATO
DALL'ART.47 DEL PRESENTE DECRETO,E LA AUTORIZZAZIONE
VIENE REVOCATA
Art. 46
I TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI CUI
AGLI ARTICOLI 40 E 45 GIÀ INSTALLATI SUL TERRITORIO
NAZIONALE DEVONO PRESENTARE, ENTRO SESSANTA GIORNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI
ALL' ART.28 DEL PRESENTE DECRETO,DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE
CORREDATA DALLE INDICAZIONI DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
IL FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA
DEGLI IMPIANTI SUDDETTI È CONSENTITO FINO AL RILASCIO
DELLA AUTORIZZAZIONE,A CONDIZIONE SIA STATA PRESENTATA
NEI TERMINI LA DOMANDA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,NON
VENGANO MODIFICATE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
OPERATIVE DEGLI IMPIANTI E,PER I RIPETITORI DI CUI AL
PRECEDENTE ART.40,CHE NON SIANO DIFFUSI MESSAGGI
PUBBLICITARI ESTERI O NAZIONALI
OVE SIA ACCERTATO CHE L'IMPIANTO
NON RISPONDE AI REQUISITI STABILITI DAL PRESENTE
DECRETO E DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE
ART.28,L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA ED
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DIFFIDA IL TITOLARE AD ADEGUARE L'IMPIANTO ENTRO TRE
MESI,TRASCORSI I QUALI SENZA CHE L'IMPIANTO SIA STATO
ADEGUATO, NE DISPONE LA DISATTIVAZIONE,DA ESEGUIRSI
ANCHE DI UFFICIO
SONO PURE DISATTIVATI GLI IMPIANTI
PER I QUALI NON SIA STATA PRESENTATA LA DOMANDA NEL
TERMINE DI CUI AL PRIMO COMMA
TITOLO IV MODIFICHE AGLI ARTICOLI
1,183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI
TELECOMUNICAZIONI,APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156
Art. 47
GLI ARTICOLI 1,183 E 195 DEL TESTO
UNICO IN MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI
TELECOMUNICAZIONI,APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156,SONO SOSTITUITI
DAI SEGUENTI:
ART.1 (ESCLUSIVITÀ DEI SERVIZI
POSTALI E DELLE TELECOMUNICAZIONI). - APPARTENGONO IN
ESCLUSIVA ALLO STATO NEI LIMITI PREVISTI DAL PRESENTE
DECRETO:
I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE;
I SERVIZI DI TRASPORTO DI PACCHI E
COLLI;
I SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI,SALVO QUELLI INDICATI NEL COMMA
SUCCESSIVO
SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI:
a) IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI DI
PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI;
b) IMPIANTI LOCALI DI DIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO
ART.183 (ESECUZIONE ED ESERCIZIO DI
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIVITÀ -
ECCEZIONI ASSEGNAZIONE DI RADIOFREQUENZE)
-NESSUNO PUÒ ESEGUIRE OD
ESERCITARE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI SENZA AVER
OTTENUTO LA RELATIVA CONCESSIONE O,PER GLI IMPIANTI DI
CUI AL COMMA SECONDO DELL' ART.1 ,LA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE. TUTTAVIA È CONSENTITO AL PRIVATO DI
STABILIRE,PER SUO USO ESCLUSIVO,IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI PER COLLEGAMENTI A FILO NELL'AMBITO
DEL PROPRIO FONDO O DI PIÙ FONDI DI SUA PROPRIETÀ,PURCHÈ
CONTIGUI,OVVERO NELL'AMBITO DELLO STESSO EDIFICIO PER
COLLEGARE UNA PARTE DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO CON
ALTRA COMUNE,PURCHÈ NON CONNESSI ALLE RETI DI
TELECOMUNICAZIONE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO
PARTI DELLO STESSO FONDO O PIÙ
FONDI DELLO STESSO PROPRIETARIO SI CONSIDERANO
CONTIGUI ANCHE SE SEPARATI,PURCHÈ COLLEGATI DA OPERE
PERMANENTI DI USO ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO,CHE
CONSENTANO IL PASSAGGIO PEDONALE
SALVO IL CASO PREVISTO DAL QUARTO
COMMA DEL SUCCESSIVO ART.184,SONO DI COMPETENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE, NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO
INTERNAZIONALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI,L'ASSEGNAZIONE
DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER TUTTE LE
RADIOCOMUNICAZIONI E LA NOTIFICAZIONE AL COMITATO
INTERNAZIONALE DI REGISTRAZIONE DELLE FREQUENZE
DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE
ART.195 (IMPIANTO OD ESERCIZIO DI
TELECOMUNICAZIONI SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE -
SANZIONI). CHIUNQUE INSTALLA,STABILISCE OD ESERCITA UN
IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI SENZA AVER PRIMA
OTTENUTO LA RELATIVA CONCESSIONE,O L'AUTORIZZAZIONE DI
CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ART.184,È
PUNITO,SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PUNIBILE
CON PENA PIÙ GRAVE:
1) CON L'AMMENDA DA L.100.000 A
L.1.000.000 SE IL FATTO NON SI RIFERISCE AD IMPIANTI
RADIOELETTRICI;
2) CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI
E CON L'AMMENDA DA
L.200.000 A L.2.000.000 SE IL FATTO
RIGUARDA IMPIANTI RADIOELETTRICI O TELEVISIVI VIA
CAVO. LE STESSE SANZIONI SI APPLICANO NEI CONFRONTI DI
CHIUNQUE INSTALLA OD ESERCITA UN IMPIANTO RIPETITORE
VIA ETERE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI O
NAZIONALI SENZA AVERE LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE
IL CONTRAVVENTORE È TENUTO,IN OGNI
CASO,AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL DOPPIO DEI
CANONI PREVISTI PER CIASCUNO DEI COLLEGAMENTI
ABUSIVAMENTE REALIZZATI PER IL PERIODO DI ESERCIZIO
ABUSIVO ACCERTATO,E COMUNQUE PER UN PERIODO NON
INFERIORE AD UN TRIMESTRE
NON SI TIENE CONTO,NELLA
DETERMINAZIONE DEL CANONE,DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI
INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE
PENALE,L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROVVEDERE
DIRETTAMENTE,A SPESE DEL POSSESSORE,A SUGGELLARE O
RIMUOVERE L'IMPIANTO RITENUTO ABUSIVO ED A SEQUESTRARE
GLI APPARECCHI
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
FINO ALLA COSTITUZIONE DI TALI
ORGANI RIMANGONO IN CARICA GLI ATTUALI AMMINISTRATORI
DELLA CONCESSIONARIA,PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E
PER EVENTUALI ATTI URGENTI E DOVUTI
Art. 48
DALL'1 DICEMBRE 1974 E FINO
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CONVENZIONE CHE
DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'
ART.2 ,SONO PROROGATE LA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952 E
SUCCESSIVE CONVENZIONI AGGIUNTIVE E DI MODIFICA,GIÀ
PROROGATE FINO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1974 DAL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974,N.113 ,CONVERTITO NELLA
LEGGE 27 GIUGNO 1975,N.245,AD ECCEZIONE DELLA
CONDIZIONE PREVISTA NELL'ULTIMO PERIODO DELL'ART. 6
DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA,APPROVATA CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 DICEMBRE 1972,N.782 (A
PARTIRE DA _ _LE ATTIVITÀ PUBBLICITARIE_ FINO ALLA
FINE),CHE PERDE EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE DECRETO
PERALTRO,FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA CONVENZIONE SUDDETTA,LA SOCIETÀ SIPRA PUÒ
ASSUMERE NUOVI CONTRATTI PER PUBBLICITÀ NON
RADIOFONICA O TELEVISIVA PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO,RAPPORTATO AD ANNO,NON SUPERIORE AL DIECI
PER CENTO DELL'IMPORTO DEL FATTURATO DEL 1974 RELATIVO
AI CONTRATTI NON RADIOFONICI O TELEVISIVI.IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI VIGILA SULL'OSSERVANZA
DEL PREDETTO LIMITE DEL DIECI PER CENTO E,SENTITA LA
COMMISSIONE PREVISTA DAL PRECEDENTE ART.23 ,ADOTTA I
PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI
LA NUOVA CONVENZIONE È APPROVATA E
RESA ESECUTIVA,SENTITA LA COMMISSIONE
PARLAMENTARE,ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO
ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA
IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO DEBBONO ESSERE
COSTITUITI I NUOVI ORGANI SOCIETARI,PREVIO ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
Art. 49
IN APPLICAZIONE DELL' ART.3 DEL
PRESENTE DECRETO L'INTERO CAPITALE AZIONARIO DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEVE ESSERE DI PROPRIETÀ
DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
LE AZIONI DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE
CIRCOLARE IN POSSESSO DI OGNI ALTRO SOGGETTO SONO
TRASFERITE DI DIRITTO ALL'ISTITUTO PER LA
RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE CON EFFETTO DALL'1 DICEMBRE
1974
IL RELATIVO INDENNIZZO È
CORRISPOSTO AGLI AVENTI DIRITTO SECONDO IL VALORE
RISULTANTE DALLO ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
Art. 50
RESTANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI
VIGENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI CHE
NON SIANO INCOMPATIBILI CON QUELLE DEL PRESENTE
DECRETO,NONCHÉ QUELLE CONCERNENTI LA STESSA MATERIA
CONTENUTE NELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO
ADICE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972,N.670 ,E NELLE RELATIVE
NORME DI ATTUAZIONE CONTENUTE NEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 NOVEMBRE 1973,N.691
Art. 51
IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE
IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO
ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
IL PRESENTE DECRETO,MUNITO DEL
SIGILLO DELLO STATO,SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE
DATO A ROMA,ADDÌ 22 GENNAIO 1975
LEONE MORO - ORLANDO VISENTINI - FUI BISAGLIA -
COLOMBO VISTO,IL GUARDASIGILLI: REALE REGISTRATO ALLA
CORTE DEI CONTI,ADDÌ 22 GENNAIO 1975 ATTI DI
GOVERNO,REGISTRO N.7,FOGLIO N.124
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