IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTO IL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156;
VISTA LA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 ;
VISTO IL DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 1983 ,
PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 1983;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI
ADOTTARE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI
RADIODIFFUSIONE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 1984;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:
ART.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1 . LA
DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA SULL'INTERO
TERRITORIO NAZIONALE, VIA ETERE O VIA CAVO O PER
MEZZO DI SATELLITI O CON QUALSIASI ALTRO MEZZO, HA
CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE ED È
RISERVATA ALLO STATO.
2 .
NELL'ORDINARE IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LO STATO SI
INFORMA AI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE
DEL PENSIERO E DI PLURALISMO DETTATI DALLA
COSTITUZIONE PER REALIZZARE UN SISTEMA MISTO DI
EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA.
3 . IL
SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO SU SCALA NAZIONALE
È ESERCITATO DALLO STATO MEDIANTE CONCESSIONE AD
UNA SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE
PUBBLICA.
4 .
FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
GENERALE SUL SISTEMA RADIOTELEVISIVO, IL SERVIZIO
PUBBLICO NAZIONALE È REGOLATO DALLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , CHE
NON SIANO ABROGATE DAL PRESENTE DECRETO O RISULTINO
CON QUESTO INCOMPATIBILI.
5 . LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA DELL'EMITTENZA PRIVATA, NAZIONALE E
LOCALE, NONCHÉ LE NORME DIRETTE AD EVITARE
SITUAZIONI DI OLIGOPOLIO E AD ASSICURARE LA
TRASPARENZA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE, SONO DETTATE
DALLA LEGGE GENERALE SUL SISTEMA RADIOTELEVISIVO.
ART.
2. PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DI
RADIODIFFUSIONE
1 . L'ATTIVITÀ
DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA DELLA
EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA SI SVOLGE SULLA BASE
DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE.
2 . IL
PIANO INDIVIDUA:
a)
LE FREQUENZE NECESSARIE AD ASSICURARE LA PRESENZA
DEL SERVIZIO PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE ED IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PROPRI DEL SERVIZIO STESSO;
b) I
BACINI DI UTENZA IDONEI A CONSENTIRE LA PRESENZA E
L'ECONOMICA GESTIONE, ENTRO I BACINI STESSI, DI UN
NUMERO DI EMITTENTI PRIVATE TALE DA EVITARE
SITUAZIONE DI MONOPOLIO ED OLIGOPOLIO;
c)
LE FREQUENZE UTILIZZABILI DALLE EMITTENTI PRIVATE
PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.
ART.
3. NORME TRANSITORIE
1 .
SINO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE GENERALE SUL
SISTEMA RADIOTELEVISIVO E COMUNQUE NON OLTRE SEI
MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
DECRETO, È CONSENTITA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
DELLE SINGOLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE CON
GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE GIÀ IN FUNZIONE
ALLA DATA DELL'1 OTTOBRE 1984, FERMO RESTANDO IL
DIVIETO DI DETERMINARE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
CON I PUBBLICI SERVIZI.
2 . AI
FINI DI QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA PRIMO
SONO PROVVISORIAMENTE CONSENTITI, PER OGNI SINGOLA
EMITTENTE, COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI TRA I PROPRI
STUDI DI EMISSIONE ED I RISPETTIVI TRASMETTITORI.
3 . È
CONSENTITA LA TRASMISSIONE AD OPERA DI PIÙ
EMITTENTI DELLO STESSO PROGRAMMA PRE-REGISTRATO,
INDIPENDENTEMENTE DAGLI ORARI PRESCELTI.
4 . LE
EMITTENTI TELEVISIVE DEVONO RISERVARE ALMENO IL
VENTICINQUE PER CENTO DEL TEMPO DEDICATO ALLA
TRASMISSIONE DI FILM DI LUNGO, MEDIO E CORTO
METRAGGIO AI FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE O DI PAESI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
ART.
4. COMUNICAZIONE DEGLI ATTUALI ESERCENTI
1 . I
PRIVATI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE DECRETO, ESERCISCONO IMPIANTI DI
RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE HANNO L'OBBLIGO DI
INOLTRARE AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA
STESSA, UNA COMUNICAZIONE CONTENENTE I SEGUENTI DATI
ED ELEMENTI:
a) I
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'IMPIANTO E LE
GENERALITÀ DEL RESPONSABILE DEI PROGRAMMI;
b)
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI;
c)
INDICAZIONE DELLE ZONE SERVITE;
d)
COLLEGAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI UTILIZZATI CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TIPO DI IMPIANTO ED
ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE;
e)
TIPO DI TRASMETTITORE, FREQUENZA UTILIZZATA E
RELATIVA POTENZA;
f)
TIPO DELL'ANTENNA UTILIZZATA, DIAGRAMMA DI
IRRADIAZIONE, GUADAGNO NELLA DIREZIONE DI MASSIMA;
g)
NOMINATIVO DI IDENTIFICAZIONE DELLA STAZIONE.
2 . LA
COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA INTEGRA LA DENUNCIA DI
DETENZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 403 DEL CODICE
POSTALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156, ED HA LO SCOPO DI
METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA
PIANIFICAZIONE ELEMENTI IDONEI PER LA DEFINIZIONE
DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DI CUI AL
PRECEDENTE ARTICOLO 2 E PER LA DETERMINAZIONE DEI
BACINI DI UTENZA.
3 .
NEL CASO IN CUI DETTA COMUNICAZIONE NON SIA STATA
PRESENTATA NEI TERMINI O LE EMITTENTI DIFFONDANO
TRASMISSIONI MERAMENTE RIPETITIVE O CONSISTENTI IN
IMMAGINI FISSE, GLI IMPIANTI SONO DISATTIVATI.
ART.
5. PRESIDENTE
1 . IL
PRESIDENTE È NOMINATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETÀ PER AZIONI CONCESSIONARIA, IN
COINCIDENZA DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ED HA LA MEDESIMA DURATA.
2 . IL
PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ,
PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL QUALE
RISPONDE, ED ESERCITA LA SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE AZIENDALE, VERIFICANDO IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E L'ATTUAZIONE
DEGLI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N.
103 .
3 . L'
ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È
ABROGATO.
ART.
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1 . IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PER
AZIONI CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO
È COMPOSTO DI QUINDICI MEMBRI NOMINATI DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CUI ALL' ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 . LA NOMINA
AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE CON VOTO LIMITATO AI TRE QUARTI DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO MEDESIMO.
2 . IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA TRE
ANNI.
3 . IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, NOMINA,
TRA I SUOI COMPONENTI, UNO O PIÙ VICE-PRESIDENTI.
4 . IL
CONSIGLIO HA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
1) APPROVA LA PROPOSTA DI BILANCIO DELLA SOCIETÀ E
LE PROIEZIONI ECONOMICHE DA TRASMETTERE AL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
2) INDICA I CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEI
PIANI ANNUALI DI SPESA E DI INVESTIMENTO FACENDO
RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ATTO DI
CONCESSIONE; SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE,
APPROVA LA DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO ANNUO GLOBALE
DELLE ENTRATE, NONCHÉ LA DETERMINAZIONE DEL PIANO
ANNUALE DI MASSIMA DELLE PROGRAMMAZIONI E DEI PIANI
PLURIENNALI DI INVESTIMENTO;
3) FORMULA DIRETTIVE GENERALI SUL CONTENUTO DEI
PROGRAMMI;
4) VERIFICA LA IMPARZIALITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL'INFORMAZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI
FORMULATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CUI
ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103;
5) DETTA LE NORME DI PRINCIPIO PER LA GESTIONE DEL
PERSONALE FISSANDO CRITERI OGGETTIVI PER
L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI E DEI GIORNALISTI E PER
LE COLLABORAZIONI DI CARATTERE CONTINUATIVO;
6) INDICA LE LINEE GENERALI DELL'ASSETTO
ORGANIZZATIVO E DELLA POLITICA CONTRATTUALE;
7) NOMINA, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, I
VICE-DIRETTORI GENERALI, I DIRETTORI DELLE RETI E
DELLE TESTATE RADIOFONICHE E TELEVISIVE E I
DIRETTORI DI PARI LIVELLO;
8) ELABORA GLI INDIRIZZI CULTURALI ED EDITORIALI
DELLA SOCIETÀ, CHE AFFIDA PER L'ATTUAZIONE AL
DIRETTORE GENERALE.
5 . L'
ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È
ABROGATO.
ART.
7. COLLEGIO SINDACALE
1 . IL
CONTROLLO DELLA GESTIONE SOCIALE È EFFETTUATO, A
NORMA DEGLI ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL CODICE
CIVILE, DA UN COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA CINQUE
SINDACI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI, NOMINATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO
DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.
2 . LE
INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALL' ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , PER I CONSIGLIERI DI
AMMINISTRAZIONE VALGONO ANCHE PER I COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE.
3 . I
SINDACI SVOLGONO LE FUNZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
4 . L'
ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È
ABROGATO.
ART.
8. DIRETTORE GENERALE
1 . IL
DIRETTORE GENERALE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI
SOCI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI CONCESSIONARIA.
2 . IL
DIRETTORE GENERALE RISPONDE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ED È RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO, DELLA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE
RISORSE E DEL PERSONALE IN TERMINI DI FUNZIONALITÀ,
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ, NEL QUADRO DEGLI
INDIRIZZI DETTATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N.
103 , E SECONDO LE DIRETTIVE FORNITE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE; ASSICURA ALTRESÌ IL PLURALISMO
DELLA PROGRAMMAZIONE.
3 . A
TAL FINE SOVRAINTENDE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA
ATTIVITÀ DELL'AZIENDA; PROPONE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE LA NOMINA DEI DIRIGENTI DI CUI AL
PRECEDENTE ARTICOLO 6 , COMMA QUARTO, N. 7), E
NOMINA GLI ALTRI DIRIGENTI; PARTECIPA SENZA VOTO
DELIBERATIVO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
4 . L'
ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È
ABROGATO.
ART.
9. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
1 . LA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA PONE IN ESSERE
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA PIÙ IDONEA AL
CONSEGUIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
ATTRAVERSO UN'ARTICOLAZIONE IN RETI E TESTATE.
2 . È
ABROGATO L' ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975,
N. 103 , ESCLUSI I COMMI PRIMO, TREDICESIMO E
QUATTORDICESIMO.
ART.
10.
IL
PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO
DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE
CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL
PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E
DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 6 DICEMBRE 1984
PERTINI
CRAXI - GAVA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 6 DICEMBRE 1984
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 52, FOGLIO N. 19.
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