IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTO IL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156;
VISTA LA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 ;
VISTO IL DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 1983 ,
PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 1983;
VISTO IL DECRETO- LEGGE 6 DICEMBRE 1984, N. 807 ,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 4
FEBBRAIO 1985, N. 10;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI
ADOTTARE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI
RADIODIFFUSIONE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 1985;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:
ART.
1.
IL
TERMINE SEMESTRALE PREVISTO ALL' ARTICOLO 3 DEL
DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1984, N. 807 , CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N.
10,È PROROGATO AL 31 DICEMBRE 1985.
ART.
2.
IL
PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO
DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE
CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL
PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E
DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 1 GIUGNO 1985
PERTINI
CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GAVA, MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 3 GIUGNO 1985
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 55, FOGLIO N. 10
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