IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI
EVITARE L'INTERRUZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI;
CONSIDERATO CHE PER LE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI
SONO IN CORSO DI ISTRUTTORIA NUMEROSI RICORSI IN
OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI
ELENCHI DEGLI AVENTI TITOLO AL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE PER LE EMITTENTI
TELEVISIVE NAZIONALI, CHE INTENDANO TRASMETTERE IN
CODICE, È IN CORSO IL COMPLESSO PROCEDIMENTO PER
L'EMANAZIONE DI UN APPOSITO REGOLAMENTO, PREVISTO
DAL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 407,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17
DICEMBRE 1992, N. 482;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 27 APRILE 1993;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI;
E M A N A
IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:
ART.
1.
1 .
ENTRO IL 30 GIUGNO 1993 IL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI PREDISPONE, PER CIASCUN
BACINO DI UTENZA, UNO SCHEMA DI GRADUATORIA DELLE
EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE, CORREDATO
DALL'INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI, CONTEMPLATI DAL
PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA, CHE SARANNO
DESTINATI ALLE EMITTENTI UTILMENTE COLLOCATE.
2 . LO
SCHEMA DI GRADUATORIA È IMMEDIATAMENTE TRASMESSO AD
UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA ESPERTI DESIGNATI DALLE
ASSOCIAZIONI DIEMITTENTI PIÙ RAPPRESENTATIVE, NONCHÉ
DALLE RAGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
DI BOLZANO CHE, ENTRO IL 31 LUGLIO 1993, FORMULA
EVENTUALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE. LA COMMISSIONE È
COORDINATA DA UN ESPERTO IN MATERIA DI TRASMISSIONI
RADIOELETTRICHE ED OPERA, PER CIASCUN BACINO DI
UTENZA, CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI
DESIGNATI DALLE RISPETTIVE REGIONI O PROVINCE
AUTONOME.
3 . IL
TERMINE PER LA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO, DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, È PROROGATO, PER LE EMITTENTI AUTORIZZATE
ALLA PROSECUZIONE STESSA, SINO AL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE, OVVERO FINO ALLA REIEZIONE DELLA
DOMANDA E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 1993.
ART.
2.
1 .
GLI IMPIANTI ESERCITATI DA EMITTENTI DICHIARATE
FALLITE, ANCHE SE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO
PROVVISORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DELLE
DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL
CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, APPROVATE CON REGIO DECRETO 16 MARZO
1942, N. 267, DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE
DISATTIVATI.
ART.
3.
1 . LE
EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE DEVONO
ISTITUIRE, A DECORRERE DAL 30 MAGGIO 1993, UN
TELEGIORNALE, A CUI SI APPLICANO LE NORME SULLA
REGISTRAZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI CONTENUTE
NEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N.
47; I DIRETTORI DEI TELEGIORNALI SONO, A QUESTO
FINE, CONSIDERATI DIRETTORI RESPONSABILI.
2 . AI
CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NONCHÉ AI
CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA,
È CONSENTITA, AI FINI E NEI LIMITI DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA, L'ACQUISIZIONE E LA
DIFFUSIONE DI IMMAGINI E MATERIALI SONORI E DI
INFORMAZIONE SU TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI
PREMINENTE INTERESSE GENERALE CHE SI SVOLGONO NEL
BACINO DI UTENZA OGGETTO DELLA CONCESSIONE, ANCHE IN
PRESENZA DI CONTRATTI CHE IMPEDISCANO LA DIFFUSIONE
E LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE E INFORMAZIONI.
3 .
L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 1
COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE.
4 .
QUALORA IL CONCESSIONARIO NON OSSERVI LA
DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1, IL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DISPONE LA
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE, CON LE
MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 31, COMMI 8 E 9,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223.
5 . LA
PRESENTAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO AL GARANTE PER LA
RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 14
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, DIVIENE, DALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
DEL PRESENTE DECRETO, REQUISITO SOGGETTIVO
ESSENZIALE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA. IL GARANTE,
FATTI SALVI GLI ADEMPIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 6 AGOSTO
1990, N. 223, ENTRO NOVANTA GIORNI DAL TERMINE
PREVISTO DALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DELLA LEGGE
STESSA, COMUNICA AL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI L'ELENCO DELLE EMITTENTI CHE NON
HANNO RISPETTATO TALE OBBLIGO. IL MINISTRO,
CONSEGUENTEMENTE A TALE COMUNICAZIONE, ENTRO TRENTA
GIORNI DISPONE LA SOSPENSIONE IMMEDIATA
DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE OVVERO NON PROCEDE
AL RILASCIO DELLA STESSA, DIFFIDANDO GLI
INADEMPIENTI; TRASCORSI ULTERIORI TRENTA GIORNI, IL
MINISTRO REVOCA LA CONCESSIONE, OVVERO DISPONE IL
DINIEGO DELLA STESSA, ALLE EMITTENTI CHE NON ABBIANO
OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO.
ART.
4.
1 .
DURANTE IL PERIODO DI DUE ANNI DECORRENTE DAL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI SONO CONSENTITI
ESCLUSIVAMENTE I TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI
INTERE AZIENDE TELEVISIVE DA UN CONCESSIONARIO AD UN
ALTRO CONCESSIONARIO, NONCHÉ I TRASFERIMENTI DI
PROPRIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223. SONO ALTRESÌ
CONSENTITE AI PRIVATI ESERCENTI RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, COMMA 2, DELLA CITATA LEGGE N. 223
DEL 1990, LE MODIFICHE OPERATIVE, TECNICHE E
STRUTTURALI RESE NECESSARIE DA MOTIVATE SITUAZIONI,
QUALI SFRATTO, FINE LOCAZIONE, TRASFERIMENTO
DELL'IMPRESA, COMPATIBILIZZAZIONE DEL QUADRO
RADIOELETTRICO GENERALE, ORDINANZE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI
LEGGE.
2 . IL
DIVIETO DI DETENERE FREQUENZE NON INDISPENSABILI PER
L'ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI SERVIZIO E DEL BACINO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 32, COMMA 4, DELLA LEGGE 6
AGOSTO 1990, N. 223, SI APPLICA A DECORRERE DALLA
SCADENZA DEL TERMINE CHE SARÀ FISSATO DAL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA STESSA LEGGE, PER
L'ENTRATA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTI DAI
PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA.
3 . LA
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA DA PARTE
DI EMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE, CHE OPERANO NELLO STESSO BACINO DI
UTENZA, È SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI. L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE
RILASCIATA ANCHE A CONSORZI DI EMITTENTI ED ABILITA
A TRASMETTERE IN CONTEMPORANEA PER UNA DURATA
GIORNALIERA NON ECCEDENTE LE SEI ORE, SALVO IL CASO
DI TRASMISSIONI INFORMATIVE PER EVENTI ECCEZIONALI E
NON PREVEDIBILI.
4 .
UNA DELLE RETI NAZIONALI PREVISTE DAL PIANO DI
ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA È RISERVATA, PER UN
PERIODO DI SEI ANNI, ALLA RICERCA E ALLA
SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNICHE DI TRASMISSIONE.
LA SPERIMENTAZIONE È AFFIDATA GRATUITAMENTE A
ISTITUTI UNIVERSITARI ED ENTI DI RICERCA, CHE A TALE
SCOPO POSSONO TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE PROGRAMMI A
CARATTERE CULTURALE, PRIVI DI MESSAGGI PUBBLICITARI.
5 .
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, È
COSTITUITA UNA COMMISSIONE CON IL COMPITO DI
DETERMINARE LE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLA RETE
E I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE
AUTORIZZAZIONI.
ART.
5.
1 . IL
COMMA 1 DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
" 1. LE
AMMINISTRAZIONI STATALI E GLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, COMPRESI GLI ENTI
PUBBLICI ECONOMICI, SONO TENUTI A DESTINARE ALLA
PUBBLICITÀ SU EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI E
LOCALI, NONCHÉ SU EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI
ALMENO IL 25 PER CENTO DELLE SOMME STANZIATE IN
BILANCIO PER LA PROMOZIONE E LA INFORMAZIONE SULLA
PROPRIA ATTIVITÀ MEDIANTE L'ACQUISTO DI SPAZI
PUBBLICITARI E OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE. LA
RIPARTIZIONE FRA I MEZZI DI CUI AL PRECEDENTE
PERIODO DEVE AVVENIRE SENZA DISCRIMINAZIONI E
SECONDO CRITERI DI ECONOMICITÀ ED IN BASE ALLE
NORME DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.."
2 . IL
GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, ENTRO
NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, DETTA,
CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, LE NORME DI ATTUAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1.
ART.
6.
1 . IL
COMMA 3 DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
" 3. AI
CONCESSIONARI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE, OVVERO AI SOGGETTI AUTORIZZATI PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, CHE ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA
TELEVISIVA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE E CHE
TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE, NELLE ORE COMPRESE TRA
LE 7.00 E LE 23.00 PER ALMENO UN'ORA, PROGRAMMI
INFORMATIVI AUTOPRODOTTI SU AVVENIMENTI POLITICI,
RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI, SINDACALI O CULTURALI
SI APPLICANO I BENEFICI DI CUI AL COMMA 1
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N.
67, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250, NONCHÉ QUELLI DI CUI
AGLI ARTICOLI 28, 29 E 30 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981,
N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.."
ART.
7.
1 . IL
PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO
DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE
CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 28 APRILE 1993
SCALFARO
AMATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
PAGANI, MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO
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