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Normativa

Decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208
Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

GU n. 149 del 28-6-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI EVITARE L'INTERRUZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI;
CONSIDERATO CHE PER LE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI SONO IN CORSO DI ISTRUTTORIA NUMEROSI RICORSI IN OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI TITOLO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE PER LE EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI, CHE INTENDANO TRASMETTERE IN CODICE, È IN CORSO IL COMPLESSO PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DI UN APPOSITO REGOLAMENTO, PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 407, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1992, N. 482;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 1993;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
E M A N A
IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:

ART. 1.

1 .  IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI RILASCIA, AI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, A PROSEGUIRE NELL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA, LE RELATIVE CONCESSIONI, VALIDE FINO ALLA REVISIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI, PURCHÈ IN POSSESSO, ALLA DATA DEL RILASCIO, DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 16, COMMI 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 E 15, E DELL'ARTICOLO 17, COMMI 1 E 2, DELLA CITATA LEGGE N. 223 DEL 1990.
COLORO CHE OTTENGONO LE CONCESSIONI, AI SENSI DEL PRESENTE COMMA, E COLORO CHE HANNO GIÀ OTTENUTO CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI A RIPETERE PROGRAMMI TELEVISIVI ESTERI, POSSONO OPERARE CON GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E CON I COLLEGAMENTI DI TELECOMUNICAZIONE CENSITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DELLA CITATA LEGGE N. 223 DEL 1990, ED EVENTUALMENTE MODIFICATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE, DALLO STESSO ESERCENTE O DA ALTRO SOGGETTO DAL QUALE L'ESERCENTE LI ABBIA ACQUISITI.

2 .  GLI ATTI PREPARATORI DELLE CONCESSIONI SONO TRASMESSI A UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA ESPERTI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DIEMITTENTI PIÙ RAPPRESENTATIVE, NONCHÉ DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CHE FORMULA EVENTUALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE. LA COMMISSIONE È COORDINATA DA UN ESPERTO IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOELETTRICHE ED OPERA, PER CIASCUN BACINO DI UTENZA, CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI DESIGNATI DALLE RISPETTIVE REGIONI O PROVINCE AUTONOME.

3 .  IL TERMINE PER LA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO, DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, È PROROGATO, PER LE EMITTENTI AUTORIZZATE ALLA PROSECUZIONE STESSA, SINO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, OVVERO FINO ALLA REIEZIONE DELLA DOMANDA E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 1993.

ART. 2.

1 .  GLI IMPIANTI ESERCITATI DA EMITTENTI DICHIARATE FALLITE DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE DISATTIVATI.

2 .  LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICA ANCHE SE LE EMITTENTI DICHIARATE FALLITE SONO STATE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DELLE DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, APPROVATE CON REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267.

ART. 3.

1 .  LE EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE DEVONO ISTITUIRE, A DECORRERE DAL 31 LUGLIO 1993, UN TELEGIORNALE, A CUI SI APPLICANO LE NORME SULLA REGISTRAZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47; I DIRETTORI DEI TELEGIORNALI SONO, A QUESTO FINE, CONSIDERATI DIRETTORI RESPONSABILI.

2 .  AI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NONCHÉ AI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA, È CONSENTITA, AI FINI E NEI LIMITI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA, L'ACQUISIZIONE E LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI E MATERIALI SONORI E DI INFORMAZIONE SU TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE CHE SI SVOLGONO NEL BACINO DI UTENZA OGGETTO DELLA CONCESSIONE, ANCHE IN PRESENZA DI CONTRATTI CHE IMPEDISCANO LA DIFFUSIONE E LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE E INFORMAZIONI.

3 .  L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 1 COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

4 .  QUALORA IL CONCESSIONARIO NON OSSERVI LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1, IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DISPONE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE, CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 31, COMMI 8 E 9, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223.

5 .  LA PRESENTAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, DIVIENE, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, REQUISITO SOGGETTIVO ESSENZIALE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA. IL GARANTE, FATTI SALVI GLI ADEMPIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, ENTRO NOVANTA GIORNI DAL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DELLA LEGGE STESSA, COMUNICA AL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI L'ELENCO DELLE EMITTENTI CHE NON HANNO RISPETTATO TALE OBBLIGO. IL MINISTRO, CONSEGUENTEMENTE A TALE COMUNICAZIONE, ENTRO TRENTA GIORNI DISPONE LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE, OVVERO NON PROCEDE AL RILASCIO DELLA STESSA, DIFFIDANDO GLI INADEMPIENTI; TRASCORSI ULTERIORI TRENTA GIORNI, IL MINISTRO REVOCA LA CONCESSIONE, OVVERO DISPONE IL DINIEGO DELLA STESSA, ALLE EMITTENTI CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO.

 

ART. 4.

1 .  DURANTE IL PERIODO DI DUE ANNI DECORRENTE DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE I TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI INTERE AZIENDE TELEVISIVE DA UN CONCESSIONARIO AD UN ALTRO CONCESSIONARIO, NONCHÉ I TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223. SONO ALTRESÌ CONSENTITE AI PRIVATI ESERCENTI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 2, DELLA CITATA LEGGE N. 223 DEL 1990, LE MODIFICHE OPERATIVE, TECNICHE E STRUTTURALI RESE NECESSARIE DA MOTIVATE SITUAZIONI, QUALI SFRATTO, FINE LOCAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA, COMPATIBILIZZAZIONE DEL QUADRO RADIOELETTRICO GENERALE, ORDINANZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI LEGGE.

2 .  LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA DA PARTE DI EMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, CHE OPERANO NELLO STESSO BACINO DI UTENZA, È SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA ANCHE A CONSORZI DI EMITTENTI ED ABILITA A TRASMETTERE IN CONTEMPORANEA PER UNA DURATA GIORNALIERA NON ECCEDENTE LE SEI ORE, SALVO IL CASO DI TRASMISSIONI INFORMATIVE PER EVENTI ECCEZIONALI E NON PREVEDIBILI.

3 .  FINO ALLA REVISIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A CINQUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, LE FREQUENZE DESTINATE ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA CHE SI RENDANO DISPONIBILI SONO RISERVATE ALLA RICERCA E ALLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNICHE DI TRASMISSIONE. LA SPERIMENTAZIONE È AFFIDATA GRATUITAMENTE A ISTITUTI UNIVERSITARI, ENTI DI RICERCA, ACCADEMIE E CONSERVATORI, CHE A TALE SCOPO POSSONO TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE PROGRAMMI A CARATTERE DIDATTICO O CULTURALE, PRIVI DI MESSAGGI PUBBLICITARI.

4 .  CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, È COSTITUITA UNA COMMISSIONE CON IL COMPITO DI DETERMINARE LE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE FREQUENZE RISERVATE ALLA RICERCA E ALLA SPERIMENTAZIONE E I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.

5 .  PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE IL DIVIETO DI DETENERE FREQUENZE NON INDISPENSABILI PER L'ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI SERVIZIO E DEL BACINO, PREVISTO DALL'ARTICOLO 32, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO1990, N. 223, SI APPLICA A DECORRERE DALLA DATA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA.

 

ART. 5.

1 .  IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
" 1. LE AMMINISTRAZIONI STATALI E GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, COMPRESI GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SONO TENUTI A DESTINARE ALLA PUBBLICITÀ SU EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI E LOCALI NONCHÉ SU EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ALMENO IL 25 PER CENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO PER LA PROMOZIONE E LA INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITÀ MEDIANTE L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI E OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE. LA RIPARTIZIONE FRA I MEZZI DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO DEVE AVVENIRE SENZA DISCRIMINAZIONI E SECONDO CRITERI DI ECONOMICITÀ ED IN BASE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.."

2 .  IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, DETTA, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, LE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1.

 

ART. 6.

1 .  IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
" 3. AI CONCESSIONARI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, OVVERO AI SOGGETTI AUTORIZZATI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, CHE ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA TELEVISIVA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE E CHE TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE, NELLE ORE COMPRESE TRA LE 07.00 E LE 23.00 PER ALMENO UN'ORA, PROGRAMMI INFORMATIVI AUTOPRODOTTI SU AVVENIMENTI POLITICI, RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI, SINDACALI O CULTURALI SI APPLICANO I BENEFICI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250, NONCHÉ QUELLI DI CUI AGLI ARTICOLI 28, 29 E 30 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.."

 

ART. 7.

1 .  ALL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1992, N. 483, SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE: "IL LIMITE DI AFFOLLAMENTO ORARIO DI CUI AL PRESENTE COMMA NON SI APPLICA ALLE FORME DI PUBBLICITÀ DIVERSE DAGLI 'SPOT'.".

2 .  IL COMMA 9- TER DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, AGGIUNTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1992, N. 483, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"9-TER. PER QUANTO RIGUARDA I CONCESSIONARI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, IL TEMPO MASSIMO DI TRASMISSIONE QUOTIDIANA DEDICATO ALLA PUBBLICITÀ, QUALORA SIANO COMPRESE LE OFFERTE DI CUI AL COMMA 9- BIS, È PORTATO AL 35 PER CENTO, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 9 DEL PRESENTE ARTICOLO.."

 

ART. 8.

1 .  IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 28 GIUGNO 1993
SCALFARO
CIAMPI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
PAGANI, MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO

10.09.08

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