IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI
EVITARE L'INTERRUZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI;
CONSIDERATO CHE PER LE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI
SONO IN CORSO DI ISTRUTTORIA NUMEROSI RICORSI IN
OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI
ELENCHI DEGLI AVENTI TITOLO AL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE PER LE EMITTENTI
TELEVISIVE NAZIONALI, CHE INTENDANO TRASMETTERE IN
CODICE, È IN CORSO IL COMPLESSO PROCEDIMENTO PER
L'EMANAZIONE DI UN APPOSITO REGOLAMENTO, PREVISTO
DAL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 407,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17
DICEMBRE 1992, N. 482;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 1993;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI;
E M A N A
IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:
ART.
1.
1 . IL
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
RILASCIA, AI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'ARTICOLO 32
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, A PROSEGUIRE
NELL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA, LE RELATIVE CONCESSIONI, VALIDE FINO
ALLA REVISIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE
DELLE RADIOFREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE E
COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI,
PURCHÈ IN POSSESSO, ALLA DATA DEL RILASCIO, DEI
REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 16, COMMI 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14 E 15, E DELL'ARTICOLO 17, COMMI 1 E
2, DELLA CITATA LEGGE N. 223 DEL 1990.
COLORO CHE OTTENGONO LE CONCESSIONI, AI SENSI DEL
PRESENTE COMMA, E COLORO CHE HANNO GIÀ OTTENUTO
CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI A RIPETERE PROGRAMMI
TELEVISIVI ESTERI, POSSONO OPERARE CON GLI IMPIANTI
DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E CON I COLLEGAMENTI
DI TELECOMUNICAZIONE CENSITI AI SENSI DELL'ARTICOLO
32, COMMA 3, DELLA CITATA LEGGE N. 223 DEL 1990, ED
EVENTUALMENTE MODIFICATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32,
COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE, DALLO STESSO
ESERCENTE O DA ALTRO SOGGETTO DAL QUALE L'ESERCENTE
LI ABBIA ACQUISITI.
2 .
GLI ATTI PREPARATORI DELLE CONCESSIONI SONO
TRASMESSI A UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA ESPERTI
DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DIEMITTENTI PIÙ
RAPPRESENTATIVE, NONCHÉ DALLE REGIONI E DALLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CHE
FORMULA EVENTUALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE. LA
COMMISSIONE È COORDINATA DA UN ESPERTO IN MATERIA
DI TRASMISSIONI RADIOELETTRICHE ED OPERA, PER
CIASCUN BACINO DI UTENZA, CON LA PARTECIPAZIONE
DEGLI ESPERTI DESIGNATI DALLE RISPETTIVE REGIONI O
PROVINCE AUTONOME.
3 . IL
TERMINE PER LA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO, DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, È PROROGATO, PER LE EMITTENTI AUTORIZZATE
ALLA PROSECUZIONE STESSA, SINO AL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE, OVVERO FINO ALLA REIEZIONE DELLA
DOMANDA E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 1993.
ART.
2.
1 .
GLI IMPIANTI ESERCITATI DA EMITTENTI DICHIARATE
FALLITE DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE DISATTIVATI.
2 . LA
DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICA ANCHE SE
LE EMITTENTI DICHIARATE FALLITE SONO STATE
AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 90 DELLE DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA
DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO,
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, APPROVATE CON
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267.
ART.
3.
1 . LE
EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE DEVONO
ISTITUIRE, A DECORRERE DAL 31 LUGLIO 1993, UN
TELEGIORNALE, A CUI SI APPLICANO LE NORME SULLA
REGISTRAZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI CONTENUTE
NEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N.
47; I DIRETTORI DEI TELEGIORNALI SONO, A QUESTO
FINE, CONSIDERATI DIRETTORI RESPONSABILI.
2 . AI
CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NONCHÉ AI
CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA,
È CONSENTITA, AI FINI E NEI LIMITI DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA, L'ACQUISIZIONE E LA
DIFFUSIONE DI IMMAGINI E MATERIALI SONORI E DI
INFORMAZIONE SU TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI
PREMINENTE INTERESSE GENERALE CHE SI SVOLGONO NEL
BACINO DI UTENZA OGGETTO DELLA CONCESSIONE, ANCHE IN
PRESENZA DI CONTRATTI CHE IMPEDISCANO LA DIFFUSIONE
E LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE E INFORMAZIONI.
3 .
L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 1
COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE.
4 .
QUALORA IL CONCESSIONARIO NON OSSERVI LA
DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1, IL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DISPONE LA
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE, CON LE
MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 31, COMMI 8 E 9,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223.
5 . LA
PRESENTAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO AL GARANTE PER LA
RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 14
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, DIVIENE, DALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
DEL PRESENTE DECRETO, REQUISITO SOGGETTIVO
ESSENZIALE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA. IL GARANTE,
FATTI SALVI GLI ADEMPIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 6 AGOSTO
1990, N. 223, ENTRO NOVANTA GIORNI DAL TERMINE
PREVISTO DALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DELLA LEGGE
STESSA, COMUNICA AL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI L'ELENCO DELLE EMITTENTI CHE NON
HANNO RISPETTATO TALE OBBLIGO. IL MINISTRO,
CONSEGUENTEMENTE A TALE COMUNICAZIONE, ENTRO TRENTA
GIORNI DISPONE LA SOSPENSIONE IMMEDIATA
DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE, OVVERO NON PROCEDE
AL RILASCIO DELLA STESSA, DIFFIDANDO GLI
INADEMPIENTI; TRASCORSI ULTERIORI TRENTA GIORNI, IL
MINISTRO REVOCA LA CONCESSIONE, OVVERO DISPONE IL
DINIEGO DELLA STESSA, ALLE EMITTENTI CHE NON ABBIANO
OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO.
ART.
4.
1 .
DURANTE IL PERIODO DI DUE ANNI DECORRENTE DAL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI SONO CONSENTITI
ESCLUSIVAMENTE I TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI
INTERE AZIENDE TELEVISIVE DA UN CONCESSIONARIO AD UN
ALTRO CONCESSIONARIO, NONCHÉ I TRASFERIMENTI DI
PROPRIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223. SONO ALTRESÌ
CONSENTITE AI PRIVATI ESERCENTI RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, COMMA 2, DELLA CITATA LEGGE N. 223
DEL 1990, LE MODIFICHE OPERATIVE, TECNICHE E
STRUTTURALI RESE NECESSARIE DA MOTIVATE SITUAZIONI,
QUALI SFRATTO, FINE LOCAZIONE, TRASFERIMENTO
DELL'IMPRESA, COMPATIBILIZZAZIONE DEL QUADRO
RADIOELETTRICO GENERALE, ORDINANZE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI
LEGGE.
2 . LA
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA DA PARTE
DI EMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE, CHE OPERANO NELLO STESSO BACINO DI
UTENZA, È SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI. L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE
RILASCIATA ANCHE A CONSORZI DI EMITTENTI ED ABILITA
A TRASMETTERE IN CONTEMPORANEA PER UNA DURATA
GIORNALIERA NON ECCEDENTE LE SEI ORE, SALVO IL CASO
DI TRASMISSIONI INFORMATIVE PER EVENTI ECCEZIONALI E
NON PREVEDIBILI.
3 .
FINO ALLA REVISIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E COMUNQUE PER UN PERIODO
NON SUPERIORE A CINQUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE
DECRETO, LE FREQUENZE DESTINATE ALLA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA CHE SI RENDANO DISPONIBILI SONO RISERVATE
ALLA RICERCA E ALLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE
TECNICHE DI TRASMISSIONE. LA SPERIMENTAZIONE È
AFFIDATA GRATUITAMENTE A ISTITUTI UNIVERSITARI, ENTI
DI RICERCA, ACCADEMIE E CONSERVATORI, CHE A TALE
SCOPO POSSONO TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE PROGRAMMI A
CARATTERE DIDATTICO O CULTURALE, PRIVI DI MESSAGGI
PUBBLICITARI.
4 .
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E CON IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, È COSTITUITA
UNA COMMISSIONE CON IL COMPITO DI DETERMINARE LE
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE FREQUENZE RISERVATE
ALLA RICERCA E ALLA SPERIMENTAZIONE E I CRITERI PER
IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.
5 .
PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE IL DIVIETO DI DETENERE
FREQUENZE NON INDISPENSABILI PER L'ILLUMINAZIONE
DELL'AREA DI SERVIZIO E DEL BACINO, PREVISTO
DALL'ARTICOLO 32, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO1990,
N. 223, SI APPLICA A DECORRERE DALLA DATA DI
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE
RADIOFREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA.
ART.
5.
1 . IL
COMMA 1 DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"
1. LE AMMINISTRAZIONI STATALI E GLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, COMPRESI GLI ENTI
PUBBLICI ECONOMICI, SONO TENUTI A DESTINARE ALLA
PUBBLICITÀ SU EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI E
LOCALI NONCHÉ SU EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ALMENO
IL 25 PER CENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO
PER LA PROMOZIONE E LA INFORMAZIONE SULLA PROPRIA
ATTIVITÀ MEDIANTE L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI
E OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE. LA RIPARTIZIONE
FRA I MEZZI DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO DEVE
AVVENIRE SENZA DISCRIMINAZIONI E SECONDO CRITERI DI
ECONOMICITÀ ED IN BASE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 36.."
2 . IL
GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, ENTRO
NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, DETTA,
CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, LE NORME DI ATTUAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1.
ART.
6.
1 . IL
COMMA 3 DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"
3. AI CONCESSIONARI PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, OVVERO AI SOGGETTI
AUTORIZZATI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 32, CHE ABBIANO REGISTRATO LA
TESTATA TELEVISIVA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE E
CHE TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE, NELLE ORE COMPRESE
TRA LE 07.00 E LE 23.00 PER ALMENO UN'ORA, PROGRAMMI
INFORMATIVI AUTOPRODOTTI SU AVVENIMENTI POLITICI,
RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI, SINDACALI O CULTURALI
SI APPLICANO I BENEFICI DI CUI AL COMMA 1
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N.
67, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250, NONCHÉ QUELLI DI CUI
AGLI ARTICOLI 28, 29 E 30 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981,
N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.."
ART.
7.
1 .
ALL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3 DEL
DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1992, N.
483, SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE:
"IL LIMITE DI AFFOLLAMENTO ORARIO DI CUI AL
PRESENTE COMMA NON SI APPLICA ALLE FORME DI
PUBBLICITÀ DIVERSE DAGLI 'SPOT'.".
2 . IL
COMMA 9- TER DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 AGOSTO
1990, N. 223, AGGIUNTO DALL'ARTICOLO 3 DEL
DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1992, N.
483, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"9-TER.
PER QUANTO RIGUARDA I CONCESSIONARI PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, IL
TEMPO MASSIMO DI TRASMISSIONE QUOTIDIANA DEDICATO
ALLA PUBBLICITÀ, QUALORA SIANO COMPRESE LE OFFERTE
DI CUI AL COMMA 9- BIS, È PORTATO AL 35 PER CENTO,
FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 9 DEL
PRESENTE ARTICOLO.."
ART.
8.
1 . IL
PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO
SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ
PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 28 GIUGNO 1993
SCALFARO
CIAMPI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
PAGANI, MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO
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