IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA
COSTITUZIONE;
RITENUTA LA STRAORDINARIA
NECESSITÀ ED URGENZA DI EVITARE L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ
DI RADIODIFFUSIONE DA PARTE DI SOGGETTI ATTUALMENTE
AUTORIZZATI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE GOVERNATIVO CHE, IN OSSEQUIO ALLA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 7 DICEMBRE 1994, N. 420,
FISSA NUOVI INDICI DI CONCENTRAZIONE CONSENTITA NEL
SETTORE RADIOTELEVISIVO;
RITENUTA, ALTRESÌ, LA
STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI EMANARE
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
COMUNITARIE FINALIZZATE ALLA COMPLETA LIBERALIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 28
AGOSTO 1996;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI;
E M A N A
IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:
ART. 1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA
1 . IN ATTESA DELLA
RIFORMA COMPLESSIVA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E
DELLE TELECOMUNICAZIONI, DA ATTUARE NEL RISPETTO DELLE
INDICAZIONI DATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON
SENTENZA 7 DICEMBRE 1994, N. 420, È CONSENTITA AI
SOGGETTI CHE LEGITTIMAMENTE SVOLGONO L'ATTIVITÀ
RADIOTELEVISIVA ALLA DATA DEL 27 AGOSTO 1996 LA
PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO:
a) DELLA RADIODIFFUSIONE
SONORA IN AMBITO NAZIONALE E LOCALE, NONCHÉ DELLA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE FINO AL 27
AGOSTO 1997;
b) DELLA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE FINO AL 31 GENNAIO
1997.
ART. 2. DIRETTIVE COMUNITARIE
1 . SU PROPOSTA DEL
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 2,
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, E IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N.
86, SONO ADOTTATI, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, I REGOLAMENTI
PER L'ATTUAZIONE:
a) DELLA DIRETTIVA
95/51/CE, RIGUARDANTE L'USO DI RETI TELEVISIVE VIA
CAVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
GIÀ LIBERALIZZATI;
b) DELLA DIRETTIVA
95/62/CE SULL'APPLICAZIONE DEL REGIME DI FORNITURA DI
UNA RETE APERTA (ONP) ALLA TELEFONIA VOCALE;
c) DELLA DIRETTIVA
96/19/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/388/CEE, AL
FINE DELLA COMPLETA APERTURA ALLA CONCORRENZA DEI
MERCATI DELLE TELECOMUNICAZIONI.
2 . CON I REGOLAMENTI DI
CUI AL COMMA 1 SI RICONOSCE:
a) LA SOPPRESSIONE DEI
DIRITTI ESCLUSIVI E SPECIALI;
b) IL DIRITTO DI CIASCUNA
IMPRESA DI SVOLGERE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E DI
INSTALLARE RETI DI TELECOMUNICAZIONI;
c) LA SOTTOPOSIZIONE
DELLE IMPRESE AD AUTORIZZAZIONE, SALVE LE CONCESSIONI
PREVISTE DA LEGGE.
3 . I REGOLAMENTI DI CUI
AL PRESENTE ARTICOLO STABILISCONO, SECONDO CRITERI DI
OBIETTIVITÀ, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE E
PROPORZIONALITÀ, CONDIZIONI, REQUISITI E PROCEDURE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI,
LORO DURATA, ONEROSITÀ, OBBLIGHI DI INTERCONNESSIONE,
DI ACCESSO E DI FORNITURA DEL SERVIZIO UNIVERSALE.
ART. 3. ENTRATA IN VIGORE
1 . IL PRESENTE DECRETO
ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER
LA CONVERSIONE IN LEGGE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO
A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 28 AGOSTO 1996
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MACCANICO, MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
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