IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
evitare l'interruzione dell'attività di
radiodiffusione da parte di soggetti attualmente
autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno
di legge governativo che, in ossequio alla sentenza
della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420,
fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel
settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresí, la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle
direttive comunitarie finalizzate alla completa
liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
(Esercizio dell'attività radiotelevisiva)
1. In attesa della riforma complessiva del sistema
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare
nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte
costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420,
é consentita ai soggetti che legittimamente svolgono
l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto
1996 la prosecuzione dell'esercizio:
a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale
e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in
ambito locale fino al 27 agosto 1997;
b) della radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale fino al 31 gennaio 1997.
Articolo 2.
(Direttive comunitarie)
1. Su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 ago sto 1988,
n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di
reti televisive via cavo per la fornitura di servizi
di telecomunicazioni già liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del
regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura
alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si
riconosce:
a) la soppressione dei diritti esclusivi e
speciali;
b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere
servizi di telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni;
c) la sottoposizione delle imprese ad
autorizzazione, salve le concessioni previste da
legge.
3. I regolamenti di cui al presente articolo
stabiliscono, secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità,
condizioni, requisiti e procedure per il rilascio
delle autorizzazioni o concessioni, loro durata,
onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e
di fornitura del servizio universale.
Articolo 3.
(Abrogazione)
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge
28 agosto 1996, n. 444.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addí 23 ottobre 1996.
SCÁLFARO
PRODI - MACCANICO
Visto, il Guardasigilli : FLICK
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