Disposizioni di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995,
sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di
telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio
1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le
condizioni di abbonamento al servizio telefonico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante
disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9
aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Telecomunicazioni
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si applicano le
definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di
seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:
a)«abbonato»: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;
b) «utente»: la persona fisica che utilizza uno o più servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale
qualità di abbonato;
c) «rete pubblica di telecomunicazioni»: un sistema di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la
trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo,
radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici utilizzati, in tutto o in parte,
per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
d) «servizio di telecomunicazioni»: un servizio la cui fornitura consiste, in
tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di
telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi
radiofonici e televisivi.
Art. 2 Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche e
organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la
sicurezza del servizio e dei dati personali.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno
dei due fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.
3. Il fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati
quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa è resa
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al
Garante.
Art. 3 Riservatezza nelle comunicazioni
1. Il fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile,
gli utenti, circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in
modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti a esse estranei.
2. L'abbonato deve informare l'utente quando il
contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a
causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente deve informare l'altro utente
quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 4 Dati relativi al traffico e alla
fatturazione del servizio
1. I dati personali relativi al traffico
trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di
telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata,
fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il trattamento finalizzato alla
fatturazione per l'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in
caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il
quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per
le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati
concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume
dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.
3. Ai fini della commercializzazione di servizi
di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2
se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico
e alla fatturazione è consentito unicamente agli incaricati che agiscono sotto
la diretta autorità del fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
telecomunicazioni, e che si occupa della fatturazione o della gestione del
traffico, di analisi per conto dei clienti, dell'accertamento di frodi o della
commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore. Il
trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività, e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
5. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione delle controversie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare di quelle
attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 5 Modalità di pagamento e
fatturazione dettagliata
1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico sono tenuti a predisporre ogni misura idonea
affinché i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi
terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione,
anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.
1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a
documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso
di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure
il Garante provvede altresì ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ed
l), della medesima legge.
2. Nella documentazione relativa alle chiamate
effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate
di cui al comma 1.
3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in
dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora
di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località,
alla durata, al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni
caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre del numero chiamato.
Art. 6 Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la
possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per
chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per
linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la
possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione della
linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione
è stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti, se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la
possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano alle chiamate dirette verso altri paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e
4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 7 Chiamate di disturbo e di
emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo
può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che
il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda
inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi
i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto
dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve
essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un
servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure
adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della
soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi
abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".
Art. 8 Trasferimento automatico della
chiamata
1. Il fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
di poter bloccare il trasferimento automatico verso la propria linea delle
chiamate da parte dei terzi.
Art. 9 Elenco degli abbonati
1. I dati personali relativi agli abbonati
contenuti in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione
del pubblico od ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni
sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari per identificare un
determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato abbia prestato il proprio
consenso espresso alla diffusione di ulteriori dati personali. L'abbonato ha
diritto, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, di non essere
incluso negli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e,
se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere
contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati prima della
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 10
Chiamate indesiderate
1. L'uso di un sistema automatizzato di
chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito
con il consenso espresso dell'abbonato.
2. Le chiamate per le finalità di cui al comma
1, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge.
Art. 11 Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 4, 9 e 10, restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 della
legge.
CAPO II
Disposizioni relative all'attività giornalistica
Art. 12 Attività giornalistica
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera e), della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole «, nel rispetto del» sono sostituite
dalle seguenti «. In tale caso, si applica il».
2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «, nei limiti del» sono sostituite
dalle seguenti: «. Restano fermi i limiti del», e le parole: «e nel rispetto
del» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applica inoltre il».
3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano
quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso i suoi comportamenti in pubblico.».
4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, è così modificato:
a) alla fine del primo periodo, sono aggiunte, prima del punto, le seguenti
parole: «, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale.»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «il Garante» sono inserite le
seguenti: «, in cooperazione con il Consiglio,»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il codice è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni
dopo la sua pubblicazione.».
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente
decreto, si applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. L'attuazione delle disposizioni del presente
decreto non può comportare l'imposizione, per i terminali o altre
apparecchiature di telecomunicazione, di obblighi inderogabili relativi alle
specifiche e alle norme tecniche che possano ostacolarne l'immissione sul
mercato e la libera circolazione, salva la procedura comunitaria concernente la
notifica delle specifiche e norme tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1998
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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