Art. 1.
Prosecuzione nell'esercizio, differimento di
termini e rilascio delle concessioni
1. E' consentita ai soggetti legittimamente
operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio
della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino
al rilascio della concessione ovvero fino alla
reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31
gennaio 2001. Le domande di concessione per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale sono presentate al
Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000.
I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti
dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n.
15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1
settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.
Art. 2.
Altre disposizioni
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui
all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se
aventi estensione territoriale coincidente di norma
con le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con
il territorio delle province. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio
2000, determina, ai fini dell'adozione del
disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6,
lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
il numero delle emittenti che possono operare in
ciascun bacino regionale e in ciascun bacino
provinciale. Laddove l'orografia del territorio non
consente di attribuire alle province risorse in
termini di frequenze, l'Autorita' adotta gli opportuni
provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini
provinciali.
2. Alle emittenti televisive a carattere
comunitario di cui all'articolo 6, comma 4, del
regolamento per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il dieci per
cento del totale delle concessioni assegnabili in
ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31
gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla
predetta riserva, le concessioni sono assentite a
coloro che risultano utilmente collocati nella
graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie
previste dal predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di
concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta
il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo
2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono
redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria
e' formata per le domande di concessione a carattere
comunitario.
4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di
una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso
soggetto puo' ottenere concessioni in piu' bacini
regionali e provinciali purche' riferiti
rispettivamente a regioni o province limitrofe, che
servano una popolazione complessiva non superiore a 15
milioni di abitanti con il limite massimo complessivo
di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al
centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione
per bacino regionale non puo' ottenere concessioni per
bacini provinciali nella stessa regione.
5. Il richiedente la concessione televisiva in
ambito locale e' tenuto, contestualmente alla domanda,
al pagamento di un contributo per spese di istruttoria
pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire
cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un
milione per concessione a carattere comunitario. Nel
caso in cui il medesimo soggetto presenta piu' domande
di concessione in ambiti locali, il predetto
contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva
alla prima, del cinquanta per cento.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il
punteggio conseguito dai soggetti risultanti da
operazioni di fusione o incorporazione di soggetti
legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' aumentato del
cinque per cento: la condizione deve sussistere al
momento della presentazione della domanda di
concessione.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno
validita' sino alla scadenza del termine delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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