IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per il
recepimento, fra l'altro, della direttiva 98/84/CE;
Vista la predetta direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
Visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, che ha disposto
l'attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali
televisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 novembre 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di
accesso condizionato;
b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a
pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio anche via
satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio, anche via
satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
3) servizi della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a
distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di
servizi;
c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso
condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali
l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a
preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per
elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in
forma intelligibile ad un servizio protetto;
f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di
dispositivi di accesso condizionato, nonche' la prestazione di servizi di
comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici
concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio
protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del
servizio.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le
attivita' di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.
Art. 3. Mercato interno
1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi
aventi origine in un altro Stato membro, nonche' la libera circolazione dei
dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2
dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.
Art. 4. Attivita' illecite
1. Sono vietate le seguenti attivita':
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio
ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la
distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g).
Art. 5. Sorveglianza e controllo
1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di
polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle
disposizioni del presente decreto.
2. I controlli possono essere svolti:
a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i
grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonche' presso gli
installatori ed i manutentori;
b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da
eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.
4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai
soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del
dispositivo per l'accesso condizionato.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse
all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle
disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non
siano rilevate irregolarita', i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti
entro lo stesso termine di cui al comma 4.
Art. 6. Sanzioni
1. Chiunque pone in essere una delle attivita' illecite di cui all'articolo 4
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire
centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso
la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire
duecento milioni.
2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro
cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono
confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceita'.
Art. 7. Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999
1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
191, le parole: "I fornitori di servizi ad accesso condizionato" sono
sostituite dalle seguenti: "I fornitori di servizi di accesso
condizionato".
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