IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi
del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto
2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali
in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di
telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti
gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando cosi' un mercato
effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di
quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di
telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza,
pubblicita',
concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente
con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita', relativamente alle emissioni
elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi,
conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene
ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' relativamente alle predette
emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel
rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero
mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando cosi' il
perseguimento degli obiettivi di qualita' da parte degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con
riferimento alle attivita' di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed
all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero
territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del
Ministro della sanita' in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
Art. 2.
Definizioni
1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto
legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di
riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonche' dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36,
e successive modificazioni.
Art. 3.
Infrastrutture di telecomunicazioni
1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate
strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure
definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci
relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche
in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di
regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei
rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
Art. 4.
Infrastrutture di telecomunicazioni
per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in
specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di
telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda
puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti
locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla
regione, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle
servitu' militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
Art. 5.
Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni per
impianti radioelettrici
1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui all'articolo 4 e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale
fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua
acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale
delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione,
attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non
appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle
presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt,
fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio
attivita',
conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di
cui all'allegato B.
3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che
si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente
provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione
della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero
delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e'
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 6.
Esiti e conseguenze
1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di
cui all'articolo 5, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di
diniego. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei
relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel
rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di
dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla
formazione del silenzio-assenso.
Art. 7.
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono
tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e,
ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile
del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi,
alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate
dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli
scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico
necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione,
direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che
l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero
abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso
accolta.
Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore
ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.
Art. 8.
Condivisione dello scavo e coubicazione
dei cavi per telecomunicazioni
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli
operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del
progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente
delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinche'
sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi
di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in
forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla
data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma
1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla
coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha
gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle
opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i
provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 7.
Art. 9.
Reti dorsali
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i
soggetti interessati. Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun
ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza
puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il
Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennita' e'
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree
pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato,
effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici
devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali
una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle
attivita' di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei
lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al
Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse
modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito
archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno
l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di
consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.
Art. 10.
Oneri connessi alle attivita' di installazione,
scavo ed occupazione di suolo pubblico
1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di
tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le
opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in
base all'articolo 4 della legge
31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente
decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni,
calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero
dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
Art. 11.
Limitazioni legali alla proprieta' privata
1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire direttamente in
giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla
installazione delle infrastrutture.".
Art. 12.
Disposizioni finali
1. I diversi titoli gia' rilasciati per l'installazione delle
infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il
territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo
periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio
attivita'.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai
comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la
descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto,
al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresi' i modelli
relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle
opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle
comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni puo' delegare ad
altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Art. 13.
Legislazione regionale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto, nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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