IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee (legge comunitaria
2000), ed in particolare l'articolo 13;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata
dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999,che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e
le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone
giuridiche distinte;
Visto il decreto legislativo22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni
relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249,relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, recante
il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di
autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1
marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Autorita'":l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni istituita dall'articolo 1,comma 1,della legge 31 luglio 1997, n.249;
b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero
limitato di imprese,mediante ogni strumento legislativo,regolamentare o amministrativo
che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o piu' il
numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non
conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, o
designi, non conformandosi a tali criteri, varie
imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un
servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna
impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che
influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo
stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area
geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
c) "diritti esclusivi": i diritti
concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo,
regolamentare o amministrativo che le riservi facolta' di fornire
un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita'
all'interno di una determinata area geografica;
d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di
telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per
fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
e) "rete televisiva via cavo":
una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la
distribuzione di segnali televisivi al pubblico;
f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un
ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al
quale sono riconosciuti diritti speciali ed
esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni, nonche' per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo
che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle
telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale e'
autorizzato ad operare. L'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato,
una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza
di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una
quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole
forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto
della capacita' dell'organismo di influenzare le
condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali,
dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e
di servizi sul mercato;
h) "servizi di telefonia vocale
pubblica": la fornitura al pubblico del
trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale
in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica
pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale. Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti
pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora
detti organismi:
a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti
speciali;
b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorita' tra
quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di
reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale
pubblica;
c) gestiscano nella stessa area geografica una rete
televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.
2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.
Art. 3.
Separazione societaria
1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono
tenuti a costituire societa' separate per lo svolgimento
delle rispettive attivita', anche interamente controllate dai medesimi organismi.
Art. 4.
Vigilanza
1. L'Autorita' vigila sul rispetto delle norme
contenute nel presente decreto legislativo.
2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del
presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5. Disciplina di adeguamento
1. L'Autorita', qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una
concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a
livello locale, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
provvede a darne informazione alla Commissione europea,
mediante una descrizione particolareggiata della situazione
del mercato.
2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere modificato a seguito
della decisione assunta dalla Commissione
europea sull'opportunita' di sopprimere l'obbligo di
gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Gasparri, Ministro
delle comunicazioni
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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