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Normativa

Decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21
Attuazione  della  direttiva 1999/64/CE,  che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni  e reti televisive via cavo

GU n. 56 del 7-3-2002

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13;
  Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
  Vista la direttiva 1999/64/CE della  Commissione, del 23 giugno 1999,che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;
  Visto il decreto legislativo22 febbraio  1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249,relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni
                             
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) "Autorita'":l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1,comma 1,della legge 31 luglio 1997, n.249;
    b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di imprese,mediante ogni strumento legislativo,regolamentare o amministrativo che,  all'interno di una determinata area geografica, limiti  a due o piu' il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita',  proporzionalita' e non discriminazione, o designi, non conformandosi   a   tali   criteri,  varie   imprese  in  concorrenza, autorizzandole  a  fornire  un   servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca  a  ciascuna   impresa,  non  conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
    c) "diritti   esclusivi":  i  diritti   concessi  a  una  impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi  facolta'  di  fornire   un servizio di telecomunicazioni o di effettuare   un'attivita'    all'interno   di   una  determinata  area geografica;
    d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni  utilizzata,  in  tutto  o  in  parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
    e) "rete   televisiva  via  cavo":   una  infrastruttura  che  non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;
    f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente pubblico  o  privato,  comprese le consociate da esso controllate, al quale   sono  riconosciuti  diritti  speciali  ed   esclusivi  per  la fornitura  di  reti  pubbliche  di   telecomunicazioni, nonche' per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
    g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che detenga  oltre  il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle   telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale e' autorizzato ad operare. L'Autorita', sentita l'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore  al  25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una   quota  superiore  al  25  per cento non disponga di una notevole forza  di  mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della  capacita'  dell'organismo  di  influenzare  le   condizioni  di mercato,  del  fatturato  relativo  alla   dimensione del mercato, del controllo  dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;
    h) "servizi  di  telefonia  vocale   pubblica":  la  fornitura  al pubblico  del   trasporto  diretto  e della commutazione della voce in tempo  reale   in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete  telefonica   pubblica  fissa,  che  consente  ad  ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

Art. 2. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti   pubbliche  di  telecomunicazioni  sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi:
    a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
    b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorita' tra   quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura  di   reti  di  telecomunicazione  e di servizi di telefonia vocale pubblica;
    c) gestiscano  nella  stessa  area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.
  2.  Il  presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6  del  decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre   1997,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.

Art. 3. Separazione societaria

  1. Gli  organismi  di  cui  all'articolo 2,  comma 1, sono tenuti a costituire  societa'  separate  per  lo  svolgimento delle rispettive attivita', anche interamente controllate dai medesimi organismi. 

Art. 4. Vigilanza

  1. L'Autorita'  vigila  sul  rispetto  delle  norme   contenute  nel presente decreto legislativo.
  2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni  di  cui   all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5. Disciplina di adeguamento

  1. L'Autorita', qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una   concorrenza  sufficiente  nella  fornitura dell'infrastruttura a livello  locale,  sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,   provvede  a  darne  informazione  alla Commissione europea, mediante  una  descrizione  particolareggiata  della  situazione   del mercato.
  2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere modificato a seguito    della   decisione  assunta  dalla  Commissione   europea sull'opportunita'  di  sopprimere  l'obbligo  di   gestione attraverso persone  giuridiche  distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2002
CIAMPI

Berlusconi,  Presidente   del  Consiglio dei Ministri  e,  ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,   Ministro dell'economia  e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

10.10.08

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