Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante
disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 ed, in
particolare,
gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al
coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi
di media
audiovisivi;
Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive;
Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la
direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in
particolare,
l'articolo 14;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE
e 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002 e la
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante il
codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante testo
unico della radiotelevisione e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 1° marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e'
cosi' sostituito: «Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e
radiofonici».
2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente:
«a) i principi
generali per la prestazione di servizi di media
audiovisivi e
radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza
fra le diverse
forme di comunicazioni, quali le comunicazioni
elettroniche,
l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le
sue
applicazioni;».
3. All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 31
luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» e'
sostituita dalla
seguente: «di servizi di media audiovisivi e
radiofonici»; in fine le
parole: «ed alle Comunita' europee» sono soppresse.
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n.
177, le parole: «trasmissione di programmi
televisivi,» sono
sostituite dalle seguenti: «servizi di media
audiovisivi e di
radiofonia, quali la trasmissione di programmi
televisivi, sia
lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze
terrestri, via
cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti:
«su qualsiasi
piattaforma di diffusione».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed
i
regolamenti.
- Gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B, della legge 7
luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14
luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il
cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla
data
di entrata in vigore della presente legge. Per le
direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un
termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di
entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,
sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere
dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta
giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma
ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei
trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di
cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,
quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto
dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto,
trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con
competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro
per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la
Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle
province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire
con
accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di
cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti
giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi
e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui
ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con
le
ordinarie strutture amministrative, secondo il
principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in
via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le
sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del
decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e
non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni
che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da
quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei
limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono
determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di
nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro
i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con
decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle
stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere
previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie
per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti
occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche'
alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con
decreto
legislativo si procede, se la modificazione non
comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle
direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque
siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli
altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto
legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 26 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/65/CE). - 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11
dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del
Consiglio, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attivita'
televisive, attraverso le opportune modifiche al testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo
31 luglio 2005, n. 177, il Governo e' tenuto a
seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'inserimento di prodotti e' ammesso nel rispetto
di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'art.
3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva
89/552/CEE,
come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;
b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti
di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni
previste
dall'art. 51 del testo unico di cui al decreto
legislativo
31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle
disposizioni in materia di pubblicita',
sponsorizzazione e
televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di
prodotti nei programmi per bambini, per la cui
violazione
si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 2,
del
medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori
dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore
ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006,
che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio
delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra
uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego
(rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per
la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE
del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive
del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione
delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE
del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali
e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni
e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle
quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le
direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE
del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione
della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e
all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni
sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla
gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva
89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di
ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie
oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso
dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro
di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano
aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE
del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e
della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente
marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del
sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della
navigazione interna a motivo dell'adesione della
Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle
apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e
di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE,
89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE,
90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE,
92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione
2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e
2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento
europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le
navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante
da
frutto destinate alla produzione di frutti
(rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008,
che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio
relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga
la
direttiva 92/12/CEE.».
- La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 ottobre 1989, n. L 298.
- La direttiva 97/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30
luglio 1997, n. L 202.
- La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2007, n. L 332.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di
separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le
Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione
dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo
e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia
entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le
sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi
alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 5 ottobre 1991, n. 327 reca:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea
sulla
televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a
Strasburgo il 5 maggio 1989. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253, S.O.».
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, e'
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001,
n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
2001,
n. 70.
- Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L. 108
del 24
aprile 2002.
- La direttiva 2002/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 settembre 2002, n. L 249.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003,
n.
214, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n.
5.
- La legge 3 maggio 2004, n. 112, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, S.O.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005,
n.
208, S.O.
- Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, e' pubblicato
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n.
132.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, e'
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008,
n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
2008,
n. 164.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal
presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il testo unico della
radiotelevisione, di seguito denominato: «testo
unico»,
contiene:
a) i principi generali per la prestazione di servizi
di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del
processo di convergenza fra le diverse forme di
comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche,
l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le
sue
applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia di
servizi di media audiovisivi e radiofonici, con le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie
al
loro coordinamento o per assicurarne la migliore
attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle
norme di
diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in
materia di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia,
quali la trasmissione di programmi televisivi, sia
lineari
che a richiesta, di programmi radiofonici e di
programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche'
la
fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi di
accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di
diffusione.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ambito di applicazione). - 1. Fatte
salve le
disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente
testo unico si
applica a tutti i fornitori di servizi di media
audiovisivi e di
radiofonia in conformita' alle norme di cui ai commi 2
e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i
fornitori di servizi
di media audiovisivi e di radiofonia:
a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3;
ovvero
b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia si
considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e
le
decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo
sono prese nel
territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede
principale in
Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di
media audiovisivo
sono prese in un altro Stato membro dell'Unione
europea, o viceversa,
detto fornitore si considera stabilito in Italia nel
caso in cui sul
territorio italiano opera una parte significativa
degli addetti allo
svolgimento dell'attivita' di servizio di media
audiovisivo. Se una
parte significativa degli addetti allo svolgimento
dell'attivita' di
servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia
nell'altro
Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si
considera stabilito
in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la
sua sede
principale. Se una parte significativa degli addetti
allo svolgimento
dell'attivita' di servizio di media audiovisivo non
opera ne' in
Italia ne' in un altro Stato membro dell'Unione
europea, il fornitore
si considera stabilito in Italia se questo e' il primo
Stato membro
in cui ha iniziato la sua attivita' nel rispetto
dell'ordinamento
giuridico nazionale, purche' mantenga un legame
stabile ed effettivo
con l'economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e
di
radiofonia ha la sede principale in Italia ma le
decisioni sul
servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese
terzo, o
viceversa, si considera stabilito in Italia purche'
una parte
significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita'
di
servizio di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si
applicano le
disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla
giurisdizione
italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite
(up-link)
situato in Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento
terra-satellite
situato in Italia, se si avvalgono di una capacita'
via satellite di
competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato
membro
dell'Unione europea spetti la giurisdizione
conformemente ai commi 3
e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana
il fornitore
di servizi di media stabilito sul territorio nazionale
ai sensi degli
articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione
europea.
6. I fornitori di servizi media audiovisivi
appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea sottoposti alla
giurisdizione italiana ai
sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto
delle norme
dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai
fornitori di
servizi di media audiovisivi.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 3
Trasmissioni transfrontaliere
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
abrogato.
2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31
luglio 2005, n.
177, e' inserito il seguente:
«Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere). - 1.
Salvi i casi
previsti dal presente articolo, e' assicurata la
liberta' di
ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di
servizi di
media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione
europea per
ragioni attinenti ai settori coordinati dalla
direttiva 89/552/CEE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre
1989, e
successive modificazioni.
2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione
provvisoria di
ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni
televisive provenienti
da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di
violazioni, gia'
commesse per almeno due volte nel corso dei dodici
mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere
gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in
particolare di
programmi che contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta
dell'ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione
assistano
normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che contengano incitamento
all'odio basato
su differenza di razza, sesso, religione o
nazionalita'.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:
a) previa notifica scritta da parte dell'Autorita' al
fornitore
di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione
europea. La
notifica deve contenere una indicazione delle
violazioni rilevate e
dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare in
caso di nuove
violazioni;
b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua
la
trasmissione e con la Commissione non abbiano
consentito di
raggiungere una soluzione amichevole entro un termine
di quindici
giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove
persista la
pretesa violazione.
4. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della
ricezione o della
trasmissione di servizi di media audiovisivi a
richiesta provenienti
da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali
provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di
prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di
reati, anche in
vista della tutela dei minori e della lotta contro
l'incitamento
all'odio basato su razza, sesso, religione o
nazionalita', nonche'
contro violazioni della dignita' umana dei singoli
individui;
2) tutela della sanita' pubblica;
3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della
sicurezza
e della difesa nazionale;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli
investitori;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a
richiesta lesivo
degli obiettivi di cui alla lettera a) o che
costituisca un rischio
serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
c) proporzionati a tali obiettivi.
5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche
istruttori, e
gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorita'
adotta i
provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:
a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione e'
soggetto
il fornitore di servizi di media audiovisivi di
prendere
provvedimenti e questo non li ha presi o essi non
erano adeguati;
b) notificato alla Commissione e allo Stato membro
dell'Unione
europea alla cui giurisdizione e' soggetto il
fornitore di servizi di
media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali
provvedimenti.
6. In caso di urgenza, l'Autorita' puo' derogare alle
condizioni di
cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono
notificati alla
Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea
alla cui
giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di
media, insieme
ai motivi dell'urgenza.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare
l'articolo 3
della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e
del Consiglio del
3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla
direttiva 2007/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2007, e ad
adottare le misure appropriate a norma di tale
articolo.
8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali
del sistema
dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e,
in
particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle
disposizioni di
cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a),
nonche' degli
articoli 32 e 32-bis, l'Autorita' puo' disporre la
sospensione di
ricezione o ritrasmissione di servizi di media
soggetti alla
giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 4, ovvero
non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro
dell'Unione
europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti
direttamente o
indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed
a seguito
dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorita' puo'
altresi'
ordinare al fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi
di accesso condizionato o all'operatore di rete o di
servizi sulla
cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati
programmi, di
adottare ogni misura necessaria ad inibire la
diffusione di tali
programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di
inosservanza
dell'ordine, l'Autorita' irroga al fornitore di
servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato o
all'operatore di
rete o di servizi una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro
150,00 ad euro 150.000,00.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
con i
necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive
provenienti da
Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla
televisione
transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con
legge 5 ottobre
1991 n. 327, che non sono anche Stati membri
dell'Unione europea.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 4
Definizioni
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico si
intende per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57
del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e'
sotto la
responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi
media e il cui
obiettivo principale e' la fornitura di programmi al
fine di
informare, intrattenere o istruire il grande pubblico,
attraverso
reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto
servizio di media
audiovisivo si intende o la radiodiffusione
televisiva, come definita
alla lettera i) del presente articolo e, in
particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione
continua in diretta
quale il live streaming, la trasmissione televisiva su
Internet quale
il webcasting e il video quasi su domanda quale il
near video on
demand, o un servizio di media audiovisivo a
richiesta, come definito
dalla lettera m) del presente articolo.
Non rientrano nella definizione di "servizio di
media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attivita'
precipuamente non
economiche e che non sono in concorrenza con la
radiodiffusione
televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi
consistenti
nella fornitura o distribuzione di contenuti
audiovisivi generati da
utenti privati a fini di condivisione o di scambio
nell'ambito di
comunita' di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i
messaggi di
posta elettronica;
i servizi la cui finalita' principale non e' la
fornitura di
programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e'
meramente
incidentale e non ne costituisce la finalita'
principale, quali, a
titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi
puramente accessori, come elementi grafici animati,
brevi spot
pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a
un servizio
non audiovisivo;,
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad
esclusione delle
trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna;
ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la
persona fisica o giuridica
cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale
della scelta del
contenuto audiovisivo del servizio di media
audiovisivo e ne
determina le modalita' di organizzazione; sono escluse
dalla
definizione di "fornitore di servizi di
media" le persone fisiche o
giuridiche che si occupano unicamente della
trasmissione di programmi
per i quali la responsabilita' editoriale incombe a
terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i
sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali
via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le
reti terresti
mobili e fisse, a commutazione di circuito e a
commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per
la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi
per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in
cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare
del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o
via satellite, e di impianti di messa in onda,
multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali
che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini
animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un
palinsesto o di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di
media, la cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma
ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non si considerano
programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse.
f) "programmi-dati", i servizi di
informazione costituiti da
prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti
radiotelevisive e
diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su
richiesta
individuale, incluse le pagine informative teletext e
le pagine di
dati;
g) "palinsesto televisivo" e
"palinsesto radiofonico", l'insieme,
predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica,
analogica o
digitale, di una serie di programmi unificati da un
medesimo marchio
editoriale e destinato alla fruizione del pubblico,
diverso dalla
trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle
trasmissioni
meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a
pagamento, di
singoli programmi, o pacchetti di programmi,
audiovisivi lineari, con
possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche
nei momenti
immediatamente antecedenti all'inizio della
trasmissione del singolo
programma, o del primo programma, nel caso si tratti
di un pacchetto
di programmi;
h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio
di un controllo
effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i
programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un
palinsesto
cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive
o
radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi
di media
audiovisivi a richiesta. All'interno del presente
testo unico,
l'espressione "programmi televisivi" deve
intendersi equivalente a
quella "palinsesti televisivi" di cui alla
lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o
"radiodiffusione
televisiva", un servizio di media audiovisivo
fornito da un fornitore
di servizi di media per la visione simultanea di
programmi sulla base
di un palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di
media audiovisivi
lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa)
e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non
lineare", ovvero "servizio
di media audiovisivo a richiesta", un servizio di
media audiovisivo
fornito da un fornitore di servizi di media per la
visione di
programmi al momento scelto dall'utente e su sua
richiesta sulla base
di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore
di servizi di
media;
n) "emittente a carattere comunitario",
l'emittente che ha la
responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi
destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si
impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di
pubblicita' per
ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi
originali
autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di
programmazione
giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i
programmi realizzati in
proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua
controllante o
da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra
emittente,
anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori
di comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non
sono controllati da o collegati a emittenti, anche
analogiche, o che
per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90
per cento della
propria produzione ad una sola emittente, anche
analogica;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di
accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
al pubblico o a
terzi operatori, servizi di accesso condizionato,
compresa la pay per
view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per
l'abilitazione
alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi
della societa' dell'informazione ai sensi
dall'articolo 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una
guida
elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e
sistema tecnico in base
ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio
protetto sia
subordinato a preventiva e individuale autorizzazione
da parte del
fornitore del servizio di accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni",
il settore economico
che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana
e periodica;
editoria annuaristica ed elettronica anche per il
tramite di
Internet; radio e servizi di media audiovisivi;
cinema; pubblicita'
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e
servizi;
sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale
radiotelevisivo", il pubblico
servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo
mediante la complessiva programmazione, anche non
informativa, della
societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei
limiti indicati
dal presente testo unico e dalle altre norme di
riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita'
di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio
dell'attivita' di
radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale
fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio
dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini,
comunque non
superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con
copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
l'ambito e'
denominato "regionale" o
"provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico
e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e
l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri
bacini;
l'espressione "ambito locale televisivo"
riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito
regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il
titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la
responsabilita' editoriale dei palinsesti dei
programmi televisivi e
li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere
informativo",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri
in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica,
quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le
ore 23 per non
meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno
il cinquanta
per cento autoprodotti, su avvenimenti politici,
religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali
programmi, per almeno
la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti
di interesse
locale e devono comprendere telegiornali diffusi per
non meno di
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per
centoventi giorni
a semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere
commerciale",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri
in ambito locale ed in tecnica analogica, senza
specifici obblighi di
informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere
comunitario",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale
costituita da associazione riconosciuta o non
riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che
trasmette in
tecnica analogica programmi originali autoprodotti a
carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:
a non
trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per
ogni ora di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per
almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso
tra le ore 7 e
le ore 21;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a
carattere
sociale", l'emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito
locale che trasmette in tecnica analogica e dedica
almeno il 70 per
cento della programmazione monotematica quotidiana a
temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi
sociali,
classificabile come vera e propria emittente di
servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale
nazionale",
l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica
analogica
prevalentemente programmi di tipo generalista con
obbligo
d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite",
l'emittente che
trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte
dirette al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni
o servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di
concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica o
digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti
radiofonici e, se
emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo
le seguenti
tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere
comunitario", nazionale o
locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello
scopo di lucro,
che trasmette programmi originali autoprodotti per
almeno il 30 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso
tra le ore 7 e
le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e
che non trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione; non
sono considerati programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di
brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o
da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
locale",
l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto,
che comunque
destina almeno il 20 per cento della programmazione
settimanale
all'informazione, di cui almeno il 50 per cento
all'informazione
locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite
si calcola su
non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale",
l'emittente senza
particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana
di giornali
radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che
siano parti
della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera del
Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio
1989 e
ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327
rispondenti ai
requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi
conclusi nel
settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi
e che
rispettano le condizioni definite in ognuno di tali
accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si
applicano
a condizione che le opere originarie degli Stati
membri non siano
soggette a misure discriminatorie nel paese terzo
interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere
realizzate
essenzialmente con il contributo di autori e
lavoratori residenti in
uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2)
rispondenti a una
delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori
stabiliti in
uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la
supervisione e
il controllo effettivo di uno o piu' produttori
stabiliti in uno o
piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e'
prevalente nel costo totale della coproduzione e
questa non e'
controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di
fuori di tali
Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del
numero 1) ma
che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di
coproduzione
conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono
considerate opere
europee a condizione che la quota a carico dei
produttori dell'Unione
europea nel costo complessivo della produzione sia
maggioritaria e
che la produzione non sia controllata da uno o piu'
produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva",
immagini, siano esse
sonore o non, che sono destinate a promuovere,
direttamente o
indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di
una persona
fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica
e comprendenti
la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la
televendita e
l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano
o sono inserite
in un programma dietro pagamento o altro compenso o a
fini di
autopromozione;
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di
messaggio televisivo
trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a
fini di
autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da
una persona
fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale,
industriale,
artigiana o di una libera professione, allo scopo di
promuovere la
fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi,
compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di
pubblicita' televisiva a
contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti
radiofoniche e
televisive, sia analogiche che digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva
occulta", la
presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del
nome, del
marchio o delle attivita' di un produttore di beni o
di un fornitore
di servizi in un programma, qualora tale presentazione
sia fatta dal
fornitore di servizi di media per perseguire scopi
pubblicitari e
possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale
presentazione
si considera intenzionale, in particolare, quando e'
fatta dietro
pagamento o altro compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di
un'impresa pubblica o
privata o di una persona fisica, non impegnata nella
fornitura di
servizi di media audiovisivi o nella produzione di
opere audiovisive,
al finanziamento di servizi o programmi di media
audiovisivi al fine
di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la
propria
immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette
trasmesse al pubblico allo
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,
compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione
commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o
nel fare
riferimento a un prodotto, a un servizio o a un
marchio cosi' che
appaia all'interno di un programma dietro pagamento o
altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di
pubblicita' consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e
visiva di beni o
servizi di un produttore di beni o di un fornitore di
servizi, fatta
dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica
che digitale,
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la
fornitura,
dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o
esibiti;
nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo
economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per
analogia ai
servizi radiofonici. Laddove non diversamente
specificato,
sponsorizzazione e televendita comprendono anche le
attivita' svolte
a mezzo della radiodiffusione sonora.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 5
Garanzie per gli utenti
1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31
luglio 2005,
n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei
servizi di
media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo
I, del Titolo
IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituita
dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i
servizi di media
audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela
dell'utenza».
2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di
servizi di
media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana
offrono ai
destinatari di un servizio un accesso facile, diretto
e permanente
almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore di servizi di media;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento del
fornitore di
servizi di media;
c) gli estremi del fornitore di servizi di media,
compresi
l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet,
che permettono
di contattarlo rapidamente, direttamente ed
efficacemente;
d) il recapito degli uffici dell'Autorita' e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, preposti alla
tutela degli
utenti.
2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i
canali
offerti sulla televisione digitale nonche' la
possibilita' per gli
operatori di offerta televisiva a pagamento di
introdurre ulteriori e
aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di
ordinamento canali,
l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque,
trasparenti e non
discriminatorie, adotta un apposito piano di
numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in
chiaro e a
pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le
modalita' di
attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di
media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi
in tecnica
digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e
criteri
direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di
ordinamento
automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti,
con
particolare riferimento ai canali generalisti
nazionali e alle
emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a
diffusione
nazionale, sulla base del criterio della
programmazione prevalente,
in relazione ai seguenti generi di programmazione
tematici:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione,
cultura, sport,
musica, televendite. Nel primo arco di numeri si
dovranno prevedere
adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la
programmazione
delle emittenti locali di qualita' e quella legata al
territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere
irradiati programmi
rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di
garantire il piu'
ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i
soggetti operanti nel
mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere
una serie di
numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i
servizi di
media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della
numerazione,
prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di
scambi della
numerazione all'interno di uno stesso genere, previa
comunicazione
alle autorita' amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo
sviluppo del
mercato, sentiti i soggetti interessati.
3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo
rilasciato per
l'esercizio della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale
terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione
spettante
sulla base del piano di numerazione e della
regolamentazione adottata
dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e stabilisce le
condizioni di
utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei
numeri ai soggetti
gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione
televisiva in
tecnica digitale terrestre e' effettuata con separato
provvedimento
integrativo dell'autorizzazione.
4. In caso di mancato rispetto della disciplina
adottata
dall'Autorita' ai sensi del comma 2 o delle condizioni
di utilizzo
del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3,
il Ministero
dispone la sospensione dell'autorizzazione a
trasmettere e
dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo
fino a due
anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto
interessato,
dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del
procedimento ed
essere stato invitato a regolarizzare la propria
posizione, non vi
provveda entro il termine di sette giorni. In caso di
reiterata
violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un
provvedimento
di sospensione, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione a
trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
5. I servizi di media audiovisivi prestati dai
fornitori di servizi
di media soggetti alla giurisdizione italiana
rispettano la dignita'
umana e non contengono alcun incitamento all'odio
basato su razza,
sesso, religione o nazionalita'.
6. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con
disabilita'
sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte
dei fornitori di
tali servizi. I fornitori di servizi di media
audiovisivi, a tal
fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite
le associazioni
di categoria.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse
forniti.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 6
Protezione del diritto d'autore
1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n.
177, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Protezione dei diritti d'autore). - 1.
Le
disposizioni del presente testo unico non sono in
pregiudizio dei
principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003,
n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei
diritti connessi nella societa' dell'informazione, e
al decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione
della direttiva
2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale. I
fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano
il pieno
rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge
22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente
dalla
piattaforma utilizzata per la trasmissione di
contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano
nel rispetto
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in
particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto
dei termini
temporali e delle condizioni concordate con i titolari
dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o
mettere
comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi
piattaforma e
qualunque sia la tipologia di servizio offerto,
programmi oggetto di
diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti
di tali
programmi, senza il consenso di titolari dei diritti,
e salve le
disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari
necessarie per
rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di
cui al
presente articolo.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 7
Eventi di particolare rilevanza
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31
luglio 2005,
n. 177, e' inserito il seguente:
«Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). - 1.
Con
deliberazione dell'Autorita' e' compilata una lista
degli eventi,
nazionali e non, considerati di particolare rilevanza
per la societa'
di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in
chiaro, in
diretta o in differita. L'Autorita' determina altresi'
se le
trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere
in diretta o in
differita, in forma integrale ovvero parziale. La
lista e' comunicata
alla Commissione europea secondo quanto previsto
dall'articolo
3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre
1989, del
Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva
2007/65/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 8
Brevi estratti di cronaca
1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31
luglio 2005,
n. 177, e' inserito il seguente:
«Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). - 1. Con
regolamento
dell'Autorita' sono individuate le modalita'
attraverso le quali ogni
emittente televisiva, anche analogica, possa
realizzare brevi
estratti di cronaca di eventi di grande interesse
pubblico trasmessi
in esclusiva da una emittente televisiva, anche
analogica, soggetta
al presente testo unico.
2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che:
a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano
scegliere
liberamente i brevi estratti a partire dal segnale
dell'emittente
televisiva, anche analogica, di trasmissione;
b) venga indicata la fonte del breve estratto;
c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e
non
discriminatorie;
d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i
notiziari
di carattere generale, con esclusione di quelli di
intrattenimento;
e) l'accesso dei fornitori di servizi di media
audiovisivi a
richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso
programma e'
offerto in differita dallo stesso fornitore;
f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti
di tempo
per la loro trasmissione;
g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i
costi
supplementari direttamente sostenuti per la fornitura
dell'accesso.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 9
Tutela dei minori
1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto
legislativo
31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente:
«Tutela dei
minori nella programmazione audiovisiva».
2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori). - 1.
Sono vietate le
trasmissioni che, anche in relazione all'orario di
diffusione,
possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico,
psichico o morale
dei minori o che presentano scene di violenza gratuita
o insistita o
efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali
per le
trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle
di cui al comma
5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di
controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione
del sistema di
protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il
sistema di
classificazione dei contenuti ad accesso condizionato
e' adottato da
ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o
fornitore di
servizi ad accesso condizionato, sulla base dei
criteri proposti dal
Comitato di applicazione del Codice media e minori,
d'intesa con
l'Autorita', e approvati con decreto ministeriale.
Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il
Comitato di applicazione del Codice media e minori
sottopone i
criteri all'autorita' ministeriale competente che,
apportate le
eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i
successivi
trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i
fornitori di servizi
di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano
il proprio
sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri
approvati con
decreto ministeriale.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche
analogiche,
diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e
delle emittenti
radiofoniche, non contengono programmi che possono
nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a
meno che la scelta
dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro
accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di
diffusione
assistano normalmente a tali programmi; qualora tali
programmi siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono
essere
preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono
essere
identificati, all'inizio e nel corso della
trasmissione, mediante la
presenza di un simbolo visivo.
3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a
tutela dei
minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del
presente articolo,
dall'articolo 3, nonche' dall'articolo 32, comma 5, e
dall'articolo
36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film
ai quali sia
stato negato il nulla osta per la proiezione o la
rappresentazione in
pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni
diciotto nonche'
dei programmi classificabili a visione per soli adulti
sulla base del
sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi
compresi quelli
forniti a richiesta, e' comunque vietata dalle ore
7,00 alle ore
23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.
4. I film vietati ai minori di anni quattordici non
possono essere
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne' forniti
a richiesta,
sia integralmente che parzialmente, prima delle ore
22,30 e dopo le
ore 7,00.
5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato
livello di tutela
della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale
e morale dei
minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione,
la disciplina
di dettaglio contenente l'indicazione degli
accorgimenti tecnicamente
realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o
ascoltino
normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui
l'uso di numeri di
identificazione personale e sistemi di filtraggio o di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri
generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera
sulla base
del sistema di classificazione di cui al comma 1 e'
offerto con una
funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso
al contenuto
stesso, salva la possibilita' per l'utente di
disattivare la predetta
funzione tramite la digitazione di uno specifico
codice segreto che
ne renda possibile la visione;
b) il codice segreto dovra' essere comunicato con
modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla
responsabilita'
nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al
contraente
maggiorenne che stipula il contratto relativo alla
fornitura del
contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse
su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare
le disposizioni
a tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione media
e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive
modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di
nuovi atti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del
Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.
451 e successive
modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono
altresi' tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice
di cui al
comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela
dei minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00
alle ore 19,00
e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle
promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in
programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del
Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della salute e con
il Ministro per
le pari opportunita'.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso
corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonche' di
trasmissioni con le
stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
tale fine anche
la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari di buon
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni
effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee,
previste dall'articolo 44 devono comprendere anche
opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle
di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonche' a produzioni
e programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte
dei minori e
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere
e programmi e' determinato dall'Autorita'.
11. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da
adottare
entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio
prevista dal
comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o
di servizi si
conformano alla menzionata disciplina di dettaglio
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
della
Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui
trattasi siano
ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle
condizioni
fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 10
Comunicazioni commerciali
1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto
legislativo
31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni
sulla pubblicita', le sponsorizzazioni e l'inserimento
di prodotti».
2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177,
e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Principi generali in materia di
comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1. Le
comunicazioni
commerciali audiovisive fornite dai fornitori di
servizi di media
soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le
seguenti
prescrizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono
prontamente
riconoscibili come tali; sono proibite le
comunicazioni commerciali
audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non
utilizzano
tecniche subliminali;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni
fondate su
sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione
o convinzioni
personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per
la salute
o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente
pregiudizievoli
per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione
commerciale
audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a
base di tabacco;
le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate
anche se
effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione
di nomi, marchi,
simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti
del tabacco o
di aziende la cui attivita' principale consiste nella
produzione o
nella vendita di tali prodotti, quando per forme,
modalita' e mezzi
impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco
elemento tale
utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita'
pubblicitaria dei
prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita'
principale dell'azienda deve farsi riferimento
all'incidenza del
fatturato delle singole attivita' di modo che quella
principale sia
comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre
attivita' di
impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le
bevande
alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori
ne'
incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali
audiovisive dei
medicinali e delle cure mediche che si possono
ottenere
esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non
arrecano
pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano
pertanto i minori
ad acquistare o locare un prodotto o un servizio
sfruttando la loro
inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a
persuadere i loro
genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi
pubblicizzati, ne'
sfruttano la particolare fiducia che i minori
ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano
senza motivo minori
che si trovano in situazioni pericolose.
2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e sentito il
Ministero
della salute, incoraggia i fornitori di servizi di
media ad elaborare
codici di condotta concernenti le comunicazioni
audiovisive
commerciali non appropriate che accompagnano i
programmi per bambini
o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o
bevande che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un
effetto nutrizionale
o fisiologico, in particolare quelle come i grassi,
gli acidi grassi
trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui
assunzione eccessiva
nella dieta generale non e' raccomandata.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse
forniti.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 11
Interruzioni pubblicitarie
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La
pubblicita'
televisiva e le televendite devono essere chiaramente
riconoscibili e
distinguibili dal contenuto editoriale. Senza
pregiudicare l'uso di
nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita'
televisiva e le
televendite devono essere tenute nettamente distinte
dal resto del
programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati,
salvo se
inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono
costituire
eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di
televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un
programma in modo tale
che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto
degli
intervalli naturali dello stesso nonche' della sua
durata e natura,
nonche' i diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione
di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito
nel rispetto dei
principi di cui ai commi precedenti e comunque negli
intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione di notiziari televisivi,
lungometraggi
cinematografici, film prodotti per la televisione, ad
esclusione di
serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo'
essere
interrotta da pubblicita' televisiva ovvero
televendite soltanto una
volta per ogni periodo programmato di almeno trenta
minuti.
5. La pubblicita' e la televendita non possono essere
inserite
durante la trasmissione di funzioni religiose. La
trasmissione di
programmi per bambini puo' essere interrotta da
pubblicita'
televisiva ovvero televendite soltanto una volta per
ogni periodo
programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata
programmata
della trasmissione sia superiore a trenta minuti.
6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in
ambito locale le
cui trasmissioni siano destinate unicamente al
territorio nazionale,
ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in
deroga alle disposizioni di cui alla direttiva
89/552/CEE, e
successive modificazioni, in tema di messaggi
pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali,
sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause
naturali delle
opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per
le opere di
durata programmata compresa tra novanta e centonove
minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie
per ogni atto
o tempo; per le opere di durata programmata uguale o
superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie piu'
una interruzione supplementare ogni trenta minuti di
durata
programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata
programmata si intende
il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della
sigla di
apertura e la fine della sigla di chiusura del
programma, al lordo
della pubblicita' inserita, come previsto nella
programmazione del
palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure
mediche, la
pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture
sanitarie e'
regolata dalla apposita disciplina in materia di
pubblicita'
sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificata
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14
ottobre 1999, n.
362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3
maggio 2004, n.
112, e successive modificazioni.
9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle
bevande
alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in
particolare,
presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con
prestazioni fisiche
di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici
contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche
possiedano
qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che
contribuiscano a
risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato
di bevande
alcoliche o presentare in una luce negativa
l'astinenza o la
sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado
alcolico come
qualita' positiva delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni
all'utenza di cui
all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere anche la
diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi'
alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle
emittenti
radiofoniche.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 12
Limiti di affollamento
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 38 (Limiti di affollamento). - 1. La
trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria del
servizio pubblico
generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per
cento dell'orario
settimanale di programmazione ed il 12 per cento di
ogni ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2
per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o
successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte delle
emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito
nazionale, diverse
dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo,
non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario
giornaliero di
programmazione ed il 18 per cento di una determinata e
distinta ora
d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per
cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente
o successiva. Un identico limite e' fissato per i
soggetti
autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere
in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al
tempo di programmazione in contemporanea.
3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla
pubblicita' da parte delle emittenti radiofoniche e
televisive, anche
analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla
concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, e' portato
al 20 per
cento se comprende forme di pubblicita' diverse dagli
spot
pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando
per le emittenti
televisive i limiti di affollamento giornaliero e
orario di cui al
comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi
soggetti il tempo
di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita'
diverse dagli
spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e
dodici minuti
al giorno.
4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi
pubblicitari e di
spot di televendita in una determinata e distinta ora
d'orologio non
deve superare il 20 per cento.
5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte di
emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo'
eccedere per l'anno
2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento,
e, a decorrere
dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e
distinta ora
d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per
cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente
o successiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si
applicano agli
annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai
propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi
direttamente derivati,
agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di
prodotti.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari
radiofonici da parte
delle emittenti radiofoniche diverse dalla
concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo'
eccedere, per
ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per
cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per
cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per
cento per la
radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di
emittente
radiofonica analogica a carattere comunitario.
Un'eventuale eccedenza
di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2
per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o in
quella successiva.
8. Fermo restando il limite di affollamento orario di
cui al comma
7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito
locale il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita', ove
siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli
spot, e' del 35 per
cento.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte
delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito
locale non puo'
eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno
di
programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2
per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora
antecedente o successiva.
10. La pubblicita' locale e' riservata alle emittenti,
anche
analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale.
I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche,e
dalle
emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi
inclusa la
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, sono
tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con
identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le
emittenti televisive
e radiofoniche, sia analogiche che digitali,
autorizzate in base
all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla
pubblicita'
nazionale, pubblicita' locale diversificata per
ciascuna zona oggetto
della autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti
di pubblicita' che impongono alle emittenti,
televisive o
radiofoniche, sia analogiche che digitali, di
trasmettere programmi
diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi
pubblicitari.
12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di
iniziative promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria,
produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi
gratuitamente o a
condizioni di favore da emittenti, anche analogiche,
da emittenti
radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi
pubblicitari
rappresentati da anteprime di opere cinematografiche
di prossima
programmazione di nazionalita' europea, non sono
considerati ai fini
del calcolo dei limiti massimi di cui al presente
articolo.
13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si
computa
partendo, per ciascuna giornata di programmazione,
dall'ora e dal
minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna
emittente, anche
analogica; per "orario giornaliero di
programmazione" si intende il
tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra
l'inizio ed il
termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna
emittente, anche
analogica.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 13
Sponsorizzazioni
1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media
audiovisivi e
radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I servizi
di media
audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono
rispondere ai seguenti
criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni
radiotelevisive, la
programmazione di una trasmissione sponsorizzata non
possono in
nessun caso essere influenzati dallo sponsor in
maniera tale da
ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei
fornitori di
servizi di media audiovisivi o della concessionaria
pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello
sponsor
all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei
prodotti o
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente
facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o
servizi.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non
possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui
attivita'
principale consista nella fabbricazione o vendita di
sigarette o
altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione
o vendita di
superalcolici.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi
o di
programmi da parte di imprese le cui attivita'
comprendano la
produzione o la vendita di medicinali e di cure
mediche puo'
riguardare la promozione del nome o dell'immagine
dell'impresa, ma
non puo' promuovere specifici medicinali o cure
mediche che si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione
medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche,
in ambito
locale puo' esprimersi anche mediante segnali acustici
e visivi,
trasmessi in occasione delle interruzioni dei
programmi accompagnati
dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e
in tutte le
forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e
successive
modificazioni.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e
radiogiornali e
di notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione
durante i
programmi per bambini, i documentari e i programmi
religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse
forniti.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 14
Televendite
1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al
computo dei
limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente
identificate come
tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata
minima
ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della
radiofonia la durata
minima e' ridotta a tre minuti.
2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla
pubblicita', alle
televendite, ovvero all'autopromozione non si
applicano l'articolo
37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e
l'articolo 44.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 40, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente
decreto,
cosi' recita:
«Art. 40 (Disposizioni sulle televendite). - 1. E'
vietata la televendita che vilipenda la dignita'
umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o
nazionalita',
offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza
o la protezione dell'ambiente. E' vietata la
televendita di
sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a
stipulare contratti di compravendita o di locazione di
prodotti e di servizi. La televendita non deve
arrecare
pregiudizio morale o fisico ai minori e deve
rispettare i
seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare
un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza
o la
credulita';
b) non esortare direttamente i minori a persuadere
genitori o altri ad acquistare tali prodotti o
servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni
pericolose.
2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al
computo dei limiti di cui all'art. 38, sono
chiaramente
identificate come tali con mezzi ottici e acustici e
hanno
una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel
caso
della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre
minuti.
2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla
pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione
non si applicano l'art. 37, commi da 1 a 7, l'art. 38,
comma2, e l'art. 44.».
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 15
Inserimento di prodotti
1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n.
177, e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Inserimento di prodotti). - 1.
L'inserimento di
prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche,
in film e serie
prodotti per i servizi di media audiovisivi, in
programmi sportivi e
in programmi di intrattenimento leggero, con
esclusione dei programmi
per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro
corrispettivo
monetario ovvero dietro fornitura gratuita di
determinati beni e
servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista
della loro
inclusione all'interno di un programma.
2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono
essere
conformi ai seguenti requisiti:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni
televisive, la
loro programmazione non devono essere in alcun caso
influenzati in
modo da compromettere la responsabilita' e
l'indipendenza editoriale
del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la
locazione di
beni o servizi, in particolare facendo specifici
riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in
questione.
3. Qualora il programma nel quale sono inseriti
prodotti e'
prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi
di media
audiovisivi ovvero da societa' da esso controllata i
telespettatori
devono essere chiaramente informati dell'esistenza
dell'inserimento
di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine
della
trasmissione, nonche' alla ripresa dopo
un'interruzione
pubblicitaria.
4. E' vietato l'inserimento di prodotti a base di
tabacco o di
sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui
principale attivita'
e' costituita dalla produzione o vendita di prodotti a
base di
tabacco. E' altresi' vietato l'inserimento di prodotti
medicinali o
di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente
su
prescrizione.
5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le
concessionarie
di pubblicita' e gli altri soggetti interessati,
adottano, con
procedure di auto-regolamentazione, la disciplina
applicativa dei
principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure
di
auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorita'
che ne verifica
l'attuazione.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
unicamente ai
programmi prodotti successivamente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 16
Produzione audiovisiva europea
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Promozione della distribuzione e della
produzione di
opere europee). - 1. I fornitori di servizi di media
audiovisivi, sia
lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la
diffusione
della produzione audiovisiva europea.
2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su
qualsiasi
piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla
codifica delle
trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior
parte del loro
tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a
notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicita', servizi di
teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche
analogiche, su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay
per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano ogni
anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione
alle opere
europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere
cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. La
concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota
minima del 20
per cento del tempo di trasmissione alle opere europee
degli ultimi
cinque anni, incluse le opere cinematografiche di
espressione
originale italiana ovunque prodotte.
3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su
qualsiasi
piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano il 10
per cento almeno dei propri introiti netti annui,
cosi' come indicati
nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio
disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e
all'acquisto di
opere europee realizzate da produttori indipendenti.
Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita', da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e
convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche
e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non
sportivo di cui
esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i
palinsesti diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o
distributive di
soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo
deve essere
raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere
recenti, vale a dire
quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla
loro produzione,
incluse le opere cinematografiche di espressione
originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate
da produttori
indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento
dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta
radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi
alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con
la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
all'interno di
questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita
una riserva non
inferiore al 20 per cento da destinare alla
produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare
a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione
dell'infanzia.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di natura non
regolamentare, da
adottare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono
stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere
cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte,
nonche' le quote percentuali da riservare a queste
ultime nell'ambito
delle percentuali indicate al secondo e al terzo
periodo del comma 2
e al primo periodo del presente comma, tenendo conto
dello sviluppo
del mercato e della disponibilita' delle stesse.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta soggetti
alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e
tenuto conto
delle condizioni di mercato, la produzione di opere
europee e
l'accesso alle stesse, secondo le modalita' definite
dall'Autorita'
con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.
5. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i
criteri per la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti
secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi,
indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e
comunque
connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di
sviluppo e
realizzazione dell'opera da parte dei produttori
indipendenti. Gli
operatori adottano le procedure di
autoregolamentazione per la
disciplina dei rapporti tra emittenti televisive,
anche analogiche,
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori
televisivi, da
comunicare alla Autorita', che ne verifica la
rispondenza a quanto
stabilito dal presente comma.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle
emittenti televisive, anche analogiche, operanti in
ambito locale.
7. L'Autorita' provvede, mediante procedure di
co-regolamentazione,
alla predisposizione di una disciplina di dettaglio,
sostitutiva di
quella esistente, coerente con i principi di cui al
presente
articolo, a quelli di cui all'articolo 3-decies della
direttiva
89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e
successive
modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi
audiovisivi a
richiesta la promozione puo' riguardare, fra l'altro,
il contributo
finanziario che tali servizi apportano alla produzione
di opere
europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o
la percentuale
ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi
dei programmi
offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta,
fermo restando
quanto previsto dall'articolo 40-bis.
8. I vincoli di cui al presente articolo sono
verificati su base
annua dall'Autorita'. Ai fini della verifica annuale
dell'osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta
sulla base
delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti
obbligati,
l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i
criteri per la
valutazione delle richieste di concessione di deroghe
per singoli
palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di
media audiovisivi,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
che in ciascuno
degli ultimi due anni di esercizio non abbiano
realizzato utili o che
abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da
pubblicita', da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e
convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche
e da offerte
televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o
che abbiano
natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi
nonche' nel caso
di canali generalisti che superano la predetta soglia
dell' 1 per
cento, anche tenendo conto dell'effettiva
disponibilita' delle opere
in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorita'
definisce
altresi' le modalita' di comunicazione
dell'adempimento degli
obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei
principi di
riservatezza previsti dal codice di cui al decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di
inadempienza.».
2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3
dell'articolo 44
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei
mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 17
Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono
apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» e'
sostituita
dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e
della
radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione»
sono aggiunte le
seguenti: «, la tutela dei diritti d'autore e di
proprieta'
intellettuale»; la parola comunitario e' sostituita
dalle seguenti
«dell'Unione europea»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di
media
audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli
utenti). - 1. La
disciplina del sistema dei servizi di media
audiovisivi e
radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione,
ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti
offerti da una
pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo
a tale fine la
fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e
di liberta' di
concorrenza, delle opportunita' offerte
dall'evoluzione tecnologica
da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attivita' nel
sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro,
garantendo l'adeguata
copertura del territorio nazionale o locale.
2. Il trattamento dei dati personali delle persone
fisiche e degli
enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel
rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' umana,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale, in conformita' alla legislazione vigente in
materia.»;
c) la rubrica dell'articolo 5 e' sostituita dalla
seguente:
«Principi generali del sistema dei servizi di media
audiovisivi e
della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza»;
d) all' articolo 5, comma 1, la parola:
«radiotelevisivo» e'
sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media
audiovisivi e della
radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato
radiotelevisivo»
sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi
di media
audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le
parole:
«fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di
contenuti
radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di
emittente o di
fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta
o di emittente
radiofonica digitale»; e le parole: «l'attivita' di
operatore di
rete, per le attivita' di fornitore di contenuti
televisivi o di
fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore
di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato» sono
sostituite dalle seguenti: «le attivita' dianzi
menzionate»; le
parole: «in applicazione della delibera dell'Autorita'
15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole:
«l'autorizzazione
all'attivita' di fornitore di contenuti» sono
sostituite dalle
seguenti: «l'autorizzazione all'attivita' di
emittente o di fornitore
di servizi di media audiovisivi a richiesta o di
emittente
radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di
fornitore di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di
emittente, anche
radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di
media a
richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la
fornitura di contenuti
televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per
emittente»; la
parola: «radiofonici» e' sostituita dalle seguenti:
«emittente
radiofonica digitale»; e, in fine, le parole:
«fornitore di
contenuti» sono sostituite dalla seguente:
«emittente, anche
radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1)
e' sostituito
dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni
nei confronti
delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei
fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta non
riconducibili a societa'
collegate e controllate, rendendo disponibili a queste
ultime le
stesse informazioni tecniche messe a disposizione
delle emittenti,
anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di
servizi media a
richiesta riconducibili a societa' collegate e
controllate;»; alla
lettera e), numero 2), le parole: «soggetti
autorizzati a fornire
contenuti» sono sostituite dalle seguenti:
«emittenti, anche
radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di
media a
richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di
contenuti e
servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed
emittenti, anche
radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a
richiesta e
fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero
3), le parole:
«dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle
emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai
fornitori di servizi
media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i
fornitori di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le
emittenti, anche
radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di
media a
richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono
sostituite dalle
seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole:
«operanti nel
settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica
digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che
trasmettono in
tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di
media
audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei
servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato»; il
numero 1) della
lettera g) e' sostituito dal seguente: «1)
l'emittente, anche
radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di
media a richiesta
che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad
adottare un sistema
di contabilita' separata per ciascuna
autorizzazione»; il numero 2)
della lettera g) e' sostituito dal seguente « 2)
l'emittente, anche
radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete
in ambito
televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi
interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, sia
tenuto alla
separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il
numero 2), e'
aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui
ai numeri 1) e
2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in
ambito locale
su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole:
«del fornitore di
contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle
seguenti: «delle
emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla
lettera i) le parole:
«per le emittenti radiofoniche e televisive private,
per i fornitori
di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite
dalle seguenti:
«per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti
radiofoniche,
operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della
lettera i) dopo le
parole: «radiotelevisive locali» e' aggiunta la
seguente:
«analogiche»;
e) l'articolo 6 e' soppresso;
f) la rubrica dell'articolo 7 e' sostituita dalla
seguente:
«Principi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore dei servizi di media
audiovisivi e
radiofonici»;
g) all'articolo 7, comma 1, le parole:
«radiotelevisiva, da
qualsiasi emittente o fornitore di contenuti
esercitata,» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di
media audiovisivo o
radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola:
«opinioni» le
parole «, comunque non consentendo la
sponsorizzazione dei notiziari»
sono soppresse; al comma 3 le parole:
«radiotelevisive ed i fornitori
di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite
dalle seguenti: «,
anche analogiche e per le emittenti radiofoniche,
diverse da quelle
operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole:
«nella Comunita'
europea» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Unione europea»;
h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di
radiodiffusione
televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei
servizi di media
audiovisivi»; le parole: « titolari di
autorizzazione alla fornitura
di contenuti destinati alla diffusione» sono
sostituite dalle
seguenti: «abilitati a diffondere i propri
contenuti»;
i) la rubrica dell'articolo 9 e' sostituita dalla
seguente:
«Ministero dello sviluppo economico»;
l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro
delle
comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono
sostituite dalle
seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i
settori dei
servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al
comma 3, le
parole: «nel settore radiotelevisivo» sono
sostituite dalle seguenti:
«nei settori dei servizi di media audiovisivi e della
radiofonia»;
m) la rubrica dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente:
«Competenze in materia di servizi di media
audiovisivi e
radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni»;
n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche
radiotelevisive»
sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante
servizi di media
audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole:
«in materia di
radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti:
«in materia di
servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia
radiotelevisiva»
sono sostituite dalle seguenti: «in materia di
servizi di media
audiovisivi e radiofonici»;
p) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole:
«per
fornitore di contenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «per
emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera
d) la parola:
«licenza» e' sostituita dalla seguente:
«autorizzazione»;
q) all'articolo 15, comma 5, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico
provvede a uniformare
la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete
rilasciate ai
sensi del presente testo unico con quelle rilasciate
ai sensi del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, e'
sostituita dalla
seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze
terrestri»; la
rubrica dell'articolo 16 e' sostituita dalla seguente:
«Autorizzazione per emittente su frequenze
terrestri»;
s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi»
e' sostituita
da quella «audiovisivi». Il comma 3 e' soppresso;
t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti»
e' sostituita
dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il
comma 2 e' aggiunto
il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorita'
provvede ad
uniformare i contributi previsti per le diffusioni su
frequenze
terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per
le diffusioni in
tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorita'
provvede
ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di
servizi di media
audiovisivi, indipendentemente dalla rete di
comunicazione
elettronica impiegata.»;
u) nella rubrica dell' articolo 18 le parole:
«fornitore di
contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente:
«emittente»; al
comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti
televisivi» sono
sostituite dalle seguenti: «servizi di media
audiovisivi»; al comma 2
le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera z)»;
al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono
sostituite dalla
seguente: «emittente»;
v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole:
«fornitore di
contenuti radiofonici» sono sostituite dalle
seguenti: «emittente
radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso
articolo le parole:
«fornitura di contenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «prestazione
di servizi»;
z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, e'
sostituita dalla
seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e
via cavo». La
rubrica dell'articolo 20 e' sostituita dalla seguente:
«Autorizzazioni alla prestazione di servizi media
audiovisivi o
radiofonici via satellite»;
aa) l'articolo 20, comma 1, e' sostituito dal
seguente: «1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi media
audiovisivi
lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata
dalla Autorita'
sulla base della disciplina stabilita con proprio
regolamento.»;
bb) la rubrica dell' articolo 21 e' sostituita dalla
seguente:
«Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media
audiovisivi o
radiofonici via cavo»;
cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione
di contenuti
radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti:
«prestazione di
servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»;
dopo il comma 1
e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
L'autorizzazione alla
prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o
radiofonici su
altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata
dall'Autorita'
sulla base della disciplina stabilita con proprio
regolamento, da
adottare entro il 30 giugno 2010»;
dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai
fornitori di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle
emittenti, anche
radiofoniche digitali, che diffondono»;
ee) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente Titolo:
«Titolo III (Attivita'). - Capo III-bis (Disciplina
del fornitore
di servizi di media audiovisivi a richiesta). - Art.
22-bis
(Autorizzazione alla fornitura di servizi di media
audiovisivi a
richiesta). - 1. L'attivita' di fornitore di servizi
di media
audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime
dell'autorizzazione
generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorita'
una
dichiarazione di inizio attivita' nel rispetto della
disciplina
stabilita dalla Autorita' stessa con proprio
regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorita'
adotta il
regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010.
Il regolamento
individua gli elementi della dichiarazione di inizio
attivita', con
riferimento a qualita' e requisiti del soggetto,
persona fisica o
giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni
riferimento ai
contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima
e stabilisce i
modelli per la presentazione della dichiarazione di
inizio
attivita'.»;
ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la
parola
«emittenti» e' inserita la seguente: «analogiche»;
al comma 3 le
parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera z)»; al
comma 4 dopo la parola: «emittenti» e' inserita la
seguente:
«analogiche» e le parole: «lettera p)» sono
sostituite dalle
seguenti: «lettera z)»;
gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze
e» sono
soppresse;
hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola:
«radiotelevisive» e' inserita la seguente:
«analogiche»; al comma 1
le parole: «alla fornitura di contenuti» sono
sostituite dalle
seguenti: «per emittente, anche radiofonica
digitale,»;
ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole:
«emittenti
televisive» e' inserita la seguente: «analogiche»;
al comma 5, dopo
le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» e'
aggiunta la
seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti
televisive» e'
aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo
la parola
«emittenti» sono aggiunte le seguenti «
radiofoniche analogiche»; al
comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le
seguenti
«analogiche».
ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole
«ciascuna emittente»
e' inserita la parola «analogica»;
mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola
«radiotelevisive» e'
inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo
la parola:
«locali» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; e,
in fine, dopo la
parola: «emittenti» e' aggiunta la seguente:
«analogiche»; al comma 3
dopo la parola «radiofoniche» e' aggiunta la
seguente: «analogiche»;
e dopo la parola «televisive» e' aggiunta la
seguente: «analogiche»;
al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono
aggiunte le seguenti:
«analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma
7, dopo la parola:
«locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche,
televisive o
radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: «
interconnesse tra
emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»;
in fine, al comma
8, dopo le parole: «limiti previsti per le
emittenti» e' aggiunta la
seguente: «analogiche»;
nn) la rubrica dell'articolo 30 e' sostituita dalla
seguente:
«Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al
primo periodo ed al
terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo
le parole:
«emittenti televisive» e' aggiunta la seguente:
«analogiche»; in
fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono
sostituite dalle
seguenti: «lettera aa)»;
oo) la rubrica del Capo V del Titolo III e' sostituita
dalla
seguente: «Disciplina del fornitore di servizi
interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato»;
pp) dopo l'articolo 32-quater e' inserito il seguente:
«Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio.
Rettifica). - 1.
Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le
norme sulla
registrazione dei giornali e periodici, contenute
negli articoli 5 e
6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni; i
direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono,
a questo fine,
considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali,
quali in
particolare l'onore e la reputazione, o materiali da
trasmissioni
contrarie a verita' ha diritto di chiedere al
fornitore di servizi di
media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria
del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente
radiofonica ovvero
alle persone da loro delegate al controllo della
trasmissione, che
sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa
ultima non abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilita'
penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore
dalla data di
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e
con il rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato
origine alla
lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza
che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo'
trasmettere la
richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del
comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorita'
giudiziaria ordinaria a
tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui
l'emittente,
televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la
concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
ritengano che non
ricorrono le condizioni per la trasmissione della
rettifica,
sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta
la questione
all'Autorita', che si pronuncia nel termine di cinque
giorni. Se
l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica,
quest'ultima,
preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita'
stessa,
deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore
successive alla
pronuncia medesima.
5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del
Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi
dell'articolo 10
della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;
qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai
fornitori di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti:
«televisive o
radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine,
sono aggiunte
le parole: «Analoga richiesta potra' essere
effettuata ai fornitori
di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire
i predetti
comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato
rilievo.»;
rr) all'articolo 35, comma 2, le parole:
«all'articolo 4, comma
1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo
32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le
parole «di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 3»; al
comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono
sostituite dalle
seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis
le parole: «del
comma 6-bis dell'articolo 34» sono sostituite dalle
seguenti:
«dell'articolo 35-bis»;
ss) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Valori dello sport). - 1. Le emittenti,
anche
analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle
trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici, sono
tenute all'osservanza di specifiche misure,
individuate con codice di
autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro
dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro per la gioventu'
e con il
Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle
Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di
contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva
leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
fenomeni di
violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati
allo svolgimento
di manifestazioni sportive.»;
tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera
l)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera s)»;
uu) all'articolo 45, comma 2, lettera q), le parole:
«dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti:
«dell'articolo 32, comma 3»;
vv) all'articolo 51, comma 1, lettera c), le parole:
«sulla
pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui
agli articoli 4,
comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono
sostituite dalle
seguenti: «sulle comunicazioni commerciali
audiovisive, pubblicita'
televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni,
televendite ed
inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis,
37, 38, 39, 40 e
40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo
32» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera
i) le parole: «4,
comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
«32, comma 2»;
al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore
di contenuti»
sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o
dell'emittente
radiofonica»;
zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la
diffusione
circolare dei programmi» sono sostituite dalle
seguenti: «per la
diffusione di servizi di media audiovisivi e
radiofonici».
Note all'art. 17:
- Il testo degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30,
33, 35, 43, 45, 51 e 53 del decreto legislativo 31
luglio
2005, n. 177, come modificati dal presente decreto,
cosi'
recitano:
«Art. 3 (Principi fondamentali). - 1. Sono principi
fondamentali del sistema dei servizi di media
audiovisivi e
della radiofonia la garanzia della liberta' e del
pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
la
tutela della liberta' di espressione di ogni
individuo,
inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o
di
comunicare informazioni o idee senza limiti di
frontiere,
l'obiettivita', la completezza, la lealta' e
l'imparzialita' dell'informazione, la tutela dei
diritti
d'autore e di proprieta' intellettuale l'apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, sociali,
culturali e
religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e
del
patrimonio culturale, artistico e ambientale, a
livello
nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei
diritti, in particolare della dignita' della persona,
della
promozione e tutela del benessere, della salute e
dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del
minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
dell'Unione europea, dalle norme internazionali
vigenti
nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e
regionali.».
«Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di
media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia
del
pluralismo e della concorrenza). - 1. Il sistema dei
servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a
garanzia
del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva,
si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel sistema dei servizi
di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di
comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita'
e
tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione
o il
mantenimento di posizioni lesive del pluralismo,
secondo i
criteri fissati nel presente testo unico, anche
attraverso
soggetti controllati o collegati, ed assicurando la
massima
trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo
svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di
emittente o di fornitore di servizi di media
audiovisivi a
richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure
di
fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di
accesso condizionato, con la previsione del regime
dell'autorizzazione per le attivita' dianzi
menzionate;
l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle
radiofrequenze, che e' effettuata con distinto
provvedimento l'autorizzazione all'attivita' di
emittente o
di fornitore di servizi di media audiovisivi a
richiesta o
di emittente radiofonica digitale non puo' essere
rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto
sociale
l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale
o
comunque attinente all'informazione ed allo
spettacolo;
fatto salvo quanto previsto per la societa'
concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le
amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche
economici, le societa' a prevalente partecipazione
pubblica
e le aziende ed istituti di credito non possono, ne'
direttamente ne' indirettamente, essere titolari di
titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di
operatore
di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o
di
fornitore di servizi di media a richiesta.
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo
svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o
via
cavo o via satellite, anche da parte dello stesso
soggetto,
delle attivita' di cui alla lettera b), nonche'
previsione
di una sufficiente durata dei relativi titoli
abilitativi,
comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita'
su
frequenze terrestri in tecnica digitale, con
possibilita'
di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento
delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b),
rispettivamente in ambito nazionale o in ambito
locale,
quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri,
stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o
soggetti
tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento
non
possono essere, contemporaneamente, titolari di
autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in
ambito locale o emittente radiofonica digitale in
ambito
nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni
emittente,
anche radiofonica digitale, in ambito locale di
irradiare
nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di non effettuare discriminazioni nei confronti
delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
non
riconducibili a societa' collegate e controllate,
rendendo
disponibili a queste ultime le stesse informazioni
tecniche
messe a disposizione delle emittenti, anche
radiofoniche
digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta
riconducibili a societa' collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello
stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di
qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete
fra
emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra
fornitori di
servizi di media a richiesta appartenenti a societa'
controllanti, controllate o collegate ed emittenti,
anche
radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a
richiesta e fornitore di servizi interattivi associati
o di
servizi di accesso condizionato indipendenti,
prevedendo,
comunque, che gli operatori di rete cedano la propria
capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel
rispetto
dei principi e dei criteri fissati dal regolamento
relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di
cui
alla delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita',
le informazioni ottenute dalle emittenti, anche
radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi
media a
richiesta non riconducibili a societa' collegate e
controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete,
con
divieto di trasmettere a societa' controllate o
collegate o
a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per le emittenti, anche radiofoniche
digitali, e per i fornitori di servizi di media a
richiesta, in caso di cessione dei diritti di
sfruttamento
di programmi di osservare pratiche non discriminatorie
tra
le diverse piattaforme distributive, alle condizioni
di
mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di
esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la
libera
negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese,
diverse da quelle che trasmettono in tecnica
analogica,
operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi
o
della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, al
fine di
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per
l'accesso
e l'interconnessione alle infrastrutture di
comunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
pubblico
generale, la valutazione dell'attivita' di
installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di
fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte
dallo
stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di
sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie,
prevedendo, comunque, che:
1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il
fornitore di servizi di media a richiesta che sia
anche
fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un
sistema di
contabilita' separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia
anche operatore di rete in ambito televisivo
nazionale,
ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla
separazione societaria;
2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non
si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito
locale su frequenze terrestri;
h) diritto delle emittenti, anche radiofoniche
digitali, ad effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle
stesse
frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti, anche analogiche, per
le emittenti radiofoniche, operanti in ambito
nazionale e
per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto
su
tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato
il
titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per le
emittenti radiotelevisive locali analogiche e
l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico
generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'art. 45 per la
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere
occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela
dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.».
«Art. 7 (Principi generali in materia di informazione
e
di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore
dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici). - 1.
L'attivita' di informazione mediante servizio di media
audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di
interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei
principi
di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti, in modo tale da favorire la libera
formazione
delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o
giornali radio da parte dei soggetti abilitati a
fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda
elettorale e
politica in condizioni di parita' di trattamento e di
imparzialita', nelle forme e secondo le modalita'
indicate
dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali
indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di manipolare in maniera non
riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le
emittenti, anche analogiche e per le emittenti
radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito
locale,
per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui
al
presente capo nei programmi di informazione e di
propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e
specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che
la
societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito
della
sua complessiva programmazione, anche non informativa,
ivi
inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate da produttori indipendenti, al fine di
favorire
l'istruzione, la crescita civile e il progresso
sociale, di
promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare
prestazioni di utilita' sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa'
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento
alla
radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai
fini
dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico
generale
affidati alla stessa, con periodiche verifiche di
risultato
e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilita'
per
la societa' concessionaria di stipulare contratti o
convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento
pubblico in suo favore.».
«Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale). - 1. L'emittenza
radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove
le
culture regionali o locali, nel quadro dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano
ferme
le norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute
dalla legge.
2. La disciplina del sistema dei servizi di media
audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e
riserva,
comunque, un terzo della capacita' trasmissiva,
determinata
con l'adozione del piano di assegnazione delle
frequenze
per la diffusione televisiva su frequenze terrestri,
ai
soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in
tale
ambito.».
«Art. 9 (Ministero dello sviluppo economico). - 1. Il
Ministero esercita le competenze stabilite nel
presente
testo unico nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e
nei
compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter
del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da
ultimo
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre
2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro dello sviluppo
economico per i settori dei servizi di media
audiovisivi e
della radiofonia:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
3. Presso il Ministero operano, nei settori dei
servizi
di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato
di
controllo in materia di televendite e spot di
televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili, di servizi relativi ai pronostici
concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio,
totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche'
il
Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione
TV e minori.».
«Art. 10 (Competenze in materia di servizi di media
audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni). - 1. L'Autorita',
nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla
legge,
assicura il rispetto dei diritti fondamentali della
persona
nel settore delle comunicazioni, anche mediante
servizi di
media audiovisivi o radiofonici;
2. L'Autorita', in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici esercita le competenze
richiamate
dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle
rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti
dalle
norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico,
e,
in particolare le competenze di cui alla legge 6
agosto
1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e
alla
legge 31 luglio 1997, n. 249.».
«Art. 11 (Altre competenze). - 1. Restano ferme le
competenze in materia di servizi di media audiovisivi
e
radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, alla Commissione
parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati
personali e all'Autorita' garante della concorrenza e
del
mercato.».
«Art. 12 (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano la potesta' legislativa concorrente in
materia
di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti
ulteriori
principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in
ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di
frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento
delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e
di
quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti
locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, in base
alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto
dei
principi di non discriminazione, proporzionalita' e
obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute, di tutela
del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle
bellezze
naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per emittente, anche radiofonica
digitale, o
per fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi
di accesso condizionato destinati alla diffusione in
ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi
di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri
oggettivi,
tenendo conto della potenzialita' economica del
soggetto
richiedente, della qualita' della programmazione
prevista e
dei progetti radioelettrici e tecnologici, della
pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate,
della qualita' dei programmi, delle quote percentuali
di
spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del
personale dipendente, con particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli
indici
di ascolto rilevati; il titolare della licenza di
operatore
di rete televisiva in tecnica digitale in ambito
locale,
qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per
lo
svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla
lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi
televisivi
numerici di cui alla autorizzazione rilasciata.».
«Art. 15 (Attivita' di operatore di rete). - 1. Fatti
salvi i criteri e le procedure specifici per la
concessione
dei diritti di uso delle radiofrequenze per la
diffusione
sonora e televisiva, previsti dal codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
obiettivi
di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di
interesse generale, la disciplina per l'attivita' di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva
2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25
del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003,
n. 259, e successive modificazioni.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese
quelle di collegamento, per la diffusione televisiva
e'
conseguito con distinto provvedimento ai sensi della
delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese
quelle di collegamento, per la diffusione sonora e'
conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del
regolamento di cui all'art. 24, comma 1, della legge 3
maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive
in
tecnica digitale restano comunque ferme le
disposizioni di
cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004,
n.
112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha
durata non superiore a venti anni e non inferiore a
dodici
anni ed e' rinnovabile per uguali periodi. Il
Ministero
dello sviluppo economico provvede a uniformare la
durata
delle autorizzazioni degli operatori di rete
rilasciate ai
sensi del presente testo unico con quelle rilasciate
ai
sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto
delle
norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di
contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione
digitale
terrestre stabilite dall'Autorita'.
7. L'attivita' di operatore di rete via cavo o via
satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione
generale, ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 1°
agosto 2003, n. 259.».
«Art. 16 (Autorizzazione per emittente su frequenze
terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di
contenuti audiovisivi e di dati destinati alla
diffusione
in tecnica digitale su frequenze terrestri e'
rilasciata
dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla
deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'art. 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata
ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli
obblighi
previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla
deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS.
3. (soppresso)».
«Art. 17 (Contributi). - 1. L'Autorita' adotta i
criteri per la determinazione dei contributi dovuti
per le
autorizzazioni per la fornitura di programmi
audiovisivi su
frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi
dell'art.
1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio
1997,
n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i
contributi nella misura prevista dall'art. 5 della
deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS.
2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorita' provvede
ad
uniformare i contributi previsti per le diffusioni su
frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli
previsti
per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo
regolamento, l'Autorita' provvede ad uniformare i
contributi dovuti dai fornitori di servizi di media
audiovisivi, indipendentemente dalla rete di
comunicazione
elettrica impiegata.
«Art. 18 (Autorizzazione emittente su frequenze
terrestri in ambito regionale e provinciale). - 1.
L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media
audiovisivi e dati destinati alla diffusione in
tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito,
rispettivamente,
regionale o provinciale, e' rilasciata dai competenti
organi della regione o della provincia, nel rispetto
dei
principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla
base
dei principi di cui all'art. 12.
2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o
provinciale di cui al comma 1 si applica quanto
previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera z).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'art.
12,
comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica
digitale in ambito locale abbia richiesto una o piu'
autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' di cui
al
comma 1, ha diritto a ottenere almeno una
autorizzazione
che consenta di irradiare nel proprio blocco di
programmi
televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle
autorizzazioni per emittente in ambito regionale e
provinciale, rispettivamente da parte della regione o
della
provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate
secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita'
n. 435/01/CONS.».
«Art. 19 (Autorizzazione emittente radiofonica
digitale
su frequenze terrestri). - 1. La disciplina
dell'autorizzazione per la prestazioni di servizi
radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale
e'
contenuta nel regolamento di cui all'art. 15, comma
3.».
«Art. 20 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi
media audiovisivi o radiofonici via satellite). - 1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi media
audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e'
rilasciata dalla Autorita' sulla base della disciplina
stabilita con proprio regolamento.».
«Art. 21 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi
di
media audiovisivi o radiofonici via cavo). - 1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media
audiovisivi lineari o radiofonici via cavo e'
rilasciata
dal Ministero sulla base della disciplina stabilita
con
regolamento dell'Autorita'.
1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di
media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi
di
comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita'
sulla base della disciplina stabilita con proprio
regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010.
«Art. 22 (Trasmissioni simultanee). - 1. Al fine di
favorire la progressiva affermazione delle nuove
tecnologie
trasmissive, alle emittenti, anche radiofoniche
digitali,
che diffondono in chiaro su frequenze terrestri e'
consentita, previa notifica al Ministero, la
trasmissione
simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di
comunicazione elettronica, sulla base della disciplina
stabilita con regolamento dell'Autorita'.».
«Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in
tecnica
analogica). - 1. Il periodo di validita' delle
concessioni
e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive
in
tecnica analogica in ambito nazionale, che siano
consentite
ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio
2004,
n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni
televisive
in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato
dal
Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino
alla
scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale. Tale domanda puo' essere presentata entro il
25
luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettono
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
analogiche nazionali, con una copertura in tecnica
digitale
di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, i soggetti non titolari di concessione in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 3,
4, 6,
8 e 9, della deliberazione dell'Autorita' 1° dicembre
1998,
n. 78, possono proseguire l'esercizio della
radiodiffusione
televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli
obblighi del concessionario.
3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito
locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel
rispetto della definizione di ambito locale televisivo
di
cui all'art. 2, comma 1, lettera z), un medesimo
soggetto
puo' detenere, anche tramite societa' controllate o
collegate, un numero plurimo di concessioni e
autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'
televisiva in
ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 29.
4. Alle emittenti analogiche che trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i limiti di cui all'art.
2,
comma 1, lettera z), e' consentito di trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non
superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso
soggetto e' consentita la programmazione anche
unificata
fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
delle frequenze televisive in tecnica digitale e'
consentito ai soggetti legittimamente operanti in
ambito
locale alla data di entrata in vigore della legge 3
maggio
2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei
bacini
eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni
del
presente comma si applicano anche alle emissioni
televisive
provenienti da Campione d'Italia.».
«Art. 25 (Disciplina dell'avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale). - 1. Fino
all'attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a
qualunque titolo attivita' di radiodiffusione
televisiva in
ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti
previsti per ottenere l'autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge
23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche
attraverso la ripetizione simultanea dei programmi
gia'
diffusi in tecnica analogica, le predette
sperimentazioni
fino alla completa conversione delle reti, nonche'
richiedere, a decorrere dalla data di entrata in
vigore
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei
termini previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n.
435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, e le
autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto
dagli
articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12,
della
medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, i
limiti previsti dall'art. 2-bis, comma 1, quinto
periodo,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
nonche'
quelli stabiliti per la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della
delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, si applicano
fino
all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle
frequenze televisive in tecnica digitale.».
«Art. 26 (Trasmissione dei programmi e collegamenti
di
comunicazioni elettroniche). - 1. Fino alla completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale le
emittenti radiotelevisive analogiche locali possono
trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse
aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il
quale e'
rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani,
tale
facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione
per
emittente, anche radiofonica digitale, in ambito
locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive analogiche locali e'
consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di
diffondere
i propri programmi attraverso piu' impianti di messa
in
onda, nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza, i
collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine
necessari. Alle medesime e', altresi', consentito di
utilizzare i collegamenti di comunicazioni
elettroniche
necessari per le comunicazioni ed i transiti di
servizio,
per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito
di
copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi
direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei
tra
emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di
radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili,
sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base
non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro
radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse
imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza, comprensive anche di
inserzioni
pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni
elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il
pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre
quello
stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e
televisiva locale.».
«Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami
d'azienda).
- 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale
sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti
di
impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive
analogiche private locali e tra queste e i
concessionari
televisivi in ambito nazionale che alla data di
entrata in
vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
non
abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per
cento
del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione
della domanda, che hanno ottenuto la concessione per
la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
tecnica analogica, possono acquisire impianti di
diffusione
e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla
data
di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio
2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive
digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o
di
rami d'azienda tra i soggetti che esercitano
legittimamente
l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a
condizione che le acquisizioni operate siano destinate
alla
diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche,
legittimamente operanti in virtu' di provvedimenti
della
magistratura, che non siano oggetto di situazione
interferenziale e non siano tra quelli risultati
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del
Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validita' delle concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica
in
ambito locale e per la radiodiffusione sonora in
ambito
nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti
o di
rami di aziende, nonche' di intere emittenti
televisive
analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un
altro
concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di
societa' di capitali, di concessionarie svolgenti
attivita'
televisiva o radiofonica costituite in societa'
cooperative
a responsabilita' limitata. Ai soggetti a cui sia
stata
rilasciata piu' di una concessione per la
radiodiffusione
sonora e' consentita la cessione di intere emittenti
radiofoniche analogiche a societa' di capitali di
nuova
costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi',
consentito
di procedere allo scorporo mediante scissione delle
emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti
analogiche concessionarie svolgenti attivita' di
radiodiffusione sonora a carattere comunitario da
parte di
societa' cooperative senza scopo di lucro, di
associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di
radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di
ottenere che la concessione precedentemente conseguita
a
carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo
soggetto
avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente
articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di
comunicazione elettronica necessari per
interconnettersi
con gli impianti acquisiti.».
«Art. 28 (Disposizioni sugli impianti
radiotelevisivi).
- 1. Al fine di agevolare la conversione del sistema
dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione
dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio
degli
impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente in
funzione alla data di entrata in vigore della legge 3
maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al
piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta
utilizzabile ai fini della riallocazione degli
impianti che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'art. 4 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi
periferici,
autorizza le modifiche degli impianti di
radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'art.
32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per
l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree
servite
da ciascuna emittente analogica legittimamente
operante.
Tali modifiche devono essere attuate su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro
radio
e possono consentire anche un limitato ampliamento
delle
aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale
il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
periferici, modifiche degli impianti di
radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'art.
32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede
dell'impresa
o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di
sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il
Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli
impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per
ottemperare
ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in
ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai
commi 2 e
3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee
a
razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti
e ad
agevolarne la conversione alla tecnica digitale e,
fino
alla data di entrata in vigore delle leggi regionali
che
attribuiscono tale competenza alla regione e alla
provincia
ai sensi dell'art. 12, autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalita'.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti
legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli
impianti
di diffusione e di collegamento legittimamente
eserciti
possono essere convertiti alla tecnica digitale.
L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione
al
Ministero.
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e
televisiva
in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a
carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti
individuati dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive
in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla
loro
adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle
province
autonome, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto
radioelettrico dal Ministero, che dispone il
trasferimento
e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con
il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarita' di autorizzazione o di altro
legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o
televisiva
da' diritto ad ottenere dal comune competente il
rilascio
di permesso di costruire per gli impianti di
diffusione e
di collegamento eserciti e per le relative
infrastrutture
compatibilmente con la disciplina vigente in materia
di
realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.».
«Art. 29 (Diffusioni interconnesse). - 1. La
trasmissione di programmi in contemporanea da parte
delle
emittenti radiotelevisive analogiche private locali,
anche
operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata
ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede
entro
un mese dalla data del ricevimento della domanda;
trascorso
tale termine senza che il Ministero medesimo si sia
espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo'
essere presentata da consorzi di emittenti locali
analogiche costituiti secondo le forme previste
dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo
1992, n. 255, o dalle singole emittenti analogiche
concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive
intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in
contemporanea per una durata di sei ore per le
emittenti
radiofoniche analogiche e di dodici ore per le
emittenti
televisive analogiche. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte di soggetti
autorizzati e' consentita, previa comunicazione da
inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno
quindici
giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni
informative
per eventi eccezionali e non prevedibili di cui
all'art. 5,
comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono
evidenziare,
durante i predetti programmi, l'autonoma e originale
identita' locale e le relative denominazioni
identificative
di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto
divieto di utilizzo parziale o totale della
denominazione
che contraddistingue la programmazione comune in orari
diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti analogiche, televisive o radiofoniche,
che operano ai sensi del presente articolo sono
considerate
emittenti esercenti reti locali.
7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di
emittenti
locali analogiche, televisive o radiofoniche, o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano
presentato
richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo
massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale
comporta la possibilita' per detti soggetti di
emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o
produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di
Stati
membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno
ratificato la Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre
1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso
di
interconnessione con canali satellitari o con
emittenti
televisive estere questa potra' avvenire per un tempo
limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito
per
l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in
contemporanea o
interconnesse tra emittenti analogiche che formano
circuiti
a prevalente carattere comunitario sempreche' le
stesse
emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,
diffondano
messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le
emittenti
analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in
materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al
presente comma.».
«Art. 30 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi).
-
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e
ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero, il quale assegna le
frequenze
di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente
deve
allegare alla domanda il progetto tecnico
dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai
comuni,
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di
enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna.
I
comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o
consorzi di enti locali privi di copertura
radioelettrica
possono richiedere al Ministero autorizzazione
all'installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e
locale, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera
f).
2. L'esercizio di emittenti televisive analogiche i
cui
impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione
e
alla trasmissione via etere simultanea e integrale di
segnali televisivi di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute e' consentito,
previa
autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze
di
funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione
e'
rilasciata ai comuni, alle comunita' montane e ad
altri
enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione
limitata al territorio in cui risiedono le minoranze
linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva
di
frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g),
della
legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti
televisive analogiche che trasmettono nelle lingue
delle
stesse minoranze e' consentito alle medesime
condizioni ai
soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera aa),
numero
3).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1°
aprile 1992, n. 77, S.O.
«Art. 33 (Comunicati di organi pubblici). - 1. Il
Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e
gli
enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed
eccezionali esigenze di pubblica necessita',
nell'ambito
interessato da dette esigenze, possono chiedere alle
emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che
analogiche, o alla concessionaria del servizio
pubblico
generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di
brevi
comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi
immediatamente. Analoga richiesta potra' essere
effettuata
ai fornitori di servizi di media a richiesta, che
dovranno
inserire i predetti comunicati nel loro catalogo,
dandone
adeguato rilievo.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e' tenuta a trasmettere i
comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente
della Repubblica, dei Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente
del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte
Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi,
facendo
precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita
menzione
della provenienza dei comunicati e delle
dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la
richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha
effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a
darne
contemporanea comunicazione alla Commissione
parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica
dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
dal
medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il
Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante
le
proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui
all'art.
34, nonche' dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36-bis,
limitatamente alla violazione di norme in materia di
tutela
dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorita', previa contestazione della violazione
agli
interessati ed assegnazione di un termine non
superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi
piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione
o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta
giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3
dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste
dall'art. 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione
penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per
quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori,
dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene
data
adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da
parte
del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore
di
massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni
I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi dell'art. 35-bis si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e
4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei
diritti
dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla
Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui
alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa
sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da
eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel
sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le
procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita'
medesima, la verifica del rispetto dei principi
enunciati
dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il
mercato rilevante conformemente ai principi di cui
agli
articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7
marzo
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica
che
non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono,
posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai
commi
7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro,
oltre che
dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del
sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso,
delle
dimensioni di efficienza economica dell'impresa
nonche'
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un
gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni si trovi nella condizione di potere
superare,
prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10,
11 e
12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l'impresa o il
gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di
accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita'
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo sono nulli.
5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la
nullita' di
cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di
cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi
7, 8,
9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina
la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di
dover
disporre misure che incidano sulla struttura
dell'impresa,
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda,
e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un
congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione;
tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici
mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si
applicano in
sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni,
delle
licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza
di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al
comma
5, i relativi procedimenti e le modalita' di
comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti
interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni
in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita'
di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne
siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire
documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore
di
contenuti, anche attraverso societa' qualificabili
come
controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e
15, non
puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano
di
diffondere piu' del 20 per cento del totale dei
programmi
televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in
ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo
piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi
per
ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul
numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della
legge
n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze
terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica
digitale possono concorrere a formare la base di
calcolo
ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento
della
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per
cento non sono computati i programmi che costituiscono
la
replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica. Il presente criterio di calcolo si applica
solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono
il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti
tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma
6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249,
non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo al
netto dei diritti dell'erario, da pubblicita'
nazionale e
locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del
prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni
sui
prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a
carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attivita'
indicate
all'art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive
a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di
quotidiani
e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria
elettronica e
annuaristica anche per il tramite di internet e dalla
utilizzazione delle opere cinematografiche nelle
diverse
forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate
o
collegate, i cui ricavi nel settore delle
comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del
sistema
medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva
in
ambito nazionale attraverso piu' di una rete non
possono,
prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni
in
imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare
alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'art.
2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque
possedute
per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni
che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da
quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o
in
connessione ad operazioni di fusione, scissione,
scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano
accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della
somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da
essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi
dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi
primo e
secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria,
allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la
possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea
ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico
idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti
delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorita' vigila sull'andamento e
sull'evoluzione
dei mercati relativi al sistema integrato delle
comunicazioni, rendendo pubblici con apposite
relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate,
nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza
dei
limiti indicati nel presente articolo.».
«Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio
pubblico
generale radiotelevisivo). - 1. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a
una
societa' per azioni, che, nel rispetto dei principi di
cui
all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto
nazionale
di servizio stipulato con il Ministero e di contratti
di
servizio regionali e, per le province autonome di
Trento e
di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati
i
diritti e gli obblighi della societa' concessionaria.
Tali
contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai
sensi dell'art. 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive
e radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della
scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,
anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale
numero di
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione
dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse
le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore
dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle
associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli
altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una societa' per la produzione,
la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e
alla valorizzazione della lingua, della cultura e
dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei
programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la
regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che
tengano
conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli
stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione
di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire
dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge
3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'art. 38;
p) l'articolazione della societa' concessionaria in
una o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna
regione e,
per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province
autonome
di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in
attuazione
dell'art. 32, comma 3;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita'
di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della
societa'
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia
finanziaria
e contabile in relazione all'attivita' di adempimento
degli
obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita'
e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun
rinnovo
triennale del contratto nazionale di servizio, sono
fissate
le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite
in
relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e
locali.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico generale radiotelevisivo e'
consentito
lo svolgimento, direttamente o attraverso societa'
collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
connesse
alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di
altre
attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici
servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.».
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). -
1.
L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite
con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione
degli
obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su
frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con
proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera
dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai
fornitori
di contenuti;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali
audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica,
sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di
prodotti di
cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis al
D.M. 9
dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorita';
d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita',
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all'obbligo di trasmissione dei messaggi di
comunicazione
pubblica, di cui all'art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex
dall'art.
1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai
regolamenti
dell'Autorita';
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all'art. 32-bis;
i) in materia dei divieti di cui all'art. 32, comma
2;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio per il quale e'
rilasciato
il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art.
5,
comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra
contabili,
dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n.
650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689, e
successive modificazioni, delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere
a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere
d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m)
e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel
caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti
pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma
2
e' escluso il beneficio del pagamento in misura
ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689,
e successive modificazioni.
3.
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle
lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone
altresi', nei confronti dell'emittente o, anche
analogica,
o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attivita'
per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu'
regolamenti nei confronti degli esercenti della
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le
sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono
ridotte ad
un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2,
sono
ridotte ad un quinto.
6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni
di
norme previste dal presente testo unico in materia di
minori, ai sensi dell'art. 35.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui
all'art.
43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e
31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti
assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni,
applica
le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.
9. Se la violazione e' di particolare gravita' o
reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti
dell'emittente o, anche analoga, o dell'emittente
radiofonica la sospensione dell'attivita' per un
periodo
non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu' gravi
di
mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della
stessa Autorita', la revoca della concessione o
dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.».
«Art. 53 (Principio di specialita'). - 1. In
considerazione degli obiettivi di tutela del
pluralismo e
degli altri obiettivi di interesse generale
perseguiti,
tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso
efficace
e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di
adottare
misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare
investimenti efficienti in materia di infrastrutture,
promovendo innovazione, e di adottare misure
rispettose e
tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati
emergenti,
le disposizioni del presente testo unico in materia di
reti
utilizzate per la diffusione di servizi di media
audiovisivi e radiofonici di cui all'art. 1, comma 2,
costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai
sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1°
agosto
2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal
medesimo.».
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 18
Allineamento dei titoli abilitativi
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita'
per le
garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva
competenza, e
nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12,
13 e 14 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono
ad allineare,
secondo criteri di semplificazione ed unificazione, i
titoli
abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorita'
per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS e 1°
marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal
presente decreto.
2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni
dalla data
di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita'
adegua i propri
regolamenti alla disciplina contenuta nel presente
decreto.
Note all'art. 18:
- Per l'art. 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, si veda note all'art. 17.
- Gli articoli 13 e 14, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, cosi' recitano:
«Art. 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per le
comunicazioni (Corecom)). - 1. Le funzioni di cui ai
commi
1 e 2 dell'art. 10 sono svolte anche attraverso i
Comitati
regionali per le comunicazioni (Corecom), organi
funzionali
dell'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 13, della
legge
31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali
funzioni
i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono
degli ispettorati territoriali del Ministero.
Art. 14 (Disposizioni particolari per la regione
autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di
Trento
e di Bolzano). - 1. Fermo restando il rispetto dei
principi
fondamentali previsti dal presente testo unico, la
regione
autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al
medesimo
testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad
esse
spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle
relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.».
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
|