IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTO L' ART. 29 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 ,
CHE DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE, ENTRO SEI MESI
DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA
LEGGE, SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI
PARLAMENTARI, UNO O PIÙ DECRETI AVENTI VALORE DI
LEGGE ORDINARIA PER MODIFICARE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL TITOLO II DELLA LEGGE 14 APRILE 1975,
N. 103, CONCERNENTE GLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO;
SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 1991;
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:
CAPO
I
ART.
1. ABROGAZIONE
1 . LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO II DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103, SONO SOSTITUITE DALLE NORME DEL
PRESENTE DECRETO.
CAPO
II
ART.
2. INSTALLAZIONE RETI E IMPIANTI DI DIFFUSIONE VIA
CAVO
1 .
L'INSTALLAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI
DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA, MONO E PLURICANALE,
VIA CAVO SPETTA ALLO STATO CHE LA REALIZZA
DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO CONCESSIONARI DI RETI E
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI.
ART.
3. OBBLIGHI DEI GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
1 . I
GESTORI DEL MEZZO PUBBLICO SONO TENUTI AD ASSICURARE
IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI SONORI E
TELEVISIVI AI SOGGETTI MUNITI DELLA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 9.
ART.
4. CONCESSIONE AI PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DI RETI E IMPIANTI
1 .
NEL CASO IN CUI NON VI SIA LA DISPONIBILITÀ DEI
MEZZI PUBBLICI, ACCERTATA SECONDO LE MODALITÀ
PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 13, PUÒ
ESSERE RICHIESTO AL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI
IMPIANTI IN AMBITO LOCALE, DEFINITO DAL REGOLAMENTO
SUDDETTO.
2 . LA
DOMANDA DI CONCESSIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA UN
PROGETTO ESECUTIVO E DA UNA RELAZIONE TECNICA
RECANTE I TERMINI E LE MODALITÀ PER REALIZZARE
L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLA RETE E DEGLI
IMPIANTI.
3 . LA
DETERMINAZIONE MINISTERIALE SULLA RICHIESTA DEVE
ESSERE COMUNICATA ALLO INTERESSATO NEL TERMINE DI
CENTOTTANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA.
4 . AI
FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE SI APPLICANO, IN
QUANTO COMPATIBILI, LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI
OPERE E LAVORI PUBBLICI, NONCHÉ QUELLE VIGENTI
SULLE CONCESSIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AD
USO PUBBLICO DI CUI AL LIBRO IV DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156.
5 . IL
DECRETO DI CONCESSIONE DEFINISCE LE MODALITÀ DI
DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI AGLI UTENTI, NONCHÉ GLI
OBBLIGHI DI ALLACCIAMENTO DEI RESIDENTI.
ART.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
1 . LA
CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLA
RETE E DEGLI IMPIANTI HA DURATA NON SUPERIORE A
VENTI ANNI.
2 . LA
CONCESSIONE PUÒ ESSERE RINNOVATA.
ART.
6. TASSA SULLE CONCESSIONI
1 . LA
CONCESSIONE È SOGGETTA ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE NELLA MISURA E NEI MODI INDICATI NELLA
TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641, COME MODIFICATA
DAL COMMA SEGUENTE:
2 .
DOPO LA VOCE N. 126 DELLA TARIFFA APPROVATA CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE
1972, N. 641, È AGGIUNTA LA SEGUENTE:
ART.
7. INTERFERENZE E DUPLICAZIONI
1 .
ALLO SCOPO DI EVITARE INTERFERENZE E DUPLICAZIONI, I
GESTORI DI RETI E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
DISCIPLINANO I RECIPROCI RAPPORTI MEDIANTE ACCORDI,
AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 .
ART.
8. VERIFICHE E SOPRALLUOGHI
1 .
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROCEDERE ALLA VERIFICA
TECNICA DELLA RETE E PUÒ EFFETTUARE, IN QUALSIASI
MOMENTO, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE ALLO SCOPO DI
RISCONTRARE LA CORRISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ALLE
PRESCRIZIONI TECNICHE.
2 .
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ IMPORRE, CON CONGRUO
PREAVVISO, AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DI SPOSTARE
GLI IMPIANTI E LA RETE DEI CAVI QUALORA LO
RICHIEDANO PREMINENTI INTERESSI PUBBLICI, IN
CONFORMITÀ AL PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO
SUPERIORE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI.
CAPO
III
ART.
9. AUTORIZZAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI
VIA CAVO
1 . LA
DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI VIA
CAVO È SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON
DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI.
2 . LE
AUTORIZZAZIONI SI DIVERSIFICANO NELL'OGGETTO CON
RIFERIMENTO ALLE ANALOGHE CONCESSIONI DI
RADIODIFFUSIONE, CONTEMPLATE NELLA LEGGE 6 AGOSTO
1990, N. 223 .
3 .
PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE SONO
APPLICABILI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI
DETTATE DALLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, AD
ECCEZIONE DI QUELLE DI CUI AL COMMA DICIOTTESIMO
DELL'ART. 16 ED AI COMMI PRIMO, SECONDO E SESTO
DELL'ART. 20.
ART.
10. UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE DEI
GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO E PRIVATO
1 .
PER LA DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI SONORI E
TELEVISIVI VIA CAVO, I RICHIEDENTI LA AUTORIZZAZIONE
DEVONO SERVIRSI DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE DEI
GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO, SALVO CHE SIANO
TITOLARI DELLA CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 4.
2 . IN
ASSENZA DEI MEZZI DEI GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO,
L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ALTRESÌ ESSERE RILASCIATA AI
SOGGETTI CHE INTENDANO UTILIZZARE I MEZZI DI
TELECOMUNICAZIONE REALIZZATI IN CONCESSIONE DA
PRIVATI; IN TAL CASO ALL'ATTO DELLA RICHIESTA
L'INTERESSATO DEVE PRODURRE LE INTESE INTERCORSE CON
IL CONCESSIONARIO DI CUI ALL'ART. 4. IL
CONCESSIONARIO È OBBLIGATO AD ACCETTARE LE
RICHIESTE DI UTILIZZO DEI MEZZI DI
TELECOMUNICAZIONE, SECONDO LE CONDIZIONI E LE
MODALITÀ TECNICHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CUI
ALL'ART. 13. TALI MODALITÀ DEVONO PREVEDERE LA
MESSA A DISPOSIZIONE DELL'INTERA CAPACITÀ
DELL'IMPIANTO DEDOTTA LA EVENTUALE QUOTA
DIRETTAMENTE UTILIZZATA DAL CONCESSIONARIO.
3 .
L'APPLICAZIONE DEL COMMA SECONDO È CONTESTUALE
ALL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO.
ART.
11. CANONI E TASSE
1 . IL
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE È TENUTO AL PAGAMENTO
DI UN CANONE E DI UNA TASSA DI CONCESSIONE
GOVERNATIVA IL CUI AMMONTARE È PARI A QUELLO
STABILITO PER LE ANALOGHE CONCESSIONI RILASCIATE PER
LA RADIODIFFUSIONE.
ART.
12. EQUIPARAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE
CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE
1 . LE
AUTORIZZAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI VIA
CAVO, MONO E PLURICANALE, SOGGIACCIONO ALLE MEDESIME
NORME ANTITRUST DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 19 DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223.
CAPO
IV
ART.
13. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1 . IL
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
ADOTTA IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PRESENTE DECRETO
AI SENSI DELL' ART. 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988,
N. 400 , SENTITO IL GARANTE, IL CONSIGLIO SUPERIORE
TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI E LE COMMISSIONI
PARLAMENTARI COMPETENTI, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI
DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
MEDESIMO.
ART.
14. CANONI DI UTENZA
1 . LE
MISURE DEI CANONI DOVUTI DAGLI UTENTI, AUTORIZZATI A
NORMA DELL'ART. 10, DELLE RETI VIA CAVO SONO
STABILITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI.
ART.
15. ESCLUSIONE DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
1 .
NON SONO SOGGETTI ALLE CONCESSIONI ED ALLE
AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI,
DESTINATI AD USO PRIVATO ED ESCLUSIVO DEL
PROPRIETARIO, DI CUI ALL'ART. 183 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156,
COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103.
2 .
CHIUNQUE INTENDA INSTALLARE ED ESERCITARE GLI
IMPIANTI DI CUI AL COMMA PRIMO È TENUTO A DARNE
PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI. SONO VIETATI PER TALI
IMPIANTI LA INTERCONNESSIONE E L'ALLACCIAMENTO CON
QUALSIASI ALTRA RETE PUBBLICA O PRIVATA.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 22 FEBBRAIO 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MAMMÌ, MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTELLI
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