IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche;
Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una
modifica della direttiva 98/34/CE, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizione preliminare
1. Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, è
sostituito dal seguente: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998".
2. Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le
parole: "direttiva 83/189/CEE del 28 marzo
1983", ovvero le parole: "direttiva
83/189/CEE" sono sostituite dalle seguenti:
"direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva
98/48/CE".
Art. 2. Sostituzione articolo 1 della legge
n. 317 del 1986
1. L'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1986
è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini
della presente legge, nonché per l'esercizio delle
competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n.
390, convertito, con modificazioni dalla legge 12
agosto 1982, n. 597, si intende per:
a) "prodotto: i prodotti di fabbricazione
industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti
della pesca;
b) "servizio: qualsiasi servizio della società
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio
prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza,
per via elettronica e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi. Ai fini della presente
definizione si intende: per "servizio a distanza
un servizio fornito senza la presenza simultanea delle
parti; per "servizio per via elettronica un
servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione
mediante attrezzature elettroniche di trattamento,
compresa la compressione digitale e di memorizzazione
di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e
ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri
mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta
individuale di un destinatario di servizi un servizio
fornito mediante trasmissione di dati su richiesta
individuale;
c) "regola relativa ai servizi : un requisito di
natura generale relativo all'accesso alle attività di
servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in
particolare le disposizioni relative al prestatore di
servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad
esclusione delle regole che non riguardino
specificamente i servizi definiti al predetto punto
b). Si considera riguardante specificamente i servizi
della società dell'informazione una regola che, alla
luce della sua motivazione e del testo del relativo
dispositivo, si pone come finalità e obiettivo
specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni
puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato
tali servizi; non si considera riguardante
specificamente i servizi della società
dell'informazione una regola che riguarda tali servizi
solo in modo implicito o incidentale;
d) "specifica tecnica: una specifica normativa
contenuta in un documento che definisce le
caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i
livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la
sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la
denominazione di vendita, la terminologia, i simboli,
le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di
valutazione della conformità. Sono altresì compresi
i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai
prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo
1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai
prodotti destinati all'alimentazione umana e animale,
nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni, così come i metodi ed i
procedimenti di produzione relativi agli altri
prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle
caratteristiche di questi ultimi;
e) "altro requisito: un requisito diverso da una
specifica tecnica, prescritto per un prodotto per
motivi di tutela, in particolare dei consumatori o
dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo
la commercializzazione, quali le sue condizioni di
utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di
eliminazione, qualora tali condizioni possano
influenzare in modo significativo la composizione o la
natura del prodotto o la sua commercializzazione;
f) "norma: una specifica tecnica, approvata da un
organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di
normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti
categorie: norma internazionale, norma europea, norma
nazionale. Sono norme internazionali, europee o
nazionali, le norme adottate e messe a disposizione
del pubblico rispettivamente da un'organizzazione
internazionale di normalizzazione, da un organismo
europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale
di normalizzazione;
g) "programma di normalizzazione : un piano di
lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla
lettera l) contenente l'elenco delle materie
costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;
h) "progetto di norma il documento contenente il
testo delle specifiche tecniche per una determinata
materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la
procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta
dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini
di pubblica inchiesta o di commento;
i) "organismo europeo di normalizzazione: uno
degli organismi elencati nell'allegato I della
direttiva 98/34/CE;
l) "organismo nazionale di normalizzazione: uno
degli organismi elencati nell'allegato II della
direttiva 98/34/CE;
m) "regola tecnica: una specifica tecnica o altro
requisito o una regola relativa ai servizi, comprese
le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si
applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la
commercializzazione, la prestazione di servizi, lo
stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo
degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una
parte importante di esso. Costituiscono, inoltre,
regole tecniche le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative, che vietano la
fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione
o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o
l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come
fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate
all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole
tecniche:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative che fanno riferimento diretto ovvero
indiretto, attraverso codici professionali o di buona
prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a
regole relative ai servizi e la cui osservanza
conferisce una presunzione di conformità alle
prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione
è parte contraente e che, nell'interesse generale
mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri
requisiti o di regole relative ai servizi, ad
eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le
regole relative ai servizi connessi con misure di
carattere fiscale o finanziario che influenzano il
consumo di prodotti o di servizi, promuovendo
l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri
requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse
le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole
relative ai servizi connessi con misure di sicurezza
sociale;
n) "progetto di regola tecnica: il testo di una
regola tecnica, comprendente anche disposizioni
amministrative, elaborato per adottarlo o farlo
adottare come regola tecnica e che si trovi in una
fase preparatoria in cui sia ancora possibile
apportarvi emendamenti sostanziali;
o) "ispettorato tecnico: l'ispettorato tecnico
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
Art. 3. Inserimento dell'articolo 1-bis
nella legge n. 317 del 1986
1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo
l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Ambito di applicazione della
procedura di informazione). - 1. I progetti di regole
tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione
di cui alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati
nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui
all'articolo 1, lettera a), della direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;
d) alle regole relative ai servizi concernenti
questioni che costituiscono oggetto di normativa
comunitaria in materia di servizi di
telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva
90/387/CEE;
e) alle regole relative ai servizi concernenti
questioni che costituiscono oggetto di una normativa
comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo
di quelli indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8,
alle regole relative ai servizi emanate dai o per i
mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o
organi che effettuano operazioni di compensazione o di
pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato,
per garantire la protezione delle persone e, in
particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego
dei prodotti, a condizione che tali misure non
influiscano sui prodotti stessi".
Art. 4. Modificazioni all'articolo 5 della
legge n. 317 del 1986
1. L'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1986 è
modificato come segue:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi
europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di
trattare a livello europeo e secondo le procedure
definite dagli organismi europei di normalizzazione,
un soggetto compreso nel programma annuale di
normalizzazione degli organismi italiani di
normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale
iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa
pregiudicare una decisione in merito;
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di
una norma europea per la quale la Commissione europea
abbia conferito agli organismi europei di
normalizzazione un mandato con un termine determinato,
gli organismi italiani di normalizzazione non
intraprendono alcuna azione che possa recare
pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in
particolare nel settore in questione non pubblicano
una norma nazionale nuova o riveduta che non sia
interamente conforme ad una norma europea già
esistente;
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico,
un'amministrazione pubblica ha presentato ad un
organismo italiano di normalizzazione la richiesta di
elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a
determinati prodotti in vista dell'emanazione di una
regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In
questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla
Commissione europea la richiesta di elaborazione della
specifica tecnica o della norma con la stessa
procedura prevista per la comunicazione dei progetti
di regole tecniche, indicando i motivi che ne
giustificano la formulazione;
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo
italiano di normalizzazione senza attuare le procedure
previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non
può essere assunta come riferimento per l'adozione di
atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti
nel campo d'applicazione della presente legge, nonché
ogni modifica importante degli stessi che ne altera la
portata, ne abbrevia il calendario di applicazione
iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le
specifiche o i requisiti, sono trasmessi
all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla
loro adozione; se il progetto di regola tecnica
concerne il semplice recepimento integrale di una
norma internazionale o europea, si può omettere dalla
trasmissione il testo della norma recepita, indicando
un semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla
documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei
motivi che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi
prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla
quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare
la procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e
direttamente in questione, se la loro conoscenza è
necessaria per valutare la portata del progetto di
regola tecnica, se tale testo è stato già trasmesso
in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente
indicare gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma
6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da
un'esauriente relazione sui motivi che la
giustificano;
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in
provvedimenti, anche con valore o forza di legge,
ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del
Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al
comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero
proponente con competenza istituzionale prevalente per
la materia;
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti
in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli
adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati,
subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari,
a cura del Ministero con competenza istituzionale
prevalente per la materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i
progetti di regole tecniche, completi della relativa
documentazione, alla Commissione europea ed espleta
gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione
della presente legge deve essere indicato un
riferimento alla direttiva 98/34/CE.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei
soggetti che presentano i progetti di regole tecniche
o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di
regole tecniche presentati da altri Stati membri
dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il
progetto di regola tecnica presenta aspetti che
interessano più soggetti, di indire presso il
Dipartimento per le politiche comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di
coordinamento per la verifica della completezza delle
comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.";
d) il comma 6 è soppresso.
Art. 5. Modificazioni all'articolo 6 della
legge n. 317 del 1986
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n.
317 del 1986 è sostituito dal seguente:
"2. Le osservazioni o i pareri circostanziati
formulati sui progetti di regole tecniche presentati
da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati
all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla
Commissione europea, tenendo conto dei risultati
dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi
dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le
specifiche tecniche o altri requisiti o le regole
relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri
circostanziati possono fondarsi unicamente sugli
aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli
scambi o, per le regole relative ai servizi, alla
libera circolazione dei servizi o alla libertà di
stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli
elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto
riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i
pareri circostanziati non possono comunque
pregiudicare misure di politica culturale, in
particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato
membro dell'Unione europea che ha presentato il
progetto può adottare secondo il diritto comunitario,
tenendo conto della diversità linguistica, delle
specificità nazionali e regionali, nonché dei loro
patrimoni culturali.".
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 9 della
legge n. 317 del 1986
1. L'articolo 9 della citata legge n. 317 del 1986
è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Differimento della messa in vigore di
regole tecniche). - 1. La regola tecnica non può
essere messa in vigore prima della data di scadenza
del termine di tre mesi a decorrere dalla data
comunicata dalla Commissione europea quale data di
ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato
della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo
5, di seguito "data di notifica.
2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette
un parere circostanziato secondo il quale il progetto
di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di
creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o
alla libera circolazione dei servizi o alla libertà
di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito
del mercato interno, la regola tecnica non può essere
messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere
dalla data di notifica:
a) quattro mesi, nel caso di regole di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2);
b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo,
sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla
lettera a) e da altre regole relative ai servizi;
c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo,
quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa
ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente
lettera il parere circostanziato deve avere un
contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6,
comma 2.
3. Nel caso di un progetto di regola tecnica
diversa da una regola relativa ai servizi, se nel
periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la
Commissione europea notifica la sua intenzione di
proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o
una decisione in materia conformemente all'articolo
249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa
in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di
dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a
diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio
dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea comunica la constatazione che il progetto di
regola tecnica concerne una materia oggetto di una
proposta di direttiva, di regolamento o di decisione
presentata al Consiglio dell'Unione europea
conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola
tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un
periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di
notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la
sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta
una posizione comune.
5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e
4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro
della proposta o del progetto o la rinuncia
all'intenzione di proporre o di adottare un atto
comunitario cogente ovvero se è adottato un atto
comunitario vincolante da parte del Consiglio o della
Commissione.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in
cui l'adozione di regole tecniche è resa necessaria
da urgenti motivi giustificati da una situazione grave
e imprevedibile inerente alla tutela della salute
delle persone e degli animali, alla preservazione dei
vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai
servizi, giustificati anche da motivi di ordine
pubblico, in particolare in materia di tutela dei
minori, ovvero giustificati da una situazione grave
inerente alla tutela della sicurezza e integrità del
sistema finanziario e, in particolare, ai fini della
tutela dei depositanti, degli investitori e degli
assicurati.".
Art. 7. Disposizioni aggiuntive
1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo
l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Adempimenti procedurali). - 1. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Ispettorato
tecnico informa i soggetti di cui all'articolo 5,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il
progetto di regola tecnica, della sua comunicazione
alla Commissione europea e della data di scadenza del
termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1,
nonché del numero assegnato da detta Commissione al
relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9,
comma 1, la Commissione europea trasmette
all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di
regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o
da un altro Stato membro dell'Unione europea,
l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
affinché formulino una risposta da inviare alla
Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico,
nella quale è indicato se ed in quale misura è
possibile tenere conto delle osservazioni nella
stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9,
comma 1, la Commissione europea trasmette
all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un
progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione
medesima o da un altro Stato membro dell'Unione
europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente
i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo,
comunicando anche il nuovo termine di differimento
della messa in vigore della misura ai sensi
dell'articolo 9. Entro tale termine detti soggetti
formulano una risposta al parere circostanziato, da
inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato
tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si
intendono apportare al progetto per conformarlo al
parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai
servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo valutano impossibile tenere conto del parere
circostanziato, essi formulano una risposta, da
inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato
tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti
contestati, sono indicati i motivi per i quali non è
possibile tenerne conto nella stesura definitiva della
regola tecnica.
5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la
Commissione europea formula sulle risposte ai pareri
circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9,
comma 1, la Commissione europea trasmette
all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi
dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di
regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, comunicando anche il nuovo termine
di differimento della messa in vigore della misura ai
sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui
ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai
soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola
tecnica sono effettuate anche al Ministro per i
rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in
disegni di legge di iniziativa parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta
una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione
della presente legge è inviato all'Ispettorato
tecnico, all'atto della sua pubblicazione o
diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla
loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi
2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi
commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione
alla Commissione europea.
Art. 9-ter (Esclusione di adempimenti). - 1. L'
articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
3, 4 e 5, e l'articolo 9 non si applicano alle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che
danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di
regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo
internazionale che dà luogo all'adozione di
specifiche tecniche o di regole comuni relative ai
servizi comuni nella Comunità;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste
negli atti comunitari cogenti;
d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee;
f) si limitano a modificare una regola tecnica
conformemente ad una richiesta della Commissione
europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi
o, per le regole relative ai servizi, alla libera
circolazione dei servizi o alla libertà di
stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle regole tecniche
che vietano la fabbricazione di prodotti senza
ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche
tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative
ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli
accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), numero 2).".
Art. 8. Agenzia per le normative ed i
controlli tecnici
1. L'Agenzia per le normative ed i controlli
tecnici subentra, ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nelle
funzioni e nei compiti attribuiti dal presente
provvedimento all'ispettorato tecnico.
Art. 9. Aggiunta di allegati alla legge n.
317 del 1986
2. Alla citata legge n. 317 del 1986 sono aggiunti,
in fine, i seguenti allegati:
"Allegato I
Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo
1-bis, comma 2, lettera a)
1. Servizi non forniti "a distanza .
Servizi forniti in presenza del prestatario e del
destinatario, anche se mediante dispositivi
elettronici:
a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante
attrezzature elettroniche, ma con la presenza del
paziente;
b) consultazione di un catalogo elettronico in un
negozio in presenza del cliente;
c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete
informatica in un'agenzia viaggi in presenza del
cliente;
d) giochi elettronici messi a disposizione di un
giocatore presente in una sala giochi.
2. Servizi non forniti "per via elettronica .
2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano
l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
a) distributori automatici di biglietti (banconote,
biglietti ferroviari);
b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a
pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita
intervengono dispositivi elettronici per controllare
l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e
di software su dischetti.
2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi
elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
a) servizi di telefonia vocale;
b) servizi telefax/telex;
c) servizi forniti mediante telefonia vocale o
telefax;
d) consulto medico per telefono/telefax;
e) consulenza legale per telefono/telefax;
f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. Servizi non forniti "a richiesta individuale
di un destinatario di servizi .
Servizi forniti mediante invio di dati senza una
richiesta individuale e destinati alla ricezione
simultanea da parte di un numero illimitato di
destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i
servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui
all'articolo 1, lettera a), della direttiva
89/552/CEE;
b) servizi di radiodiffusione sonora;
c) teletesto (televisivo).
Allegato II
Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e).
1. Servizi d'investimento.
2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione.
3. Servizi bancari.
4. Operazioni relative ai fondi di pensione.
5. Servizi concernenti operazioni a termine o in
opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
a) i servizi di investimento di cui all'allegato della
direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di
investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della
direttiva 89/646/CEE;
c) le operazioni che riguardano attività di
assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.".
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