IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega al
Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a
u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le
stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con
cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso
di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio
del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge
1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi
di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente
e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati
ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se
vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata
se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e
di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di
legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei
modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3
è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali
il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II,
quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche
in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la
dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge
e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel
rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente
od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo
dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I - Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai
sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati
programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili
e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di
salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto,
senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle
altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti,
nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità
amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese,
liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la
semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da
aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del
disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle
misure minime di cui al comma 1.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le
tecnologie , e il Ministro per la semplificazione normativa in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
Titolo VI - Adempimenti
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica
di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati
a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1
non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di
libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale
con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso
il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta
di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente,
del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalità del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o
delle categorie di dati relativi alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento..
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione
del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di
cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad
altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta
e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26,
comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento
richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si
tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20
e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto o mediante regole di condotta esistenti
nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i
propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine
all'inosservanza delle garanzie medesime;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6,
e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata
che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I - Profili generali
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui
il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di
cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da
39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale e civile.
Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la
visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e
il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile.
La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima
della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui
al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in
ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non
si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da
39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei
collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai
soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e
non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche
sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici,
a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di
particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17
sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla
specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo
concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i
trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati
trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per
rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui
i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei
requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle
categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali
essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11,
14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni
di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione
di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale
disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta
nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla
disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare,
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici,
nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato
degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica
delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto
con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e
uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in
particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività
a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui
all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di
usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di
benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri
benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità
giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento
dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla
riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti
di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di
giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi
o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze
e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di
suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare
a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V - Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i
soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e
tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno
gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi
e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove
richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete
di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità
semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3,
le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di
fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di
rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei
casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione
di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da
uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere
o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità
fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o
ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno
di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime
di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra
l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo
modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli
assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi
dell'articolo 12.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a),
da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente
comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri
compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte
dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta
in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e
la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a
quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di
tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni
di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui
agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito,
in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta,
e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma
3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma
1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le
generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni
del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita
richiesta dell'interessato.
Capo V - Dati genetici
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei
soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi
da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha
il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente
sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte
è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure
ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano
una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella
e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al
parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia
interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Titolo VI - Istruzione
Capo I - Profili generali
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I
dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici
o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario
per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II - Trattamento per scopi storici
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati
per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo
11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua,
in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in
armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti
di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e
alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per
scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e
resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo
106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di
un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto
a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o
più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322
del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che
permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei
principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie
previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal
codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2,
resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non
è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7
nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale
Capo I - Profili generali
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso
a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico
ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o
dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili,
relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione
di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli
ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai
sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge
o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e
della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono
accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a
tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I - Sistemi informativi
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118
sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati
per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.
Titolo X - Comunicazioni elettroniche
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato
o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e
i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini
di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio
informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che
sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre
dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti
dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e
4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente
il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore
aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità
di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera
b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito
con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi
indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta
e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui
al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando
l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di
situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa
da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e
repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono
conservati per trenta giorni.
2. (Abrogato)
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona
offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. (Abrogato)
4-bis. (Abrogato)
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli
uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonchè gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative
straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di
conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non
superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle
investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al
decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e
repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate
esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere
particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei
dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o
telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o
telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve
ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente
l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente
all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo
indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del
codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter
sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore
dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata
convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i
dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e
protezione dei dati in rete, nonché a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica
e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
b) (Soppressa)
c) (Soppressa)
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati,
decorsi i termini di cui al comma 1.
Capo II - Internet e reti telematiche
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi
di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sotoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 11.
Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata
Capo I - Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità
alla legge.
Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II - Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,
in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che
non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, lettera c).
Titolo XIII - Marketing diretto
Capo I - Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I - Tutela dinnanzi al Garante
Sezione I - Principi generali
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142,
per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti
e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate
e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare,
anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è
avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro
è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca
in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta
presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del
codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla
normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai
sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e
146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi
1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale
anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In
tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso
regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura
dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo
ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria
eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite
del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A
tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di
quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo
151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 150, comma 1.
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso
ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è
adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del
Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente
alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese
di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è
necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare
o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le
misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a
carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
Titolo II - L'Autorità
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che
sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni
del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha
il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di
loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito
o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e
di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo
o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di
polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante
è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e
le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche
tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di
cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli
19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della
più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento
del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi
in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6,
comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale
di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante,
e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento,
con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti
del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare,
al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un
altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a
tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti
e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate
dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle
ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando
ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo
e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di
reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere
da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma
8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle
riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi
di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti
dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al
momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a
trentaseimila euro.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma [da cinquemila euro a trentamila euro] da diecimila euro
a sessantamila euro (1).
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [da cinquecento
euro a tremila euro] da mille euro a seimila euro (1).
2-bis. (2) In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione
delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate
nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei
casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. (2) In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma
1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso,
la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila
euro.
Art. 162-bis. Sanzioni in materia di
conservazione dei dati di traffico
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione
delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che può essere
aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili
della violazione
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento
euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila
euro.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila
euro.
Art. 164-bis. Casi di minore gravità e
ipotesi aggravate
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,
162, 163 e 164 e' di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più
disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli
articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a
trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando
la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle
sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere
aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
a cura e spese del contravventore.
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1,
lettera h), e 158.
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I - Dispisizioni di modifica
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di
cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della
Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita
il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed
esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su
segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro
alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli
elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai
sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole
da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite
dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la
parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o
costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato
mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è
aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie
del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e
sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato
per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il
numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in
busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
"è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma
3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo
148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti:
", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza
l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per
la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
"mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ",
fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia
di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di
cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di
giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla
seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato
alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per
il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio
sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti:
"e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario
e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di
un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è
inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati
in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11
febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole:
"; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al
Garante per la protezione dei dati personali".
Capo II - Disposizioni transitorie
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone
di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al
più tardi entro il 30 giugno 2006.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30
aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30
giugno 2004;
e) [lettera abrogata]
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e
53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione
del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai
documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi
prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in
sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo
2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle
disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in
posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del
presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia
maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre
2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di
ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge
1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella
misura indicata dal medesimo codice.
Capo IV - Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4,
quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla
data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Elenco dei provvedimenti modificativi
- Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
- Legge 6 agosto 2008, n. 133
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
- Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 109 -
Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 - Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- Legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300
- Legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173
- Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
- Legge 27 gennaio 2006, n. 21 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 30 novembre 2005, n. 245
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Legge 31 luglio 2005, n. 155 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
- Legge 1 marzo 2005, n. 26 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314
- Legge 27 dicembre 2004, n. 306 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 66
- Legge 27 luglio 2004, n. 188 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- Legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
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