Gazzetta Ufficiale, 6 settembre 2007, n. 207).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
– Legge comunitaria 2005" ed in particolare l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
nel mercato interno che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
nonché il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), in particolare l’articolo
14;
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre e 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, versione
codificata;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del
Consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. (Finalità)
Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo
scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della
pubblicità comparativa.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo,
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o
immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;
pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa
la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque
agisce in nome o per conto di un professionista;
pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito
o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 3. (Elementi di valutazione)
1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne
devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la
natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono
ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i
beni o i servizi sono forniti;
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali
l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale
e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i
premi o riconoscimenti.
Art. 4. (Condizioni di liceità della pubblicità
comparativa)
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli
21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del Consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c9 confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli
di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a
prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1,
lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta
speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata,
la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo
speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale
dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art. 5. (Trasparenza della pubblicità)
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come
tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre
forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e
simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del
messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della
garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo
facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le
precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 6. (Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute
e la sicurezza)
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti
che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 7. (Bambini e adolescenti)
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale
credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in
messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall’articolo 10, della legge 3
maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più
giovani.
2. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
Art. 8. (Tutela amministrativa e giurisdizionale)
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di
seguito chiamata Autorità, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo.
2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli
effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al comma 1, l’Autorità può avvalersi della Guardia di
Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta
sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.
3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in
caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria
al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere
ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento
dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14,
commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a
quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 Euro a 20.000,00 Euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000,00 Euro a 40.000,00 Euro.
5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca
prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità
se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di
qualsiasi altra parte nella procedimento, tale esigenza risulti giustificata,
date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicità è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità
l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità
ingannevole e comparativa illecita l’assunzione dell’impegno a porre fine
all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la
pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione, a
cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità
di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il
procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
8. L’Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di
pubblicità comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora
portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già
iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonché,
eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della
pubblicità, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 Euro a 500.000,00 Euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono
comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di
raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione
non può essere inferiore a 50.000,00 Euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle
confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati
nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei
tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli
atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e
a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in
caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 Euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità
sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di
cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell’Autorità.
14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole
della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela
dei soggetti e delle organizzazioni che via abbiano interesse, è esperibile in
via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15 E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598
del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in
materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore
protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del
marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine
riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire l’esercizio delle competenze
disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta
organica del personale di ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato dall’art. 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
incrementato di venti unità, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi
fini, è altresì incrementato di dieci unità il numero dei contratti di cui
all’art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e l’Autorità
potrà avvalersi dell’istituto del comando per un contingente di dieci unità
di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si
farà fronte con le risorse raccolte ai sensi dell’art.10, comma 7-bis, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 9. (Autodisciplina)
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di
autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità
fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato, anche da
altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la
sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 10. (Neutralità finanziaria)
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di farlo
osservare.
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