IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650;
Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante:
"Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento di attuazione delle
direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e
97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997, n. 318;
Visti, in particolare, del predetto regolamento:
l'art. 6, comma 6, che individua i casi per i
quali è previsto il rilascio di una licenza individuale;
l'art. 19, comma 1, che stabilisce la
predisposizione della procedura di rilascio delle licenze individuali, previa
comunicazione alla Commissione europea;
l'art. 20, comma 2, riguardante le applicazioni
di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni mediante l'impiego dello
standard DECT;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997
riguardante l'istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla
numerazione delle telecomunicazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme;
Vista la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675,
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676,
riguardante la delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Viste le convenzioni stipulate in data 1° agosto
1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP,
Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico;
Vista la convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per
l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema
in tecnica numerica denominato GSM;
Vista la convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la
gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.
55;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22
aprile 1997;
Vista la risoluzione del Consiglio UE del 17
gennaio 1995 (96/C329/01);
Visto il parere del Garante per la protezione dei
dati personali del 13 novembre 1997;
Visti i pareri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato del 25 ottobre 1996, del 24 gennaio 1997 riguardanti i
servizi di telecomunicazioni impieganti la tecnologia DECT e del 17 novembre
1997 ai quali si ritiene di doversi sostanzialmente adeguare sia pure con le
seguenti precisazioni:
l'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento, in linea
con la normativa comunitaria, fissa esplicitamente i servizi soggetti ad
autorizzazione generale o a licenza individuale;
I'indicazione di un termine semestrale per la
definitiva decisione sullo scorporo aziendale in materia di applicazioni ad uso
pubblico dello standard DECT, da parte della società Telecom Italia, è dovuta
in considerazione della circostanza per la quale la sussistenza dei sussidi
incrociati tra i servizi di gestione della rete pubblica ed i servizi offerti a
tecnologia DECT non può essere preventivamente accertata, ma, solo al momento
della sua rilevazione, può richiedersi, in particolare da parte delle autorità
competenti in materia di concorrenza, ogni conseguente decisione;
Considerata, sempre con riferimento alle
applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, da parte degli attuali
concessionari di servizi di telecomunicazioni operanti in Italia, I'evoluzione
della situazione competitiva anche avuto riguardo al processo di convergenza in
atto tra le reti fisse e le reti radiomobili;
Ravvisata in particolare l'opportunità di
eliminare ogni restrizione alla combinazione delle diverse tecnologie
utilizzabili nella gestione delle reti fisse e delle reti mobili favorendo il
perseguimento dell'obiettivo di creare le condizioni economiche, tecniche ed
operative idonee a consentire lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche;
Ritenuto opportuno agevolare lo sviluppo delle
comunicazioni personali al fine di massimizzare i benefici a favore dell'utenza;
Vista la comunicazione della Commissione europea
sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali (8805/97);
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si
intendono per:
a) "regolamento", il provvedimento che
attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
b) "autorità", l'organismo istituito
dall'art. 1 comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche
dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997;
c) "licenza individuale",
un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento
di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del
caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa
non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento
dell'Autorità.
2. Al presente provvedimento si applicano le
definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.
Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento fissa le
disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico
di servizi e di reti di telecomunicazioni.
2. necessario il previo rilascio di una licenza
individuale nei seguenti casi:
a) prestazione del servizio di telefonia vocale;
b) installazione e fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche, in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di
frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di
telecomunicazioni mediante l'impiego della tecnologia DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications) nonché quelle via cavo, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) prestazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali;
d) assegnazione di frequenze radio o di
specifiche numerazioni per l'espletamento di servizi offerti al pubblico diversi
da quelli indicati nelle lettere a), b) e c).
3. rilasciata un'unica licenza ove il medesimo
soggetto intenda conseguire l'autorizzazione per l'installazione di una rete di
telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale.
4. richiesta una licenza individuale nel caso di
imposizione di obblighi speciali, quali:
a) oneri e condizioni inerenti alla fornitura
obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli
obblighi previsti per il servizio universale;
b) obblighi specifici per le imprese che
detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto
il territorio nazionale, di reti pubbliche di telecomunicazioni o di servizi
pubblici di telecomunicazioni.
5. Fermo quanto stabilito all'art. 2, comma 2,
lettera e), punto 2 e punto 3, all'art. 9, comma 2, del regolamento e all'art.
4, commi 6 e 7, della legge n. 249 del 1997 ed ai sensi dell'art. 6, commi 1 e
6, del regolamento, è richiesta una licenza individuale, secondo le modalità
previste nel presente decreto, qualora si intenda utilizzare le infrastrutture
già installate dalle società titolari di concessioni ovvero di autorizzazioni
ad uso privato per l'espletamento di servizi di pubblica utilità.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del
regolamento, il numero delle licenze individuali può essere limitato
esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di
frequenza. In tali casi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 10,
del regolamento, si applica la procedura di licitazione di cui all'art. 6, comma
13, lettera c), del regolamento stesso. Rimane comunque fermo che, ai sensi
dell'art. 6, comma 14, del regolamento, l'Autorità è tenuta, fintantoché vi
sono frequenze disponibili, a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente
sulla base delle procedure, aperte e non discriminatorie, fissate dal presente
provvedimento.
7. I servizi di rete via satellite rimangono
disciplinati dal decreto legislativo ll febbraio 1997, n. 55, e dal decreto
ministeriale 28 marzo 1997, e sue successive modificazioni.
Art. 3
Procedura di rilascio delle licenze
individuali
1. Fermo quanto stabilito nell'art. 6, comma 13,
lettera c), del regolamento, relativamente all'espletamento di una procedura di
licitazione, i soggetti con sede in ambito nazionale, in uno dei Paesi dello
Spazio economico europeo (SEE) o in uno dei Paesi aderenti all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), interessati all'ottenimento di una licenza
individuale, sono tenuti a presentare all'Autorità una domanda contenente le
informazioni:
a) elencate nell'allegato A, nel caso di offerta
di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali;
b) elencate nell'allegato B, nel caso di
installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, salve le
precisazioni indicate nell'allegato stesso;
c) elencate nell'allegato C, nei casi di
richiesta di specifiche numerazioni o di richiesta di assegnazione, anche
mediante l'accesso in via non esclusiva, di frequenze radio per l'espletamento
di servizi diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2
dell'art. 2;
d) elencate nell'allegato D, nel caso di
richiesta per applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT;
e) elencate negli allegati A limitatamente al
servizio di telefonia vocale, e B, nél caso di cui all'art. 2, comma 3,
specificando l'intenzione di ottenere un'unica licenza per i casi previsti.
2. Alla domanda per il rilascio della licenza
individuale di cui al comma l deve essere acclusa la seguente documentazione:
a) attestazione riguardante la costituzione del
richiedente in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente
versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle
perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da
effettuare;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà conforme all'allegato F da parte dei soggetti per i quali va
acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490;
c) certificato di nazionalità della società; il
controllo della società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di
soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione
europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti
da accordi internazionali;
d) certificato da cui risulti che gli
amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per
delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di
sicurezza e di prevenzione;
e) attestato dell'avvenuto versamento dei
contributi di cui all'art. 6, comma 20, del regolamento limitatamente a quelli
relativi all'istruttoria per il rilascio della licenza ovvero dichiarazione
contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di
presentazione della domanda;
f) assicurazione del Ministero o dell'ente,
competenti alla vigilanza del settore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
e), punto 2, del regolamento o, in alternativa, dichiarazione di responsabilità
da parte delle società titolari di servizi di pubblica utilità che
autocertifichi la adeguata tutela degli interessi pubblici nel caso che la
domanda di licenza individuale riguardi l'offerta al pubblico di reti di
telecomunicazioni già installate per lo svolgimento di servizi di pubblica
utilità. L'assicurazione o la predetta dichiarazione riguardano la
compatibilità funzionale e strutturale della richiesta di utilizzazione delle
infrastrutture già installate con l'assolvimento delle finalità istituzionali
originarie, ed, in particolare, con l'assolvimento delle funzioni relative alla
sicurezza della vita umana e degli impianti cui le predette infrastrutture di
telecomunicazioni sono asservite. La documentazione deve contenere l'indicazione
dettagliata delle strutture di rete destinate all'offerta al pubblico. Una
relazione tecnica deve in ogni caso essere presentata al Ministero o all'ente,
competenti alla vigilanza del settore, da parte delle società titolari di
servizi di pubblica utilità, facendo riferimento alla licenza individuale
richiesta dal soggetto costituito ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge
n. 249 del 1997.
3. L'Autorità è tenuta, entro dieci giorni dal
ricevimento della domanda, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento
istruttorio.
4. L'Autorità rilascia la licenza individuale
nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 6, comma 13, lettere a) e b), del
regolamento. Ad ogni provvedimento di licenza individuale di cui all'art. 2,
comma 2, ivi compresa la lettera d) solo nel caso in cui l'assegnazione di
frequenze radio sia destinata al conseguimento dell'accesso alla rete pubblica,
è associato uno specifico capitolato d'oneri che sarà redatto all'atto del
rilascio della licenza sulla base degli elementi contenuti nella domanda di cui
al comma l e degli obblighi di cui all'art. 4.
5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente
rispetto agli elementi previsti nell'elenco di cui agli allegati A, B, C e D e
di cui al comma 2 o rispetto ad elementi informativi da considerare essenziali
in quanto giustificati ed oggettivi, l'Autorità richiede, senza indugio e
comunque non oltre due settimane dal ricevimento della domanda stessa, le
integrazioni necessarie che l'interessato è tenuto a fornire entro quindici
giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione delle richieste di integrazione.
6. L'Autorità nei casi di cui al comma
precedente rilascia la licenza entro sei settimane dal ricevimento della
documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione nei
termini della predetta documentazione, l'Autorità comunica tempestivamente
all'interessato la decadenza della domanda.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla
domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al
rilascio della licenza individuale deve essere comunicata, entro trenta giorni
dall'avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta
giorni, può, con decisione motivata, richiedere all'interessato di presentare
una nuova domanda di licenza.
8. L'offerta del servizio non può essere avviata
prima del rilascio della relativa licenza individuale.
9. La licenza individuale non conferisce al
titolare alcun diritto di esclusiva, relativamente all'oggetto della licenza
medesima.
10. La licenza individuale ha una validità non
superiore a quindici anni, da definire nel relativo provvedimento, è
rinnovabile e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità,
ai sensi dell'art. 6, comma 28, del regolamento.
Art. 4
Obblighi del titolare di una licenza
individuale
1. Il titolare di una licenza individuale di cui
all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), quest'ultimo solo nel caso in cui
l'assegnazione di frequenze radio sia destinata al conseguimento dell'accesso
alla rete pubblica, è tenuto, sulla base delle condizioni previste
nell'allegato F al regolamento, ai sensi dell'art. 6 commi l e 7, del
regolamento stesso, a:
a) osservare le esigenze fondamentali di cui
all'art. 12 del regolamento relative alla sicurezza delle operazioni di rete, al
mantenimento dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi ed
alla protezione dei dati;
b) applicare le norme tecniche di cui all'art.
14, comma 1, del regolamento;
c) rispettare le normative sanitarie, ambientali,
urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture
e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o
alla messa a disposizione degli impianti determinate dall'Autorità;
d) fissare e pubblicare, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, del regolamento, gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura ed ai
parametri di qualità del servizio, anche secondo le indicazioni di cui
all'allegato H al regolamento stesso;
e) assicurare la messa a punto di procedure di
gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché
l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima
qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza;
f) osservare, relativamente ai rapporti con gli
utenti, le modalità di cui all'art. 16 del regolamento, anche in conformità
alla norrnativa sulla protezione dei dati personali;
g) adottare e pubblicare, sulla base della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, la
carta dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma S, del regolamento;
h) adottare i provvedimenti necessari per il
rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 del regolamento e dalle leggi 31
dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
i) negoziare, ove applicabile, l'interconnessione
con gli organismi individuati nell'allegato B al regolamento, ai sensi dell'art.
4, comma 2, del medesimo regolamento;
j) dar seguito, ove applicabile, alle richieste
di interconnessione provenienti da operatori autorizzati nei Paesi terzi che
hanno ratificato gli accordi in materia di liberalizzazione delle
telecomunicazioni di base stipulati in sede di Organizzazione mondiale del
commercio;
k) fornire, ove applicabile, le informazioni
specifiche, previste dall'Autorità, in ordine agli accordi di interconnessione,
ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento;
l) fornire all'Autorità, ai sensi dell'art. 10,
comma 6, del regolamento, una relazione contenente i dati consuntivi sulla
qualità dei servizi resi ed ogni indicatore utile al riguardo, nonché elementi
di raffronto con il semestre precedente;
m) contribuire al finanziamento dei costi di
fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 3, commi 6,11 e 12, del
regolamento;
n) versare i contributi, diversi da quelli
riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria per il
rilascio della licenza individuale, di cui all'art. 6, commi 20 e 21, del
regolamento;
o) offrire le prestazioni da effettuare a fronte
di provvedimenti di intercettazione e di richieste di informazioni da parte
delle competenti autorità giudiziarie, nei tempi tecnicamente indispensabili
per la loro tempestiva esecuzione, ai sensi dell'art. 7, cornma 13, del
regolamento;
p) installare apparati di rete conformi alle
norme vigenti in materia di approvazione e di omologazione;
q) fornire, a richiesta dell'Autorità, sia le
informazioni sia la documentazione tecnica ed amministrativa necessarie a
consentire l'applicazione del presente provvedimento nei tempi e nei modi da
essa stabiliti;
r) contribuire allo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di
telecomunicazioni secondo gli impegni che saranno indicati nel capitolato
d'oneri associato alla licenza;
s) consentire all'Autorità, ed anche alle
persone ad essa estranee specificatamente designate, l'accesso agli impianti ed
ai locali dell'operatore per verificare l'adempimento degli obblighi cui è
tenuto nonché per tutelare le esigenze di pubblica sicurezza;
t) assicurare che le evoluzioni tecnologiche e le
modaliTà di offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazioni ricevano, a
cura del titolare della licenza, tempestiva ed adeguata predisposizione degli
apparati necessari a garantire le esigenze eventuali di sicurezza nonché lo
svolgimento, da parte dei competenti organi, delle attività di indagine;
u) comunicare all'Autorità le caratteristiche
tecniche relative all'offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine
di consentire, oltre all'assicurazione da fornire ai sensi di quanto previsto
alla lettera precedente, le verifiche necessarie alla definizione delle
eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a
cura dell'organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;
v) comunicare all'Autorità, previa richiesta, le
caratteristiche tecniche degli impianti e delle apparecchiature impiegati nelle
attività di installazione o fornitura di infrastrutture e di prestazione di
servizi di telecomunicazioni al fine di consentire le verifiche di cui alle
lettere precedenti. Rimangono a tal fine fermi la potestà e gli obblighi
descritti alle precedenti lettere da s) fino a u). Quanto al disposto di cui
alla presente ed alle predette lettere, esso si applica anche in conformità
alle indicazioni comunitarie richiamate in premessa.
2. Nel caso di offerta del servizio di telefonia
vocale, il titolare, oltre agli obblighi di cui al comma 1, è tenuto a:
a) non operare indebite discriminazioni
nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi
di altri operatori di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. l l, comma 3, del
regolamento;
b) fornire, gratuitamente, l'accesso ai servizi
di emergenza;
c) tener conto, nel caso di fornitura e di
gestione di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, delle esigenze dei
disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) garantire la copertura geografica e della
popolazione come dichiarato nella domanda;
e) rendere disponibile l'elenco degli abbonati ai
sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del regolamento.
3. Fermo restando quanto disposto all'art. 6,
comma 17, del regolamento, nel caso di offerta di servizi di comunicazioni
mobili e personali o di servizi che, comunque, impiegano frequenze
radioelettriche, il titolare, oltre agli obblighi di cui al comma 1 e al comma
2, con esclusione della lettera c), è tenuto a rispettare i provvedimenti che
saranno emanati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, ed in
particolare le misure che saranno emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
a), del predetto decreto.
4. Nel caso di applicazioni ad uso pubblico
mediante l'utilizzo dello standard DECT, il titolare, ovvero gli attuali
concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nell'ambito dello
specifico provvedimento che sarà emanato, oltre agli obblighi di cui ai commi 1
e 2, con esclusione della lettera c), sono tenuti a:
a) condurre, con il coo rdinamento dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, la verifica
della possibilità di coesistenza tra applicazioni private ed applicazioni
pubbliche della tecnologia DECT soprattutto nelle aree a maggiore densità
abitativa, con l'obbligo di periodiche verifiche e rendicontazioni da
trasmettere al predetto Istituto;
b) sincronizzare le proprie reti in standard DECT
con quelle di altri operatori con il controllo dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e della Direzione generale
pianificazione e gesbone frequenze;
c) sottoporre le richieste di risoluzione delle
controversie, nel caso in cui sorgano problemi inerenti al coordinamento di
frequenze con altri utilizzatori in Italia, all'Autorità che adotterà i
provvedimenti necessari;
d) progettare e gestire la infrastruttura DECT
secondo gli standards ETSI e le altre normative tecniche adottate dall'Unione
europea;
e) fornire al Ministero delle comunicazioni --
Direzione generale concessioni e autorizzazioni--e all'Autorità, sotto la
propria responsabilità e con cadenza semestrale, i percorsi di copertura della
rete installata nei casi di applicazione CTM (Cordless Telephone Mobility). Tali
documenti devono essere certificati da organismi tecnici indipendenti, distinti
dalla società e dovranno essere predisposti in scala tale da fornire una
adeguata informativa;
f) fornire agli abbonati tempestive e periodiche
informazioni sulle condizioni tecniche di utilizzo, in particolare,
dell'applicazione CTM e sulle condizioni di copertura;
g) rispondere del livello di qualità del
servizio reso, particolarmente per quanto attiene ad un'adeguata informativa
agli utenti circa i limiti di mobilità del servizio, le eventuali deficienze di
copertura, le percentuali di caduta delle comunicazioni che, in ogni caso,
dovranno essere determinate in analogia a quanto disposto per la telefonia
mobile, pur considerando gli opportuni adeguamenti;
h) rispondere dell'efficiente ed effficace
funzionamento della rete anche nei casi di fornitura della prestazione di
mobilità a favore di terzi;
i) stipulare, a partire dal 1° gennaio 1998,
accordi relativi alla co-locazione dei siti o alla condivisione degli impianti
con i soggetti cui sarà rilasciata la licenza per le applicazioni ad uso
pubblico dello standard DECT, nel caso di situazioni di coesistenza, all'interno
di specifiche aree, di un numero di gestori ritenuto, da parte dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, non
compatibile con i livelli di funzionamento del sistema.
5. Gli organismi notificati dall'Autorità come
detentori di una notevole forza di mercato sono tenuti ad osservare,
relativamente al tipo di servizio offerto, i seguenti obblighi, oltre a quelli
applicabili previsti dai commi 1, 2, 3 e 4:
a) non discriminazione rispetto
all'interconnessione offerta, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a), del
regolamento;
b) disponibilità di tutte le informazioni e
delle specifiche tecniche relative all'interconnessione, ai sensi dell'art. 4,
comma 7, lettera b), del regolamento;
c) comunicazione all'Autorità degli accordi di
interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera c), del regolamento;
d) orientamento ai costi nella definizione delle
condizioni economiche di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7,
lettera d), del regolamento;
e) pubblicazione di un'offerta di
interconnessione di riferimento nel caso di organismi di cui all'art. 4, comma
9, del regolamento;
f) soddisfacimento delle richieste ragionevoli di
accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del regolamento;
g) negoziazione di accordi in relazione ad un
accesso speciale alla rete, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regolamento;
h) osservanza dei principi di trasparenza,
obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative
all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di
telecomunicazioni su detta rete, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento;
i) approntamento di un sistema di contabilità
dei costi dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G al
regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo regolamento;
j) predisposizione di una contabilità separata
per l'attività di interconnessione e per l'attività di installazione e di
esercizio delle reti, nonché per quella dei servizi offerti, ai sensi dell'art.
9, comma 1, del regolamento;
k) comunicazione all'Autorità delle informazioni
relative agli aspetti economici e finanziari della gestione, ai sensi dell'art.
9, comma 4, del regolamento;
l) fornire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
regolamento, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza
economica, le prestazioni supplementari di cui all'allegato I, punto 1, al
regolamento medesimo;
m) garantire entro il 1° gennaio 1998
l'effettiva applicazione della funzione di "selezione dell'operatore"
(easy access), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;
n) garantire entro il 1° gennaio 2000
l'effettiva applicazione della funzione di "preselezione
dell'operatore" (equal access), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del
regolamento;
o) garantire entro il 1° gennaio 2001, ai sensi
e nei modi di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento, ovvero in conformità
alle eventuali successive disposizioni comunitarie o nazionali, l'introduzione
della portabilità del numero nella rete telefonica pubblica fissa
indipendentemente dall'organismo che fornisce il servizio.
6. Le condizioni cui devono sottostare i soggetti
aggiudicatari di una licitazione per il conseguimento di una specifica licenza
individuale formano oggetto di apposito provvedimento contenente l'indicazione
di obblighi e diritti che possono essere ulteriori rispetto a quelli previsti
dal presente articolo.
7. La licenza individuale relativa all'offerta di
servizio universale comporta l'assoggettamento a specifici obblighi definiti
sulla base dell'art. 3 del regolamento.
Art. 5
Vincoli ed obblighi per Telecom
Italia - DECT
1. Al fine di evitare possibili distorsioni alla
concorrenza nelle fasi di introduzione ed utilizzazione dello standard DECT, in
particolare per l'applicazione ad uso pubblico denominata CTM, la società
Telecom Italia, oltre agli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, è tenuta a:
a) in merito alla separazione contabile e
strutturale:
1) costituire, anticipatamente rispetto alla data
di introduzione dello standard DECT, una divisione autonoma che sia responsabile
della gestione delle applicazioni ad uso pubblico in standard DECT fornite dalla
società;
2) predisporre, anticipatamente rispetto alla
data di introduzione dello standard e sotto la propria esclusiva
responsabilità, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e
l'accredito di tutte le prestazioni richieste e fornite dalla ed alla suddetta
divisione da parte di altre aree della medesima società;
3) dotare la suddetta divisione di risorse umane
e strumentali coerenti al volume di attività che sarà da essa erogato, con la
gradualità di conferimento necessaria ai fini della sostenibilità
organizzativa dell'iniziativa;
4) presentare, da parte della suddetta divisione
autonoma, rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti
con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di
ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di
utilizzo congiunto con altre unità organizzative dell'azienda. Tali documenti
devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di
pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
5) presentare, trascorsi sei mesi
dall'introduzione dello standard DECT, una relazione che consenta all'Autorità,
sentiti gli organismi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, di
decidere l'opportunità di uno scorporo aziendale anche alla luce dei risultati
conseguiti nonché dell'evoluzione dello scenario competitivo;
b) in merito alle condizioni per
l'interconnessione, l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa:
1) prevedere per la prima fase di introduzione
delle applicazioni ad uso pubblico del DECT, un livello delle condizioni
economiche di interconnessione, di accesso e di utilizzo della rete fissa
analoghe a quelle applicate ai gestori radiomobili. Tali condizioni saranno
applicate alla divisione autonoma della società Telecom Italia e ad ogni altro
soggetto in condizione di poter richiedere l'interconnessione, l'accesso e
l'utilizzo della rete fissa mediante lo standard DECT;
2) ritenere provvisoria la soluzione di cui al
precedente punto fino all'applicabilità dell'offerta di interconnessione di
riferimento della società Telecom Italia;
3) applicare le predette condizioni economiche di
interconnessione, di accesso ed utilizzo intendendole comprensive del
corrispettivo per la conversione della velocità di trasmissione, per l'instradamento delle chiamate e per le prestazioni di tariffazione che in ogni
caso dovranno essere separatamente evidenziate;
4) garantire e pubblicare condizioni di offerta
relative all'interconnessione, all'accesso e all'utilizzo della rete telefonica
pubblica coerenti alle specifiche prestazioni di rete effettivamente rese e tali
da consentire una adeguata disaggregazione della rete stessa anche con la chiara
individuazione dei punti di interconnessione nonché la separata individuazione
del costo, per coloro che ne facciano richiesta, delle suddette singole
prestazioni erogate dalla società;
5) garantire l'attendibilità delle informazioni
di costo fornite e, fino alla completa loro trasparenza, il rispetto del
principio di orientamento ai costi delle tariffe di interconnessione;
c) in merito alla numerazione:
1) assicurare a tutti gli operatori,
contestualmente alla propria divisione DECT, la portabilità del numero di rete
fissa a favore dei propri utenti dell'applicazione CTM anche, eventualmente,
secondo le specifiche cne sono definite dalla commissione istituita con decreto
ministeriale 24 aprile 1997;
2) liberare archi di numerazione della rete fissa
suffficientemente ampi per evitare condizioni discriminatorie;
d) in merito a problematiche di carattere
generale:
1) non sollecitare direttamente i propri abbonati
alla sottoscrizione del servizio in questione, che deve pertanto poter essere
offerto agli abbonati di Telecom Italia a parità di condizioni anche da altri
gestori autorizzati. Non sono, pertanto, consentite iniziative promozionali
congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso
l'uso discriminatorio di dati relativi al servizio telefonico di base;
2) fatturare con evidenza distinta i servizi
erogati ai propri abbonati mediante applicazioni ad uso pubblico dello standard
DECT;
3) fornire ai gestori dell'applicazione CTM i
dati di trafffico relativi al correlato utilizzo della rete telefonica pubblica
da parte dei rispettivi utenti, allorché tali gestori non dispongano di
dotazioni impiantistiche a ciò dedicate, anche in conformità alla normativa
sulla protezione dei dati personali;
4) assicurare standards prestazionali omogenei e
non discriminatori con riferimento alla manutenzione, riparazione e ripristino
in caso di guasti;
5) fornire, in modo non discriminatorio e previo
accordo commerciale tra le parti, a ciascun operatore che ne faccia richiesta e
che risulti autorizzato, la gestione della mobilità dei propri clienti mediante
l'applicazione CTM nonché la gestione delle informazioni relative al trafffico
da questi svolto, anche in conformità alla normativa sulla protezione dei dati
personali;
6) fornire analitica, chiara e documentata
informativa agli utenti che aderiscono all'offerta dei servizi in standard DECT,
circa:
a) le modalità di addebito delle chiamate,
distinguendo i casi di una chiamata urbana, interurbana o internazionale, a
seconda che sia originata o terminata da/su un apparato DECT;
b) le modalità di funzionamento
dell'applicazione CTM e del relativo addebito del trafffico circa le chiamate
effettuate o ricevute:
1) nell'ambito del proprio perimetro abitato;
2) all'interno o fuori dell'area geografica della
rete urbana di appartenenza dell'abbonato e, comunque, fuori del proprio
perimetro abitato;
c) le aree urbane che sono progressivamente
coperte ed ai cui abbonati può essere offerta la prestazione di mobilità
ridotta;
d) le modalità di funzionamento della
prestazione di mobilità ridotta con specifico riferimento alle situazioni
limite di erogabilità del servizio;
7) fissare condizioni economiche di offerta della
prestazione di mobilità ridotta considerando le sue caratteristiche relative
rispetto a quelle dei sistemi di comunicazioni mobili in esercizio nonché il
quadro competitivo del settore della telefonia. A questo fine rimane fissato che
la prestazione di mobilità ridotta può essere offerta da Telecom Italia, così
come dagli altri operatori autorizzati, in regime di prezzo. A tale prezzo
dovrà di volta in volta essere aggiunta la tariffa di telefonia vocale (urbana,
extraurbana, internazionale) applicabile a seconda del tipo, della fascia oraria
e della destinazione della chiamata effettuata.
Art. 6
Sperimentazione
1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi delI'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da
parte dell'Autorità, di un'autorizzazione provvisoria che:
a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento
di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico
del servizio a fini commerciali;
b) non riveste carattere di esclusività né in
relazione al tipo di servizio né in relazione all'area o alla tipologia di
utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della generale
limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di
telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza
di frequenze; d) deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;
e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso,
questa può essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal
giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per
l'espletamento della sperimentazione;
f) all'atto della richiesta, unitamente
all'estensione dell'area operativa, alle modalità di esercizio, alla tipologia
ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le
tremila unità, l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del
servizio;
g) può non comportare oneri per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
h) non consente alcuna pubblicità né alcuna
offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della
sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica;
i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorità
i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione
provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE
sono tenuti alla presentazione all'Autorità di una domanda contenente gli
elementi di cui all'allegato E.
3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria
deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2.
4. La sperimentazione non può essere avviata
prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
5. L'Autorità decide sul rilascio
dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma
13, lettere a) e b), del regolamento e con le modalità di cui all'art. 3, commi
5 e 6.
6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria
è tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove
applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione.
7. Un'autorizzazione provvisoria è rinnovabile,
dietro motivata e documentata richiesta da trasmettere all'Autorità a cura
dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo
sulla sussistenza delle motivazioni addotte da parte dell'lstituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
Art. 7
Sicurezza delle reti e dei servizi
1. Il presente articolo ha validità fino alla
data di entrata in vigore dei decreti delegati menzionati nell'art. 15 del
regolamento.
2. Ogni organismo che fornisce servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico deve prendere le appropriate misure
tecniche ed organizzative per salvaguardare la sicurezza dei propri servizi, se
necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
telecomunicazioni per quanto riguarda la sicurezza della rete.
3. Ogni organismo di cui al comma 2, nei casi in
cui il rischio di violazione della sicurezza della rete sia particolarmente
elevato, ha l'obbligo di informare tempestivamente gli abbonati nonché
l'Autorità.
4. Ai fini della fatturazione per l'abbonato
possono essere sottoposti a trattamento da parte dell'organismo di
telecomunicazioni i seguenti elementi: numero o identificazione dell'abbonato,
indirizzo dell'abbonato, numero totale di scatti da fatturare, numero
dell'abbonato chiamato, tipo, data, ora d'inizio e durata delle chiamate
effettuate e volume di dati trasmessi e qualsiasi altra informazione concernente
il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti.
Il trattamento delle suddette informazioni è consentito solo sino alla fine del
periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso
il pagamento.
5. Il trattamento dei dati relativi alla
fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto la
responsabilità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni o degli
organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e
che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle
informazioni per i clienti, dell'accertamento di violazioni o frodi e della
commercializzazione dei servizi di telecomunicazioni dell'organismo. Tale
trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per
l'espletamento di tali attività e deve avvenire secondo modalità che
assicurino, tra l'altro, l'identificazione dell'interrogante.
Art. 8
Aggiudicazione di una licitazione
1. Fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 10,
13, lettera c), e 17, del regolamento e dall'art. 2, della legge 1° luglio
1997, n. 189, e salvo quanto previsto dalle disposizioni relative alle singole
procedure di licitazione, ivi compresi eventuali obblighi di copertura ai fini
dell'avvio commerciale del servizio, l'Autorità può suggerire l'adozione
ovvero adottare i seguenti criteri in sede di aggiudicazione di una procedura di
licitazione:
a) adeguate credenziali tecniche;
b) adeguate credenziali economico-finanziarie,
che figurino nel business plan di cui alla lettera c);
c) un business plan relativo ad almeno un
quinquennio;
d) qualità ed efficienza del servizio proposto a
costi competitivi per l'utenza finale, evidenziate nel business plan di cui alla
lettera c);
e) un positivo impatto sull'occupazione, sugli
investimenti e sul personale, evidenziato nel business plan di cui alla lettera
c).
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le
credenziali tecniche del richiedente possono essere valutate anche in base alla:
a) presenza nel partenariato, di cui fa parte il
richiedente, di un operatore con esperienza di gestione e fornitura di reti e, a
seconda dei casi, di prestazione di servizi di telefonia vocale o mobile;
b) presenza nell'organigramma della società
richiedente di personale dirigente con analoga esperienza di cui al punto a).
3. Al fine di cui al comma precedente, la
valutazione dell'esperienza può essere basata, tra l'altro, su:
a) importanza dei mercati e numero dei clienti
serviti alla fine dell'esercizio sociale precedente a quello durante il quale è
svolta la licitazione;
b) esperienza di offerta di servizi di
telecomunicazioni;
c) attività di ricerca e sviluppo svolte nel
campo delle telecomunicazioni;
d) partecipazione al processo di definizione
degli standards negli organismi internazionali preposti a tale scopo;
e) rispetto degli impegni tecnici assunti,
valutato sulla base delle realizzazioni tecniche effettuate.
4. Ai fini del comma 1, lettere b), c) e d), gli
aspetti ivi indicati possono essere valutati anche in base ai seguenti criteri:
a) mercato e offerta di servizio e, in particolare:
1) qualità degli studi di mercato sviluppati per
la definizione della curva della domanda (espressa in termini di clienti e di
traffico) e della relativa segmentazione;
2) tipologia e tempistica di introduzione dei
servizi, compresi quelli addizionali ed a valore aggiunto;
3) condizioni economiche di offerta dei servizi;
4) tipologia dei canali di distribuzione
commerciale previsti;
5) piani di "customer service", criteri
di manutenzione e di assistenza tecnica all'utenza;
b) pianificazione di rete, e in particolare:
1) conoscenza del territorio italiano e delle
caratteristiche delle reti di telecomunicazioni esistenti;
2) qualità e fattibilità del piano di
acquisizione dei siti necessari all'installazione degli apparati;
3) piano di adeguamento tecnico della rete per
l'introduzione dei servizi addizionali;
4) esistenza di una struttura tecnico-commerciale
sul territorio nazionale o impegni assunti per la sua realizzazione o per il suo
completamento;
c) aspetti economico-finanziari, e in
particolare:
1) rapporto tra mezzi propri e mezzi di debito e
previsione della sua evoluzione nell'arco temporale del piano;
2) quota di mercato a lungo termine prevista
nell'arco temporale del piano;
3) rischi del piano economico finanziario ed
azioni correttive previste;
4) risorse finanziarie dedicate alla ricerca e
sviluppo nell'arco temporale del piano;
5) redditività operativa del piano di sviluppo qumquennale.
5. La sussistenza del requisito di cui al comma
1, lettera e), può essere valutata anche in base ai seguenti criteri:
a) entità degli investimenti previsti nel primo
quinquennio e loro coerenza in rapporto alle scelte tecnologiche adottate e agli
obiettivi fissati nel business plan;
b) previsione dell'occupazione diretta e indotta
creata dalla presenza della nuova licenziataria;
c) programma di formazione del personale.
Art. 9
Garanzie di esecuzione
1. La società all'atto del rilascio della
licenza individuale è tenuta a consegnare originale di fidejussione bancaria a
garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla società medesima in
forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto.
2. L'importo garantito, calcolato come indicato
in allegato G, può essere ridotto nei termini e alle condizioni specificate nel
predetto allegato nel caso in cui risultino raggiunti gli obiettivi ivi citati.
Viene fatta salva ogni diversa determinazione nei casi in cui si proceda al
rilascio di licenze individuali mediante licitazione.
3. Le disposizioni del presente artícolo non si
applicano nei casi previsti all'art. 2, comma 5.
Art. 10
Norme finali
1. La definizione delle modalità di assegnazione
delle risorse di numerazione è demandata ad un separato provvedimento
predisposto dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997.
2. La definizione di ulteriori indicazioni
regolamentari in materia di sicurezza delle telecomunicazioni può essere
demandata a separati provvedimenti da predisporsi con il coordinamento delle
amministrazioni competenti.
3. Tutte le informazioni ed i dati devono essere
trasmessi all'Autorità a cura degli organismi di telecomunicazioni secondo le
forrne previste dalla legge n. 15 del 1968.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 1997
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO A
DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'OFFERTA AL
PUBBLICO Dl SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E
PERSONALI.
La domanda deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede
legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova
costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo
agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove
esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri
Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.
2. L'oggetto:
a) descrizione del servizio;
b) copertura geografica e della popolazione;
c) previsione temporale di realizzazione del programma di attività;
d) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del
servizio;
e) interconnessioni previste.
3. Le previsioni riguardanti il mercato di
interesse:
a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.
4. La capacità di realizzazione dell'attività:
a) competenza tecnica;
b) partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle
telecomunicazioni, nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi
internazionali preposti;
c) programma di investimenti;
d) programma di impiego di personale;
e) programma di investimenti in ricerca e sviluppo.
5. L'impegno:
a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4
del presente decreto, previsti per la tipologia di servizio oggetto della
domanda;
b) ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti.
6. La documentazione attestante il versamento del
contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al
predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO B
DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER
L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI APERTE AL PUBBLICO.
La domanda deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede
legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova
costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo
agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove
esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri
Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.
2. L'oggetto:
a) costituzione della rete;
b) copertura geografica;
c) programma di installazione;
d) descrizione dei servizi che possono essere offerti;
e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche;
f) frequenze e numerazioni necessarie;
g) interconnessione con altre reti.
3. Le previsioni riguardanti il mercato di
interesse:
a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.
4. La capacità di realizzazione dell'attività:
a) competenza tecnica;
b) partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle
telecomunicazioni nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi
internazionali preposti;
c) programma di investimenti;
d) programma di impiego di personale;
e) programma di investimenti in ricerca e sviluppo.
5. L'impegno:
a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4
previsti per il servizio di rete di cui alla domanda;
b) ad effettuare gli aumenti di capitale, se
previsti.
6. La documentazione attestante il versamento del
contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al
predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto
esclusivamente infrastrutture già installate dalle società titolari di
concessioni ovvero di autorizzazioni ad uso privato per lo svolgimento di
servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 2, comma 5, si applicano solo i
punti 1, 2, 5, con esclusione della lettera b), e 6 del presente allegato.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO C
DOMANDA Dl ACCESSO A FREQUENZE RADIO O A
SPECIFICHE NUMERAZIONI
l'attività;
La domanda deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede
legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.
2. L'oggetto:
a) frequenze e specifiche numerazioni richieste;
b) motivo della richiesta;
c) reti ed impianti da impiegare nell'espletamento dell'attività
d) estremi del collegamento e lunghezza dello stesso in caso di servizio fisso.
3. L'impegno a versare il contributo previsto nel
caso di utilizzo di risorse scarse e a prendere le misure idonee ad evitare le
interferenze radio;
4. La documentazione attestante il versamento del
contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al
predetto versamento; ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO D
DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER LE
APPLICAZIONI AD USO PUBBLICO DELLA TECNOLOGIA DECT.
La domanda deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede
legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova
costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo
agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove
esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri
Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.
2. L'oggetto:
a) descrizione del servizio;
b) previsione temporale di realizzazione del programma di attività;
c) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del
servizio;
d) interconnessioni previste.
3. Le previsioni riguardanti il mercato di
interesse:
a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.
4. La capacità di realizzazione dell'attività:
a) competenza tecnica;
b) partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle
telecomunicazioni nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi
internazionali preposti;
c) programma di investimenti;
d) programma di impiego di personale;
e) programma di investimenti in ricerca e sviluppo.
5. L'impegno:
a) ad effettuare gli aumenti di capitale, se
previsti;
b) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto.
6. La documentazione attestante il versamento del
contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al
predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO E
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER LA
SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E DELLE RELATIVE RETI.
La domanda deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede
legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.
2. L'oggetto:
a) descrizione della sperimentazione, con
l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza nonché degli
obiettivi della sperimentazione;
b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che,
in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione
per regolare le reciproche obbligazioni;
d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a
partire da una determinata data di inizio;
e) frequenze e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.
3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti
all'art. 6 del presente decreto, pertinenti al servizio oggetto della
sperimentazione.
4. La documentazione attestante il versamento del
contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno ai
predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO F
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15.
Il sottoscritto ..................... nato a
..................... il ..................... residente in
..................... via ..................... n..................... nella
qualità di .....................
dichiara
ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490:
(1) che i propri familiari, anche di fatto
conviventi nel territorio dello Stato, sono:
Cognome e nome Grado di parentela Nato a il
................................. (*) ............................ ...........
.........
................................. (*) ............................ ...........
.........
................................. (*) ............................ ...........
.........
................................. (*) ............................ ...........
.........
................................. (*) ............................ ...........
.........
Qualora il dichiarante non abbia conviventi,
invece di quanto previsto dal punto (1), deve dichiarare:
(2) che non ha familiari anche di fatto
conviventi nel territorio dello Stato:
(firma)............................................
________
(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto
convivente.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO G
PERFORMANCE BOND
Parametri dichiarati dal richiedente sulla
domanda
1. Copertura (1) a fine 1° anno = xxx
2. Copertura a fine 2° anno = xxx
3. Copertura a fine 3° anno = xxx
4. Copertura a fine 4° anno = xxx
5. Copertura a fine 5° anno = xxx
6. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine
1° anno = xxx
7. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine
2° anno = xxx
8. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine
3° anno = xxx
9. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine
4° anno = xxx
10. Investimenti cumulati in infrastrutture a
fine 5° anno = xxx
11. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo
durante il 1° anno = xxx
12. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo
durante il 2° anno = xxx
________
(1) In termini di territorio o popolazione, in funzione del tipo di servizio e
ove conseguentemente applicabile.
13. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo
durante il 3° anno = xxx
14. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo
durante il 4° anno = xxx
15. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo
durante il 5° anno = xxx
16. Occupazione a fine 1° anno = xxx
17. Occupazione a fine 2° anno = xxx
18. Occupazione a fine 3° anno = xxx
19. Occupazione a fine 4° anno = xxx
20. Occupazione a fine 5° anno = xxx
Criteri per escussione
1. Entro novanta giorni dalla fine di ciascun
esercizio (2) l'organismo di telecomunicazioni è obbligato ad assicurare
all'Autorità esclusivamente sotto la propria responsabilità, mediante idonea
documentazione, il livello di copertura raggiunto relativo ai punti da 1 a 5
compreso. La documentazione può includere prospetti di copertura effettuati
utilizzando modelli matematici e deve essere accompagnata da relazione di
certificazione emanata da soggetti indipendenti rispetto all'organismo di
telecomunicazioni. Tutta la documentazione dovrà essere presentata con le
modalità previste dalla legge n. 15 del 1968.
2. Entro novanta giorni dalla fine di ciascun
esercizio l'organismo di telecomunicazioni presenta una relazione riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti nei punti da 6 a 20.
Quando il valore a consuntivo è inferiore a
quello obiettivo il performance bond può essere escusso, con decisione
motivata.
3. L'escussione è obbligatoria quando lo
scostamento dagli obiettivi definiti nei punti da 1 a 20 è superiore ad un
valore di tolleranza predefinito (5 punti percentuali per i punti da 1 a 5; 5%
per i punti da 6 a 20).
4. Per ogni obiettivo non raggiunto la cifra
escussa è a discrezionalità dell'Autorità, ma non può comunque essere
superiore al 20% del performance bond.
5. Alla fine di ciascun anno è facoltà
dell'Autorità liberare l'eventuale quota residua del performance bond ovvero
prevedere il mantenimento della garanzia di esecuzione nei modi e con i tempi
che sono da essa definiti.
6. I dati di cui al presente allegato sono
ricavati dalle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda
dal richiedente.
(2) Per fine esercizio si intende il 31 dicembre
di ciascun anno. Per l'anno si intende quello successivo all'anno durante il
quale viene rilasciata la licenza individuale.
Calcolo dell'ammontare del performance bond
A. Investimenti cumulati in infrastrutture nei
primi cinque anni.
B. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo.
C. Capitale circolante netto al quinto anno.
D. Capitale versato al rilascio della licenza.
Performance bond = (A+B+C-D) * 0,15
Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
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