IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni ed, in particolare, l'art. 6, commi 5, 20 e 21, riguardanti
l'applicazione dei contributi richiesti alle imprese per le procedure di
autorizzazione generale e di licenza individuale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, relativo alle disposizioni
per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995, concernente la determinazione dei
contributi per le autorizzazioni relative all'offerta dei servizi di
telecomunicazioni liberalizzati;
Decreta:
CAPO I
Autorizzazioni generali
Art. 1.
Contributo per istruttoria
1. Le imprese che intendono offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni
sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo di
rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria
relativa a ciascun servizio, pari a:
a) un milione di lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni
nell'ambito di uno o più comuni, di una o più province appartenenti ad una
stessa regione;
b) dieci milioni di lire, nel caso di offerta di un servizio di
telecomunicazioni nell'ambito di più regioni.
2. La dichiarazione prevista dal menzionato art. 6, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 deve contenere tutte le informazioni
atte a dimostrare l'appartenenza alla fattispecie indicata.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto nei casi previsti dall'art. 22,
comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997.
Art. 2.
Contributo annuo per controlli e verifiche
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri relativi al controllo della
gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per
l'autorizzazione, le imprese che offrono, sulla base di un'autorizzazione
generale, servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono
tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione
generale decorre, di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1, comma 1,
di un milione di lire per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature
di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
CAPO II
Licenze individuali
Art. 3.
Contributo per istruttoria e rilascio licenza
1. Le imprese richiedenti una licenza individuale per l'offerta al pubblico
delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997 sono tenute, all'atto della presentazione della
domanda, al pagamento di un contributo che è determinato sulla base della
popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, dovuto a
titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il
rilascio della licenza, è il seguente:
a) nel caso di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, ivi
comprese quelle che prevedono l'impiego di frequenze radio e quelle che
permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego
della tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), nonché
quelle via cavo:
1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 40
milioni di lire;
3) su un territorio avente una popolazione fino a 200.000 abitanti, 20 milioni
di lire;
b) nel caso di fornitura del servizio di telefonia vocale;
1) sul territorio nazionale, 100 milioni di lire;
2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 40
milioni di lire;
3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;
c) nel caso di installazione di una rete di telecomunicazioni per la fornitura
del servizio di telefonia vocale da parte del medesimo soggetto:
1) sul territorio nazionale, 110 milioni di lire;
2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 50
milioni di lire;
3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 30 milioni di lire;
d) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali;
1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto
previsto negli atti relativi alla procedura di licitazione, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di licitazione, si applicano i
contributi di cui alla lettera b).
2. Alla presentazione della domanda, le imprese di cui al comma 1 sono tenute a
fornire tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla singola
fattispecie individuata tra quelle previste nelle lettere da a) fino a d) del
comma 1.
Art. 4.
Contributo annuo per controlli e verifiche
1. Le imprese titolari di una licenza individuale rilasciata per l'offerta al
pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, sono tenute al pagamento annuo,
compreso l'anno in cui è rilasciata la licenza, di un contributo che è
determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria
dell'offerta. Tale contributo, finalizzato a coprire i costi per il controllo
della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni per la licenza,
è il seguente:
a) nel caso di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, in
particolare di quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e di quelle
che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego
della tecnologia DECT nonché di quelle via cavo;
1) sul territorio nazionale, 200 milioni di lire;
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 100 milioni di lire;
3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 50 milioni di lire;
b) nel caso di fornitura del servizio di telefonia vocale:
1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 50 milioni di lire;
3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;
c) nel caso di installazione di una rete di telecomunicazioni per la
fornitura del servizio di telefonia vocale da parte del medesimo soggetto:
1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 50
milioni di lire;
3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;
d) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto
previsto nei documenti relativi alla procedura di licitazione, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di licitazione, si applicano i
contributi di cui alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 1 si applica quanto
previsto all'art. 3, comma 2.
Art. 5.
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
1. Oltre ai contributi previsti agli articoli 3 e 4, le imprese che
installano e forniscono reti aperte al pubblico che utilizzano frequenze
radioelettriche sono tenute al pagamento, sulla base dell'art. 6, comma 21, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, di un contributo annuo
a titolo di utilizzo e di rimborso delle spese di gestione e di controllo delle
frequenze radioelettriche, secondo lo schema riportato nell'allegato A.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo
di cui all'allegato A è dimezzato.
3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo di
cui all'allegato A è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla
base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei
collegamenti fissi bidirezionali, da comunicare all'Autorità da
parte del titolare della licenza individuale, contestualmente alla
documentazione attestante il versamento del contributo: "
a) fino a 10 colleg. fissi bidirez. .. 1
b) oltre 10 fino a 40 .................. 0,75
c) oltre 40 fino a 80 .................. 0,50
d) oltre 80 ................................ 0,25
Art. 6.
Contributo annuo per l'attribuzione di numerazione
1. Oltre ai contributi previsti agli articoli 3, 4 e 5, l'attribuzione da
parte dell'Autorità di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per
la fornitura al pubblico di reti o di servizi di telecomunicazioni da parte dei
titolari di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria per
l'espletamento di una sperimentazione, è soggetta, sulla base dell'art. 11,
comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 318 del 1997, al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno di
attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco di numeri del formato
standard è pari a lire 20 per numero.
3. Il contributo per l'attribuzione di un codice a 3 o a 4 cifre è pari,
rispettivamente, a 100 milioni ed a 50 milioni di lire.
4. Il contributo per l'attribuzione di codici di accesso a 4 o a 5 cifre è
pari, rispettivamente, a 200 milioni ed a 100 milioni di lire.
5. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta
di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50% degli
importi previsti nei commi precedenti.
CAPO III
Norme finali
Art. 7.
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere
effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato
alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Aggiornamento dei contributi
1. La rivalutazione dei contributi di cui al presente decreto è disposta
dall'Autorità ogni due anni, secondo il tasso programmato d'inflazione.
Art. 9.
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto ministeriale 5 settembre 1995, citato nelle
premesse.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 1998
Il Ministro delle comunicazioni Maccanico
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Pennacchi
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 158
ALLEGATO A
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
(art. 5)
Larghezza della banda (L) |
Frequenza fino a 10 GHz |
superiore a 10 GHz ed inferiore a 20 GHz |
superiore a 20 GHz ed inferiore a 30 GHz |
Frequenza superiore a 30 GHz |
L inferiore o uguale a 25 kHz |
300.000 |
- |
- |
- |
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125
kHz |
650.000 |
- |
- |
- |
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250
kHz |
1.300.000 |
- |
- |
- |
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500
kHz |
1.900.000 |
- |
- |
- |
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75
MHz |
2.500.000 |
(L inferiore o uguale a 1,75 MHz)
1.250.000 |
(L inferiore o uguale a 1,75 MHz)
1.250.000 |
(L inferiore o uguale a 1,75 MHz)
1.250.000 |
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5
MHz |
3.150.000 |
1.900.000 |
1.250.000 |
850.000 |
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz |
5.000.000 |
3.800.000 |
2.500.000 |
1.700.000 |
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz |
6.950.000 |
5.650.000 |
3.800.000 |
2.500.000 |
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz |
8.800.000 |
7.550.000 |
5.000.000 |
3.350.000 |
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz |
10.700.000 |
9.450.000 |
6.300.000 |
4.200.000 |
L superiore a 56 MHz |
12.600.000 |
11.350.000 |
7.550.000 |
5.000.000 |
|