ARTICOLO
1 (Modalità e condizioni di
presentazione delle domande)
ARTICOLO
2 (Valutazione e comparazione
delle domande di concessione)
ARTICOLO
3 (Attribuzione dei punteggi)
ARTICOLO
4 (Criteri correttivi al
punteggio)
ARTICOLO
5 (Rilascio delle concessioni)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 ,
concernente la "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato";
Visto il decreto legge 27 agosto 1993, n.
323, recante "Provvedimenti urgenti in
materia radiotelevisiva" convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n.
545, recante "Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell'attività
radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernente "Differimento di termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
nonché norme in materia di programmazione e
di interruzioni pubblicitarie televisive
";
Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre
1989, come modificata dalla direttiva
97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre
1998, n. 68, concernente "Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre
1998, n. 78, concernente "Regolamento
per rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
1998;
Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n.
15, recante "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o
il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo";
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma
2, del predetto decreto legge che prevede
disposizioni specifiche per le emittenti
televisive le cui trasmissioni consistono
esclusivamente in programmi di televendita;
Considerato che, ai fini della
valutazione delle domande presentate dalle
predette emittenti è opportuno prevedere
adeguati criteri correttivi del punteggio al
fine di evitare che la particolare tipologia
dei programmi trasmessi dalle medesime
emittenti determini, in relazione alle aree
di valutazione indicate nel regolamento per
il rilascio delle concessioni televisive,
l'oggettiva impossibilità di ottenere un
punteggio utile ai fini della graduatoria;
Vista la proposta di disciplinare per il
rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni nella
riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;
A D O T T A
il seguente disciplinare per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito nazionale su
frequenze terrestri
ARTICOLO 1
(Modalità e condizioni di presentazione delle
domande)
1. La domanda per ottenere la concessione
per la radiodiffusione privata televisiva in
ambito nazionale mediante l'uso di frequenze
terrestri, deve essere presentata al Ministero
delle comunicazioni - Direzione generale per
le concessioni e per le autorizzazioni - viale
America 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il
31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il
Ministero è tenuto a rilasciare apposita
ricevuta.
2. Possono presentare domanda per ottenere
la concessione di cui al comma 1 i soggetti
indicati nell'articolo 6 del regolamento per
il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione privata televisiva mediante
l'uso di frequenze terrestri, di seguito
indicato come "regolamento", che si
trovino nelle condizioni dallo stesso
previste.
3. La domanda, riferita a ciascuna
emittente, deve essere in regola con le norme
sul bollo e deve essere corredata dalla
documentazione prevista per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale dall'articolo 7
del regolamento.
4. La domanda deve essere presentata in
duplice copia in buste separate recanti
all'esterno la dicitura "originale"
e "copia", nonché la denominazione
dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due
buste debbono essere contenute in un unico
plico, ugualmente recante le indicazioni della
denominazione dell'emittente, tipo di rete e
indirizzo. Nel caso di documentazione
voluminosa possono essere consegnati due
plichi con la dicitura "originale" e
"copia" ripetenti le indicazioni
predette. Le pagine della domanda devono
essere numerate sequenzialmente e firmate a
margine; la domanda deve riportare la seguente
dichiarazione: la presente domanda contiene
n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina
....
5. Alla domanda deve essere allegata
l'attestazione del pagamento del contributo
per le spese di istruttoria di cui
all'articolo 13, comma 1, del regolamento, in
favore del Ministero delle comunicazioni,
versato sul c/c postale n. 11040011, intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Viterbo. Il pagamento del contributo è
condizione di procedibilità della domanda di
concessione.
ARTICOLO 2
(Valutazione e comparazione delle domande di
concessione)
1. La valutazione e la comparazione delle
domande di concessione sono effettuate dalla
commissione prevista dall'articolo 9, comma 2,
del regolamento.
2. La commissione procede alla valutazione
e alla comparazione delle domande di
concessione, ai sensi dell'articolo 9, commi 4
e 5 del regolamento. A tal fine la commissione
assegna un punteggio a ciascuno degli elementi
indicati nel presente disciplinare, in
relazione alle aree previste nell'articolo 9,
comma 4, del regolamento, indicate
dall'articolo 3 del presente disciplinare.
ARTICOLO 3
(Attribuzione dei punteggi)
1. QUALITA' DEI PROGRAMMI (TOTALE
MASSIMO PUNTI 200)
A) Valutazione del piano editoriale
annuale, fino a punti 110, per quanto
concerne:
- quota percentuale di programmi di
informazione sul totale della
programmazione prevista;
- quota percentuale di programmi di
informazione autoprodotti sul totale dei
programmi di informazione;
- quota percentuale di programmi
autoprodotti sul totale della
programmazione prevista, al netto di
quelli a carattere informativo;
- quota percentuale di programmi
culturali, formativi e dedicati ai
minori;
- quota percentuale di programmazione
fruibile da persone portatrici di
handicap sensoriale.
Ai fini dell'applicazione della presente
lettera non si considerano programmi
autoprodotti i programmi di televendita.
B) Valutazione del piano editoriale
annuale basata su eventuali eccedenze
rispetto agli obblighi normativi, fino a
punti 90, per quanto concerne:
- quota percentuale di programmazione di
opere europee, ivi comprese quelle
prodotte negli ultimi cinque anni e
quelle realizzate da produttori
indipendenti, sul totale della
programmazione prevista;
- ore di trasmissione media giornaliera
non destinate alla pubblicità;
- numero di edizioni quotidiane di
telegiornali in relazione alla loro
durata complessiva.
2. PIANO DI IMPRESA, INVESTIMENTI E
SVILUPPO DELLA RETE (TOTALE MASSIMO PUNTI 260)
A) Solidità patrimoniale risultante dal
capitale sociale interamente versato,
eccedente i limiti di cui all'articolo 6,
comma 2, del regolamento.
Fino a punti 40
B) Capacità di autofinanziamento nell'arco
temporale di durata della concessione,
adeguatamente documentata.
Fino a punti 40
C) Investimenti tecnologici previsti nel
piano di massima economico finanziario
nell'arco di durata temporale della
concessione.
Fino a punti 60
D) investimenti destinati all'acquisto e
alla produzione di programmi audiovisivi,
compresi i film, i programmi specificamente
rivolti ai minori, le produzioni europee,
comprese quelle dei produttori indipendenti.
Fino a punti 60
E) Modalità di collegamento degli impianti
di diffusione con l'indicazione delle misure
previste per l'efficiente uso delle risorse
radioelettriche.
Fino a punti 60
Le modalità di collegamento degli impianti
di diffusione, saranno oggetto di valutazione
nel caso consentano un uso razionale dello
spettro radioelettrico; punteggio più elevato
sarà attribuito in caso di utilizzo di
collegamenti via satellite. Le frequenze di
funzionamento degli impianti di collegamento
devono essere ricomprese nell'ambito delle
bande stabilite a tal fine dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze.
3. OCCUPAZIONE (TOTALE MASSIMO PUNTI
350)
A) Numero complessivo di addetti al 31
ottobre 1998, così suddivisi:
- occupati a tempo determinato;
- occupati con contratto di formazione
lavoro;
- occupati a tempo indeterminato;
- giornalisti iscritti all'Albo
professionale ai quali è applicato il
relativo contratto collettivo di lavoro.
Fino a punti 170
B) Indicazioni sulle azioni positive
volte ad eliminare condizioni di disparità
tra i due sessi in sede di assunzione,
organizzazione e distribuzione del lavoro,
assegnazione di posti di responsabilità,
eventualmente effettuate, anche in
adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n.223.
Fino a punti 60
C) Piano dell'occupazione nell'arco
temporale di durata della concessione per le
categorie di cui alla lettera A).
Fino a punti 120
4. ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE
RADIOTELEVISIVO ED IN ALTRI SETTORI (TOTALE
MASSIMO PUNTI 190)
A) Esperienze maturate nel settore
radiotelevisivo, fino a punti 140, per
quanto concerne:
- fatturato medio degli ultimi tre anni;
- media degli investimenti effettuati
nel settore televisivo nell'ultimo
triennio;
- numero di ore di programmi prodotti e
coprodotti utilizzati anche da altri
operatori televisivi italiani o esteri;
- quota percentuale di programmi di
informazione sul totale della
programmazione effettuata;
- quota percentuale di programmi di
informazione autoprodotti sul totale dei
programmi di informazione trasmessi;
- quota percentuale di programmi
autoprodotti sul totale dei programmi
trasmessi, al netto di quelli a
carattere informativo;
- quota percentuale di programmazione di
opere europee trasmesse;
- per le emittenti che hanno effettuato
prevalentemente programmi di
televendita, le particolari misure
adottate per la tutela del consumatore,
nonché la correttezza e l'affidabilità
dell'attività svolta, tenendo conto, in
particolare, delle eventuali violazioni
alla normativa di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, e successive modificazioni,
accertate in riferimento a messaggi
pubblicitari di televendita diffusi
attraverso l'emittente medesima.
I dati di programmazione della presente
lettera sono riferiti al periodo di dodici
mesi fino al 31 ottobre 1998.
B) Esperienze maturate nei settori
dell'editoria, dello spettacolo e delle
telecomunicazioni.
Fino a punti 50.
ARTICOLO 4
(Criteri correttivi al punteggio)
1. Nell'attribuzione dei punteggi, la
commissione tiene conto di eventuali
incoerenze che emergano dal confronto tra i
dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano
palesemente contraddittori la commissione non
attribuisce punteggio ai relativi elementi.
2. La maggiorazione di punteggio prevista
dall'articolo 19, comma 1, del regolamento è
assegnata, nel rispetto dell'articolo 19,
comma 3, in maniera inversamente proporzionale
ai tempi di dismissione dei canali destinati
dal piano nazionale di assegnazione delle
frequenze alla radiodiffusione su frequenze
terrestri con tecnica numerica, rispetto al
termine di ventiquattro mesi ivi indicato,
nella misura compresa tra un minimo dell'uno
per cento e un massimo del dieci per cento.
3. Alle emittenti televisive in ambito
nazionale le cui trasmissioni consistono
esclusivamente in programmi di televendita ai
sensi della direttiva 89/552/CEE, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, è
assegnata, in maniera inversamente
proporzionale all'impegno assunto nella
domanda relativamente ai tempi di
trasferimento dell'irradiazione dei propri
programmi esclusivamente da satellite, via
cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze
terrestri, rispetto al termine di trentasei
mesi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, una
maggiorazione del punteggio attribuito in sede
di valutazione nella misura compresa tra un
minimo dell'uno per cento e un massimo del
dieci per cento.
ARTICOLO 5
(Rilascio delle concessioni)
1. Al termine della valutazione comparativa
delle domande di concessione di cui al
presente disciplinare, la commissione forma la
graduatoria. Le concessioni televisive
nazionali private, sino ad un massimo di otto,
vengono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni, sulla base del numero delle
reti nazionali individuato dal piano di
assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva, ai soggetti
utilmente collocati in graduatoria, in
possesso dei requisiti previsti dal
regolamento e nei limiti previsti dalla legge
31 luglio 1997, n. 249.
2. Nel provvedimento di concessione vengono
indicate le postazioni e le caratteristiche
tecniche degli impianti pianificati che
dovranno essere utilizzati dalle emittenti
concessionarie private, nonché le frequenze
di funzionamento dei suddetti impianti e la
relativa configurazione della rete determinate
dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Il presente atto sarà sottoposto al visto
dei competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1999
Il Ministro: CARDINALE
Registrato alla Corte dei Conti il 9
marzo 1999
Registro n.1 Comunicazioni, foglio n.300
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