Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Allegato
(link all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
Il Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,
concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha
istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera
b) della legge n. 249 del 1997, il quale stabilisce che alla copertura
finanziaria dell'onere, valutato in venti miliardi annui, si provvede con le
modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della
legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 2, comma 38, lettera b) della
predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e
modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare
per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle
Autorità;
Considerato che il citato comma 38, lettera b),
della legge n. 481/1995 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro
il 31 luglio di ogni anno;
Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge
n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono
versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;
Vista la comunicazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di
applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 1999, secondo la
specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella
riunione del 28 aprile 1999;
DECRETA
Art. 1
1. I soggetti tenuti al versamento del
contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:
a) fornitori di servizi di telefonia fissa, anche
via cavo;
b) fornitori di servizi di telefonia mobile,
anche satellitare;
c) emittenti televisive:
c.1) su frequenze terrestri;
c.2) via cavo e satellite;
d) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
e) editori:
e.1) giornali quotidiani;
e.2) periodici e riviste;
e.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
f) concessionarie di pubblicità:
f.1) pubblicità radiotelevisiva;
f.2) pubblicità a mezzo stampa;
f.3) pubblicità telematica;
g) servizi interattivi e multimediali:
g.1) fornitori di servizi di accesso;
g.2) fornitori di servizi di informazione;
g.3) produttori e distributori di prodotti,
compresa l'editoria elettronica e digitale;
h) produttori e distributori di programmi
radiotelevisivi.
2. Il contributo è determinato applicando la
percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio
approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie
esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno 1999, per
favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei
soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione
dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo
sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione,
il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:
a) attività esercitate da meno di due anni e
rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi
stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da
soggetti comunque diversi dal dichiarante;
b) attività proprie di settori destinatari di
specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di
crisi";
c) attività esercitate sulla base di
concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
d) attività editoriali limitatamente a giornali
quotidiani, periodici e riviste;
e) attività per servizi interattivi e
multimediali.
Art. 2
1. Il versamento del contributo va eseguito entro
il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 1999, direttamente allo sportello
della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale
dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di
versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali,
previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla
medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il
codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il
versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.
Art. 3
La percentuale del contributo dovuto dai soggetti
di cui all'art. 1, per l'anno 1999, è fissata nella misura dello 0,35 per mille
dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 4
1. I soggetti operanti nelle categorie di cui
all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, entro il 31 agosto 1999, il codice fiscale, i dati relativi
alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio o
sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e
gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga
attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.
2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve
essere utilizzata copia del modello
allegato al presente decreto, recante la
sottoscrizione del legale rappresentante autenticata ai sensi dell'art. 20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. La mancata o tardiva presentazione del modello
di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non
rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1,
commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 1999
Il Ministro delle finanze Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
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