IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6,
comma 6;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi
dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe
degli studenti ed al diploma supplement;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni,
relativo alla banca dati offerta formativa e alla verifica del
possesso dei requisiti minimi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modificazioni, con il
quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare
le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n.
270/2004, composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle
facoltà interessate e dai presidenti degli ordini professionali
interessati;
Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale 270/2004 e vista la mozione della stessa
Conferenza del 7 marzo 2006;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza
dell'11 gennaio 2006;
Visti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo
2006;
Rilevato che il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la
determinazione delle classi di laurea è stato restituito con
osservazioni dalla Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006, prot.
n. 106/1994 e che lo stesso è stato ritirato dal Ministro
dell'università e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio
2006;
Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni
nel testo del decreto stesso;
Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), dell'8 novembre 2006;
Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio
2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea
individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si
applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le
università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto
ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea
individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di
appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di
laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative
dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno
40 crediti.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i
requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il
corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo
restando che ciascuno studente indica al momento
dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il
titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta,
purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo
anno.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in
conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti
regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico
2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno
accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre
2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per
assicurare l'avvio dei corsi di laurea con i nuovi ordinamenti
all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma
devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i
corsi di laurea attivati nella medesima classe.
8. L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al
presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da
parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi
di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
9. Le università di norma attivano corsi di studio con i nuovi
ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite
deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze
che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da
professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori
scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo
presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli
atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può
essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti
comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale,
sia nel proprio che in altri atenei.
Art. 2.
1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità
attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il
concorso di più facoltà della stessa università o di più
università.
Art. 3.
1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo
determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna
attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al
rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente
decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative
previste nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i
settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi
in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia
specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora
negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per
ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei
relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso,
ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare
agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base
che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un
approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione
del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di
insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli
studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero
minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte
dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici
di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti
attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori
crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la
prova finale è sostenuta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le
università specificano gli obiettivi formativi in termini di
risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di
descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi
professionali anche con riferimento alle attività classificate
dall'ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di
laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero
possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e
modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di
destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la
verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato
riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe,
la quota di crediti relativi al medesimo settore
scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non
può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui
il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota
minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza
risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui
all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il
regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli
insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo
criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi
specifici del corso.
2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun
insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti
formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In
ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in
totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche
favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli
coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o
moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva
del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti
didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e
dell'art. 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, le conoscenze e le abilità professionali certificate
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché
le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione
l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi
universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel
proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a
60.
Art. 5.
1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea
corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per
ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che
deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio
personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale
quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario
complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità
previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi
quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a
sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
Art. 6.
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i
titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e
del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo
corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi
dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile
2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al
diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche
in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai
Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei
corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai
corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici
e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare
per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al
presente decreto.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto
modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative
indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute
nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2007
Il Ministro: Mussi
1) LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE. CORSO TRIENNALE.
L-20 Classe delle lauree in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- possedere competenze di base e abilità specifiche nei diversi settori della
comunicazione ed essere in grado di svolgere compiti professionali
nei media, nella pubblica amministrazione, nei diversi apparati dell’industria
culturale e nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi;
- possedere le competenze di base della comunicazione e dell’informazione,
comprese quelle relative alle nuove tecnologie, e le abilità
necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione e di relazione con il
pubblico in aziende private, negli enti pubblici e del non profit;
- possedere le abilità necessarie per attività redazionali nei diversi
settori dei media e negli enti pubblici e privati;
- essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere
di cui almeno una dell’Unione Europea e acquisire competenze per
l’uso efficace della lingua italiana;
- possedere le abilità di base necessarie alla produzione di testi informativi
e comunicativi per i diversi settori industriali e ambiti culturali ed
editoriali.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea
sono nelle organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, in
qualità di addetti alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico, di
esperti della multimedialità, di istruzione a distanza, di professionisti nelle
aziende editoriali e nelle agenzie pubblicitarie.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea della classe:
- comprendono attività finalizzate all’acquisizione delle conoscenze di base
nei vari campi delle scienze della comunicazione e dell’informazione, nonché
dei metodi propri della ricerca sui consumi, sui media e sui pubblici;
- possono prevedere attività di laboratorio e/o attività esterne (ad esempio
tirocini formativi presso aziende e enti, stages e soggiorni anche presso altre
Università italiane e straniere, nel quadro di accordi nazionali e
internazionali).
Il percorso formativo di base risulta coerente con le lauree magistrali che
preparano professionalità nelle quali la comunicazione assume un ruolo decisivo
nelle pratiche operative: dal giornalismo ai sistemi editoriali, dalla
comunicazione pubblica e d’impresa alla pubblicità, dalla teoria della
comunicazione alle aree critiche della società dell’informazione.
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI.
Ambiti disciplinari .
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche
Settori scientifico-disciplinari
INF/01 – Informatica
ING-INF/03 – Telecomunicazioni
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica
L-LIN/12 – Lingua e traduzione – lingua inglese
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi
Discipline sociali e mediologiche
M-STO/04 – Storia contemporanea
SECS-P/01 – Economia politica
SPS/04 – Scienza politica
SPS/07 – Sociologia generale
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro
Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione
ICAR/17 – Disegno
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica
M-FIL/04 – Estetica
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-S/05 – Statistica sociale
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi Caratterizzanti
Scienze umane ed economico-sociali
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 – Psicologia generale
M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-P/01 – Economia politica
SECS-P/02 – Politica economica
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/04 – Demografia
SECS-S/05 – Statistica sociale
SPS/07 – Sociologia generale
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio
Discipline giuridiche,storico-politiche e filosofiche
IUS/01 – Diritto privato
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 – Diritto amministrativo
IUS/14 – Diritto dell’unione europea
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 – Filosofia morale
M-STO/04 – Storia contemporanea
M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche
SPS/01 – Filosofia politica
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche
SPS/04 – Scienza politica
SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
TOTALE 90+90 crediti = 180 crediti
----------------------
Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 16
Marzo 2007
Determinazione delle classi di laurea magistrale. (GU 09.07.07, n. 157)
2) LAUREA MAGISTRALE IN “INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI”
OPPURE IN GIORNALISMO. CORSO BIENNALE.
LM-19 Classe delle lauree magistrali in INFORMAZIONE E
SISTEMI EDITORIALI
OBIETTIVI FORMATIVE QUALIFICANTI.
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- possedere conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie del
sistema dell'informazione nazionale e internazionale;
- possedere le competenze necessarie all'uso delle nuove tecnologie della
comunicazione in funzione delle necessità gestionali ed organizzative delle
imprese giornalistiche e editoriali (cartacee, audiovisive, on line) e
dell'editoria periodica specializzata e non specializzata;
- possedere abilità di scrittura e competenze idonee al lavoro di gestione dei
contenuti, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie informatiche, soprattutto
nell'ambito delle attività redazionali;
- possedere le abilità di scrittura e le competenze idonee alle attività degli
uffici stampa e degli uffici comunicazione, con riferimento sia ai pubblici
interni che agli utenti esterni;
- possedere le competenze manageriali, organizzative e gestionali necessarie
allo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni
giornalistiche e editoriali;
- possedere abilità di progettazione di contenuti, anche di tipo multimediale e
ipertestuale, e servizi per ambienti multipiattaforma (web, tv digitale,
telefonia, ecc.);
- possedere competenze gestionali e di redazione dei contenuti per le attività
di comunicazione interna di enti, istituzioni, imprese;
- possedere competenze per la progettazione e la realizzazione di prodotti per
l'informazione specializzata e periodica sia di tipo tradizionale che
innovativo;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno
una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea
sono nei diversi comparti delle imprese giornalistiche ed editoriali, con
particolare riferimento alle professionalità emergenti nel settore
dell'informazione e della progettazione di contenuti multimediali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:
- comprendono attività dedicate all'approfondimento delle conoscenze
fondamentali nei vari campi delle scienze della comunicazione, nonché
l'applicazione di metodi propri del lavoro di gestione dei contenuti, con
particolare riferimento alla progettazione dei servizi e allo svolgimento dei
processi operativi di stampo manageriale e redazionale;
- possono prevedere attività laboratoriali e/o di tirocinio e stage presso
aziende pubbliche e private dell'Unione Europea, testate giornalistiche, uffici
stampa e uffici comunicazione, organizzazioni pubbliche e private che gestiscono
contenuti e servizi multimediali, imprese televisive, anche sotto la guida di
qualificati esponenti del mondo professionale, oltre a soggiorni di studio
presso università italiane e straniere.
…………………………………………………
NOTA PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI PREORDINATI ALL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
GIORNALISTICA
In riferimento a quanto stabilisce l'art. 10, comma 4 del DM 270/2004, i corsi
della classe magistrale preordinati all'accesso alle professioni giornalistiche
sono istituiti nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per
l'accesso alle predette professioni, devono essere a numero programmato e devono
prevedere una selezione iniziale per titoli ed esami.
…………………………………………………
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI.
Discipline metodologiche, informatiche e dei linguaggi
INF/01 - Informatica
ING-INF/03 -
Telecomunicazioni
ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni
L-FIL-LET/11 -
Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 -
Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia
e linguistica
L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese
M-FIL/01 - Filosofia
teoretica
M-FIL/03 - Filosofia
morale
M-FIL/05 - Filosofia e
teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia
generale
M-PSI/05 - Psicologia
sociale
M-PSI/06 - Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni
SECS-S/05 - Statistica
sociale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Discipline tecniche dell'informazione e della comunicazione
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/17 - Disegno
L-ART/06 - Cinema,
fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia
e storia della musica
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Discipline storico-sociali,
giuridicoeconomiche, politologiche e delle relazioni internazionali
IUS/01 - Diritto privato
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/17 - Diritto penale
M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/02 - Geografia
economicopolitica
M-STO/02 - Storia
moderna
M-STO/04 - Storia
contemporanea
SECS-P/02 - Politica
economica
SECS-P/06 - Economia
applicata
SECS-P/07 - Economia
aziendale
SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/10 -
Organizzazione aziendale
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
TOTALE 48+72= 120 crediti
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