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Normativa

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 maggio 2002
Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del Consiglio le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2001, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo Bonaiuti;
Considerata la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di adeguarla all'attuale assetto delle competenze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1. Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale. Esso cura altresì gli affari relativi all'editoria e alla stampa.

Art. 2. Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, e assicura il corretto ed efficace raccordo tra tali uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, del Sottosegretario di Stato delegato; assicura altresì il raccordo con gli altri dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la "Segreteria dipartimentale" che provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, ivi comprese quelle relative alla attività propria del consegnatario del Dipartimento medesimo. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 626 del 1994. Assicura altresì il rilascio delle tessere "lasciapassare stampa" per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni.

3. Il Dipartimento può avvalersi di esperti, scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello stato, o soggetti particolarmente qualificati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del Dipartimento, ai quali il Capo del Dipartimento affida di volta in volta, compiti di studio, analisi e valutazioni di specifiche questioni di competenza del Dipartimento.

Art. 3. Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale ed in nove servizi di livello dirigenziale.

2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale;
b) ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;
c) ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali.

3. Con successivo provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono individuati i settori in cui si articolano i servizi, nonché le dotazioni organiche.

Art. 4. Ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale

1. L'ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento della comunicazione istituzionale e svolge, altresì, compiti in materia di pubblicità e di documentazione istituzionale nonché di comunicazione interna.

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
a) servizio per la pubblicità della pubblica amministrazione e le pubblicazioni: predispone le indicazioni metodologiche e svolge funzioni di centro di orientamento consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione al fine della predisposizione del piano annuale di comunicazione, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; sviluppa, con i concessionari di spazi pubblicitari accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe; esprime un preventivo parere sui progetti di comunicazione a carattere pubblicitario inviati dalle amministrazioni dello Stato e finanzia progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni stesse, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico; cura la produzione e la distribuzione, sia in sede nazionale che all'estero di audiovisivi; realizza messaggi istituzionali e documentari sui più rilevanti temi sociali; gestisce un apposito centro audiovisivi; cura la produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento, nonché quelle delegate al Dipartimento stesso dalla Autorità di governo relativamente all'attività dell'esecutivo sugli aspetti istituzionali a carattere politico, economico e sociale; provvede alla acquisizione, alla catalogazione e alla archiviazione del materiale informativo edito dal Dipartimento relativo ai problemi dell'informazione e della comunicazione; provvede alla gestione della biblioteca e della emeroteca del Dipartimento;

b) servizio per le relazioni con il pubblico: provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla struttura, sugli atti e provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione del successivo iter; svolge, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre pubbliche amministrazioni competenti a fornire le informazioni relative al proprio settore di attività; cura il collegamento tecnico con l'apposito sito informativo del Governo per gli aspetti concernenti il Dipartimento e provvede a diffondere sull'apposito sito informatico, istituito e tenuto dal Dipartimento, i risultati dei sondaggi politici ed elettorali, destinati alla pubblicazione su mezzi di informazione; gestisce la posta elettronica ed il numero verde della Presidenza del Consiglio dei Ministri; assicura i servizi per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni, cerimonie, convegni e seminari in Italia e all'estero;
c) servizio per le convenzioni: stipula apposite convenzioni con la RAI, concessionaria del servizio pubblico, per assicurare la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero; stipula convenzioni con le agenzie di stampa per una adeguata informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di servizi speciali; stipula contratti per studi, ricerche, sondaggi e servizi fotografici, per l'acquisizione di documentazione e informazioni sugli aspetti della vita italiana, sull'attività della pubblica amministrazione e del Governo.

Art. 5. Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali

1. L'ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali: provvede all'erogazione dei contributi a giornali quotidiani e periodici editi in Italia ed italiani all'estero, nonché all'editoria per i non vedenti e a quella delle associazioni dei consumatori; dispone i rimborsi a favore di imprese editoriali per le spedizioni in abbonamento postale; assicura il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque inerenti il sostegno dei prodotti editoriali; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni pubbliche e private;
b) servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive: provvede all'erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive e provvede ai rimborsi a favore delle imprese per riduzioni tariffarie e per abbonamenti ad agenzie di informazioni; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni pubbliche e private;
c) servizio per il sostegno alla cultura italiana e le relazioni internazionali: assicura i rapporti con le organizzazioni comunitarie e internazionali, nonché con le istituzioni italiane all'estero, operanti nelle materie di competenza del Dipartimento; svolge funzioni amministrative per la concessione dei premi della cultura.

Art. 6. Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali

1. L'ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento delle politiche di sviluppo e innovazione del mercato editoriale. L'ufficio attende, altresì, a compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa, nonché di documentazione giuridica e parlamentare nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) servizio per le agevolazioni di credito: provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali curandone le relative istruttorie; cura gli aspetti di competenza del Dipartimento in relazione al credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 62 del 2001; assicura il coordinamento le attività delle amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque inerenti allo sviluppo del mercato editoriale; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con altre pubbliche amministrazioni ed organismi pubblici e privati;
b) servizio per gli interventi in favore della mobilità e della riqualificazione dei giornalisti: provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione degli interventi di sostegno a valere sul fondo per la mobilità e la riqualificazione dei giornalisti curandone le relative istruttorie; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con altre amministrazioni pubbliche e private;
c) servizio studi, per le ricerche, la documentazione e la consulenza giuridico-normativa: assicura la consulenza giuridico-normativa al Capo del Dipartimento ed agli uffici del Dipartimento medesimo nelle materie di competenza; attende a compiti di studio e ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi "dossier" e l'acquisizione ed elaborazione di dati inerenti al settore dei prodotti editoriali; cura i rapporti con le università e gli istituti di analisi e di ricerca nel settore editoriale; assicura la documentazione giuridica e parlamentare necessaria all'attività del Dipartimento con particolare riferimento ad atti, resoconti parlamentari, normativa, giurisprudenza, dottrina, pareri, segnalazioni di altri organi e autorità; cura i collegamenti con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio.

Roma, 31 maggio 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti

 

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