IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha
introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei
prodotti editoriali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del
Consiglio le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e
stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e
successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2001,
recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002,
recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo Bonaiuti;
Considerata la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'articolazione
interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di adeguarla
all'attuale assetto delle competenze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1. Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio che opera
nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione
istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali.
Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di
informazione, pubblicità e documentazione istituzionale. Esso cura altresì gli
affari relativi all'editoria e alla stampa.
Art. 2. Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne
determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno; coordina
l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, e
assicura il corretto ed efficace raccordo tra tali uffici e quelli di diretta
collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, del
Sottosegretario di Stato delegato; assicura altresì il raccordo con gli altri
dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con le
strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la
"Segreteria dipartimentale" che provvede agli adempimenti relativi
alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, ivi comprese
quelle relative alla attività propria del consegnatario del Dipartimento
medesimo. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di
funzionamento nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina
del decreto legislativo n. 626 del 1994. Assicura altresì il rilascio delle
tessere "lasciapassare stampa" per la partecipazione alle pubbliche
manifestazioni.
3. Il Dipartimento può avvalersi di esperti, scelti tra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello stato, o soggetti
particolarmente qualificati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del
Dipartimento, ai quali il Capo del Dipartimento affida di volta in volta,
compiti di studio, analisi e valutazioni di specifiche questioni di competenza
del Dipartimento.
Art. 3. Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale
ed in nove servizi di livello dirigenziale.
2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione
istituzionale;
b) ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;
c) ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti
editoriali.
3. Con successivo provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sono individuati i settori in cui si articolano i servizi, nonché
le dotazioni organiche.
Art. 4. Ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale
1. L'ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale è la struttura di supporto nell'area funzionale
relativa al coordinamento della comunicazione istituzionale e svolge, altresì,
compiti in materia di pubblicità e di documentazione istituzionale nonché di
comunicazione interna.
2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
a) servizio per la pubblicità della pubblica amministrazione e le
pubblicazioni: predispone le indicazioni metodologiche e svolge funzioni di
centro di orientamento consulenza e supporto alle amministrazioni statali per
l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione al fine della
predisposizione del piano annuale di comunicazione, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; sviluppa, con i
concessionari di spazi pubblicitari accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa,
nonché le relative tariffe; esprime un preventivo parere sui progetti di
comunicazione a carattere pubblicitario inviati dalle amministrazioni dello
Stato e finanzia progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle
amministrazioni stesse, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse
pubblico; cura la produzione e la distribuzione, sia in sede nazionale che
all'estero di audiovisivi; realizza messaggi istituzionali e documentari sui
più rilevanti temi sociali; gestisce un apposito centro audiovisivi; cura la
produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento, nonché quelle
delegate al Dipartimento stesso dalla Autorità di governo relativamente
all'attività dell'esecutivo sugli aspetti istituzionali a carattere politico,
economico e sociale; provvede alla acquisizione, alla catalogazione e alla
archiviazione del materiale informativo edito dal Dipartimento relativo ai
problemi dell'informazione e della comunicazione; provvede alla gestione della
biblioteca e della emeroteca del Dipartimento;
b) servizio per le relazioni con il pubblico: provvede alla comunicazione
diretta al pubblico sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sulla struttura, sugli atti e provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri
e sull'evoluzione del successivo iter; svolge, anche con l'utilizzo di sistemi
informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni con il
pubblico delle altre pubbliche amministrazioni competenti a fornire le
informazioni relative al proprio settore di attività; cura il collegamento
tecnico con l'apposito sito informativo del Governo per gli aspetti concernenti
il Dipartimento e provvede a diffondere sull'apposito sito informatico,
istituito e tenuto dal Dipartimento, i risultati dei sondaggi politici ed
elettorali, destinati alla pubblicazione su mezzi di informazione; gestisce la
posta elettronica ed il numero verde della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; assicura i servizi per l'organizzazione e la partecipazione a mostre,
esposizioni, cerimonie, convegni e seminari in Italia e all'estero;
c) servizio per le convenzioni: stipula apposite convenzioni con la RAI,
concessionaria del servizio pubblico, per assicurare la diffusione nel mondo dei
programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un
adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune
minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero; stipula
convenzioni con le agenzie di stampa per una adeguata informazione da e per le
istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di
servizi speciali; stipula contratti per studi, ricerche, sondaggi e servizi
fotografici, per l'acquisizione di documentazione e informazioni sugli aspetti
della vita italiana, sull'attività della pubblica amministrazione e del
Governo.
Art. 5. Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali
1. L'ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali è la
struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento delle
politiche per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.
2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali: provvede
all'erogazione dei contributi a giornali quotidiani e periodici editi in Italia
ed italiani all'estero, nonché all'editoria per i non vedenti e a quella delle
associazioni dei consumatori; dispone i rimborsi a favore di imprese editoriali
per le spedizioni in abbonamento postale; assicura il coordinamento delle
attività delle amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque
inerenti il sostegno dei prodotti editoriali; cura le relazioni con le autorità
di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni
comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del
servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni
pubbliche e private;
b) servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive:
provvede all'erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive
e provvede ai rimborsi a favore delle imprese per riduzioni tariffarie e per
abbonamenti ad agenzie di informazioni; cura le relazioni con le autorità di
garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni
comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del
servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni
pubbliche e private;
c) servizio per il sostegno alla cultura italiana e le relazioni internazionali:
assicura i rapporti con le organizzazioni comunitarie e internazionali, nonché
con le istituzioni italiane all'estero, operanti nelle materie di competenza del
Dipartimento; svolge funzioni amministrative per la concessione dei premi della
cultura.
Art. 6. Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei
prodotti editoriali
1. L'ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei
prodotti editoriali è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al
coordinamento delle politiche di sviluppo e innovazione del mercato editoriale.
L'ufficio attende, altresì, a compiti di studio, ricerca, consulenza
giuridico-normativa, nonché di documentazione giuridica e parlamentare nelle
materie di competenza del Dipartimento.
2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) servizio per le agevolazioni di credito: provvede allo svolgimento delle
funzioni amministrative per la concessione delle agevolazioni di credito alle
imprese editoriali curandone le relative istruttorie; cura gli aspetti di
competenza del Dipartimento in relazione al credito di imposta di cui all'art. 8
della legge n. 62 del 2001; assicura il coordinamento le attività delle
amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque inerenti allo
sviluppo del mercato editoriale; cura le relazioni con le autorità di garanzia,
con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e
organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il
collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con altre pubbliche amministrazioni ed organismi
pubblici e privati;
b) servizio per gli interventi in favore della mobilità e della
riqualificazione dei giornalisti: provvede allo svolgimento delle funzioni
amministrative per la concessione degli interventi di sostegno a valere sul
fondo per la mobilità e la riqualificazione dei giornalisti curandone le
relative istruttorie; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le
regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e
organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il
collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con altre amministrazioni pubbliche e private;
c) servizio studi, per le ricerche, la documentazione e la consulenza
giuridico-normativa: assicura la consulenza giuridico-normativa al Capo del
Dipartimento ed agli uffici del Dipartimento medesimo nelle materie di
competenza; attende a compiti di studio e ricerca, anche attraverso la
predisposizione di appositi "dossier" e l'acquisizione ed elaborazione
di dati inerenti al settore dei prodotti editoriali; cura i rapporti con le
università e gli istituti di analisi e di ricerca nel settore editoriale;
assicura la documentazione giuridica e parlamentare necessaria all'attività del
Dipartimento con particolare riferimento ad atti, resoconti parlamentari,
normativa, giurisprudenza, dottrina, pareri, segnalazioni di altri organi e
autorità; cura i collegamenti con le autorità di garanzia, con le regioni e
gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi
internazionali per gli aspetti di competenza del servizio.
Roma, 31 maggio 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
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