IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69,
sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la legge 16 gennaio 2008, n. 16, recante
modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore
elettronico (personal computer) nello svolgimento
della prova scritta dell'esame di idoneita'
professionale per l'accesso alla professione di
giornalista;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per
l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante:
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 21 aprile 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera a), le parole:
«dattiloscritte (da 60 battute ciascuna)» sono
sostituite dalle seguenti: «di 60 caratteri ciascuna,
per un totale di 1.800 caratteri
compresi gli spazi»;
b) all'articolo 44, comma 1, lettera c), secondo
periodo, le parole: «una pagina e mezzo
dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna»
sono sostituite dalle seguenti: «le 45 righe da 60
caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri
compresi gli spazi»;
c) dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente: «Art.
44-bis. - Svolgimento della prova scritta mediante
utilizzo di elaboratori elettronici (personal
computer). 1. Per lo svolgimento della prova scritta
di cui all'articolo 44 e' consentito l'utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) nella
disponibilita' dei candidati, o eventualmente forniti
dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che
non sia preposta alle funzionalita' dell'elaboratore
necessarie per l'effettuazione della prova, nonche' a
qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e
il cui programma di videoscrittura, fornito dalla
commissione su supporto informatico privo di qualsiasi
altro dato al fine di garantire l'anonimato
dell'elaborato, assicuri uniformita' di carattere e di
spaziatura. 2. Le modalita' tecniche richieste per gli
adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
sentito il Ministero della giustizia ai sensi
dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio
1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16
gennaio 2008, n. 16».
d) all'articolo 46 dopo il comma 3 e' inserito il
seguente: «3-bis. I candidati che intendono sostenere
la prova scritta mediante l'utilizzo di personal
computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.»;
e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al comma 6, primo periodo, dopo le
parole: «I candidati» sono inserite le seguenti: «,
ove non si avvalgono della facolta' di utilizzo
dell'elaboratore elettronico (personal computer) per
lo svolgimento della prova scritta,»; 2) al comma 6,
secondo periodo, dopo la parola: «memorie» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli
elaboratori elettronici (personal computer) di cui
all'articolo 44-bis; 3) dopo il comma 6, sono inseriti
i seguenti: «6-bis. Per lo svolgimento della prova
scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici
(personal computer) la commissione consegna al
candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la
penna USB con il programma da inserire
nell'elaboratore elettronico (personal
computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra
sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore e'
riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema
operativo nella memoria RAM, e di attivare
automaticamente il programma di videoscrittura con il
quale elaborare e salvare periodicamente i testi della
prova scritta. Il programma di videoscrittura deve
consentire l'individuazione autonoma di ciascun
elaborato relativo alle tre prove previste
dall'articolo 44, comma 1. 6-ter. Durante lo
svolgimento della prova scritta la commissione, anche
tramite un incaricato, controlla che nessun candidato
abbia riavviato il sistema operativo e che consulti
altre fonti documentali. 6-quater. In caso di non
corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico
(personal computer) la commissione ne fornisce al
candidato uno di riserva dotato delle stesse
funzionalita' previste
dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalita'
operative di cui al comma 7. In ogni caso non e'
concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio
della prova.».
f) l'articolo 49, e' sostituito dal seguente: «Art.
49 (Termine della prova e consegna dei lavori). -1. Il
candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza
apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una
busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio
nel quale avra' indicato il proprio nome
cognome e residenza. 2. In caso di utilizzo
dell'elaboratore elettronico (personal computer), il
candidato, completata la redazione dei testi relativi
a ciascuna prova, disattiva il programma di
videoscrittura premendo sul comando «concludi» del
menu «file», estrae il CD e la penna USB dal
computer e li consegna alla Commissione d'esame,
previa esibizione di un documento di riconoscimento.
Un incaricato della Commissione identifica il
candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti
con la chiave riferita al candidato e provvede alla
relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di
cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata
la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene
riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto della chiave USB in modo non recuperabile.
Si applicano le disposizioni di cui al primo comma. 3.
Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato
riconducibile ad una irregolare sostituzione della
penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e
riposta in un'apposita busta, unitamente
al CD, sigillata e siglata dal Presidente della
Commissione. Dell'operato viene redatto apposito
verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo
48, commi 7 e 8. 4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei
componenti della commissione, il quale appone sulla
busta esterna e sui margini incollati la propria
sottoscrizione. 5. Tutte le buste contenenti i lavori
sono affidate al segretario, previa raccolta di esse
in uno o piu' pacchi sigillati con cera lacca e
firmati all'esterno da due componenti della
commissione e dal segretario.».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147
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