LIBRO PRIMO
NORME GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
(Esclusività dei servizi postali e delle
telecomunicazioni)
Appartengono in esclusiva allo Stato nei
limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione
della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli
indicati nel comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione
linstallazione e lesercizio di:
- impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi
esteri e nazionali;
- impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.(a)
Art. 2
(Competenza del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni)
Quando la legge non dispone diversamente, i
provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni nella Repubblica
rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
"Omissis"
Art.4
(Concessione dei servizi)
Ai servizi previsti dal presente decreto lAmministrazione può provvedere anche mediante concessioni.
"Omissis"
Art. 183
(Esecuzione ed esercizio di impianti di
telecomunicazioni Esclusività Eccezioni Assegnazione di
radiofrequenze)
Nessuno può eseguire od esercitare impianti
di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di
cui al comma secondo dellart.1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia è consentito al privato di
stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo
nellambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui,
ovvero nellambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del
privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a
pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello
stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma
dellart.184, sono di competenza dellamministrazione, nellambito del
regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, lassegnazione di frequenze
radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato
internazionale di registrazione delle frequenze dellavvenuta assegnazione. (b)
"Omissis"
Art. 185
(Approvazione dei progetti per impianti di
telecomunicazioni)
Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati
quelli cui si riferiscono il secondo comma dellart.183 ed il quarto e quinto comma
dellart.184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati
preventivamente approvati dallAmministrazione, salvo che non sia diversamente
stabilito nel regolamento.
Per gli impianti nelle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel
regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva
approvazione dei progetti.
Rimangono ferme le autorizzazioni
amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali.
Lapprovazione del progetto importa
dichiarazione di pubblica utilità, nei casi e nella forma previsti dallart.213 del
presente decreto.
CAPO II
NORME COMUNI ALLE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO E
AD USO PRIVATO
Art. 186
(Cittadinanza italiana)
Il titolare di una concessione deve essere
cittadino italiano, ovvero se è persona giuridica, deve avere la nazionalità italiana.
Si può prescindere dal predetto requisito per
le concessioni ad uso privato.
Art. 187
(Divieto di cessione)
Le concessioni non possono formare oggetto di
cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza lassenso
dellAmministrazione.
Tale assenso è dato dallo stesso organo
competente al rilascio della concessione.
Art. 188
(Canoni di concessione)
Il concessionario è tenuto a corrispondere
allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento,
o nellatto di concessione.
Art. 189
(Cauzione)
Salvo quanto diversamente stabilito nel
presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia degli obblighi
assunti.
Limporto e le modalità per la
costituzione della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata,
reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti negli atti di concessione.
Art. 190
(Estinzione della concessione)
La durata della concessione è stabilita nel
provvedimento che laccorda.
La concessione si estingue, oltre che per
scadenza del termine:
- per decadenza, per revoca o per riscatto;
- per morte o per sopravvenuta incapacità legale del
concessionario, o , nei casi di persona giuridica, quando essa perde la personalità
giuridica;
- per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona
giuridica, per la perdita della nazionalità italiana, nei casi in cui sono richiesti tali
requisiti;
- per fallimento.
Art. 191
(Decadenza)
La decadenza della concessione è pronunciata
nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario.
Essa non può essere pronunciata se il
concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni.
Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è
in ogni caso dovuto al concessionario.
Il provvedimento di decadenza è adottato
dalla stessa Autorità che ha emanato latto di concessione, ed ha effetto dal giorno
in cui sia stato notificato al concessionario.
Art. 192
(Incameramento delle cauzioni)
In tutti i casi di estinzione della
concessione, qualora il concessionario non provveda entro il termine di tre mesi dalla
richiesta dellAmministrazione, al pagamento di quanto ad essa dovuto,
lAmministrazione stessa procede allincameramento della cauzione fino
allammontare dei propri crediti liquidi.
La somma eventualmente residua è messa a
disposizione dellinteressato, ovvero, in caso di fallimento non seguito da
bancarotta, dellautorità giudiziaria.
Qualora il fallimento dia luogo al reato di
bancarotta semplice o fraudolenta, lAmministrazione procede allincameramento,
totale o parziale, della cauzione.
Analogamente, lAmministrazione può
procedere al predetto incameramento, in tutti gli altri casi di estinzione della
concessione dovuti a colpa del concessionario.
Art. 193
(Controlli)
Allo scopo di accertare la regolare osservanza
degli obblighi assunti dal concessionario, lAmministrazione ha la facoltà di
effettuare controlli e verifiche sullesercizio della concessione.
LAmministrazione ha altresì la facoltà
di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il
concessionario è obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari
dellAmministrazione, muniti di apposita autorizzazione.
Art. 194
(Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del
concessionario)
Le condizioni, amministrative e tecniche, i
limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto
sono stabiliti nel regolamento o negli atti di concessione.
Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate
nella forma di cui al successivo art.196, le relative convenzioni precisano gli obblighi
del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli
impianti.
Art. 195
(Impianto od esercizio di telecomunicazioni
senza concessione o autorizzazione Sanzioni)
Chiunque installa, stabilisce od esercita un
impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o
lautorizzazione di cui al secondo comma dellart. 184, è punito, salvo che il
fatto costituisca reato punibile con pena più grave:
- con lammenda da Lit. 100.000 a Lit. 1.000.000 se il fatto
non si riferisce ad impianti radioelettrici;
- con larresto da tre a sei mesi e con lammenda da
Lit. 200.000 a Lit. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi
via cavo.
Le stesse sanzioni si applicano nei confronti
di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori o
televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al
pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti
abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato e, comunque per il
periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del
canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
Indipendentemente dallazione penale,
lamministrazione può provvedere direttamente a spese del possessore, a suggellare o
rimuovere limpianto ritenuto abusivo e a sequestrare gli apparecchi.(c)
"Omissis"
NOTE AL DPR 29 MARZO 1973, N.156
(a ) Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza
202 del 15.7.76 della Corte costituzionale e così sostituito dallarticolo 45 della
legge 14.4.75, n.103
(b) Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza 225 del 9-10.7.74 della
Corte costituzionale e così sostituito dallarticolo 45 della legge 14.4.75, n.103
(c) Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza 225 del 9-10.7.74 della
Corte costituzionale e così sostenuto dallarticolo 45 della legge 14.4.75, n.103 e,
successivamente, sostituito dallarticolo 30 comma 7 della legge 6.8.90, n.223
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