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Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

GU n. 1131 del 3-5-1973 - S.O.

LIBRO PRIMO
NORME GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni)

Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l’installazione e l’esercizio di:

  1. impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
  2. impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.(a)

 

Art. 2

(Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

"Omissis"

Art.4

(Concessione dei servizi)

Ai servizi previsti dal presente decreto l’Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.

"Omissis"

Art. 183

(Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni – Esclusività – Eccezioni – Assegnazione di radiofrequenze)

Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell’art.1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell’ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell’art.184, sono di competenza dell’amministrazione, nell’ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l’assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell’avvenuta assegnazione. (b)

"Omissis"

Art. 185

(Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni)

Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell’art.183 ed il quarto e quinto comma dell’art.184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall’Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento.

Per gli impianti nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti.

Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali.

L’approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità, nei casi e nella forma previsti dall’art.213 del presente decreto.

CAPO II

NORME COMUNI ALLE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO

Art. 186

(Cittadinanza italiana)

Il titolare di una concessione deve essere cittadino italiano, ovvero se è persona giuridica, deve avere la nazionalità italiana.

Si può prescindere dal predetto requisito per le concessioni ad uso privato.

Art. 187

(Divieto di cessione)

Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza l’assenso dell’Amministrazione.

Tale assenso è dato dallo stesso organo competente al rilascio della concessione.

Art. 188

(Canoni di concessione)

Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell’atto di concessione.

Art. 189

(Cauzione)

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti.

L’importo e le modalità per la costituzione della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata, reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti negli atti di concessione.

Art. 190

(Estinzione della concessione)

La durata della concessione è stabilita nel provvedimento che l’accorda.

La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine:

  1. per decadenza, per revoca o per riscatto;
  2. per morte o per sopravvenuta incapacità legale del concessionario, o , nei casi di persona giuridica, quando essa perde la personalità giuridica;
  3. per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per la perdita della nazionalità italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;
  4. per fallimento.

Art. 191

(Decadenza)

La decadenza della concessione è pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario.

Essa non può essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni.

Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto al concessionario.

Il provvedimento di decadenza è adottato dalla stessa Autorità che ha emanato l’atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.

Art. 192

(Incameramento delle cauzioni)

In tutti i casi di estinzione della concessione, qualora il concessionario non provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta dell’Amministrazione, al pagamento di quanto ad essa dovuto, l’Amministrazione stessa procede all’incameramento della cauzione fino all’ammontare dei propri crediti liquidi.

La somma eventualmente residua è messa a disposizione dell’interessato, ovvero, in caso di fallimento non seguito da bancarotta, dell’autorità giudiziaria.

Qualora il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, l’Amministrazione procede all’incameramento, totale o parziale, della cauzione.

Analogamente, l’Amministrazione può procedere al predetto incameramento, in tutti gli altri casi di estinzione della concessione dovuti a colpa del concessionario.

Art. 193

(Controlli)

Allo scopo di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario, l’Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull’esercizio della concessione.

L’Amministrazione ha altresì la facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il concessionario è obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari dell’Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione.

Art. 194

(Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario)

Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel regolamento o negli atti di concessione.

Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di cui al successivo art.196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.

Art. 195

(Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione – Sanzioni)

Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l’autorizzazione di cui al secondo comma dell’art. 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

  1. con l’ammenda da Lit. 100.000 a Lit. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
  2. con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da Lit. 200.000 a Lit. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori o televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato e, comunque per il periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall’azione penale, l’amministrazione può provvedere direttamente a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l’impianto ritenuto abusivo e a sequestrare gli apparecchi.(c)

"Omissis"

 

NOTE AL DPR 29 MARZO 1973, N.156

(a) Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza 202 del 15.7.76 della Corte costituzionale e così sostituito dall’articolo 45 della legge 14.4.75, n.103
(b) Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza 225 del 9-10.7.74 della Corte costituzionale e così sostituito dall’articolo 45 della legge 14.4.75, n.103
(c) Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza 225 del 9-10.7.74 della Corte costituzionale e così sostenuto dall’articolo 45 della legge 14.4.75, n.103 e, successivamente, sostituito dall’articolo 30 comma 7 della legge 6.8.90, n.223

08.08.08

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