IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ART. 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTA LA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, CONCERNENTE
"DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
PUBBLICO E PRIVATO".
VISTO L'ART. 17, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 AGOSTO
1988, N. 400;
SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE POSTE,
DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AUTOMAZIONE;
SENTITO IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E
L'EDITORIA;
SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI;
UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO ESPRESSO
NELL'ADUNANZA GENERALE DEL 22 APRILE 1991;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 1991;
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20
GENNAIO 1992, APPROVATIVO DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA CITATA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223;
RICONOSCIUTA L'ESIGENZA DI RENDERE IL TESTO PIÙ
ADERENTE AL DISPOSTO DELLA LEGGE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 25 MARZO 1992;
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI;
E M A N A
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
TITOLO
I
CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1 DEFINIZIONE
1 .
NEL PRESENTE REGOLAMENTO LA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.
223, È INDICATA CON LA DENOMINAZIONE "LA
LEGGE".
ART.
2 CANONE PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE
1 . IL
CANONE DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI
CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE, VIENE
DETERMINATO DAI COMUNI SULLA BASE DELLA DURATA DELLA
CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE E DEL COSTO
SOSTENUTO PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA; OVE QUEST'ULTIMA
SIA GIÀ DI PROPRIETÀ COMUNALE, IL RELATIVO VALORE
VIENE DETERMINATO SECONDO I CRITERI DETTATI
DALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE, PER LA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO. IN OGNI
CASO LA MISURA DEL CANONE CHE DEVE ESSERE VERSATO
ANTICIPATAMENTE PER L'INTERA DURATA DELLA
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, NON PUÒ
ESSERE SUPERIORE A UN DECIMO DEL PREDETTO COSTO O
VALORE.
2 .
NEL CASO IN CUI IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE
FREQUENZE PREVEDA CHE SULLA MEDESIMA AREA COESISTANO
GLI IMPIANTI DI PIÙ EMITTENTI IL CANONE DI CUI AL
COMMA 1 VA SUDDIVISO, SALVO DIVERSA PATTUIZIONE TRA
I CONCESSIONARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA
LEGGE, IN PARTI UGUALI, FRA LE EMITTENTI STESSE.
3 . A
DECORRERE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA DELLA
CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE IL
CANONE È AGGIORNATO IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE
DEL TASSO DI INFLAZIONE VERIFICATASI NEL CORSO DEL
PERIODO DEI SEI ANNI PRECEDENTE.
ART.
3 RIMBORSI DOVUTI IN CASO DI REVOCA DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE
1 .
NEL CASO DI REVOCA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DELLA LEGGE, IL SOGGETTO
SUBENTRANTE DEVE DICHIARARE, ENTRO QUINDICI GIORNI
DAL SUBENTRO, SE INTENDE ACQUISTARE L'IMPIANTO O SE
PREFERISCE LA RIMOZIONE DELLO STESSO.
2 .
ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DICHIARAZIONE, OVE IL
SOGGETTO SUBENTRANTE ABBIA ESERCITATO LA FACOLTÀ DI
ACQUISTARE L'IMPIANTO, NE PRENDE POSSESSO PREVIO
PAGAMENTO, A FAVORE DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO,
DELLA SOMMA CONCORDATA.
3 .
DECORSO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 2, IN CASO DI
DISACCORDO TRA LE PARTI NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI
LA SOMMA È DETERMINATA IN VIA PROVVISORIA DAL
DIRETTORE DEL CIRCOLO DELLE COSTRUZIONI TELEGRAFICHE
E TELEFONICHE COMPETENTE O DA UN FUNZIONARIO DALLO
STESSO DELEGATO SU RICHIESTA DI UNO O DI ENTRAMBI
GLI INTERESSATI.
4 . LA
SOMMA SPETTANTE AL PRECEDENTE CONCESSIONARIO VIENE
DETERMINATA TENENDO CONTO DEL VALORE DELL'IMPIANTO
RIFERITO ALLA DATA DI PRESA DI POSSESSO E AVUTO
RIGUARDO ALLO STATO DI CONSERVAZIONE, DI
FUNZIONAMENTO E DI OBSOLESCENZA TECNICA NONCHÉ
DELL'AMMORTAMENTO GIÀ VERIFICATOSI. DETTI ELEMENTI
SONO DESUNTI, IN PARTICOLARE, DALLA DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA ALL'ULTIMO BILANCIO PRESENTATO AL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE.
5 . IN
CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA SOMMA DETERMINATA
SECONDO IL COMMA 3 IL SUBENTRANTE PROVVEDE MEDIANTE
ATTO DI OFFERTA REALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1209,
COMMA 1, DEL CODICE CIVILE ED È IMMESSO
IMMEDIATAMENTE IN POSSESSO DEGLI IMPIANTI PREVIA
COMPILAZIONE DI UN VERBALE DI CONSEGNA REDATTO ALLA
PRESENZA DI UN DIPENDENTE DEL CIRCOLO DELLE
COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE COMPETENTE
DESIGNATO DAL DIRETTORE DEL CIRCOLO MEDESIMO.
6 . È
FATTO SALVO IL DIRITTO DELLE PARTI DI ADIRE
IMMEDIATAMENTE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA.
7 .
NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO SUBENTRANTE CHIEDA LA
RIMOZIONE DELL'IMPIANTO IL PRECEDENTE CONCESSIONARIO
DEVE PROVVEDERVI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA
DI RIMOZIONE; SE NON PROVVEDE, LA RIMOZIONE È
EFFETTUATA, CON L'INTERVENTO DEL DIRETTORE DEL
CIRCOLO DELLE COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
COMPETENTE O DI UN FUNZIONARIO DALLO STESSO
DELEGATO, DAL SUBENTRANTE MEDESIMO CHE CURA IL
DEPOSITO DEL MATERIALE, PER CONTO ED A SPESE DEL
PROPRIETARIO E SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO,
IN UN LOCALE DI PUBBLICO DEPOSITO. IL DEPOSITANTE
DEVE DARE IMMEDIATA NOTIZIA DEL DEPOSITO ESEGUITO AL
PRECEDENTE CONCESSIONARIO. LA SOMMA SPETTANTE AL
PRECEDENTE CONCESSIONARIO VIENE DETERMINATA SOMMANDO
ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA RIMOZIONE QUELLE PER
L'INSTALLAZIONE DEDOTTO L'AMMORTAMENTO VERIFICATOSI.
PER LA DETERMINAZIONE DI TALE SOMMA VALGONO LE
DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 6.
ART.
4 PUBBLICITÀ DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
1 .
ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI CHE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE, SONO TENUTI A RISERVARE
ALLA PUBBLICITÀ SU EMITTENTI RADIOFONICHE E
TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE UNA PERCENTUALE DELLE
SOMME STANZIATE IN BILANCIO PER SPESE PUBBLICITARIE
DA EFFETTUARE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA,
DETERMINANO:
a)
LA PERCENTUALE, NON INFERIORE AL 25 PER CENTO, CHE
INTENDONO RISERVARE;
b)
IL TIPO DI EMITTENZA CHE VIENE PRESCELTO PER LA
DIFFUSIONE DELLA PUBBLICITÀ;
c) I
BACINI DI UTENZA NEL CUI AMBITO VERRÀ DIFFUSA LA
PUBBLICITÀ.
COPIA DELLE DETERMINAZIONI DEVE ESSERE INVIATA AL
GARANTE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE
DELLE DETERMINAZIONI STESSE.
2 . LA
RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI AL COMMA 1 TRA LE
SINGOLE EMITTENTI DEVE AVVENIRE SENZA
DISCRIMINAZIONI, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE E DEVE TENER
CONTO DELLE EMITTENTI CHE RAGGIUNGONO I SOGGETTI
SPECIFICATAMENTE INTERESSATI AL MESSAGGIO
PUBBLICITARIO NONCHÉ DEI CORRISPETTIVI RICHIESTI
DALLE EMITTENTI INTERESSATE E DEGLI INDICI DI
ASCOLTO DI OGNUNA; TALE RIPARTIZIONE È EFFETTUATA
CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.
3 . LE
AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI INDICATI AL COMMA 1 SONO
TENUTI A COMUNICARE AL GARANTE, ENTRO IL 31 MARZO DI
OGNI ANNO, LE PROCEDURE SEGUITE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ I DATI RELATIVI ALLA
PUBBLICITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEL PRESENTE
ARTICOLO CON L'INDICAZIONE ANALITICA DELLE EMITTENTI
ALLE QUALI È STATA COMMISSIONATA LA TRASMISSIONE DI
MESSAGGI PUBBLICITARI E DELLA SOMMA DA CIASCUNO
PERCEPITA; I DATI COMUNICATI SONO RIFERITI ALL'ANNO
PRECEDENTE.
4 .
ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DEL 31 MARZO DI OGNI ANNO
LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO, NELL'IPOTESI IN CUI NON ABBIANO EFFETTUATO
SPESE PUBBLICITARIE, DEVONO DARNE COMUNICAZIONE AL
GARANTE.
5 . LE
DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI APPLICANO
AGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI OVE EFFETTUINO
PUBBLICITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1,
ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE.
CAPO
II R E T T I F I C A
ART.
5 RICHIESTA DI RETTIFICA
1 . LA
RICHIESTA DI RETTIFICA, DA PRESENTARSI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE, DEVE CONTENERE LE
GENERALITÀ COMPLETE E IL DOMICILIO O LA SEDE LEGALE
DEL RICHIEDENTE; LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA
CON FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE.
2 . LA
RICHIESTA DI RETTIFICA DEVE ESSERE CORREDATA DEGLI
ELEMENTI ATTI AD IDENTIFICARE CON PRECISIONE LE
NOTIZIE DI CUI SI CHIEDE LA RETTIFICA.
ART.
6 SOGGETTO OBBLIGATO A TRASMETTERE LA RETTIFICA
1 . I
CONCESSIONARI, I SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103,
NONCHÉ LE PERSONE DAGLI STESSI DELEGATE AL
CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI, SONO TENUTI A
TRASMETTERE GRATUITAMENTE LE RETTIFICHE O
PRECISAZIONI RICHIESTE DAI SOGGETTI DI CUI SIANO
STATE TRASMESSE IMMAGINI OD AI QUALI SIANO STATI
ATTRIBUITI ATTI OD OPINIONI O AFFERMAZIONI CONTRARI
A VERITÀ E DA ESSI RITENUTI LESIVI DEI LORO
INTERESSI MORALI O MATERIALI.
ART.
7 MODALITÀ DELLA RETTIFICA
1 . LA
RETTIFICA DEVE CONCERNERE I FATTI SU CUI VERTE LA
DISCORDANZA E NON VALUTAZIONI O COMMENTI. ESSA DEVE
ESSERE COMMISURATA ALLA GRAVITÀ DEL FATTO
ATTRIBUITO, AL PREGIUDIZIO ARRECATO ED ALLE
SPECIFICHE ESIGENZE DELL'INFORMAZIONE E DEVE ESSERE
EFFETTUATA IN FASCIA ORARIA E CON IL RILIEVO
CORRISPONDENTI A QUELLO DELLA TRASMISSIONE CUI SI
RIFERISCE LA RETTIFICA.
2 .
QUALORA IL CONCESSIONARIO O L'AUTORIZZATO AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975,
N. 103, OVVERO LE PERSONE DAGLI STESSI DELEGATE AL
CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI RITENGANO CHE LE
MODALITÀ DELLA RICHIESTA RETTIFICA NON SIANO
CONFORMI A QUELLE PREVISTE AI SENSI DEL COMMA 1, NE
DANNO COMUNICAZIONE TELEGRAFICA ALL'INTERESSATO NEL
TERMINE DI 24 ORE DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA,
INDICANDO LE MODALITÀ RITENUTE ADEGUATE.
3 .
OVE IL RICHIEDENTE NELLE SUCCESSIVE 24 ORE NON
CONCORDI ESPRESSAMENTE CON LA PROPOSTA DEI SOGGETTI
INDICATI NEL COMMA 2, QUESTI ULTIMI SOTTOPONGONO LA
QUESTIONE AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E
L'EDITORIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO
10, COMMA 4, DELLA LEGGE.
ART.
8 RETTIFICA DI NOTIZIE BASATE SU PROVE DOCUMENTALI
1 .
QUALORA IL CONCESSIONARIO, IL SOGGETTO AUTORIZZATO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103, OVVERO LE PERSONE DAGLI STESSI
DELEGATE AL CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI A FRONTE DI
UNA RICHIESTA DI RETTIFICA DISPONGANO DI PROVE
DOCUMENTALI, DI CUI AL CAPO II, TITOLO II, LIBRO VI
DEL CODICE CIVILE, CHE CONCERNONO LA NOTIZIA SU CUI
VERTE LA RICHIESTA DI RETTIFICA, NE DANNO
COMUNICAZIONE, INDICANDONE LA NATURA ED I CONTENUTI,
ALL'INTERESSATO ENTRO VENTIQUATTRO ORE DALLA
RICEZIONE DELLA MEDESIMA RICHIESTA DI RETTIFICA. OVE
NON INTERVENGA RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO
NELLE SUCCESSIVE 24 ORE LA RETTIFICA, SALVO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, DEVE ESSERE TRASMESSA
SENZA INDUGIO.
2 .
ALLA RETTIFICA PUÒ SEGUIRE UNA POSTILLA DI DURATA
NON SUPERIORE A QUELLA DELLA RETTIFICA STESSA PER
DARE COMUNICAZIONE DEL DOCUMENTO SU CUI ERA BASATA
LA NOTIZIA ORIGINARIA, NONCHÉ DEGLI EVENTUALI
RILIEVI RELATIVI ALLA PROVA DOCUMENTALE MOSSI DAL
RICHIEDENTE ENTRO LE 24 ORE FISSATE DAL COMMA 1 PER
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINUNCIA ALLA RETTIFICA.
ART.
9 RETTIFICA DISPOSTA DAL GARANTE
1 .
OVE I CONCESSIONARI O I SOGGETTI AUTORIZZATI AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 4 APRILE
1975, N. 103 OVVERO LE PERSONE DAGLI STESSI DELEGATE
AL CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI NON RITENGANO
FONDATA LA DOMANDA DI RETTIFICA, ENTRO IL GIORNO
SUCCESSIVO ALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA STESSA
OVVERO ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL
TERMINE DI RINUNCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1,
SOTTOPONGONO LA QUESTIONE AL GARANTE PER LA
RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, CORREDATA DELLA
REGISTRAZIONE DELLA TRASMISSIONE, O DELLA PARTE DI
TRASMISSIONE CUI SI RIFERISCE, NONCHÉ DI QUANTO
ALTRO EVENTUALMENTE PRESENTATO DAL RICHIEDENTE A
SOSTEGNO DEL PROPRIO ASSUNTO, NONCHÉ DEI DOCUMENTI
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 8,
COMMA 1.
2 . IL
GARANTE DECIDE NEI TERMINI ED AI SENSI DELL'ARTICOLO
10 DELLA LEGGE.
CAPO
III
ART.
10 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE
RADIOTELEVISIVE
1 . IL
GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA PROVVEDE
ALLA TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE
RADIOTELEVISIVE CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO.
2 .
PRESSO IL REGISTRO DEVONO ESSERE DEPOSITATI TUTTI
GLI ATTI, LE COMUNICAZIONI E I DOCUMENTI PREVISTI
DAGLI ARTICOLI 12, 13, 14, 15, COMMA 6, E 17, COMMA
5, DELLA LEGGE NONCHÉ DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
ART.
11 ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO
1 . IL
REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
CONSTA DI:
a)
UN REGISTRO CRONOLOGICO NEL QUALE DEVONO ESSERE
ANNOTATI PROGRESSIVAMENTE MITTENTE, OGGETTO, DATA
DI SPEDIZIONE DI CIASCUN ATTO, COMUNICAZIONE O
DOCUMENTO PERVENUTO, NONCHÉ I RELATIVI
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'UFFICIO;
b)
UN REGISTRO REPERTORIO NEL QUALE: 1) SONO ISCRITTI
I CONCESSIONARI E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 12 COMMI 2 E 5 DELLA LEGGE; 2) È
INDICATO L'ASSETTO PROPRIETARIO, COSTANTEMENTE
AGGIORNATO, DI OGNI SINGOLO SOGGETTO; 3) SONO
ANNOTATI GLI ESTREMI DEGLI ATTI, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI
ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13, 14, 15,
COMMA 6, E 17, COMMA 5, DELLA LEGGE.
2 .
TUTTI GLI ATTI, LE COMUNICAZIONI E I DOCUMENTI, DI
CUI AL COMMA 1, DEVONO ESSERE IN REGOLA CON LE
DISPOSIZIONI SUL BOLLO E DEVONO RECARE LA FIRMA,
DEBITAMENTE AUTENTICATA, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA. ESSI SONO
CONSERVATI SEPARATAMENTE IN FASCICOLI A NUMERAZIONE
PROGRESSIVA, INTESTATI AI CONCESSIONARI E AGLI ALTRI
SOGGETTI IVI INDICATI.
3 .
PER LA SCRITTURA E LA TENUTA DEL REGISTRO L'UFFICIO
DEL GARANTE PUÒ AVVALERSI DI STRUMENTI MECCANICI,
INFORMATICI E TELEMATICI.
ART.
12 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE
1 . IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
TRASMETTE ALL'UFFICIO DEL GARANTE, CONTESTUALMENTE
AL LORO RILASCIO, COPIA DEI PROVVEDIMENTI DI
CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE PREVISTI DALLA
LEGGE, NONCHÉ DEI RELATIVI RINNOVI, E VARIAZIONI.
2 .
ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO LA CONCESSIONARIA
PUBBLICA DEVE PRESENTARE AL GARANTE DOMANDA DI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI
AI COMMI SUCCESSIVI.
3 . IL
TITOLARE DI CONCESSIONE PRIVATA O DI AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 43 DELLA
LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, DEVE PRESENTARE AL
GARANTE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE
DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELLA
AUTORIZZAZIONE, DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO
CONTENENTE LE GENERALITÀ COMPLETE O LA RAGIONE
SOCIALE O LA DENOMINAZIONE SOCIALE, IL DOMICILIO
DELLA PERSONA FISICA O LA SEDE DELLA PERSONA
GIURIDICA CHE HA LA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O
DELL'AUTORIZZAZIONE NONCHÉ IL NOME ED IL DOMICILIO
DEL RESPONSABILE DEI PROGRAMMI. IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE DEVE RICHIEDERE, ALTRESÌ, L'ISCRIZIONE
DEI SOCI INDICATI AL COMMA 5 DEL MEDESIMO ARTICOLO
12.
4 . LA
DOMANDA DI ISCRIZIONE, REDATTA SECONDO L'APPOSITO
MODELLO APPROVATO DAL GARANTE, DEVE ESSERE IN REGOLA
CON LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO E RECARE IN CALCE LA
FIRMA DEL RICHIEDENTE DEBITAMENTE AUTENTICATA. ALLA
DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
a)
NEL CASO IN CUI IL CONCESSIONARIO O IL SOGGETTO
AUTORIZZATO SIA PERSONA GIURIDICA, COPIA DELL'ATTO
COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E DELLA DELIBERAZIONE
CONCERNENTE LA NOMINA DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DI
CONTROLLO, CON L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI TITOLARI
DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA;
b)
NEL CASO IN CUI L'IMPRESA CONCESSIONARIA O
AUTORIZZATA SIA COSTITUITA IN FORMA SOCIETARIA,
OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA ALLA PRECEDENTE
LETTERA A), L'ELENCO, REDATTO SECONDO IL MODELLO
APPROVATO DAL GARANTE DEI SOCI DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA, CON L'INDICAZIONE
DEL NUMERO DELLE AZIONI O DELL'ENTITÀ DELLE QUOTE
DA ESSI POSSEDUTE, NONCHÉ DEGLI ALTRI EVENTUALI
AVENTI DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA CHE
APPROVA IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CON LA
SPECIFICAZIONE DEL TITOLO E DELLE RAGIONI;
c)
NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA O
AUTORIZZATA SIA COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETÀ
PER AZIONI O IN ACCOMANDITA PER AZIONI O A
RESPONSABILITÀ LIMITATA, OLTRE ALL'ELENCO DI CUI
ALLA PRECEDENTE LETTERA B):
1)
L'ELENCO, REDATTO SECONDO IL MODELLO APPROVATO
DAL GARANTE, DEI SOCI DELLE SOCIETÀ ALLE QUALI
SONO INTESTATE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA, CON L'INDICAZIONE
DEL NUMERO DELLE AZIONI O DELL'ENTITÀ DELLE
QUOTE DA ESSI POSSEDUTE, NONCHÉ DEGLI EVENTUALI
AVENTI DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA CHE
APPROVA IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CON LA
SPECIFICAZIONE DEL TITOLO E DELLE RAGIONI, NONCHÉ
COPIA DEI DOCUMENTI CONTENENTI EVENTUALI PATTI
PARASOCIALI;
2)
L'ELENCO, REDATTO SECONDO IL MODELLO APPROVATO
DAL GARANTE, DEI SOCI DELLE SOCIETÀ COLLEGATE O
DELLE SOCIETÀ CHE COMUNQUE CONTROLLANO
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE, LA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA, CON L'INDICAZIONE
DEL NUMERO DELLE AZIONI O DELL'ENTITÀ DELLE
QUOTE DA ESSI POSSEDUTE, NONCHÉ DEGLI EVENTUALI
AVENTI DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA CHE
APPROVA IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CON LA
SPECIFICAZIONE DEL TITOLO E DELLE RAGIONI, NONCHÉ
COPIA DEI DOCUMENTI CONTENENTI EVENTUALI PATTI
PARASOCIALI;
3)
L'ELENCO REDATTO SECONDO IL MODELLO APPROVATO
DAL GARANTE, DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ
CONTROLLANTI E DELLE AZIONI O QUOTE PROPRIE
POSSEDUTE, ANCHE TRAMITE SOCIETÀ FIDUCIARIE O
INTERPOSTE PERSONE, DALLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA;
d)
COPIA DELLE INTESE E DEI CONTRATTI DI CONSORZIO
STIPULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE,
CON EMITTENTI OPERANTI IN ALTRI AMBITI LOCALI PER
LA TRASMISSIONE IN CONTEMPORANEA DEI MEDESIMI
PROGRAMMI;
e)
AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 31
MAGGIO 1965, N. 575, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, I
CERTIFICATI DI RESIDENZA E DI STATO DI FAMIGLIA DI
DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, DEL TITOLARE, SE
TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE,
DELL'AMMINISTRATORE E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE
TRATTASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI SOCIETÀ
COOPERATIVE, DI TUTTI I SOCI SE TRATTASI DI SOCIETÀ
IN NOME COLLETTIVO, DEI SOCI ACCOMANDATARI SE
TRATTASI DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DI
COLORO CHE RAPPRESENTANO STABILMENTE LA SOCIETÀ
NEL TERRITORIO DELLO STATO PER LE SOCIETÀ DI CUI
ALL'ARTICOLO 2506 DEL CODICE CIVILE. PER TUTTE LE
SOCIETÀ ANDRÀ ALTRESÌ PRODOTTO IL CERTIFICATO
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO.
5 . IN
ALTERNATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA LETTERA
E) DEL COMMA 4, PUÒ ESSERE PRESENTATA LA
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA PREFETTURA SU
RICHIESTA DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ARTICOLO
10-SEXIES, COMMA 6, DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N.
575, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 19 MARZO
1990, N. 55, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
6 .
L'UFFICIO DEL GARANTE DÀ NOTIZIA AI SOGGETTI
INTERESSATI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ORDINE
ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE.
7 . AI
FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4,
LETTERA C), I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ
INTESTATARIE DI AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA OVVERO DELLE SOCIETÀ
CHE COMUNQUE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LA
CONTROLLANO, SONO TENUTI A FORNIRE CON IMMEDIATEZZA
ALLA STESSA SOCIETÀ CONCESSIONARIA O AUTORIZZATA
OGNI INTERVENUTA VARIAZIONE NELL'ELENCO DEI SOCI.
ART.
13 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI O
CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ
1 . LE
IMPRESE DI PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE DI
PROGRAMMI O CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ DA
TRASMETTERE MEDIANTE GLI IMPIANTI RADIOFONICI E
TELEVISIVI DEVONO PRESENTARE AL GARANTE, ENTRO
SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO OVVERO ENTRO SESSANTA GIORNI
DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, DOMANDA
DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONTENENTE LE GENERALITÀ
COMPLETE E IL DOMICILIO DEL TITOLARE, SE TRATTASI DI
IMPRESA INDIVIDUALE, OVVERO LA RAGIONE SOCIALE O LA
DENOMINAZIONE SOCIALE E LA SEDE, SE TRATTASI DI
SOCIETÀ. LA DOMANDA, REDATTA SECONDO L'APPOSITO
MODELLO APPROVATO DAL GARANTE, DEVE ESSERE IN REGOLA
CON LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO E RECARE IN CALCE LA
FIRMA DEL RICHIEDENTE DEBITAMENTE AUTENTICATA.
2 .
ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE
PREVISTA DALL'ARTICOLO 12, COMMA 4, LETTERE A), B),
C) ED E), E COMMA 5, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE
CONTENENTE L'ELENCO DELLE EMITTENTI SERVITE E DEGLI
EVENTUALI RELATIVI CONTRATTI STIPULATI ED ANCORA IN
CORSO, CON L'INDICAZIONE SOMMARIA DEI RELATIVI
ELEMENTI FINANZIARI.
3 . SI
APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 6 E 7 DEL
PRECEDENTE ARTICOLO 12.
ART.
14 ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLE EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE
1 .
NEL CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 12 IL GARANTE PROVVEDE AD INVIARE AL
SOGGETTO INADEMPIENTE FORMALE DIFFIDA,
TRASMETTENDONE AL CONTEMPO COPIA ALLA COMPETENTE
AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AI FINI DI QUANTO DISPOSTO
DALL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DELLA LEGGE.
2 .
TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA
DIFFIDA SENZA CHE IL SOGGETTO ABBIA PROVVEDUTO
ALL'INVIO DEGLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI PER
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO, IL GARANTE PROCEDE ALLA
LORO ACQUISIZIONE AVVALENDOSI DEI POTERI DI CUI
ALL'ARTICOLO 6, COMMA 10, LETTERA C), DELLA LEGGE, E
DISPONE LA CONSEGUENTE ISCRIZIONE D'UFFICIO.
3 .
ANALOGAMENTE PROCEDE NEL CASO DI OMESSA O INCOMPLETA
TRASMISSIONE DEGLI ATTI, DOCUMENTI O COMUNICAZIONI
RICHIESTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE.
ART.
15 ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
O DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI O CONCESSIONARIE DI
PUBBLICITÀ
1 .
NEL CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 13 IL GARANTE PROVVEDE AD INVIARE
ALL'IMPRESA INADEMPIENTE FORMALE DIFFIDA,
TRASMETTENDONE AL CONTEMPO COPIA AL MINISTERO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER L'IRROGAZIONE
DELLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 31,
COMMA 10, DELLA LEGGE.
2 .
TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA
DIFFIDA SENZA CHE L'IMPRESA ABBIA PROVVEDUTO
ALL'INVIO DEGLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI PER
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO, IL GARANTE PROCEDE ALLA
LORO ACQUISIZIONE AVVALENDOSI DEI POTERI DI CUI
ALL'ARTICOLO 6, COMMA 10, LETTERA C), DELLA LEGGE, E
DISPONE LA CONSEGUENTE ISCRIZIONE D'UFFICIO.
3 .
ANALOGAMENTE PROCEDE NEL CASO DI OMESSA O INCOMPLETA
TRASMISSIONE DEGLI ATTI, DOCUMENTI O COMUNICAZIONI
RICHIESTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE.
ART.
16 COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA
LEGGE
1 . AI
FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI CUI
ALL'ARTICOLO 11 DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE
SCRITTA AL GARANTE DEI TRASFERIMENTI E DEGLI ATTI DI
CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE SECONDO L'APPOSITO
MODELLO APPROVATO DAL GARANTE.
2 . IN
CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE IL GARANTE PROVVEDE CON
LE MODALITÀ INDICATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 14 AD
INVIARE AI SOGGETTI INADEMPIENTI FORMALE DIFFIDA,
TRASMETTENDONE AL CONTEMPO COPIA ALLA COMPETENTE
AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DELLA LEGGE, QUALORA
TRATTISI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL
PRESENTE REGOLAMENTO, OVVERO AL MINISTERO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, PER L'IRROGAZIONE
DELLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 31,
COMMA 10, DELLA LEGGE, QUALORA TRATTISI DELLE
IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL PRESENTE
REGOLAMENTO.
3 .
TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA
DIFFIDA SENZA CHE I SOGGETTI ABBIANO PROVVEDUTO
ALL'INVIO, IL GARANTE PROCEDE ALLA ACQUISIZIONE
D'UFFICIO DEGLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI AD
EFFETTUARE L'ISCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO SUL
REGISTRO, AVVALENDOSI DEI POTERI DI CUI ALL'ARTICOLO
6, COMMA 10, LETTERA C), DELLA LEGGE.
ART.
17 VARIAZIONI DEGLI ATTI E COMUNICAZIONI RICHIESTI
AI FINI DELL'ISCRIZIONE
1 . I
SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE
IMPRESE RADIOTELEVISIVE DEVONO COMUNICARE AL
GARANTE:
a)
ENTRO TRENTA GIORNI DAL LORO VERIFICARSI, LE
VARIAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E
DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, NONCHÉ
QUALSIASI VARIAZIONE CONCERNENTE LE INTESE ED I
CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE;
b)
ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE
APPROVA IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ L'ELENCO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 4, LETTERA B);
QUALORA NON SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI, ENTRO LO
STESSO TERMINE, NE È DATA NOTIZIA AL GARANTE;
c)
GLI ELENCHI DEI SOCI - PREVISTI DALL'ARTICOLO 12,
COMMA 4, LETTERA C) E RIFERITI ALLA DATA
DELL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO - DELLE
SOCIETÀ CHE COMUNQUE, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, CONTROLLANO LA SOCIETÀ ISCRITTA.
A TAL FINE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
RADIOTELEVISIVE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA
DELL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELLA
SOCIETÀ, DEVE RICHIEDERE L'ELENCO DEI SOCI ALLE
SOCIETÀ INTESTATARIE DI AZIONI O QUOTE DELLA
SOCIETÀ O ALLE SOCIETÀ CHE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE LA CONTROLLANO LE QUALI DEVONO
PROVVEDERE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA;
DETTI ELENCHI DEVONO ESSERE COMUNICATI AL GARANTE
NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.
2 . IN
CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
COMMA 1 IL GARANTE PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO
16, COMMI 2 E 3.
ART.
18 CERTIFICAZIONI
1 .
CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE PER LA TUTELA DI
SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI PUÒ OTTENERE, A
PROPRIE SPESE, IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI SUL
CONTO DEI SOGGETTI ISCRITTI, ATTESTANTI L'AVVENUTA
ISCRIZIONE NONCHÉ LA SUSSISTENZA DI TUTTI I
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL
PRESENTE REGOLAMENTO.
TITOLO
II
CAPO
I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
ART.
19 RADIOFREQUENZE UTILIZZABILI
1 . LA
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI PER RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLE BANDE DI
FREQUENZE PREVISTE PER DETTI SERVIZI DAL VIGENTE
REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UNIONE
INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, NEL RISPETTO
DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI VIGENTI IN MATERIA,
DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPARTIZIONE DELLE RADIOFREQUENZE E DEL PIANO DI
ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE.
2 .
QUALORA, PUR NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
CONTENUTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE, UNA STAZIONE DI
RADIODIFFUSIONE ARRECHI DISTURBI AD ALTRE STAZIONI
RADIOELETTRICHE ESISTENTI, IL CONCESSIONARIO, SU
PRESCRIZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI EMESSA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3,
18 E 32 DELLA LEGGE, È TENUTO AD ADOTTARE LE MISURE
ATTE AD ELIMINARE TALI DISTURBI.
ART.
20 PROGETTO DELL'IMPIANTO O DELLA RETE
1 . IL
PROGETTO PUÒ COMPRENDERE UNA O PIÙ STAZIONI DI
RADIODIFFUSIONE. LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DEVE
RISULTARE DA UNA DESCRIZIONE GRAFICA NELLA QUALE
SIANO INDICATE TUTTE LE STAZIONI DI RADIODIFFUSIONE
E GLI EVENTUALI IMPIANTI DI COLLEGAMENTO, COMPRESI I
COLLEGAMENTI FRA LE SEDI DI PRODUZIONE E I
TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE.
2 .
PER CIASCUNA STAZIONE, I PROGETTI RADIOELETTRICO E
TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO O DELLA RETE DEBBONO
CONTENERE I DATI DI CUI AI SEGUENTI COMMI.
3 . IL
PROGETTO RADIOELETTRICO DEVE CONTENERE I SEGUENTI
DATI:
a)
DENOMINAZIONE DELL'IMPIANTO;
b)
CARATTERISTICHE DELLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE:
- DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ;
- TIPOLOGIA DELLA UBICAZIONE DELL'IMPIANTO (LOCALITÀ
PIANEGGIANTE, CENTRO URBANO, LOCALITÀ ELEVATA
RISPETTO ALLA ZONA CIRCOSTANTE, FIANCO DI UNA
MONTAGNA);
- QUOTA SUL LIVELLO DEL MARE (IN METRI);
- COORDINATE GEOGRAFICHE (LATITUDINE E LONGITUDINE
ESPRESSE IN GRADI, PRIMI E SECONDI);
c)
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'IMPIANTO:
- DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE
RADIOELETTRICHE, CON GLI ESTREMI DI OMOLOGAZIONE;
- DESCRIZIONE DELL'ANTENNA TRASMITTENTE;
- DESCRIZIONE DELLA LINEA DI TRASMISSIONE A R.F.,
COLLEGANTE L'APPARECCHIATURA RADIOELETTRICA
ALL'ANTENNA E DI EVENTUALI ADATTATORI E
MULTIPLEXER;
d)
CARATTERISTICHE DI TRASMISSIONE DELLA DIFFUSIONE
TELEVISIVA:
- CANALE E POLARIZZAZIONE PROPOSTE PER IL SEGNALE
IRRADIATO;
- ALTEZZA DELL'ANTENNA DAL SUOLO;
- DIREZIONE DI MASSIMA IRRADIAZIONE (AZIMUT);
- POTENZA NOMINALE DEL TRASMETTITORE (IN KW);
- POTENZA EQUIVALENTE IRRADIATA (E.R.P.) NELLA
DIREZIONE DI MASSIMA IRRADIAZIONE (IN KW);
- E.R.P. NEL PIANO ORIZZONTALE OGNI 10 (IN DBK);
- ANGOLO DI ABBASSAMENTO DEL LOBO PRINCIPALE O DEI
LOBI PRINCIPALI DEL DIAGRAMMA DI IRRADIAZIONE (IN
GRADI);
- AMPIEZZA A METÀ POTENZA DEL LOBO PRINCIPALE O
DEI LOBI PRINCIPALI DEL DIAGRAMMA DI IRRADIAZIONE
NEL PIANO VERTICALE (IN GRADI);
- TIPO DI OFFSET, SE PREVISTO (NORMALE O DI
PRECISIONE);
- SISTEMA DI CODIFICAZIONE, SE PREVISTO;
e)
CARATTERISTICHE DI TRASMISSIONE DELLA DIFFUSIONE
SONORA IN MF: - SISTEMA DI DIFFUSIONE MONOFONICO O
STEREOFONICO, EVENTUALI PRESTAZIONI AUSILIARIE
INTESE A FACILITARE LA FRUIZIONE DEI PROGRAMMI
TRASMESSI;
- FREQUENZA IN MHZ E POLARIZZAZIONE PROPOSTE PER
IL SEGNALE IRRADIATO;
- ALTEZZA DELL'ANTENNA DAL SUOLO;
- DIREZIONE DI MASSIMA IRRADIAZIONE (AZIMUT);
- POTENZA NOMINALE DEL TRASMETTITORE (IN KW);
- POTENZA EQUIVALENTE IRRADIATA (E.R.P.) TOTALE
NELLA DIREZIONE DI MASSIMA IRRADIAZIONE (IN DBW);
- E.R.P. NELLA DIREZIONE DI MASSIMA IRRADIAZIONE
DELLE COMPONENTI A POLARIZZAZIONE ORIZZONTALE E
VERTICALE (IN DBW);
- E.R.P. DELLE COMPONENTI A POLARIZZAZIONE
ORIZZONTALE E VERTICALE (IN DBW) OGNI 10 NEL PIANO
ORIZZONTALE;
- ANGOLO DI ABBASSAMENTO DEL LOBO PRINCIPALE O DEI
LOBI PRINCIPALI DEL DIAGRAMMA DI IRRADIAZIONE (IN
GRADI);
- AMPIEZZA A METÀ POTENZA DEL LOBO PRINCIPALE O
DEI LOBI PRINCIPALI DEL DIAGRAMMA DI IRRADIAZIONE
NEL PIANO VERTICALE (IN GRADI);
f)
AREA DI SERVIZIO CON L'ELENCO DELLE LOCALITÀ CHE
SI INTENDONO SERVIRE (NUMERO DI ABITANTI E COMUNE
DI APPARTENENZA).
4 . IL
PROGETTO TECNOLOGICO DEVE CONTENERE:
a)
DESCRIZIONE DI MASSIMA DEL LOCALE O CONTENITORE
OVE SARANNO ALLOCATE LE APPARECCHIATURE
RADIOELETTRICHE, DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI
ALIMENTAZIONE E DELLA STRUTTURA PORTANTE
D'ANTENNA;
b)
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLE
NORME DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO E ALLE
VIGENTI NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE DEL
LAVORO.
5 . I
DUE PROGETTI DEBBONO ESSERE CORREDATI DA DISEGNI
TECNICI RELATIVI ALLO SCHEMA STRUTTURALE
DELL'IMPIANTO NONCHÉ DALLA CARTA TOPOGRAFICA CON
INDICATE LE LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE E LE LOCALITÀ
DA SERVIRE (CARTE I.G.M. IN SCALA 1/100.000).
ART.
21 OMOLOGAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
1 .
GLI IMPIANTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL
PRESENTE REGOLAMENTO DEVONO ESSERE COSTITUITI
ESCLUSIVAMENTE DA APPARECCHIATURE DI TIPO OMOLOGATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 319 DEL TESTO UNICO APPROVATO
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO
1973, N. 156.
2 .
PER GLI IMPIANTI GIÀ IN ESERCIZIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DELLA LEGGE, È
SUFFICIENTE UNA DICHIARAZIONE CON FIRMA AUTENTICATA
DELL'ESERCENTE DELL'IMPIANTO DA CUI RISULTI:
a)
LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO
DELLE RADIOCOMUNICAZIONI;
b)
L'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO;
c)
L'ASSENZA DI DISTURBI AI SERVIZI DI
RADIOCOMUNICAZIONI.
3 .
L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI PUÒ PROCEDERE, A SPESE DEL
CONCESSIONARIO, AL COLLAUDO O ALLA VERIFICA DEGLI
IMPIANTI.
ART.
22 CONTROLLI E VERIFICHE
1 .
ALLO SCOPO DI ACCERTARE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
DEL CONCESSIONARIO L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI HA FACOLTÀ DI EFFETTUARE
CONTROLLI E VERIFICHE ANCHE PRESSO LE SEDI DEL
CONCESSIONARIO CHE È, PERTANTO, OBBLIGATO A DARE,
IN QUALSIASI MOMENTO, LIBERO ACCESSO AGLI INCARICATI
DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA.
ART.
23 CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE IN AMBITO
LOCALE A CARATTERE COMMERCIALE
1 .
ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO IL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI EMANA IL BANDO
CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE
CONCESSIONI CHE POSSONO ESSERE RILASCIATE PER
CIASCUN BACINO DI UTENZA O PER PARTI LIMITATE DI
DETTO BACINO ALLE EMITTENTI A CARATTERE COMMERCIALE.
2 . LA
DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA A CARATTERE
LOCALE, IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO,
DEVE ESSERE PRESENTATA AL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
3 . LA
DOMANDA DEVE SPECIFICARE:
a)
IL TIPO DI CONCESSIONE, RADIOFONICA O TELEVISIVA,
CHE SI INTENDE OTTENERE;
b)
NEL CASO DI CONCESSIONE TELEVISIVA, L'EVENTUALE
USO DI UN SISTEMA DI CODIFICAZIONE;
c)
IL BACINO D'UTENZA O LA PARTE LIMITATA DI DETTO
BACINO CHE SI INTENDE SERVIRE;
d)
LE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO RISULTANTI DAL
PROGETTO RADIOELETTRICO E TECNOLOGICO DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA INSIEME ALLA DICHIARAZIONE DI
RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLE NORME DEL COMITATO
ELETTROTECNICO ITALIANO E ALLE VIGENTI NORME
ANTINFORTUNISTICHE;
e) I
DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE E AL
RESPONSABILE DEI PROGRAMMI;
f)
IL PIANO DI MASSIMA ECONOMICO-FINANZIARIO
ADEGUATAMENTE DOCUMENTATO, ESTESO ALL'ARCO
TEMPORALE DI DURATA DELLA CONCESSIONE;
g)
LA QUOTA PERCENTUALE DEGLI SPETTACOLI E SERVIZI
INFORMATIVI CHE L'EMITTENTE PREVEDE DI PRODURRE IN
PROPRIO;
h)
LO SPAZIO CHE SI INTENDE DESTINARE AI VARI TIPI DI
PROGRAMMAZIONE (INFORMAZIONE, SPORT, CULTURA,
SVAGO, ECC.);
i) I
BACINI D'UTENZA PER I QUALI SIA STATA
EVENTUALMENTE PRESENTATA ALTRA RICHIESTA DI
CONCESSIONE, SPECIFICANDO L'ORDINE DI PREFERENZA;
l)
GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE IL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 13, 15, 17, 19 E
37 DELLA LEGGE;
m)
L'IMPEGNO DEL RICHIEDENTE A DESTINARE ALMENO IL 20
PER CENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
ALL'INFORMAZIONE LOCALE ED A PROGRAMMI COMUNQUE
LEGATI ALLE REALTÀ LOCALI, NON DI CARATTERE
COMMERCIALE;
n)
L'EVENTUALE RICHIESTA DI COLLEGAMENTI DI
TELECOMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA
LEGGE;
o)
L'INESISTENZA DI IMPEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE
AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI;
p)
LE EVENTUALI ESPERIENZE MATURATE, IN PRECEDENZA,
NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLO SPETTACOLO;
q)
LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SI INTENDE
ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 11,
COMMA 1, DELLA LEGGE.
4 . I
RICHIEDENTI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO TRASMISSIONI
RADIOTELEVISIVE DEVONO ALTRESÌ SPECIFICARE, CON
APPOSITA DOCUMENTAZIONE:
a)
GLI ELEMENTI DIMOSTRATIVI DELLA PRESENZA SUL
MERCATO;
b)
IL NUMERO MEDIO DELLE ORE DI TRASMISSIONE
EFFETTUATE GIORNALMENTE;
c)
LA TIPOLOGIA DEI PROGRAMMI TRASMESSI;
d)
LA QUOTA PERCENTUALE DI SPETTACOLI E SERVIZI
INFORMATIVI AUTOPRODOTTI;
e)
IL NUMERO DI LAVORATORI OCCUPATI SUDDIVISI PER
MANSIONI E QUALIFICHE;
f)
GLI INDICI DI ASCOLTO RILEVATI;
g)
GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL SETTORE
RADIOTELEVISIVO;
h)
LE AZIONI POSITIVE VOLTE AD ELIMINARE CONDIZIONI
DI DISPARITÀ FRA I DUE SESSI IN SEDE DI
ASSUNZIONI, ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL
LAVORO, ASSEGNAZIONE DI POSTI, DI RESPONSABILITÀ,
EVENTUALMENTE EFFETTUATE;
i)
LA DICHIARAZIONE DI NON ESSERE INCORSI NELLA
SANZIONE DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE;
l)
L'INDICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
EVENTUALMENTE SUBITE.
5 . LE
DOMANDE DEVONO ESSERE CORREDATE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI RICHIESTI PER
IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE NONCHÉ DELL'ULTIMO
BILANCIO PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE. LA FIRMA IN CALCE DEVE ESSERE AUTENTICATA
SECONDO LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE 4 GENNAIO
1968, N. 15.
ART.
24 VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONCESSIONE IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMMERCIALE
1 . LA
VALUTAZIONE E LA COMPARAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONCESSIONE SONO EFFETTUATE DA UN'APPOSITA
COMMISSIONE, NOMINATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, PRESIEDUTA DA UN
MAGISTRATO, CON QUALIFICA NON INFERIORE A
CONSIGLIERE DI STATO O EQUIPARATA, E COMPOSTA DA DUE
FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI CON QUALIFICA NON INFERIORE A
QUELLA DI PRIMO DIRIGENTE E DA UN SEGRETARIO
APPARTENENTE ALLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE. NEL
CASO IN CUI LE DOMANDE SIANO SUPERIORI AL NUMERO
DELLE ASSEGNAZIONI DI FREQUENZE DISPONIBILI, LA
COMMISSIONE PROCEDE AD UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA
DELLE MEDESIME SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 23, COMMA 3, LETTERE B), D), F), G),
H), P) E Q), E COMMA 4, LETTERE A), B), C), D), E),
F), G), H), I) ED L).
2 . LA
COMMISSIONE ASSEGNA UN PUNTEGGIO A CIASCUNO DEGLI
ELEMENTI SUINDICATI, SULLA BASE DEI CRITERI CHE SONO
STABILITI NEL BANDO.
3 . AL
TERMINE DELL'ESAME COMPARATIVO LA COMMISSIONE
COMPILA LA GRADUATORIA; IN CASO DI PARITÀ DI
PUNTEGGIO LA PRECEDENZA È DETERMINATA DAL PUNTEGGIO
RIPORTATO NELL'ORDINE ALLE VOCI D), G), H), F), P) E
Q) DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, E ALLE VOCI A), D),
E), F) ED H) DELL'ARTICOLO 23, COMMA 4, E, IN CASO
DI ULTERIORE PARITÀ, DALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
4 . LE
CONCESSIONI SONO RILASCIATE ENTRO SEI MESI DALLA
SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI SECONDO L'ORDINE DELLA
GRADUATORIA, DALLO STESSO APPROVATA.
5 .
NEL CASO IN CUI UN SOGGETTO SIA STATO UTILMENTE
COLLOCATO NELLA GRADUATORIA IN UN NUMERO DI BACINI
D'UTENZA SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO
19 DELLA LEGGE, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE D'UFFICIO
AD EFFETTUARE L'ASSEGNAZIONE SECONDO L'ORDINE DI
PREFERENZA INDICATO DAL RICHIEDENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, LETTERA I).
ART.
25 CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE COMMERCIALE IN
AMBITO NAZIONALE
1 . LA
DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMMERCIALE IN
AMBITO NAZIONALE NONCHÉ PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE, REDATTA SECONDO LE
FORME E LE MODALITÀ PRESCRITTE DALL'ARTICOLO 23,
DEVE ESSERE PRESENTATA AL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEVE INDICARE:
a) I
BACINI DI UTENZA CHE SI INTENDONO SERVIRE;
b)
L'IMPEGNO, PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA, A
TRASMETTERE FILM CINEMATOGRAFICI NELLE PERCENTUALI
MINIME PREVISTE DALL'ARTICOLO 26, COMMI 1 E 3,
DELLA LEGGE;
c)
L'IMPEGNO A TRASMETTERE, QUOTIDIANAMENTE,
TELEGIORNALI O GIORNALI RADIO;
d)
GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 3,
LETTERE A), D), E), F), G), H), L), N) ED O) E
COMMA 4.
2 . AI
FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE SI SEGUE IL
PROCEDIMENTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 23 E 24.
ART.
26 CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A
CARATTERE COMUNITARIO
1 . LA
DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO IN
AMBITO LOCALE O NAZIONALE DEVE ESSERE PRESENTATA AL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
SECONDO LE FORME E LE MODALITÀ PRESCRITTE
DALL'ARTICOLO 23.
L'ISTANZA DI CONCESSIONE IN AMBITO LOCALE DEVE
INDICARE GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA
3, LETTERE C), D), E), F), G), H), I), M), N) ED O).
LA DOMANDA DI CONCESSIONE IN AMBITO NAZIONALE DEVE
PRECISARE GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA
3, LETTERE C), D), E), F), G), H), L), N) ED O)
NONCHÉ QUELLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 25, LETTERE A)
E C).
IN OGNI CASO LA DOMANDA DEVE CONTENERE L'IMPEGNO A
TRASMETTERE PROGRAMMI ORIGINALI AUTOPRODOTTI NELLE
PERCENTUALI E CON LE CARATTERISTICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 16, COMMA 5, DELLA LEGGE.
2 . AI
FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE SI SEGUE IL
PROCEDIMENTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 23 E 24.
ART.
27 EMITTENTI CHE TRASMETTONO IN CODICE
1 .
TUTTI I DIVIETI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE,
IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL CONTENUTO DEI
PROGRAMMI, SI APPLICANO ANCHE ALLE EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE I CUI PROGRAMMI POSSONO ESSERE
RICEVUTI SOLO MEDIANTE UN DECODIFICATORE.
ART.
28 CAUZIONE
1 . AI
FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 8, DELLA LEGGE IL
RICHIEDENTE DEVE PRESTARE REALE E VALIDA CAUZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 23
MAGGIO 1924, N. 827, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. LA
PREDETTA CAUZIONE PUÒ ALTRESÌ ESSERE COSTITUITA
MEDIANTE:
a)
FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA AZIENDE DI
CREDITO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGIO
DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 375, E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
b)
POLIZZA ASSICURATIVA RILASCIATA DA IMPRESA DI
ASSICURAZIONI DEBITAMENTE AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI, AI SENSI DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ESERCIZIO DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 1959, N.
449, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2 . LA
DOMANDA DI CONCESSIONE DEVE ESSERE CORREDATA DALLA
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA PRESTAZIONE
DELLA CAUZIONE. OVE IL DEPOSITO SIA STATO COSTITUITO
IN DANARO O TITOLI DELLO STATO O GARANTITI DALLO
STATO, DEVE ESSERE EFFETTUATO PRESSO LA TESORERIA
CENTRALE O LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE
INDICATA NEL BANDO DI CONCORSO.
3 .
AGLI ASPIRANTI NON UTILMENTE COLLOCATI NELLA
GRADUATORIA LA CAUZIONE DEVE ESSERE RESTITUITA ENTRO
TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
STESSA. IL DEPOSITO EFFETTUATO DAL CONCORRENTE CUI
VIENE ASSENTITA LA CONCESSIONE DEVE INTENDERSI
CONVERTITO IN CAUZIONE DEFINITIVA.
ALLO SVINCOLO DELLA STESSA L'AMMINISTRAZIONE PROCEDE
NEL TERMINE DI TRE MESI DALL'ESTINZIONE DELLA
CONCESSIONE OVE NON SIANO RAVVISABILI POSIZIONI
DEBITORIE DELL'INTERESSATO.
ENTRO IL MEDESIMO TERMINE SI PROVVEDE
ALL'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE NEL LIMITE
DELL'AMMONTARE DEI CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI
VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE.
ART.
29 DEROGHE ALL'OBBLIGO DELLA TRASMISSIONE DEL
MEDESIMO PROGRAMMA SU TUTTO IL TERRITORIO SERVITO
1 .
L'OBBLIGO DI TRASMETTERE IL MEDESIMO PROGRAMMA SU
TUTTO IL TERRITORIO PER IL QUALE È RILASCIATA LA
CONCESSIONE PUÒ ESSERE DEROGATO:
a)
PER LE EMITTENTI LOCALI:
1)
IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA LOCALE DEL CONTENUTO
DEL PROGRAMMA;
2)
NEL CASO IN CUI I PROGRAMMI SIANO DIRETTI ALLE
DIVERSE COMUNITÀ LINGUISTICO-CULTURALI PRESENTI
NEL TERRITORIO SERVITO;
3)
NEL CASO DI EVENTI OCCASIONALI O ECCEZIONALI E
NON PREVEDIBILI;
b)
PER LE EMITTENTI NAZIONALI ESCLUSIVAMENTE PER
EVENTI OCCASIONALI O ECCEZIONALI E NON
PREVEDIBILI.
2 .
NEI CASI DI CUI AL COMMA 1, LETTERA A), NUMERI 1 E
2, LA DEROGA DEVE ESSERE PREVISTA DA APPOSITA
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI CASO PER CASO OVVERO, SE A
CARATTERE PERMANENTE, PER NON PIÙ DI UN QUINTO DEL
TEMPO DI TRASMISSIONE GIORNALIERA.
3 .
NEL CASO DI DEROGA PER EVENTI OCCASIONALI O
ECCEZIONALI E NON PREVEDIBILI IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEI PROGRAMMI DELL'EMITTENTE DEVE DARNE
COMUNICAZIONE, ENTRO VENTIQUATTRO ORE DALL'AVVENUTA
TRASMISSIONE, AL DIRETTORE DEL CIRCOLO DELLE
COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE COMPETENTE
CHE, NEL CASO IN CUI NON RISCONTRI L'OCCASIONALITÀ
O L'ECCEZIONALITÀ E LA NON PREVEDIBILITÀ
DELL'EVENTO, PROVVEDE ALLA SEGNALAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 31, COMMA 16, DELLA LEGGE.
ART.
30 PROGRAMMI ORIGINALI AUTOPRODOTTI
1 . SI
CONSIDERANO AUTOPRODOTTI I PROGRAMMI REALIZZATI IN
PROPRIO O IN COPRODUZIONE FRA PIÙ TITOLARI DI
CONCESSIONE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO. NEL CASO DI
COPRODUZIONE SI VALUTANO LE QUOTE IMPUTABILI AI
SINGOLI PARTECIPANTI ALLA COPRODUZIONE COME
DETERMINATE NELL'ACCORDO DELLE PARTI. SI CONSIDERANO
ALTRESÌ AUTOPRODOTTI I PROGRAMMI REALIZZATI DA
TERZI SU COMMISSIONE DEI TITOLARI DI CONCESSIONE.
2 . AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRECEDENTE COMMA 1, IL
TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEVE RISULTARE INDICATO,
NEI TITOLI DI TESTA DEL PROGRAMMA TRASMESSO, COME
PRODUTTORE DELL'OPERA E DEVE COMUNQUE ESSERE, IN
TUTTO O IN PARTE, TITOLARE DEI DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE DELL'OPERA STESSA.
3 . LE
TRASMISSIONI DI BRANI MUSICALI, DAL VIVO O
REGISTRATI, INTERVALLATE DA MESSAGGI PUBBLICITARI E
DA BREVI COMMENTI DEL CONDUTTORE DELLE TRASMISSIONI
STESSE, CONTENUTI NEL LIMITE DEL 50 PER CENTO DELLA
DURATA DEL PROGRAMMA, NON SONO CONSIDERATE PROGRAMMI
ORIGINALI AUTOPRODOTTI.
ART.
31 POSSESSO DEI REQUISITI
1 . LE
CONDIZIONI ED I REQUISITI PRESCRITTI PER IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
PRIVATA O DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38
DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 DEVONO SUSSISTERE
SIA ALLA DATA DELLA DOMANDA SIA AL MOMENTO DEL
RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE E
PERMANERE PER TUTTA LA DURATA DELLE STESSE. ALLO
SCOPO DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DI TALI ELEMENTI
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ RICHIEDERE ALL'INTERESSATO
OGNI ULTERIORE IDONEA DOCUMENTAZIONE ED AL GARANTE
LE INFORMAZIONI RITENUTE NECESSARIE. ALL'INTERESSATO
POSSONO ESSERE RICHIESTE PRECISAZIONI IN MERITO AL
BACINO O BACINI DI UTENZA O ALLE PARTI DEGLI STESSI
PER I QUALI SI È PRESENTATA DOMANDA DI CONCESSIONE,
NONCHÉ AI REQUISITI SOGGETTIVI ED AGLI ALTRI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE.
2 .
AGLI ESERCENTI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE DI
PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI, AUTORIZZATI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 38 E SEGUENTI DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103, NON SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI DETTATE DALL'ARTICOLO 17, COMMA 1,
DELLA LEGGE.
ART.
32 RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1 . LA
DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE, IN REGOLA CON
LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO, DEVE ESSERE PRESENTATA AL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI
VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE STESSA. IL MINISTERO
PROVVEDE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA
DOMANDA.
2 .
ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA L'ATTESTAZIONE
DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA DI RINNOVO DI
CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE.
ART.
33 COMUNICAZIONI
1 .
COPIA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI
AUTORIZZAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHÉ DEI
RELATIVI RINNOVI, È INVIATA DAL MINISTERO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AL COMPETENTE
UFFICIO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, ENTRO TRENTA
GIORNI DAL LORO RILASCIO.
ART.
34 PAGAMENTO DELLE TASSE
1 . LA
TASSA DI RILASCIO O DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE E
QUELLA ANNUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE
DEVONO ESSERE CORRISPOSTE SEPARATAMENTE E, CIASCUNA,
IN UNICA SOLUZIONE.
ART.
35 COMITATI REGIONALI PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI
1 . IL
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E IL
GARANTE POSSONO AVVALERSI DEI COMITATI REGIONALI PER
I SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI QUELLI DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN RELAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI CHE INVOLGONO
QUESTIONI CONNESSE ALLE REALTÀ CULTURALI E
INFORMATIVE DELLE SINGOLE REGIONI O PROVINCE
AUTONOME. IN PARTICOLARE AI COMITATI REGIONALI
POSSONO ESSERE RICHIESTE:
a)
VERIFICHE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
DA PARTE DELLE EMITTENTI LOCALI;
b)
PROPOSTE PER UNA MIGLIORE VALORIZZAZIONE
DELL'EMITTENZA LOCALE;
c)
PROPOSTE PER UNA PIÙ FUNZIONALE RIPARTIZIONE DEL
TERRITORIO REGIONALE IN BACINI DI UTENZA E SULLE
DIMENSIONI DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE;
d)
CONSULENZE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE
EMITTENTI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ
CULTURALI E INFORMATIVE LOCALI.
2 . IL
GARANTE PUÒ ESERCITARE LA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA
PRECEDENTE ANCHE RICHIEDENDO PARERI SU QUESTIONI
CONNESSE ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
DEGLI UTENTI.
3 .
OVE SIA NECESSARIO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE
DI INTERESSI RELATIVI A DIVERSE REGIONI, PUÒ ESSERE
INDETTA UNA CONFERENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
CAPO
II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
ART.
36 AUTORIZZAZIONE PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI
IN CONTEMPORANEA
1 .
L'AUTORIZZAZIONE A TRASMETTERE IL MEDESIMO PROGRAMMA
IN CONTEMPORANEA PREVISTA DALL'ARTICOLO 21 DELLA
LEGGE È RILASCIATA DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI AI SINGOLI CONCESSIONARI PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
INTERESSATI OVVERO AI CONSORZI APPOSITAMENTE
COSTITUITI DAI MEDESIMI CONCESSIONARI.
2 . LA
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL COMMA 1 DEVE
ESSERE CONTENUTA NEL LIMITE DELLA SCADENZA DELLE
CONCESSIONI ASSENTITE AI SINGOLI SOGGETTI
PARTECIPANTI ALLE INTESE OD AI CONSORZI PREVISTI
ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE.
3 .
L'AUTORIZZAZIONE COSTITUISCE TITOLO PER UTILIZZARE I
COLLEGAMENTI DI TELECOMUNICAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE.
ART.
37 CONSORZI PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN
CONTEMPORANEA
1 . I
CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 SONO COSTITUITI AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 2602 E SEGUENTI DEL CODICE
CIVILE E POSSONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PREVISTA
DALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE A CONDIZIONE CHE:
a)
L'OGGETTO DEL CONTRATTO SIA ESCLUSIVAMENTE
RIFERITO ALLA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN
CONTEMPORANEA IN BACINI DI UTENZA DIVERSI;
b)
LA DURATA DEL CONSORZIO, NON INFERIORE A QUELLA
DELLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE, SIA CONTENUTA NEI
LIMITI DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI ASSENTITE
AI SINGOLI CONSORZIATI;
c) I
SOGGETTI CONSORZIATI SIANO TITOLARI DI CONCESSIONE
RILASCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE
ED OPERINO IN DIVERSI BACINI DI UTENZA.
2 . I
CONSORZI COSTITUITI AI SENSI DEL COMMA 1 DEVONO
RICHIEDERE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE
IMPRESE RADIOTELEVISIVE, DI CUI ALL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE E CON LE MODALITÀ PRESCRITTE DAGLI
ARTICOLI 10 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
ART.
38 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA TRASMISSIONE DI
PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
1 . LA
DOMANDA INTESA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 36, IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI SUL
BOLLO, DEVE ESSERE PRESENTATA AL MINISTERO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEVE INDICARE:
a) I
DATI RELATIVI AI SOGGETTI RICHIEDENTI, IVI
COMPRESI QUELLI RELATIVI ALL'ATTO DI CONCESSIONE;
b) I
BACINI DI UTENZA CHE VERRANNO SERVITI;
c)
L'ORARIO IN CUI SI INTENDE TRASMETTERE IN
CONTEMPORANEA;
d)
LE MODALITÀ TECNICHE PREVISTE PER REALIZZARE I
COLLEGAMENTI FRA I DIVERSI BACINI DI UTENZA.
2 .
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI IL DOCUMENTO
COMPROVANTE L'INTESA RAGGIUNTA DAI CONCESSIONARI
INTERESSATI O L'ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO.
ART.
39 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI IN
CONTEMPORANEA
1 .
FERMO RESTANDO IL LIMITE DI SEI ORE DI DURATA
GIORNALIERA, PREVISTO DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2,
DELLA LEGGE, LA TRASMISSIONE IN CONTEMPORANEA DA
PARTE DI EMITTENTI TELEVISIVE PUÒ ESSERE EFFETTUATA
PER NON PIÙ DI TRE VOLTE NELLA STESSA GIORNATA.
2 . È
FATTO DIVIETO DI TRASMETTERE PROGRAMMI IN
CONTEMPORANEA DA PARTE DI CONCESSIONARI CHE OPERANO
NELLO STESSO BACINO DI UTENZA.
3 . LA
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA PUÒ
ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO NEGLI ORARI E PER LA
TIPOLOGIA DI PROGRAMMI INDICATI NELL'ATTO DI
AUTORIZZAZIONE.
4 . I
CONCESSIONARI CHE HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE
PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA,
ANCHE TRAMITE CONSORZI, SONO COMUNQUE TENUTI
ALL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA
POSIZIONE DI CONCESSIONARIO PREVISTI DALLA LEGGE E,
IN PARTICOLARE DALL'ARTICOLO 8, COMMI 7, 8 E 9;
DALL'ARTICOLO 16, COMMA 18, E DALL'ARTICOLO 20,
NONCHÉ DALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO
MINISTERIALE 22 NOVEMBRE 1990, N. 382.
5 .
PER LE TRASMISSIONI INFORMATIVE PER EVENTI
ECCEZIONALI E NON PREVEDIBILI, DI CUI ALL'ARTICOLO
21, COMMA 2, DELLA LEGGE, VALGONO LE DISPOSIZIONI
DETTATE DALL'ARTICOLO 29 COMMA 3.
ART.
40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1 . IN
SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI RILASCIA LE
CONCESSIONI SULLA BASE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE
DELLE RADIOFREQUENZE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO
34 DELLA LEGGE ED IN DEROGA ALLA PROCEDURA PREVISTA
DAGLI ARTICOLI 23 E 24, TENENDO CONTO DEI SEGUENTI
ELEMENTI:
a)
POTENZIALITÀ ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE;
b)
QUALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE PREVISTA;
c)
PROGETTI RADIOELETTRICI E TECNOLOGICI.
2 .
PER I RICHIEDENTI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IL MINISTRO TIENE,
ALTRESÌ, CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI:
a)
PRESENZA SUL MERCATO;
b)
ORE DI TRASMISSIONE EFFETTUATE;
c)
QUALITÀ DEI PROGRAMMI TRASMESSI;
d)
QUOTE PERCENTUALI DI SPETTACOLI E SERVIZI
INFORMATIVI AUTOPRODOTTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO
PER I SOGGETTI AMMESSI AI BENEFICI DI CUI
ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N.
67;
e)
PERSONALE DIPENDENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A
QUELLO CON CONTRATTO GIORNALISTICO;
f)
INDICI DI ASCOLTO RILEVATI.
3 . A
PARITÀ DI CONDIZIONI COSTITUISCE TITOLO
PREFERENZIALE L'ESERCIZIO DI IMPIANTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 27 MARZO 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VIZZINI, MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTELLI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 30 MARZO 1992
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 85, FOGLIO N. 17
|