IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione; Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n.
103, recante nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.
223;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Visto il decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n.
206, e successive modificazioni, recante disposizioni
sulla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
Visto il decreto-legge 23 febbraio
1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia
di bilanci per le imprese operanti nel settore
dell'editoria e della radiodiffusione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio
1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il
risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, che ha
approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in
data 29 luglio 1988 tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a.; Riconosciuta l'opportunità di
assentire alla RAI per un periodo di venti anni la
concessione in esclusiva sull'intero territorio
nazionale del servizio pubblico di diffusione di
programmi radiofonici e televisivi;
Sentito il Consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione;
Viste le note del 25 gennaio e 28
gennaio 1994, con le quali il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni ha richiesto il prescritto
parere alla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Considerato che il suddetto parere
non è stato espresso nel termine di trenta giorni
stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n.
206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo
1994; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro;
Emana il seguente decreto:
1. E' concesso in esclusiva alla
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., alle
condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa
convenzione, il servizio pubblico di diffusione di
programmi radiofonici e televisivi sull'intero
territorio nazionale.
2. E' approvata l'annessa
convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art.
196 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
CONVENZIONE
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la
concessione in esclusiva sull'intero territorio
nazionale del servizio pubblico di diffusione di
programmi radiofonici e televisivi.
Premesso
che la convenzione tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione
del servizio pubblico di diffusione di programmi
radiofonici e televisivi, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 387,
viene a scadere il 31 luglio 1994;
che l'art. 4 della legge 25 giugno
1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma
2, del decreto- legge 28 febbraio 1994, n. 141,
prevede che entro il 31 marzo 1994 sia stipulata una
convenzione tra la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
che sussiste la necessità di
rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore
periodo di anni venti ai sensi dell'art. 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141; tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in
persona del dott. Lorenzo Sansalone facente funzioni
di segretario generale del Ministero P.T. - e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma,
legalmente rappresentata dal presidente prof. Claudio
Demattè all'uopo delegato dal consiglio di
amministrazione della RAI in data 2 febbraio 1994 -
che nel corso del presente atto verrà più brevemente
denominata "RAI" o "società
concessionaria" - si conviene e si stipula quanto
appresso.
Art. 1
Oggetto della concessione
1. E' concesso in esclusiva alla
RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di
programmi radiofonici e televisivi con qualsiasi mezzo
tecnico sull'intero territorio nazionale, ai sensi
della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 6
agosto 1990, n. 223, della legge 25 giugno 1993, n.
206, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La società concessionaria è
tenuta a diffondere i programmi di cui al precedente
comma alle condizioni e con le modalità di cui ai
successivi articoli ed in conformità alle indicazioni
contenute nel contratto di servizio di cui al
successivo art. 3.
3. L'informazione ed i programmi
della RAI devono rigorosamente ispirarsi ai princìpi
di imparzialità, obiettività e completezza propri
del servizio pubblico, chiamato a contribuire al
corretto svolgimento della vita democratica.
4. La concessione comprende: a)
l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti
destinati alla diffusione di programmi sonori e
televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso
necessari per la produzione e la distribuzione; b)
la trasmissione di programmi mediante gli impianti
predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto
degli indirizzi generali formulati dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni
di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia
decisionale della RAI.
5. La società concessionaria può,
previa autorizzazione del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, avvalersi, per attività
inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di
società da essa controllate.
Art. 2
Fonti legislative e regolamentari
1. La RAI deve esercitare i servizi
in concessione alle condizioni previste dalla presente
convenzione e dal contratto di servizio, nel rispetto
delle prescrizioni e dei princìpi contenuti nelle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle
direttive comunitarie, degli accordi internazionali e
delle norme tecniche, emanate dagli organismi
nazionali ed internazionali competenti in materia.
Art. 3
Contratto di servizio
1. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro
e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società
concessionaria un contratto di servizio, integrativo
della presente convenzione, nel quale sono
specificamente considerati gli aspetti relativi agli
obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti
industriali, finanziari e di produttività aziendale,
nonché al miglioramento della qualità del servizio,
all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla
vigilanza e al controllo. Il contratto di servizio è
approvato con la medesima procedura seguita per la
presente convenzione.
2. Il contratto di servizio
determina l'ammontare del canone di concessione,
proporzionato a quello sostenuto dalle imprese
radiotelevisive private, ed individua i criteri di
adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei
limiti dell'inflazione programmata, nonché le modalità
di trasferimento delle quote spettanti alla società
concessionaria. I criteri di adeguamento sono
correlati a parametri di produttività, ad obiettivi
di qualità del servizio, nonché ad ulteriori
indicatori economico-finanziari e di gestione
aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto
stabilisce i canoni di abbonamento in vigore dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Per il contratto di
servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni
1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni
delle rispettive leggi finanziarie. Il contratto di
servizio prevede, altresì, forme di collaborazione
con le realtà culturali e informative delle regioni e
fissa i criteri in base ai quali possono essere
stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della
concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari
privati in ambito locale.
3. Il contratto di servizio
relativo al triennio 1994-1996, deve essere stipulato
entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei
contratti di servizio successivi le parti
provvederanno ad avviare le trattative entro i sei
mesi precedenti alla data di scadenza di quello
vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto
entro tale data, l'adeguamento dei canoni di
abbonamento sarà provvisoriamente determinato nella
misura del cinquanta per cento del tasso d'inflazione
programmato, fatti salvi i conguagli conseguenti al
definitivo aggiornamento contenuto nel contratto di
servizio.
Art. 4
Canoni di abbonamento e di concessione
1. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo
dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il
canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori
dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso
privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo
di automezzi o autoscafi, sono fissati secondo le
misure indicate nella allegata tabella richiamata
dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio
1994, n. 141.
2. Per l'anno 1994 il canone di
concessione è fissato nella misura indicata all'art.
10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n.
141.
Art. 5
Attività consentite alla concessionaria
1. Alla società è consentito
svolgere, direttamente o attraverso società
collegate, attività commerciali ed editoriali (nei
limiti di cui all'art. 1, comma 13, della legge 5
agosto 1981, n. 416 e dell'art. 15 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonché nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287), connesse in genere alla diffusione di suoni,
immagini e dati, nonché altre attività comunque
connesse all'oggetto sociale, purché esse non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei
pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.
2. Le attività di cui ai
precedenti commi non possono comunque assumere
consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della
concessione.
3. La società non può assumere
altre attività industriali o commerciali non connesse
con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in
partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi
per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione
rilasciata dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministero del
tesoro.
4. Non è ammessa la partecipazione
della RAI a società di persone.
Art. 6
Sede legale e struttura organizzativa della
società concessionaria
1. La sede legale della RAI è
stabilita nel comune di Roma e non potrà essere
trasferita in altro comune senza la preventiva
autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero
del tesoro
2. La concessionaria determina la
propria struttura organizzativa e produttiva secondo
princìpi di economicità e di efficienza, in
relazione agli obiettivi indicati nella presente
convenzione e nel contratto di servizio.
Art. 7
Capitale sociale
1 Il capitale della società
concessionaria deve essere adeguato alla entità degli
impianti da gestire e deve essere tempestivamente
aumentato in funzione del potenziamento e sviluppo dei
medesimi.
2. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni può chiedere, in ogni momento, la
verifica in ordine all'osservanza delle disposizioni
di cui al precedente comma.
Art. 8
Esercizio del servizio radiotelevisivo
1. Il servizio radiotelevisivo
oggetto della presente convenzione è esercitato, con
modalità idonee ad assicurare la più ampia
diffusione sul territorio nazionale, e ove consentito
verso l'estero, mediante: a) tre reti radiofoniche,
per la diffusione di altrettanti programmi, con le
quali è consentita anche la diffusione di programmi
articolati in ambito regionale, subregionale e
interregionale per non più di un quinto del tempo di
trasmissione giornaliera; b) tre reti televisive per
la diffusione di altrettanti programmi; una di tali
reti deve essere idonea anche ad una separata e
contemporanea utilizzazione per la diffusione di
programmi articolati in ambito regionale, subregionale
e interregionale. Trasmissioni di programmi in ambito
regionale, subregionale ed interregionale possono
essere effettuate anche sulle altre due reti senza
modificarne la struttura ed utilizzando le frequenze
già assegnate e nei limiti previsti dall'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 255; c) idonei mezzi di collegamento per la
produzione e la distribuzione.
2. La durata di diffusione dei
programmi non potrà essere inferiore a: una media
annua di quarantacinque ore giornaliere complessive
mediante le reti di cui alla lettera a); una media
annua di ventiquattro ore giornaliere complessive
mediante le reti di cui alla lettera b).
3. Ciascuna delle anzidette durate
sarà calcolata considerando tutti i programmi
irradiati, qualunque sia la natura, il contenuto e la
provenienza.
4. La concessionaria è tenuta a
trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità
sociale ovvero di interesse pubblico che saranno
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n.
223.
5. La concessionaria è tenuta a
garantire sulle autostrade italiane adeguate
informazioni sulla viabilità mediante appositi
notiziari nel corso di programmi ripetuti dalle reti
nazionali. Detti programmi, senza messaggi
pubblicitari, sono trasmessi sul tracciato
autostradale e zone limitrofe. 6. La concessionaria è
tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a
favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da
parte di persone con handicap sensoriali, ai sensi
dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104. A tal fine nel contratto di servizio di cui
all'art. 3 sono disciplinate le modalità di
attuazione e sviluppo di un piano di intervento
all'uopo predisposto dalla concessionaria.
Art. 9
Utilizzazioni particolari degli impianti
1. La RAI ha la facoltà di
utilizzare gli impianti tecnici, purché non risulti
di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione
aziendale, per la predisposizione e/o il transito dei
programmi radiofonici e televisivi dall'estero e per
l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi
informandone, con relazioni periodiche, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. L'utilizzazione
degli impianti tecnici della RAI è consentita previa
autorizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che stabilirà le relative
condizioni, sentita la concessionaria, per: a)
l'organizzazione e la effettuazione di conferenze
radiotelevisive; b) l'organizzazione e la
realizzazione di programmi televisivi a circuito
chiuso; c) il transito di programmi radiofonici,
televisivi e di altri segnali generati da terzi,
nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme
vigenti; d) ogni altra attività che corrisponda ai
fini aziendali e consenta il massimo rendimento degli
impianti e dell'organizzazione.
Art. 10
Pubblicità
1. La trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria pubblica,
fermo il divieto di pubblicità locale, non può
eccedere il 4% dell'orario settimanale di
programmazione ed il 12% di ogni ora; un'eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di
un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
Art. 11
Tutela dei minori
1. La società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo si impegna a
realizzare su ogni rete linee di programmazione per i
minori che tengano conto dell'esigenze e della
sensibilità della prima infanzia e dell'età
evolutiva, avvalendosi all'uopo anche di esperti
particolarmente qualificati. Nel contratto di servizio
saranno definiti i criteri da seguire nella
programmazione. Saranno altresì definiti i criteri di
scelta nonché i tempi e le modalità di trasmissione
dei messaggi pubblicitari.
Articolo 12
Attività di ricerca e di sperimentazione
1. La concessionaria è tenuta a
destinare adeguate risorse, correlate all'entità
degli investimenti, per svolgere ricerche e
sperimentazioni sulle più avanzate tecniche
riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione,
diffusione e ricezione radiofonica, televisiva e dati
associati, tenendo anche conto delle potenzialità del
mercato nazionale ed internazionale.
2. La concessionaria si impegna a
sottoporre al Ministero, che li approva sentito il
Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di
massima e i piani particolareggiati delle nuove
sperimentazioni.
3. La società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo può stipulare
apposite convenzioni, sia con il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, sia con altri soggetti di
riconosciuta competenza tecnica, per la ricerca e la
sperimentazione di nuove tecniche relative al proprio
settore di attività. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni si riserva di coordinare ed
indirizzare tali iniziative.
4. La RAI informa periodicamente il
Ministero dei risultati conseguiti nella
sperimentazione delle nuove tecniche e nella attività
di ricerca.
Art. 13
Assegnazione di frequenze
1. Sino alla revisione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva e all'approvazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora, l'attribuzione di frequenze
alla concessionaria è disposta dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni in sede di
approvazione di piani esecutivi.
2. La concessionaria, a richiesta
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o
accertamenti relativi all'utilizzo delle frequenze e
alla loro pianificazione, secondo modalità da
stabilirsi nel contratto di servizio.
Art. 14
Realizzazione degli impianti
1. La RAI ha l'obbligo di
assicurare che gli impianti necessari all'esercizio
dei servizi in concessione siano realizzati a regola
d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento
consentito dal progresso tecnologico.
2. La RAI potrà utilizzare gli
esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché
tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle
esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, alle
condizioni concordate con i gestori dei servizi
stessi.
3. Per gli sviluppi a più lungo
termine può essere prevista la realizzazione di
impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di
telecomunicazioni.
4. Le modalità d'uso degli
impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai
piani tecnici predisposti dalla RAI di intesa con gli
altri gestori interessati ed approvati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
5. I canoni relativi
all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministero del tesoro, in rapporto al
costo degli impianti stessi.
Art. 15
Attrezzature tecniche accessorie
1. Il complesso di immobili e di
impianti destinati allo svolgimento del servizio sarà
dotato delle necessarie attrezzature tecniche per la
trasmissione di segnali di controllo e di telecomando
e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti
al proprio funzionamento, nonché di collegamenti
telefonici e dati di servizio.
Art. 16
Controlli e collaudi
1. La società concessionaria è
tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli
impianti al personale del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del
collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma
degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156.
Art. 17
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza sull'osservanza
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e
dalle altre norme vigenti è effettuata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e, per quanto di
propria competenza, dal Garante per la radiodiffusione
e l'editoria.
2. Le verifiche e le indagini sugli
elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento
della gestione della concessionaria, al fine di
accertare che si svolga con efficienza ed economicità,
sono effettuate dal Ministero del tesoro d'intesa con
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. La società metterà a
disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza
e dei controlli previsti dal presente articolo, la
documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari
per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
Art. 18
Preventivo globale dei ricavi e dei costi e
bilancio di esercizio
1. Il preventivo globale annuo dei
ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà
essere approvato dal consiglio di amministrazione
della stessa entro il mese di novembre dell'anno
precedente a quello a cui si riferisce e dovrà essere
comunicato al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e a quello del tesoro entro dieci
giorni dall'avvenuta approvazione.
2. Le eventuali variazioni ai
preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel
corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a
quello del tesoro entro trenta giorni dalla avvenuta
delibera.
3. Le predette amministrazioni
hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai
preventivi ed alle relative variazioni
4. Il bilancio di esercizio dovrà
essere trasmesso al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ed a quello del tesoro entro trenta
giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea
dei soci della società concessionaria.
5. E' in facoltà delle predette
amministrazioni richiedere, entro l'esercizio
successivo, tutti i chiarimenti necessari, di eseguire
le opportune indagini in ordine alle risultanze del
bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni
circa la rispondenza del bilancio agli obblighi
derivanti dalla presente convenzione ed alle altre
norme in vigore.
6. La società dovrà tenere a
disposizione dei Ministeri delle poste e delle
telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario
degli impianti e delle scritture contabili
obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi
comprese quelle fiscali.
7. La RAI deve comunicare al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria i dati, le
notizie e i documenti richiesti ai sensi del
decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.
Art. 19
Prestazioni aggiuntive
1. Le prestazioni aggiuntive, di
cui all'art. 19, lettere b) e c), della legge 14
aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e
modalità, sono regolate con le apposite convenzioni
aggiuntive previste dall'art. 20 della stessa legge,
da rinnovare con l'entrata in vigore della presente
convenzione e da rinegoziare alla scadenza dei
contratti di servizio triennali.
Art. 20
Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi
assunti con la presente convenzione la società
concessionaria è tenuta a costituire, alla data di
entrata in vigore della convenzione medesima, presso
la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale
di lire 1 miliardo in numerario o in titoli di Stato o
equiparati al loro valore nominale.
2. Qualora il deposito risulti
diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per
penalità o per altre ragioni, esso deve essere
reintegrato dalla società concessionaria entro un
mese dalla data di notificazione del prelievo.
3. In caso di ritardo della
reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 22 della presente
convenzione.
4. Qualora il ritardo superi un
anno il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ha la facoltà di applicare alla
società concessionaria la sanzione prevista nel
successivo art. 23.
5. Gli interessi sulla somma
depositata sono di spettanza della società
concessionaria.
6. Il Ministero del tesoro ha la
facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed
esigibili presso la società concessionaria sul
deposito cauzionale costituito ai sensi del presente
articolo; anche in tal caso la società concessionaria
è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini
sopra indicati.
Art. 21
Riscatto
1. Lo Stato si riserva, alla
scadenza della convenzione, di esercitare il diritto
di riscatto con le modalità e condizioni previste
dagli articoli 202 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
Art. 22
Penalità
1. In caso di ritardo nel pagamento
del canone di concessione e di qualsiasi somma a
qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della
presente convenzione, la società concessionaria sarà
gravata di una penale non superiore al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti
debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il
ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del
2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno
2. Qualora il ritardo superi
l'anno, alla società concessionaria viene applicata
la sanzione prevista nel successivo art. 23
3. Per tutti gli altri
inadempimenti agli obblighi della presente convenzione
che non comportino una sanzione più grave, o per la
inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi
e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto
della presente concessione, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, dopo la debita contestazione
alla società concessionaria, può applicare alla
stessa una penalità da un minimo di dieci milioni di
lire ad un massimo di cento milioni di lire per
ciascuna infrazione riscontrata.
4. La suddetta penalità non
esonera la società concessionaria da una eventuale
responsabilità verso terzi.
5. Il pagamento delle penalità
indicate nel presente articolo deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta. Trascorso
inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono
prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla
società concessionaria, che deve essere reintegrato
ai sensi dell'art. 20 della presente convenzione.
6. Qualora il ritardo nei pagamenti
sia dovuto a cause non imputabili alla società
concessionaria, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni non darà luogo alle penalità
previste nel presente articolo.
Art. 23
Decadenza
1. In caso di gravi e
reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta
la decadenza dalla concessione, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il
parere della commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. In caso di decadenza il
Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il
deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni può prendere immediatamente
possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto
della concessione ed assumere in gestione diretta il
relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi,
accordare la gestione stessa in concessione ad altra
società, secondo la disciplina di cui alla legge 25
giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 24
Collegio arbitrale
1. Tutte le controversie, che
sorgano in sede di applicazione della presente
convenzione e per le quali non sia stato possibile
raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un
collegio arbitrale composto da cinque membri,
designati uno dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, uno dal Ministero del tesoro, due
dalla società concessionaria ed uno con funzioni di
presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il
collegio giudica secondo le norme di diritto.
Art. 25
Durata della convenzione
1. La presente convenzione entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica che l'approva ed avrà la
durata di anni venti.
Art. 26
Aggiornamento e revisione della convenzione
1. A richiesta di una delle parti,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
la società concessionaria, decorso un anno dalla
entrata in vigore della presente convenzione e,
successivamente, con cadenza biennale, esamineranno il
quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e
procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che
si rendessero necessari per garantire l'equilibrio
delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o
integrazioni normative conseguenti all'introduzione di
nuove tecnologie e di nuovi sistemi.
2. Nel caso in cui durante il
periodo di vigenza della presente convenzione siano
emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte
innovatore della materia disciplinata dalle precedenti
disposizioni, la presente convenzione sarà
conseguentemente adeguata, insieme con il contratto di
servizio.
Roma, 15 marzo 1994
p. RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a.
Il presidente: Prof. DEMATTÈ
p. Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni
Dott. SANSALONE
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