IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ARTICOLO 87, QUINTO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE;
VISTO L'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.
223;
VISTO L'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A), DELLA
LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI;
VISTO L'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993,
N. 323, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
27 OTTOBRE 1993, N. 422;
RITENUTA LA NECESSITÀ DI REGOLARE I METODI E LE
PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI
REQUISITI PER L'ACCESSO, DA PARTE DELLE IMPRESE DI
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA, ALLE PROVVIDENZE
PREVISTE DALLE NORME CITATE, NONCHÉ LA MODALITÀ DI
EROGAZIONE DELLE STESSE;
VISTO L'ARTICOLO 17, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 AGOSTO
1988, N. 400;
VISTA LA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241;
UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, ESPRESSO
NELL'ADUNANZA GENERALE DEL 19 GENNAIO 1995;
CONSIDERATO CHE IL CONSIGLIO DI STATO HA RITENUTO
CHE DEBBANO ESSERE EMANATI DUE DISTINTI REGOLAMENTI
PER I CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E PER I
CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE DAL MOMENTO CHE
LA PREVISIONE LEGISLATIVA PER L'EMANAZIONE DEL
REGOLAMENTO, DI CUI AL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 11
DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, SI LIMITA A
QUELLO PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE NELLA FORMA DI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI, MENTRE, IN ASSENZA DI PREVISIONI
SPECIFICHE PER LE EMITTENTI TELEVISIVE, OCCORRE
APPLICARE LA NORMA DI CARATTERE GENERALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
SULL'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI;
RITENUTA LA NECESSITÀ DI ADEGUARSI AL SUDDETTO
PARERE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 1996;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI;
E M A N A
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
ART.
1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1 . LE
IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN POSSESSO
DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DEL
DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 323, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1993, N.
422, DEVONO INOLTRARE A MEZZO POSTA, MEDIANTE PLICO
RACCOMANDATO, ALL'UFFICIO PER L'EDITORIA E LA STAMPA
DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VIA
BONCOMPAGNI, 15 - 00187 ROMA, APPOSITA DOMANDA, IN
REGOLA CON LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO, CON FIRMA
AUTENTICATA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA STESSA SPECIFICANDO LE PROVVIDENZE
RICHIESTE. COPIA DELLA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA A
CIASCUNO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI ALL'APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE.
2 . LE
DOMANDE DEVONO ESSERE INOLTRATE, A PENA DI
DECADENZA, ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO DEI CONTRIBUTI
INSIEME AI DOCUMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO
2, COMMA 1, SALVA LA POSSIBILITÀ DI COMPLETARE LA
DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVAMENTE.
3 . LE
IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN POSSESSO
DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE
ARTICOLO, ENTRO TRENTA GIORNI DA QUANDO INIZIANO L'ATTIVITÀ
NECESSARIA PER OTTENERE LE PROVVIDENZE, DEVONO
INOLTRARE A MEZZO POSTA, MEDIANTE PLICO
RACCOMANDATO, ALL'UFFICIO PER L'EDITORIA E LA STAMPA
DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VIA
BONCOMPAGNI N. 15 - 00187 ROMA, PREAVVISO, IN REGOLA
CON LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO CON FIRMA AUTENTICATA,
CONTENENTE L'ESPLICITA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI
PRODURRE LE DOMANDE PRESCRITTE NONCHÉ L'IMPEGNO AD
EFFETTUARE PROPRI PROGRAMMI INFORMATIVI COME
PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO
1993, N. 323, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 27 OTTOBRE 1993, N. 422. NEL PREAVVISO DEVE
CONTESTUALMENTE ESSERE CONTENUTA L'ESPLICITA
RICHIESTA DI OTTENERE LA RIDUZIONE DELLE SOMME
RIPORTATE IN BOLLETTA O DIVERSAMENTE FATTURATE DAI
GESTORI DEI SERVIZI PER I QUALI SI CHIEDONO LE
RIDUZIONI, CON L'INDICAZIONE DELLE RELATIVE UTENZE.
IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO IL SUDDETTO PREAVVISO, IN REGOLA CON LE
DISPOSIZIONI SUL BOLLO E CON FIRMA AUTENTICATA, PUÒ
ESSERE INVIATO ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE. COPIA DEL
PREAVVISO DEVE ESSERE INVIATA ENTRO GLI STESSI
TERMINI ALLE SEDI LEGALI DI CIASCUNO DEGLI ORGANISMI
COMPETENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE. QUALORA
SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DEL PREAVVISO L'IMPRESA
STIPULI, CON I GESTORI DEI SERVIZI PER I QUALI SI
CHIEDONO LE RIDUZIONI, CONTRATTI RELATIVI A
ULTERIORI UTENZE RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL
PREAVVISO STESSO, DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLE
STESSE A MEZZO POSTA, MEDIANTE PLICO RACCOMANDATO,
CON DICHIARAZIONE IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI SUL
BOLLO CON FIRMA AUTENTICATA ALL'UFFICIO PER
L'EDITORIA E LA STAMPA DEL DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E AGLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE, UNITAMENTE ALLA
ESPLICITA RICHIESTA DI OTTENERE LA RIDUZIONE DELLE
SOMME RIPORTATE IN BOLLETTA O DIVERSAMENTE FATTURATE
ANCHE CON RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME UTENZE. LA
COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEVE
ESSERE INOLTRATA AGLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ENTRO IL 31 DICEMBRE
DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA DOMANDA.
4 .
QUALORA NEL CORSO DELL'ANNO L'IMPRESA INTENDA
RINUNCIARE AD EFFETTUARE PROPRI PROGRAMMI
INFORMATIVI AUTOPRODOTTI NEI LIMITI SOPRA INDICATI,
O VENGANO MENO O SI MODIFICHINO I REQUISITI DI
AMMISSIONE, L'IMPRESA STESSA DEVE EFFETTUARE
COMUNICAZIONE IMMEDIATA ALL'UFFICIO PER L'EDITORIA E
LA STAMPA DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E A CIASCUNO DEI GESTORI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI
INTERESSATI, PER LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELLE
RIDUZIONI TARIFFARIE PRATICATE IN BOLLETTA O
DIVERSAMENTE FATTURATE. OVE DALLA VERIFICA DEGLI
UFFICI SULLE DOMANDE DI CIASCUN ANNO RISULTI IL
VENIRE MENO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 7
E 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250, O LE
MODIFICHE DEGLI STESSI OVVERO CHE L'IMPEGNO AD
EFFETTUARE PROGRAMMI INFORMATIVI AUTOPRODOTTI NON
SIA STATO RISPETTATO, L'IMPRESA DEVE RESTITUIRE LE
SOMME PERCEPITE AGLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE.
5 . AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL
PRESENTE REGOLAMENTO, SI INTENDE EQUIVALENTE
L'ESPRESSIONE "PROGRAMMI INFORMATIVI
AUTOPRODOTTI", CONTENUTA NELL'ARTICOLO 7 DEL
DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 323, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1993, N.
422, A QUELLA "PROPRI PROGRAMMI
INFORMATIVI" CONTENUTA NELL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250. PER TALI ESPRESSIONI SI
INTENDONO QUEI PROGRAMMI PRODOTTI UTILIZZANDO ANCHE
SEGMENTI INFORMATIVI ACQUISITI, COMPOSTI O INTEGRATI
CON IL SIGNIFICATIVO LAVORO INFORMATIVO DI UNA
PROPRIA REDAZIONE, TALE DA CONFIGURARE LA SPECIFICA
IDENTITÀ DI OGNI PROGRAMMA.
ART.
2. DOCUMENTAZIONE
1 .
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI
DOCUMENTI:
a)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ A
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE
4 GENNAIO 1968, N. 15, DA CUI RISULTI:
1)
LA SEDE LEGALE E OPERATIVA DELL'IMPRESA;
2)
IL GIORNALISTA DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
TESTATA CON L'INDICAZIONE DELLA QUALIFICA
RIVESTITA;
3)
IL PROPRIETARIO DELLA TESTATA, NEL CASO CHE LO
STESSO SIA DIVERSO DALLA PERSONA FISICA O DALLA
SOCIETÀ CHE ESERCITA L'IMPRESA;
4)
LE ORE DI TRASMISSIONE QUOTIDIANE EFFETTUATE IN
MEDIA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI CONTRIBUTI
TRA LE ORE 7 E LE ORE 23;
5)
ESTREMI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
RADIOTELEVISIVE E DELLA CONCESSIONE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DA PARTE DEL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
6)
IL NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA
DELL'IMPRESA;
7)
L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE
DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE
6 AGOSTO 1990, N. 223;
8)
IL PERIODO DI TEMPO DELL'EVENTUALE
DISATTIVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI DURANTE IL QUALE
L'EMITTENTE HA TRASMESSO IMMAGINI FISSE O
RIPETITIVE;
b)
COPIA AUTENTICA IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI SUL
BOLLO DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, NONCHÉ
DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA CHE HA PROCEDUTO ALLA
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DELLA
SOCIETÀ ESERCENTE L'IMPRESA IN CARICA NELL'ANNO
OGGETTO DELLA DOMANDA, OVVERO CERTIFICATO
D'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA PERSONA FISICA CHE
ESERCITA L'IMPRESA;
c)
IL PALINSESTO DEI PROGRAMMI TRASMESSI RESO CON
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ A
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968,
N. 15; TALE PALINSESTO DEVE INDICARE L'ORA DI
INIZIO E L'ORA DELLA FINE DI OGNI PROGRAMMA CON LA
RELATIVA DURATA, AL NETTO DI OGNI INTERRUZIONE
PUBBLICITARIA SPECIFICANDO SE TRATTASI DI PROPRI
PROGRAMMI INFORMATIVI;
d)
CERTIFICATO IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI SUL
BOLLO RILASCIATO DAL COMPETENTE TRIBUNALE
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE DELLA TESTATA
GIORNALISTICA CHE CONTRADDISTINGUE LE TRASMISSIONI
DELL'EMITTENTE;
E) PER LE IMPRESE CHE RICHIEDONO IL RIMBORSO
DELL'80% DELLE SPESE PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI
DI AGENZIE DI INFORMAZIONE A DIFFUSIONE NAZIONALE
O REGIONALE, COPIA AUTENTICA DELLE FATTURE
RELATIVE A TALI SPESE CON LA DOCUMENTAZIONE
DELL'AVVENUTO PAGAMENTO.
2 . LE
IMPRESE DEVONO INOLTRE INDICARE NELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI ALLA
LETTERA A) DEL COMMA 1, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
COMMA 1, DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 278, LE ORE
DI TRASMISSIONE DI PROPRI PROGRAMMI INFORMATIVI SU
AVVENIMENTI POLITICI, RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI,
SINDACALI O CULTURALI EFFETTUATE IN MEDIA TRA LE ORE
7 E LE ORE 23 DI OGNI GIORNO CON L'INDICAZIONE DELLA
PERCENTUALE RAPPRESENTATA SULLE ORE DI TRASMISSIONE
EFFETTUATE NELLO STESSO ARCO DI TEMPO.
3 .
PER LE DOMANDE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, SEMPRE CHE NON
SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI, È CONSENTITO FAR
RIFERIMENTO AI DOCUMENTI PRESENTATI PRECEDENTEMENTE.
ART.
3. C O N T R O L L I
1 .
OLTRE GLI EVENTUALI CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO
6 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 278, L'UFFICIO PER
L'EDITORIA E LA STAMPA DEL DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PUÒ RICHIEDERE L'ESIBIZIONE
O LA COPIA DEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 20,
COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, ED OGNI
ALTRO ATTO O DOCUMENTO RITENUTO RILEVANTE AI FINI
DEL CONTROLLO. (SEGUIVA UN ALINEA NON AMMESSO AL
"VISTO" DELLA CORTE DEI CONTI).
ART.
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE
1 .
L'UFFICIO PER L'EDITORIA E LA STAMPA DEL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROVVEDE A
COMUNICARE AI FINI DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, IN
BASE ALLE DOMANDE PERVENUTE, AGLI ORGANISMI
COMPETENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE, DI CUI
ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 25
FEBBRAIO 1987, N. 67, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO
7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250, E DALL'ARTICOLO
7 DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 323,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27
OTTOBRE 1993, N. 422, GLI ELENCHI DELLE IMPRESE DI
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA AVENTI DIRITTO ALLE
RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE; AD EROGARE LE SOMME
RELATIVE AL RIMBORSO DELL'80% DELLE SPESE PER
L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DELLE AGENZIE DI STAMPA E
DI INFORMAZIONE NAZIONALE O REGIONALE COSÌ COME
DEFINITE DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990,
N. 250, E DALL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
2 .
L'UFFICIO PER L'EDITORIA E LA STAMPA DEL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NEL CASO CHE
L'IMPRESA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA INDICHI
NELLE DOMANDE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL
PRESENTE REGOLAMENTO, CHE INTENDE AVVALERSI DELLE
RIDUZIONI TARIFFARIE APPLICATE ALLE UTENZE
TELEFONICHE, AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, AI
CANONI DI NOLEGGIO E DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI TIPO, IVI COMPRESI I
SISTEMI VIA SATELLITE, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA
1, LETTERA A), DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67,
COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
1990, N. 250, PER GLI ANNI SUCCESSIVI, PROVVEDE
ALTRESÌ A COMUNICARE AGLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE L'ELENCO DELLE
IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA AVENTI DIRITTO
A TALI RIDUZIONI, AFFINCHÉ LE RIDUZIONI STESSE
POSSANO ESSERE DIRETTAMENTE APPLICATE A PARTIRE
DALLA PRIMA BOLLETTA O FATTURA SUCCESSIVA ALLA
COMUNICAZIONE STESSA RELATIVAMENTE ALLE EMITTENTI,
RISULTANTI NELL'ELENCO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA
3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO. AI SENSI DELL'ARTICOLO
2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, IL TERMINE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PREVISTO DAL PRESENTE
REGOLAMENTO È FISSATO IN 580 GIORNI A DECORRERE
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SI
CONCLUDE CON L'EMANAZIONE DI UN DECRETO DI
AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE.
3 .
L'UFFICIO PER L'EDITORIA E LA STAMPA DEL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SVOLGE I
COMPITI DI CUI AI COMMI 1 E 2, PREVIO PARERE DI UNA
COMMISSIONE COSÌ COMPOSTA:
- UN SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, CHE LA PRESIEDE;
- UN SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DEL
TESORO;
- UN SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DELLE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI;
- IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI;
- IL CAPO DELL'UFFICIO DELL'EDITORIA E LA STAMPA DEL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- UN MEMBRO DESIGNATO DA OGNUNA DELLE PIÙ
RAPPRESENTATIVE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA
DELLE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI PRIVATE PER UN
TOTALE DI CINQUE MEMBRI;
- UN RAPPRESENTANTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
GIORNALISTI;
- UN RAPPRESENTANTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEI GIORNALISTI;
- DUE ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
AVENTI ATTINENZA CON L'INFORMAZIONE TELEVISIVA,
DESIGNATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- UN ESPERTO DEL SETTORE RADIOELETTRICO DESIGNATO
DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
4 . LA
COMMISSIONE È NOMINATA CON DECRETO DAL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED HA SEDE PRESSO IL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA. PER LA
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE È
RICHIESTA IN PRIMA CONVOCAZIONE LA PRESENZA DI
ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI COMPONENTI E, IN
SECONDA CONVOCAZIONE, DA INDIRE A NON MENO DI
VENTIQUATTRO ORE DALLA PRECEDENTE, DI ALMENO UN
TERZO DEGLI STESSI.
5 . A
CURA DELL'UFFICIO PER L'EDITORIA E LA STAMPA DEL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VIENE DATA
NOTIZIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, PRECISANDO QUELLE
ACCOLTE, CON RELATIVA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME
EROGATE, E QUELLE RESPINTE, MEDIANTE PUBBLICAZIONE
SUI PERIODICI EDITI DAL DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.
ART.
5. AGENZIE DI INFORMAZIONE
1 . AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO,
FATTE SALVE LE NORME PREVISTE PER LE AGENZIE DI
STAMPA, LE AGENZIE DI INFORMAZIONE A DIFFUSIONE
NAZIONALE SONO EQUIPARATE ALLE AGENZIE DI
INFORMAZIONE RADIOFONICA NAZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250.
2 . IL
RIMBORSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA
B), DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, COME
SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
1990, N. 250, E DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 27
AGOSTO 1993, N. 323, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1993, N. 422, PUÒ ESSERE
EFFETTUATO IN FAVORE DELLE IMPRESE DI
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN RELAZIONE ALL'IMPORTO
DELLE SPESE DI ABBONAMENTO AD AGENZIE DI
INFORMAZIONE A DIFFUSIONE REGIONALE IN POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI:
a)
SIANO DOTATE DI UNA STRUTTURA REDAZIONALE ADEGUATA
A CONSENTIRE UNA AUTONOMA PRODUZIONE DI SERVIZI E
NOTIZIARI SU AVVENIMENTI DI AMBITO LOCALE E
REGIONALE RELATIVAMENTE AL TERRITORIO SERVITO
DALLE EMITTENTI ABBONATE E COMUNQUE PER UN BACINO
DI UTENZA NON INFERIORE A QUELLO REGIONALE;
b)
SIANO COLLEGATE IN ABBONAMENTO CON NON MENO DI
SETTE EMITTENTI OPERANTI NELLA STESSA REGIONE O IN
REGIONI LIMITROFE PER LE AGENZIE CHE EFFETTUANO
SERVIZI INFORMATIVI TELEVISIVI;
c)
ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA PRESSO IL COMPETENTE
TRIBUNALE CON LA QUALIFICA DI AGENZIA QUOTIDIANA
DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA O ANALOGA;
d)
EMETTANO NOTIZIARI QUOTIDIANI O SERVIZI TELEVISIVI
SU AVVENIMENTI DI AMBITO LOCALE E REGIONALE,
ANNUALMENTE IN NUMERO NON INFERIORE A 700;
e)
OPERINO DA ALMENO UN ANNO CON LE CARATTERISTICHE
DESCRITTE ALLE LETTERE C) E D).
ART.
6. COMUNICAZIONI DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE
1 . LE
AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE A DIFFUSIONE
NAZIONALE E REGIONALE DEBBONO PRESENTARE ENTRO E NON
OLTRE IL 31 MARZO DI OGNI ANNO PRESSO L'UFFICIO PER
L'EDITORIA E LA STAMPA DEL DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a)
CERTIFICATI PREVIDENZIALI COMPROVANTI IL NUMERO
DEI GIORNALISTI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI OCCUPATI
NELL'ANNO PRECEDENTE CON UN RAPPORTO CONTINUATIVO
DI LAVORO SUBORDINATO E IN APPLICAZIONE DI
CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO;
b)
COPIA AUTENTICA DEI CONTRATTI DI ABBONAMENTO CON
LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA RELATIVI
ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI CONTRIBUTI;
c)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DALLA QUALE RISULTI IL NUMERO DI NOTIZIARI
QUOTIDIANI O DEI SERVIZI TELEVISIVI EMESSI
NELL'ANNO PRECEDENTE CON L'INDICAZIONE DELLA
DURATA COMPLESSIVA DEGLI STESSI;
d)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ATTESTANTE LE TARIFFE DI ABBONAMENTO PRATICATE
NELL'ANNO PRECEDENTE;
e)
IL NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA
DELL'IMPRESA;
f)
CERTIFICATO IN BOLLO RILASCIATO DAL COMPETENTE
TRIBUNALE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE DELLA TESTATA
GIORNALISTICA.
2 . I
RIMBORSI SONO EFFETTUATI SOLO PER GLI ABBONAMENTI
CONTRATTI CON LE AGENZIE CHE ABBIANO DEPOSITATO LA
DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA.
ART.
7. RIMBORSO RIDUZIONI TARIFFARIE
1 . A
CURA DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI È CORRISPOSTO AI GESTORI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE, IL RIMBORSO DELLE
RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA
ELETTRICA E SUI CANONI DI NOLEGGIO E ABBONAMENTO AI
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI TIPO
COMPRESI I SISTEMI VIA SATELLITE, CONCESSE ALLE
IMPRESE TELEVISIVE. NELLA DOMANDA DI RIMBORSO,
RIFERITA ALLE RIDUZIONI APPLICATE A CIASCUNA IMPRESA
TELEVISIVA, DEVONO ESSERE SPECIFICATE LE VOCI DEI
CONSUMI DA RIMBORSARE, SIA A TARIFFA INTERA CHE AL
50%, RELATIVE ALL'ENERGIA ATTIVA, AL CORRISPETTIVO
DI POTENZA COMPRESO IL SOVRAPPREZZO TERMICO E ALLA
QUOTA FISSA, CON ESCLUSIONE DELLE IMPOSTE.
2 .
ALLE DOMANDE DEGLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIGUARDANTI GLI ANNI
PRECEDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO DEVONO ESSERE ALLEGATE PER
CIASCUNA IMPRESA LE COPIE AUTENTICATE DAL
RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ EROGANTE DELLE NOTE DI
LIQUIDAZIONE ALLA SINGOLA IMPRESA NELLA QUALE DEVONO
ESSERE INDICATE:
a)
IL NUMERO D'UTENZA ED EVENTUALI VARIAZIONI
INTERVENUTE;
b)
LA SOMMA RIMBORSATA.
3 .
PER LE RICHIESTE DEGLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE CHE SI RIFERISCONO
ALLE DOMANDE REDATTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA
2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE PREVEDE CHE LE
RIDUZIONI POSSANO ESSERE DIRETTAMENTE APPLICATE IN
BOLLETTA, DEVE ESSERE ALLEGATO PER CIASCUNA IMPRESA
TELEVISIVA IL RIEPILOGO DEI MINORI INTROITI PER
L'ANNO DI RIFERIMENTO CON LE RELATIVE BOLLETTE.
4 . I
RIMBORSI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DAGLI ORGANISMI
COMPETENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'INTERO ANNO PREVISTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCESSIONE E PER
TUTTE LE UTENZE INDICATE NELLA DOMANDA PRESENTATA
DALLE IMPRESE TELEVISIVE. GLI ORGANISMI COMPETENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE SONO TENUTI A
COMUNICARE AL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI LE EVENTUALI VARIAZIONI DI UTENZA
INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO.
5 . LE
IMPRESE TELEVISIVE DEVONO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE
AL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
L'AVVENUTO RIMBORSO SPECIFICANDO L'ANNO, LA SOMMA
RICEVUTA E LE UTENZE ALLE QUALI IL RIMBORSO SI
RIFERISCE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,
SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO A
ROMA, ADDÌ 16 SETTEMBRE 1996
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 7 GENNAIO 1997
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 106, FOGLIO N. 1, CON
ESCLUSIONE
DELL'ART. 3, SECONDO ALINEA, AI SENSI DELLA DELIBERA
DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO, ADOTTATA NELL'ADUNANZA
DEL 19 DICEMBRE 1996.
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