LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 90/388/CE della Commissione, del
28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati
dei servizi di telecomunicazioni(1), modificata da
ultimo dalla direttiva 1999/64/CE(2), è stata
sostanzialmente modificata a più riprese. Poiché
occorre ora apportarvi ulteriori modifiche, è
opportuno che il testo della direttiva sia rifuso a
fini di chiarezza.
(2) Ai sensi dell'articolo 86 del trattato la
Commissione ha il compito di vigilare
sull'ottemperanza degli Stati membri alle disposizioni
del diritto comunitario in rapporto alle imprese
pubbliche e alle imprese che godono di diritti
speciali o esclusivi. In forza dell'articolo 86,
paragrafo 3, la Commissione può specificare e
precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo
e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie
per permetterle di assolvere efficacemente il compito
di vigilanza assegnatole dal suddetto paragrafo.
(3) La direttiva 90/388/CEE ha prescritto agli Stati
membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per
la fornitura di servizi di telecomunicazioni,
inizialmente ad esclusione della telefonia vocale,
delle comunicazioni via satellite e della
radiotelefonia mobile, per poi instaurare gradualmente
una piena concorrenza nel mercato delle
telecomunicazioni.
(4) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
adottato una serie di ulteriori direttive sulla base
dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente
all'instaurazione di un mercato interno dei servizi di
telecomunicazioni attraverso la realizzazione della
fornitura di una rete aperta e del servizio universale
in un ambiente aperto e concorrenziale. È opportuno
che dette direttive sia abrogate con effetto al 25
luglio 2003, data alla quale si applicherà il nuovo
quadro normativo per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica.
(5) Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni
elettroniche è costituito da una direttiva generale,
la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro)(3) e da
quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva
autorizzazioni)(4), la direttiva 2002/19/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva
accesso)(5), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in
materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale)(6) e la
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche)(7).
(6) Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato
il processo di liberalizzazione e della graduale
apertura dei mercati delle telecomunicazioni in Europa
dal 1990, alcune definizioni contenute nella direttiva
90/388/CEE e nelle direttive che l'hanno modificata
devono essere adeguate per aggiornarle ai più recenti
sviluppi tecnologici nel settore delle
telecomunicazioni o sostituite per tener conto della
convergenza tra i settori della tecnologia
dell'informazione, dei media e delle telecomunicazioni
che si è manifestata negli ultimi anni. Occorre ove
possibile chiarire la formulazione di talune
disposizioni, per facilitarne l'applicazione, tenendo
conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate
sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto
dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione
della direttiva 90/388/CEE nelle sue versioni
successive.
(7) La presente direttiva fa riferimento ai
"servizi di comunicazione elettronica" e
alle "reti di comunicazione elettronica"
anziché ai termini "servizi di
telecomunicazioni" e "reti di
telecomunicazioni" precedentemente usati. Queste
nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere
conto del processo di convergenza tra i settori
interessati, inglobando in un'unica definizione tutti
i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che
intervengono nella trasmissione di segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili,
televisive via cavo, satellitari). Occorre quindi
riconoscere che la trasmissione e la diffusione di
programmi radiofonici e televisivi è un servizio di
comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per
tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo,
reti di comunicazione elettronica. Inoltre, va
chiarito che la nuova definizione di reti di
comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre
che consentono a terzi di trasmettere segnali
avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione
o di instradamento.
(8) In questo contesto, va precisato che gli Stati
membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano
ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per
la fornitura di tutte le reti di comunicazione
elettronica, e non solo quelli relativi alla fornitura
di servizi di comunicazione elettronica, ed a
consentire alle imprese di prestare tali servizi,
fatte salve le disposizioni delle direttive
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. La
definizione di reti di comunicazione elettronica deve
altresì implicare che gli Stati membri non possono
limitare il diritto di un operatore di realizzare,
ampliare e/o fornire una rete via cavo, con il motivo
che la rete in questione può essere usata anche per
la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi.
In particolare, diritti speciali o esclusivi che si
traducano nella restrizione dell'uso delle reti di
comunicazione elettronica per la trasmissione e la
diffusione di segnali televisivi sono contrari
all'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto
con l'articolo 43 (diritto di stabilimento) e/o con
l'articolo 82, secondo comma, lettera b), del trattato
CE in quanto hanno l'effetto di consentire ad
un'impresa dominante di limitare la produzione, gli
sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori. Restano tuttavia impregiudicate le
disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in
conformità del diritto comunitario e, segnatamente,
della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive(8), modificata dalla direttiva 97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio(9) che disciplina
la distribuzione dei programmi televisivi destinati al
pubblico in genere.
(9) In base al principio di proporzionalità, gli
Stati membri non devono più assoggettare la fornitura
di servizi di comunicazione elettronica e
l'installazione e la fornitura di reti di
comunicazione elettronica ad un regime di licenza,
bensì ad un regime di autorizzazione generale. Ciò
è conseguente anche dalla direttiva 2002/20/CE, che
stabilisce che i servizi o le reti di comunicazione
elettronica devono essere forniti sulla base di
un'autorizzazione generale e non di una licenza. Le
parti interessate devono avere il diritto di impugnare
una decisione che impedisca loro di fornire servizi o
reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un
organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un
organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una
effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti
adottati dagli Stati in violazione dei diritti
attribuitigli in forza delle disposizioni di una
direttiva è un principio fondamentale del diritto
comunitario.
(10) Le autorità pubbliche possono esercitare
un'influenza determinante sul comportamento di
un'impresa pubblica sia attraverso le norme che
disciplinano l'impresa stessa sia attraverso il modo
in cui sono ripartite le partecipazioni al capitale.
Pertanto, nel caso in cui controllino operatori di
reti verticalmente integrati che gestiscono reti
costituite in base a diritti speciali o esclusivi, gli
Stati membri devono provvedere affinché tali
operatori, se godono di una posizione dominante nel
mercato rilevante, non operino discriminazioni a
favore delle proprie attività, al fine di evitare
eventuali violazioni delle regole di concorrenza del
trattato. Ne consegue che gli Stati membri devono
adottare tutte le misure necessarie per evitare
qualsiasi discriminazione tra gli operatori
verticalmente integrati e i loro concorrenti.
(11) È opportuno che la presente direttiva espliciti
inoltre il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE,
del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva
90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e
personali(10), disponendo che gli Stati membri non
assegnino diritti esclusivi o speciali per l'uso di
frequenze radio e che i diritti di uso di tali
frequenze siano assegnati secondo procedure obiettive,
non discriminatorie e trasparenti. Vanno quindi
lasciati impregiudicati i criteri e le procedure
specifici adottati dagli Stati membri per concedere
l'uso di tali frequenze a fornitori di servizi
relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche
e televisive al fine di perseguire obiettivi di
interesse generale conformemente al diritto
comunitario.
(12) Qualsiasi regime nazionale ai sensi della
direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo
netto degli obblighi di espletamento del servizio
universale deve basarsi su criteri obiettivi,
trasparenti e non discriminatori ed essere coerente
con i principi di proporzionalità e di minimizzazione
della distorsione del mercato. Per minimizzazione
della distorsione del mercato si intende che i
contributi devono essere riscossi secondo modalità
che minimizzino per quanto possibile l'impatto
dell'onere finanziario per gli utenti finali, per
esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio
possibile.
(13) Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali che istituiscono le
organizzazioni internazionali per la gestione di
servizi via satellite siano incompatibili con le
regole di concorrenza del trattato, gli Stati membri
sono tenuti, conformemente all'articolo 307 del
trattato CE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad
eliminare le incompatibilità constatate. È opportuno
che la presente direttiva chiarisca tale obbligo poiché
ai sensi all'articolo 3 della direttiva 94/46/CE(11),
gli Stati membri sono semplicemente tenuti a
comunicare alla Commissione le informazioni in loro
possesso relative a tali incompatibilità. È quindi
opportuno che l'articolo 7 della presente direttiva
espliciti l'obbligo degli Stati membri di eliminare
qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore
in forza delle suddette convenzioni internazionali.
(14) La presente direttiva deve ribadire l'obbligo
imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE
di provvedere affinché i fornitori dominanti di reti
di comunicazione elettronica e di servizi telefonici a
disposizione del pubblico gestiscano le loro reti
pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti
televisive via cavo mediante persone giuridiche
distinte.
(15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi
degli Stati membri per quanto riguarda i termini di
attuazione e di applicazione delle direttive
precedenti indicati nell'allegato I, parte B.
(16) Gli Stati membri devono comunicare alla
Commissione tutte le informazioni necessarie per
comprovare che la legislazione nazionale di attuazione
in vigore è in linea con i chiarimenti apportati
dalla presente direttiva in relazione alle direttive
90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE(12), 96/2/CE,
96/19/CE(13) e 1999/64/CE.
(17) Alla luce di quanto precede, occorre abrogare la
direttiva 90/388/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni:
1) per "reti di comunicazione elettronica"
si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali
via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti
satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet) e mobili, e i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere segnali, le reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, nonché le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
2) per "rete pubblica di comunicazioni" si
intende una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi pubblici di comunicazione elettronica;
3) per "servizi di comunicazione
elettronica" si intendono i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle
reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che esercitano
un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 1 della
direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica;
4) per "servizi di comunicazione elettronica a
disposizione del pubblico" si intendono i servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
5) per "diritti esclusivi" si intendono i
diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa,
mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o
amministrativo, che le riservi la facoltà di fornire
un servizio di comunicazione elettronica o di
esercitare un'attività di comunicazione elettronica
all'interno di una determinata area geografica;
6) per "diritti speciali" si intendono i
diritti concessi da uno Stato membro ad un numero
limitato di imprese, mediante qualsiasi atto
legislativo, regolamentare o amministrativo che,
all'interno di una determinata area geografica:
a) designa o limita a due o più il numero di imprese
autorizzate a fornire un servizio di comunicazione
elettronica o ad esercitare un'attività di
comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri
obiettivi, proporzionati e non discriminatori, o
b) conferisce a delle imprese, non conformandosi a
siffatti criteri, vantaggi legali o regolamentari che
influiscono sostanzialmente sulla possibilità di
altre imprese di fornire lo stesso servizio di
comunicazione elettronica o di esercitare la stessa
attività di comunicazione elettronica nella stessa
area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti;
7) per "rete di stazioni terrestri per
collegamenti via satellite" si intende un
complesso di due o più stazioni terrestri (unità
terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di
un satellite;
8) per "rete televisiva via cavo" si intende
ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata
principalmente per la diffusione o la distribuzione di
segnali radiofonici o televisivi al pubblico.
Articolo 2 - Diritti esclusivi e speciali relativi
alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di
comunicazione elettronica
1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare
o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per
l'installazione e/o la fornitura di reti di
comunicazione elettronica, o per la fornitura di
servizi di comunicazione elettronica a disposizione
del pubblico.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito
il diritto di prestare servizi di comunicazione
elettronica o di installare, ampliare o fornire reti
di comunicazione elettronica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano
applicate o mantenute restrizioni relative alla
prestazione di servizi di comunicazione elettronica
via le reti di comunicazione elettronica installate da
fornitori di servizi di comunicazione elettronica, via
le infrastrutture messe a disposizione da terzi o
attraverso la condivisione delle reti, di altre
attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE.
4. Gli Stati membri provvedono affinché
l'autorizzazione generale concessa ad un'impresa per
la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o
l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazione
elettronica, nonché le relative condizioni, si basino
su criteri obiettivi, non discriminatori,
proporzionati e trasparenti.
5. Qualsiasi decisione presa per i motivi indicati
nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2002/20/CE che impedisca ad un'impresa di fornire
servizi o reti di comunicazione elettronica deve
essere motivata.
Le parti interessate devono avere la possibilità di
impugnare tale decisione dinanzi ad un organo
indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un
organo giurisdizionale.
Articolo 3 - Imprese pubbliche verticalmente
integrate
In aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 14 della
direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono
affinché le imprese pubbliche verticalmente integrate
che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica e che occupano una posizione dominante non
operino discriminazioni a favore delle proprie attività.
Articolo 4 - Diritti relativi all'uso di frequenze
Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure
specifici adottati dagli Stati membri per concedere
l'uso di frequenze radio a fornitori di servizi
relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche
e televisive al fine di perseguire obiettivi di
interesse generale conformemente al diritto
comunitario:
1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti
esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la
fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
2) l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi
di comunicazione elettronica si fonda su criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Articolo 5 - Servizi relativi all'elenco abbonati
Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti
tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla
predisposizione e alla prestazione di servizi di
repertoriazione ("directory") sul loro
territorio, ivi compresa la pubblicazione di elenchi
telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli
elenchi stessi.
Articolo 6 - Obblighi di servizio universale
1. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della
direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo
netto degli obblighi di espletamento del servizio
universale deve basarsi su criteri obiettivi,
trasparenti e non discriminatori ed essere coerente
con i principi di proporzionalità e di minimizzazione
della distorsione del mercato. In particolare, quando
ad un'impresa pubblica che fornisce servizi di
comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o
in parte obblighi di servizio universale, si tiene
conto di tale elemento nel calcolo dell'eventuale
contributo al costo netto degli obblighi di servizio
universale.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
regimi di cui al paragrafo 1.
Articolo 7 - Satelliti
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia
abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta
di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori
autorizzati di una rete di stazioni terrestri per
collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro
territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad
accertare che la rete di stazioni terrestri per
collegamenti via satellite, da utilizzare in
collegamento con il segmento spaziale del fornitore in
questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per
l'accesso alla loro capacità di segmento spaziale.
2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni
internazionali istitutive delle organizzazioni
internazionali per la gestione di servizi via
satellite, nella misura in cui tali convenzioni non
siano compatibili con le regole di concorrenza del
trattato CE, ricorrono a tutti i mezzi atti ad
eliminare le incompatibilità constatate.
Articolo 8 - Reti televisive via cavo
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese
che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica non gestiscano la propria rete televisiva
via cavo per il tramite della medesima persona
giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di
comunicazione elettronica, quando l'impresa:
a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o
è titolare di diritti speciali; e
b) è in posizione dominante su una parte sostanziale
del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche
di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici
a disposizione del pubblico; e
c) gestisce nella stessa area geografica una rete
televisiva via cavo installata sulla base di diritti
speciali o esclusivi.
2. Il termine "servizi telefonici a
disposizione del pubblico" è da considerare
sinonimo del termine "servizi di telefonia vocale
pubblica" di cui all'articolo 1 della direttiva
1999/64/CE.
3. Gli Stati membri che ritengano che sul loro
territorio esiste una concorrenza sufficiente nella
fornitura dell'infrastruttura per l'anello locale
("local loop") e dei relativi servizi, ne
informano la Commissione.
La relativa comunicazione deve comprendere una
descrizione particolareggiata della struttura del
mercato. Le informazioni comunicate sono messe a
disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia
richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle
imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.
4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati,
la Commissione decide, entro un termine ragionevole,
se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione
attraverso persone giuridiche distinte nello Stato
membro interessato.
5. La Commissione riesamina l'applicazione del
presente articolo entro il 31 dicembre 2004.
Articolo 9
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro
il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie
affinché la Commissione possa confermare che hanno
ottemperato alle disposizioni della presente
direttiva.
Articolo 10 - Abrogazione
La direttiva 90/388/CE, modificata dalle direttive
elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con
effetto al 25 luglio 2003, fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri per quanto riguarda i termini di
attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I,
parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come
riferimenti alla presente direttiva e sono
interpretati conformemente alla tabella di
corrispondenza riportata all'allegato II.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 12
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