IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 57,
paragrafo 2 e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale
(3),
considerando che gli obiettivi della Comunità
stabiliti nel trattato comprendono un'unione sempre
più stretta tra i popoli europei, più stretti
rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la
realizzazione del progresso economico e sociale dei
loro paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione
delle barriere che dividono l'Europa, il miglioramento
costante delle condizioni di vita dei suoi popoli,
nonché la difesa e il rafforzamento della pace e
della libertà;
considerando che il trattato prevede la
realizzazione di un mercato comune che comporta
l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli
alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione
di un regime inteso a garantire che la concorrenza non
sia falsata;
considerando che le trasmissioni transfrontaliere
diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un
mezzo per il conseguimento degli obiettivi della
Comunità e che si devono adottare misure che
assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un
mercato comune della produzione e distribuzione dei
programmi e creino condizioni di concorrenza leale,
senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse
che compete ai servizi televisivi;
considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato
la convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera;
considerando che il trattato prevede che siano
adottate direttive per il coordinamento delle
disposizioni volte a facilitare l'accesso alle
attività autonome;
considerando che le attività televisive
costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai
sensi del trattato;
considerando che il trattato prevede la libera
circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a
pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto
culturale o di altra natura e senza restrizioni per i
cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese
della Comunità diverso da quello cui il servizio è
destinato;
considerando che questo diritto riconosciuto alla
diffusione e distribuzione di servizi di televisione
rappresenta anche una specifica manifestazione, nel
diritto comunitario, del principio più generale della
libertà di espressione qual è sancito dall'articolo
10, paragrafo 1 della « Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali » ratificata da tutti gli Stati membri e
che, per tale motivo, l'adozione di direttive
concernenti l'attività di diffusione e distribuzione
di programmi televisivi deve garantire il libero
esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti
previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e
dall'articolo 56, paragrafo 1 del trattato;
considerando che le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri
applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di
distribuzione via cavo presentano disparità di cui
alcune possono ostacolare la libera circolazione delle
trasmissioni nella Comunità e falsare il libero
svolgimento della concorrenza all'interno del mercato
comune;
considerando che tutti questi ostacoli alla libera
emissione all'interno della Comunità devono essere
eliminati in virtù del trattato;
considerando che tale eliminazione deve essere
accompagnata dal coordinamento delle legislazioni
applicabili; che questo coordinamento deve facilitare
l'esercizio delle attività professionali considerate
e, più in generale, la libera circolazione delle
informazioni e idee all'interno della Comunità;
considerando che è quindi necessario e sufficiente
che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione
dello Stato membro da cui sono emesse;
considerando che la presente direttiva contiene le
disposizioni minime necessarie per garantire la libera
diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non
intacca le competenze degli Stati membri e delle loro
autorità quanto all'organizzazione (compresi i
sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa
o tassazione) e al finanziamento delle emissioni
televisive, nonché al contenuto dei programmi; che
restano così impregiudicate l'indipendenza
dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro
e la diversità culturale della Comunità;
considerando che, nel quadro del mercato comune, è
necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro
origine nella Comunità e che devono essere captate
nella medesima, in particolare quelle destinate ad un
altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo
Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per
il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni
della presente direttiva;
considerando che l'obbligo dello Stato membro di
origine di controllare la conformità delle
trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate
dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla
legislazione comunitaria, per assicurare la libera
circolazione delle trasmissioni senza che si debba
procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo
controllo negli Stati membri di ricezione; che
tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via
eccezionale e in particolari condizioni, sospendere
provvisoriamente la ritrasmissione di programmi
televisivi;
considerando che è essenziale che gli Stati membri
vigilino affinché non si commettano atti
pregiudizievoli per la libera circolazione e il
commercio delle trasmissioni televisive o tali da
favorire la formazione di posizioni dominanti
comportanti limitazioni del pluralismo e della
libertà dell'informazione televisiva nonché
dell'informazione in genere;
considerando che la presente direttiva, limitandosi
a norme concernenti specificamente le attività
televisive, non pregiudica gli atti comunitari di
armonizzazione esistenti o futuri, specie per
rispondere ad esigenze imperative attinenti alla
protezione dei consumatori, alla lealtà delle
transazioni commerciali e alla concorrenza;
considerando che un coordinamento è tuttavia
necessario per agevolare ai privati e alle imprese che
producono programmi con finalità culturali l'accesso
e l'esercizio di tali attività;
considerando che l'adozione di norme minime
applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o
privati, della Comunità per le produzioni audiovisive
europee costituisce un mezzo per promuovere la
produzione, la produzione indipendente e la
distribuzione nelle industrie summenzionate ed è
complementare ad altri strumenti già proposti o che
verranno proposti allo stesso fine;
considerando che è pertanto necessario promuovere
la creazione di mercati sufficientemente estesi per
permettere alle produzioni televisive degli Stati
membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non
soltanto mediante l'adozione di norme comuni che
aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma
anche prevedendo per le produzioni europee, ove
possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una
proporzione preponderante nei programmi televisivi di
tutti gli Stati membri; che, per consentire un
controllo dell'applicazione di tali regole e della
realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri
riferiscono alla Commissione in merito al rispetto
della proporzione che la presente direttiva prevede
sia riservata ad opere europee e a produzioni
indipendenti; che per il calcolo di questa proporzione
occorre tener conto della situazione specifica della
Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che
la Commissione porta a conoscenza degli altri Stati
membri queste relazioni, eventualmente corredate di un
parere che tenga conto, in particolare, dei progressi
compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte
detenuta nella programmazione dalle opere di prima
diffusione, delle particolari circostanze in cui si
trovano le nuove emittenti televisive nonché della
situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di
produzione audiovisiva e con un'area linguistica
ristretta;
considerando che per i suddetti fini occorre
definire le « opere europee », fatta salva la
possibilità per gli Stati membri di precisare questa
definizione per quanto riguarda le emittenti
televisive soggette alla loro competenza conformemente
all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto del diritto
comunitario e tenendo conto degli obiettivi della
presente direttiva;
considerando l'importanza di ricercare strumenti e
procedure adeguati e conformi al diritto comunitario
che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi,
perché si possano adottare le misure appropriate per
incoraggiare l'attività e lo sviluppo della
produzione e della distribuzione audiovisiva europea,
segnatamente nei paesi con scarsa capacità di
produzione o con un'area linguistica ristretta;
considerando che potranno essere applicati dispositivi
nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione
europea, purché siano conformi al diritto
comunitario;
considerando che l'impegno di trasmettere, ove
possibile, una certa proporzione di opere
indipendenti, realizzate da produttori che non
dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove
fonti di produzione televisiva, in particolare la
costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà
nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti
creativi nonché per le professioni e i lavoratori del
settore culturale; che, definendo la nozione di
produttore « indipendente », gli Stati membri devono
tener conto di questo obiettivo, dando adeguato spazio
alle piccole e medie imprese di produzione e
permettendo la partecipazione finanziaria di società
coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;
considerando che si richiedono disposizioni
affinché gli Stati membri provvedano a che trascorra
un certo periodo tra l'inizio della programmazione di
un'opera nelle sale cinematografiche e la sua prima
diffusione televisiva;
considerando che, per promuovere attivamente l'una
o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la
facoltà di stabilire norme più rigorose o più
particolareggiate, secondo criteri linguistici,
sempreché tali norme rispettino il diritto
comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di
programmi originari di altri Stati membri;
considerando che, per garantire un'integrale ed
adeguata protezione degli interessi della categoria di
consumatori costituita dai telespettatori, è
essenziale che la pubblicità televisiva sia
sottoposta ad un certo numero di norme minime e di
criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di
stabilire norme più rigorose o più particolareggiate
e, in alcuni casi, condizioni differenti per le
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;
considerando che gli Stati membri possono, nel
rispetto del diritto comunitario, prevedere condizioni
diverse per l'inserimento e l'entità della
pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate
unicamente al territorio nazionale e che non possono
essere captate, direttamente o indirettamente, in uno
o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste
particolari trasmissioni;
considerando che è necessario vietare ogni
pubblicità televisiva per le sigarette e gli altri
prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità
indiretta che, pur non citando direttamente il
prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità
utilizzando marchi, simboli o altri elementi
caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le
cui attività principali o notorie includono la
produzione o la vendita di tali prodotti;
considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi
pubblicità televisiva di medicinali e di cure
disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato
membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente
televisiva e adottare criteri rigorosi per la
pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;
considerando che, dato l'intervento crescente della
sponsorizzazione nel finanziamento dei programmi, si
devono stabilire oportune norme in materia;
considerando che è necessario stabilire norme per
la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale
dei minorenni nei programmi e nella pubblicità
televisiva;
considerando che, benché sia auspicabile che le
emittenti televisive abbiano cura che le trasmissioni
presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse
devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi
in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo
che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il
ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad
ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi
diritti da un'asserzione formulata nel corso di una
trasmissione televisiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva:
a) per « trasmissione televisiva » si intende la
trasmissione, via cavo o via etere, nonché la
trasmissione via satellite, in forma non codificata o
codificata, di programmi televisivi destinati al
pubblico. Il termine suddetto comprende la
comunicazione di programmi effettuata tra le imprese
ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta
nozione non comprende invece i servizi di
comunicazione che forniscono informazioni specifiche o
altri messaggi su richiesta individuale, come la
telecopiatura, le banche elettroniche di dati e
servizi analoghi;
b) per « pubblicità televisiva » si intende ogni
forma di messaggio televisivo trasmesso dietro
compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o
privata nell'ambito di un'attività commerciale,
industriale, artigiana o di una libera professione,
allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni.
(1) GU n. C 179 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(2) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 53, e
GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 29.
Salvo per i fini di cui all'articolo 18, non sono
incluse le offerte dirette al pubblico per la vendita,
l'acquisto o il noleggio di prodotti, o per la
fornitura di servizi dietro compenso;
c) per « pubblicità clandestina » si intende la
presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del
nome, del marchio o delle attività di un produttore
di beni o di un fornitore di servizi in un programma,
qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente
dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e
possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si
considera intenzionale una presentazione quando è
fatta dietro compenso o altro pagamento;
d) per « sponsorizzazione » si intende ogni
contributo di un'impresa pubblica o privata, non
impegnata in attività televisive o di produzione di
opere audiovisive, al finanziamento di programmi
televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il
suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i
suoi prodotti.
CAPITOLO II
Disposizioni generali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le
transmissioni televisive
- delle emittenti televisive soggette alla sua
giurisdizione o
- delle emittenti televisive che utilizzano una
frequenza o la capacità di un satellite accordata
dallo Stato membro o un « satellite up-link »
situato nel medesimo Stato membro pur non soggette
alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni
destinate al pubblico in questo Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di
ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul
proprio territorio di trasmissioni televisive
provenienti da altri Stati membri per ragioni
attinenti ai settori coordinati dalla presente
direttiva. Gli Stati membri possono sospendere
temporaneamente la ritrasmissione di programmi
televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) qualora una trasmissione televisiva proveniente
da un altro Stato membro violi in misura manifesta,
seria e grave l'articolo 22;
b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la
stazione televisiva abbia già violato almeno due
volte la stessa disposizione;
c) qualora lo Stato membro interessato abbia
notificato per iscritto all'emittente televisiva e
alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione
di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si
verificasse nuovamente;
d) qualora le consultazioni con lo Stato che
effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano
consentito di raggiungere una composizione amichevole
entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui
alla lettera c) e ove si constati il ripetersi dela
violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della
sospensione con il diritto comunitario. Essa può
chiedere allo Stato membro interessato di porre fine
d'urgenza a una sospensione contraria al diritto
comunitario. Tale disposizione non pregiudica
l'applicazione, nello Stato membro alla cui
giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in
questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione
nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non sia applica alle
trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad
essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute
direttamente o indirettamente in uno o più Stati
membri.
Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle emittenti
televisive soggette alla loro competenza, gli Stati
membri hanno la facoltà di prevedere norme più
rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi
nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi
appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che
le emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione rispettino le disposizioni della
presente direttiva.
CAPITOLO III
Promozione della distribuzione e della produzione
di programmi televisivi
Articolo 4
1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia
possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le
emittenti televisive riservino ad opere europee ai
sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo
di trasmissione, escluso il tempo dedicato a
notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità o servizi di teletext. Tenuto conto delle
responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo
pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura
e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta
gradualmente secondo criteri appropriati.
2. Qualora non possa essere raggiunta la
proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione
effettiva non dovrà essere inferiore a quella
constatata in media nel 1988 nello Stato membro in
questione.
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica
ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è
sostituito dal 1990. 3. A decorrere dal 3 ottobre
1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione,
ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5.
La relazione contiene in particolare una rassegna
statistica della realizzazione della proporzione di
cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno
dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione
dello Stato membro interessato, le ragioni che, in
ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale
proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per
raggiungerla.
La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati
membri e del Parlamento europeo queste relazioni,
eventualmente corredate di un parere. Essa vigila
affinché siano applicate le disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 5, conformemente alle
disposizioni del trattato. La Commissione potrà tener
conto nel suo parere, in particolare, dei progressi
compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte
detenuta nella programmazione dalle opere di prima
diffusione, delle particolari circostanze in cui si
trovano le nuove emittenti televisive nonché della
situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di
produzione audiovisiva o con un'area linguistica
ristretta.
4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente
articolo basandosi su una relazione della Commissione,
corredata delle proposte di revisione che essa ritenga
appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno
dopo l'adozione della presente direttiva.
A tal fine, la relazione della Commissione tiene
conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel
mercato comunitario e del contesto internazionale,
sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati
membri ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 5
Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia
possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le
emittenti televisive riservino alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti
stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione -
escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di
teletext - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10
% almeno del loro bilancio destinato alla
programmazione. Tenuto conto delle responsabilità
delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di
informazione, educazione, cultura e svago, questa
percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo
criteri appropriati; essa deve essere raggiunta
assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a
dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni
dalla loro produzione.
Articolo 6
1. Ai fini del presente capitolo, per « opere
europee » si intendono le opere seguenti:
a) le opere originarie di Stati membri della
Comunità e, per quanto riguarda le emittenti
televisive di competenza della Repubblica federale di
Germania, le opere originarie dei territori tedeschi
nei quali non si applica la Legge Fondamentale,
rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,
b) le opere originarie di Stati terzi europei che
siano parti della convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa,
rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,
c) le opere originarie di altri Stati terzi
europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)
sono opere realizzate essenzialmente con il contributo
di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati
di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b)
rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:
a) esse sono realizzate da uno o più produttori
stabiliti in uno o più di tali Stati;
b) la produzione di tali opere avviene sotto la
supervisione e il controllo effettivo di uno o più
produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è
prevalente nel costo totale della coproduzione e
questa non è controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c) sono
le opere realizzate in via esclusiva, o in
coproduzione con produttori stabiliti in uno o più
Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più
Stati terzi europei con cui la Comunità concluderà
accordi secondo le procedure definite nel trattato
qualora siano realizzate essenzialmente con il
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o
più paesi europei.
4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del
paragrafo 1 ma sono realizzate essenzialmente con il
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o
più Stati membri, sono considerate opere europee in
misura corrispondente alla quota della partecipazione
dei coproduttori comunitari al costo totale di
produzione.
Articolo 7
Gli Stati membri vigilano a che le emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione non
trasmettano opere cinematografiche, salvo accordo
contrario tra gli aventi diritto e l'emittente
televisiva, prima che sia trascorso un termine di due
anni dall'inizio della programmazione di tale opera
nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri
della Comunità; nel caso di opere cinematografiche
coprodotte dall'emittente televisiva, tale termine è
di un anno. Articolo 8
Qualora lo ritengano necessario per il
conseguimento di obiettivi di politica linguistica,
gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del
diritto comunitario, di prevedere norme più
dettagliate o più rigorose, in particolare secondo
criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o
tutte le trasmissioni delle emittenti televisive
soggette alla loro giurisdizione.
Articolo 9
Il presente capitolo non si applica alle emittenti
televisive locali che non fanno parte di una rete
nazionale.
CAPITOLO IV
Pubblicità televisiva e sponsorizzazione
Articolo 10
1. La pubblicità televisiva deve essere
chiaramente riconoscibile come tale ed essere
nettamente distinta dal resto del programma con mezzi
ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire
eccezioni.
3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche
subliminali.
4. La pubblicità clandestina è vietata.
Articolo 11
1. La pubblicità deve essere inserita tra le
trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai
paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere
inserita anche nel corso delle trasmissioni, a
condizione che non comprometta l'integrità ed il
valore delle trasmissioni - tenuto conto degli
intervalli naturali del programma nonché della sua
durata e natura - e non leda i diritti degli aventi
diritto.
2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o
in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli
di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la
pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti
autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come i
lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per
la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i
programmi ricreativi ed i documentari), di durata
programmata superiore a 45 minuti, può essere
interrotta una volta per periodo completo di 45
minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la
loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due
o più periodi completi di 45 minuti.
4. Quando trasmissioni che non siano quelle
disciplinate dal paragrafo 2 sono interrotte dalla
pubblicità, in genere devono trascorrere almeno 20
minuti tra ogni successiva interruzione all'interno
delle trasmissioni.
5. La pubblicità non può essere inserita durante
la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali e
le rubriche di attualità, i documentari, le
trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di
durata programmata inferiore a 30 minuti, non possono
essere interrotte dalla pubblicità. Se la loro durata
programmata è di almeno 30 minuti, si applicano i
paragrafi da 1 a 4.
Articolo 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o
nazionalità;
c) offendere convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza;
e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la
protezione dell'ambiente.
Articolo 13
È vietata qualsiasi forma di pubblicità
televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del
tabacco.
Articolo 14
È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali
e delle cure mediche disponibili unicamente con
ricetta medica nello Stato membro alla cui
giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.
Articolo 15
La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche
deve conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né,
in particolare, presentare minorenni intenti a
consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con
migliori prodezze fisiche o con la guida di
autoveicoli;
c) non creare l'impressione che il consumo di
alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche
possiedano qualità terapeutiche stimolanti o
calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni
di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande
alcoliche o presentare in una luce negativa
l'astinenza o la sobrietà;
f) non insistere sul forte grado alcolico come
qualità positiva delle bevande.
Articolo 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un
pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve
pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare
un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza
o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a
persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali
prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i
minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o
in altre persone;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in
situazioni pericolose.
Articolo 17
1. I programmi televisivi sponsorizzati devono
rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale
dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il
logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del
programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio
dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di
carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui
attività principale consiste nella fabbricazione o
vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la
cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'articolo 13
o 14.
3. I telegiornali ed i notiziari di carattere
politico non possono essere sponsorizzati.
Articolo 18
1. Il tempo di trasmissione dedicato alla
pubblicità non deve superare il 15 % del tempo di
trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale
può essere portata al 20 % se comprende forme di
pubblicità come le offerte fatte direttamente al
pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del
noleggio di prodotti, oppure della fornitura di
servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non
superi il 15 %.
2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot
pubblicitari entro un determinato periodo di un'ora
non deve superare il 20 %.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di
pubblicità come le offerte fatte direttamente al
pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del
noleggio di prodotti, oppure della fornitura di
servizi, non devono superare un'ora al giorno.
Articolo 19
Gli Stati membri possono prevedere che il tempo e
le modalità di trasmissione televisiva per quanto
riguarda le emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione siano fissati più rigorosamente di
quanto previsto all'articolo 18, in modo da conciliare
l'esigenza di pubblicità televisiva con gli interessi
del pubblico, tenuto conto in particolare:
a) della fusione di informazione, di educazione, di
cultura e di svago della televisione;
b) della salvaguardia del pluralismo
dell'informazione e dei media.
Articolo 20
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la
facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di
prevedere condizioni diverse da quelle stabilite
all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e all'articolo 18,
per quanto riguarda le trasmissioni destinate
unicamente al territorio nazionale e che non possono
essere captate, direttamente o indirettamente, in uno
o più altri Stati membri.
Articolo 21
Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme
alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati
membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano
a che vengano applicate misure idonee a garantire
l'osservanza di tali disposizioni.
CAPITOLO V
Tutela dei minori
Articolo 22
Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive
soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri
adottano le misure atte a garantire che le loro
trasmissioni non contengano programmi in grado di
nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei minorenni, in particolare programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.
Questa disposizione si applica anche agli altri
programmi che, pur non rientrando nella categoria
precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta
dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minorenni
trovantisi nell'area di diffusione normalmente seguano
tali programmi.
Gli Stati membri vigilano altresì a che le
trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio
basato su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità.
CAPITOLO VI
Diritto di rettifica
Articolo 23
1. Fatte salve le altre disposizioni civili,
amministrative e penali adottate dagli Stati membri,
ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente
dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in
particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi
a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al
vero contenuta in un programma, deve poter fruire di
un diritto di rettifica o di misure equivalenti. 2. Il
diritto di rettifica o le misure equivalenti possono
essere fatti valere nei confronti di tutte le
emittenti televisive soggette alla giurisdizione di
uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie per istituire tale diritto o tali misure e
stabiliscono la procedura da seguire per il loro
esercizio. In particolare essi procurano che il
termine previsto per l'esercizio del diritto di
rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e
che le modalità siano tali da permettere alle persone
fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro
Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto
o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure
equivalenti può essere respinta qualora la rettifica
non si giustifichi in base alle disposizioni del
paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente
responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia
contraria al buon costume.
5. Saranno previste opportune procedure attraverso
le quali possano essere oggetto di ricorso
giurisdizionale le controversie riguardanti
l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a
misure equivalenti.
CAPITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 24
Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla
presente direttiva, essa lascia impregiudicati i
diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti
dalle convenzioni esistenti in materia di
telecomunicazioni e di emissioni televisive.
Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
che essi adottano nei settori disciplinati dalla
presente direttiva.
Articolo 26
Al più tardi alla fine del quinto anno dopo
l'adozione della presente direttiva e successivamente
ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio,
al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale una relazione sulla sua attuazione e, se
necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla
all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva.
Articolo 27
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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