I Governi firmatari, Membri del
Consiglio dell’Europa,
considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;
considerato che questa Dichiarazione tende a garantire
il riconoscimento e l’applicazione universali ed
effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
considerato che il fine del consiglio dell’Europa è
quello di realizzare una unione più stretta tra i
suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale
fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali;
riaffermato il loro profondo attaccamento a queste
libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse
della giustizia e della pace nel mondo e il cui
mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su
un regime politico veramente democratico e, dall’altra,
su una concezione comune e un comune rispetto dei
Diritti dell’uomo a cui essi si appellano;
risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati
da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune
di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della
libertà e di preminenza di diritto, a prendere le
prime misure adatte ad assicurare la garanzia
collettiva di certi diritti enunciati nella
Dichiarazione Universale,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Obbligo di
rispettare i diritti dell’uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni
persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e
le libertà definiti al titolo primo della presente
Convenzione.
Titolo I – Diritti e libertà
Articolo 2 – Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un
tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla
legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in
violazione di questo articolo quando derivasse da un
ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla
violenza illegale;
b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione
di una persona legalmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una
sommossa o una insurrezione.
Articolo 3 – Divieto di tortura
Nessuno può essere sottoposto a
tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
Articolo 4 – Divieto di
schiavitù e lavori forzati
1. Nessuno può essere tenuto in condizione
di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un
lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato o
obbligatorio» nel senso di questo articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona
detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5
della presente Convenzione o nel periodo di libertà
condizionata;
b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di
obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione
di coscienza è riconosciuta legittima, un altro
servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di
calamità che minacciano la vita o il benessere della
comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali
doveri civici.
Articolo 5 – Diritto alla
libertà e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e
alla sicurezza. Nessuno può essere privato della
libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi
previsti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna
da parte di un tribunale competente;
b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione
per violazione di un provvedimento legittimamente
adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione
di un obbligo imposto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere
tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria
competente quando vi sono ragioni plausibili per
sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono
motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli
di commettere un reato o di fuggire dopo averlo
commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un
minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di
sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità
competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una
persona per prevenire la propagazione di una malattia
contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un
tossicomane o di un vagabondo;
f. se si tratta dell’arresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di penetrare
irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in
corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere
informata al più presto e in una lingua a lei
comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni
accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle
condizioni previste dal paragrafo 1 c) del
presente articolo, deve essere tradotta al più presto
dinanzi a un giudice o a un altro magistrato
autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni
giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole o di essere posta in libertà
durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere
subordinata ad una garanzia che assicuri la
comparizione della persona all’udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante
arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un
ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro
brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e
ne ordini la scarcerazione se la detenzione è
illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di
detenzione in violazione a una delle disposizioni di
questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6 – Diritto ad un
processo equo
1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e
pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti
a un tribunale indipendente e imparziale costituito
per legge, al fine della determinazione sia dei suoi
diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente,
ma l’accesso alla sala d’udienza può essere
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una
parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine
pubblico o della sicurezza nazionale in una società
democratica, quando lo esigono gli interessi dei
minori o la tutela della vita privata delle parti nel
processo, nella misura giudicata strettamente
necessaria dal tribunale quando, in speciali
circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli
interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta
innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a. essere informato, nel più breve tempo possibile,
in una lingua a lui comprensibile e in un modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie
per preparare la sua difesa;
c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un
difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per
ricompensare un difensore, poter essere assistito
gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo
esigano gli interessi della giustizia;
d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico
ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei
testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei
testimoni a carico;
e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.
Articolo 7 – Nessuna pena
senza legge
1. Nessuno può essere condannato per un’azione
o una omissione che al momento in cui fu commessa non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo
il diritto internazionale. Non può del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella che era
applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio
a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una
azione o d’una omissione che, al momento in cui fu
commessa, era criminale secondo i principi generali di
diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8 – Diritto al
rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della
sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell’esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l’ordine pubblico, il benessere economico del paese,
la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui.
Articolo 9 – Libertà di
pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare di religione o di
credo e la libertà di manifestare la propria
religione o credo individualmente o collettivamente,
sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento,
le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo può essere oggetto di
quelle sole restrizioni che, stabilite per legge,
costituiscono misure necessarie in una società
democratica, per la protezione dell’ordine pubblico,
della salute o della morale pubblica, o per la
protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 – Libertà di
espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione.
Tale diritto include la libertà d’opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il
presente articolo noti impedisce che gli Stati
sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese
di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, comportando
doveri e responsabilità, può essere sottoposto a
determinate formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni previste dalla legge e costituenti misure
necessarie in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine
pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute e della morale, la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la
divulgazione di informazioni confidenziali o per
garantire l’autorità e la imparzialità del potere
giudiziario.
Articolo 11 – Libertà di
riunione ed associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
riunione pacifica e alla libertà d’associazione,
ivi compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la
difesa dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può
costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle
che, stabilite per legge, costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute e
della morale o per la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. Il presente articolo non vieta che
restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di
questi diritti da parte dei membri delle forze armate,
della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
Articolo 12 – Diritto al
matrimonio
Uomini e donne in età adatta hanno diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi
nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.
Articolo 13 – Diritto ad un
ricorso effettivoOgni persona i cui diritti e le
cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo
davanti a un’istanza nazionale, anche quando la
violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14 – Divieto di
discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come
di sesso, di razza, di colore, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di appartenenza a una
minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.
Articolo 15 – Deroga in caso
di emergenze
1. In caso di guerra o di altro pericolo
pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta
Parte Contraente può prendere delle misure in deroga
alle obbligazioni previste nella presente Convenzione
nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a
condizione che tali misure non siano in contraddizione
con le altre obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza
alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso
di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e
agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale
diritto di deroga tiene pienamente informato il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle
misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa
deve parimenti informare il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa della data in cui queste misure
hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni
della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 – Restrizione all’attività
politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e
14 può essere considerata come vietante alle Alte
Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività
politica degli stranieri.
Articolo 17 – Divieto dell’abuso
di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione
può essere interpretata come implicante il diritto
per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una
attività o compiere un atto mirante alla distruzione
dei diritti o delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione o porre a questi diritti e a
queste libertà limitazioni maggiori di quelle
previste in detta Convenzione.
Articolo 18 – Limitazioni dell’uso di
restrizioni ai diritti
Le limitazioni che, in base alla
presente Convenzione, sono poste a detti diritti e
libertà non possono essere applicate che per lo scopo
per il quale sono state previste.
Titolo II – Corte europea dei
diritti dell’uomo
Articolo 19 – Istituzione
della Corte
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni
derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle
Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte
europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata
«la Corte». Essa opera in modo permanente.
Articolo 20 – Numero dei
giudici
La Corte si compone di un numero di giudici eguale
a quello delle Alte Parti contraenti.
Articolo 21 – Condizioni per l’esercizio
delle funzioni
1. I giudici devono godere della più alta
considerazione morale e possedere i requisiti
richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni
giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta
competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono
svolgere alcuna attività incompatibile con le
esigenze di autonomia, di imparzialità o di
disponibilità richieste per un’attività esercitata
a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione
del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.
Articolo 22 – Elezione dei
giudici
1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea
parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a
maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre
candidati presentata dall’Alta Parte contraente.
2. La stessa procedura viene applicata per completare
la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti
contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.
Articolo 23 – Durata del
mandato
1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei
anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di
una metà dei giudici eletti nella prima elezione
scade al termine di tre anni.
2. I giudici il cui mandato scade al termine del
periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal
Segretario generale del Consiglio d’Europa,
immediatamente dopo la loro elezione.
3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il
rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre
anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima
di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più
mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata
diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che
questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a
tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più
mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il
precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati
viene effettuata mediante estrazione a sorte dal
Segretario generale del Consiglio d’Europa
immediatamente dopo l’elezione.
5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il
cui mandato non sia terminato rimane in carica fino
alla scadenza del mandato del suo predecessore.
6. Il mandato dei giudici termina con il
raggiungimento del settantesimo anno di età.
7. I giudici restano in carica sino alla loro
sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad
occuparsi delle cause di cui sono già investiti.
Articolo 24 – Revoca
Nessun giudice può essere revocato dall’incarico
se non quando gli altri giudici decidono, a
maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa
più le condizioni richieste.
Articolo 25 – Cancelleria e
referendari
La Corte dispone di una cancelleria le cui
funzioni ed organizzazione sono stabilite dal
regolamento della Corte. La Corte è assistita da
referendari.
Articolo 26 – Assemblea
plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria:
a. elegge, per una durata di tre anni, il suo
presidente ed uno o due vice-presidenti: possono
essere rieletti;
b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo
determinato;
c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte;
questi possono essere rieletti;
d. adotta il regolamento della Corte;
e. elegge il cancelliere e uno o più
vice-cancellieri.
Articolo 27 – Comitati, sezioni e sezione
allargata
1. Per l’esame dei casi ad essa
rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre
giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in
una sezione allargata composta da diciassette giudici.
Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un
periodo di tempo determinato.
2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla
procedura è membro di diritto della sezione e della
sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice
o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte
designa una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno parte della sezione allargata anche il
presidente della Corte, i vice-presidenti, i
presidenti delle sezioni ed altri giudici designati
conformemente al regolamento della Corte. Quando viene
rimessa alla sezione allargata una questione in virtù
dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che
ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del
presidente della sezione e del giudice che abbia
partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte
interessato.
Articolo 28 – Dichiarazione di
irricevibilità da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare
irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso
individuale presentato in virtù dell’articolo 34
nei casi in cui tale decisione può essere presa senza
ulteriore esame. La decisione è definitiva.
Articolo 29 – Decisioni delle
sezioni sulla ricevibilità e il merito
1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù
dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla
ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali
presentati in virtù dell’articolo 34.
2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il
merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù
dell’articolo 33.
3. Salvo decisione contraria della Corte per casi
eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene
adottata separatamente.
Articolo 30 – Trasferimento di
competenza alla sezione allargata
Se la causa pendente innanzi ad una sezione
solleva una questione grave relativa all’interpretazione
della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la
soluzione di una questione può portare ad una
contraddizione rispetto ad una sentenza
precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in
qualsiasi momento precedente all’emissione della sua
sentenza può trasferire la competenza alla sezione
allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.
Articolo 31 – Poteri della
sezione allargata
La sezione allargata:
a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo
33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è
stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo
30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù
dell’articolo 43; e
b. esamina le richieste di parere presentate in virtù
dell’articolo 47.
Articolo 32 – Competenza della Corte
1. La competenza della Corte si estende a tutte le
questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione
della Convenzione e dei suoi Protocolli che le
verranno sottoposte nei termini previsti dagli
articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della
Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.
Articolo 33 – Cause
interstatali
Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte
in ordine ad ogni presunta violazione delle
disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli
da parte di un’altra Alta Parte contraente.
Articolo 34 – Ricorsi
individuali
La Corte può essere adita per ricorsi presentati
da ogni persona fisica, ogni organizzazione non
governativa o gruppo di individui che pretenda di
essere vittima di una violazione da parte di una delle
Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti
contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio
effettivo di questo diritto.
Articolo 35 – Criteri di
ricevibilità
1. Una questione può essere rimessa alla Corte
solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso
interne, qual è inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un
periodo di sei mesi dalla data della decisione interna
definitiva.
2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso
individuale presentato in virtù dell’articolo 34
quando:
a. è anonimo, o
b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso
precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato
sottoposto ad un’altra istanza internazionale di
inchiesta o di composizione e non contiene fatti
nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso
individuale presentato in virtù dell’articolo 34
qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni
della Convenzione o dei suoi Protocolli, o
manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai
sensi del presente articolo. Può procedere in tal
senso in ogni fase della procedura.
Articolo 36 – Intervento di
terzi
1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o
alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il
cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di
presentare osservazioni scritte e di prendere parte
alle udienze.
2. Nell’interesse di una buona amministrazione della
giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta
Parte contraente che non è parte o ogni altra persona
interessata che non sia il ricorrente a presentare
osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.
Articolo 37 – Cancellazione
dei ricorsi dal ruolo
1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte
può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo
qualora le circostanze portino alla conclusione che:
a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
b. la controversia sia stata risolta; o
c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non
sia più giustificato continuare l’esame del
ricorso.
La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se
il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla
Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.
2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso
nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo
giustifichino.
Articolo 38 – Esame del caso e
procedura di composizione amichevole
1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile,
essa:
a. effettua l’esame del caso con i rappresentanti
delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede
ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli
Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni
necessarie;
b. si mette a disposizione delle parti interessate al
fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo
riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è
riservata.
Articolo 39 – Conclusione di
una composizione amichevole
In caso di composizione amichevole, la Corte
cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che
si limita ad una breve esposizione dei fatti e della
soluzione adottata.
Articolo 40 – Udienze
pubbliche ed accesso ai documenti
1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte
non decida diversamente in circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono accessibili
al pubblico a meno che il presidente della Corte non
decida diversamente.
Articolo 41 – Equa
soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata una
violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e
se il diritto interno dell’Alta Parte contraente
interessata non permette che una parziale riparazione
della violazione, la Corte, se necessario, accorda
alla parte lesa un’equa soddisfazione.
Articolo 42 – Sentenze delle
sezioni
Le sentenze delle sezioni divengono definitive
conformemente alle disposizioni dell’articolo 44
paragrafo 2.
Articolo 43 – Rinvio alla
sezione allargata
1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui
la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti
possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento
della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione
allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una
questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione
della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una
questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione
allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.
Articolo 44 – Sentenze
definitive
1. La sentenza della sezione allargata è
definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la
causa alla sezione allargata; o
b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è
richiesto il deferimento della causa alla sezione
allargata; o
c. quando il collegio della sezione allargata respinge
la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo
43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.
Articolo 45 – Motivazione
delle sentenze e delle decisioni
1. Le sentenze, nonché le decisioni che
dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono
motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o
in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni
giudice ha il diritto di allegare la sua opinione
separata.
Articolo 46 – Forza vincolante
ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a
conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per
le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa
al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
Articolo 47 – Pareri
1. La Corte, su richiesta del Comitato dei
Ministri, può rilasciare pareri su questioni
giuridiche concernenti l’interpretazione della
Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono riguardare questioni
relative al contenuto o alla portata dei diritti e
delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e
dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte
o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare
a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto
dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di
richiedere un parere della Corte sono prese a
maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto
a sedere nel Comitato.
Articolo 48 – Competenza
consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di parere
presentata dal Comitato dei Ministri è di sua
competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo
47.
Articolo 49 – Motivazione dei
pareri
1. I pareri della Corte devono essere motivati.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in
parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice
ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato
dei Ministri.
Articolo 50 – Spese di
funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a
carico del Consiglio d’Europa.
Articolo 51 – Privilegi e immunità dei giudici
I giudici, durante l’esercizio
delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle
immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto
del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in
virtù di detto articolo.
Titolo III – Disposizioni diverse
Articolo 52 – Richieste del
Segretario generale
Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del
Segretario Generale del Consiglio dell’Europa,
fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il
proprio diritto interno assicura la effettiva
applicazione di tutte le disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 53 – Salvaguardia dei
diritti dell’uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione può essere interpretata come recante
pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e
alle libertà fondamentali che possano essere
riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato
Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui
tale Stato sia parte.
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta
pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei
Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.
Articolo 55 – Rinuncia ad
altri mezzi di risoluzione delle controversie
Le Alte Parti Contraenti rinunziano
reciprocamente, salvo compromesso speciale, a
prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni
fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per
via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione
o dall’applicazione della presente Convenzione ad
una procedura di regolamento diversa da quelle
previste da detta Convenzione.
Articolo 56 – Applicazione
territoriale
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in
ogni altro momento successivo, può dichiarare,
mediante notifica indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione
troverà applicazione salvo quanto previsto al
paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori
o in determinati territori di cui assicura le
relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà al territorio o
ai territori designati nella notifica a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data in cui il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà
ricevuto tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni della
presente Convenzione saranno applicate tenendo conto
delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione
conforme al primo paragrafo di questo articolo può,
in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a
più territori previsti in tale dichiarazione che
accetta la competenza della Corte a conoscere dei
ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
governative, o di gruppi di privati come previsto dall’articolo
34 della Convenzione.
Articolo 57 – Riserve
1. Ogni Stato, al momento della firma della
presente Convenzione o del deposito del suo strumento
di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad
una particolare disposizione della Convenzione, nella
misura in cui una legge in quel momento in vigore sul
suo territorio non sia conforme a tale disposizione.
Le riserve di carattere generale non sono autorizzate
in base al presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente
articolo comporta un breve esposto della legge in
questione.
Articolo 58 – Denuncia
1. Un’Alta Parte Contraente non può
denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo
di cinque anni a partire dalla data d’entrata in
vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un
preavviso di sei mesi mediante una notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
che ne informa le Alte Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l’effetto di
svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle
obbligazioni contenute nella presente Convenzione in
ciò che concerne qualunque fatto che, potendo
costituire una violazione di queste obbligazioni,
fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data
in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte
della presente Convenzione ogni Parte Contraente che
cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in
conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi
relativamente a ogni territorio nel quale sia stata
dichiarata applicabile in base all’articolo 56.
Articolo 59 – Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è aperta alla
firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà
ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore
dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà
successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal
momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa
l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle
Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come
anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica
che si sia avuto successivamente.
5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e
in inglese, le due versioni facendo egualmente fede,
in un solo esemplare che sarà depositato negli
archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
Generale ne comunicherà copie certificate conformi a
tutti i firmatari.
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