Trattato di Amsterdam
Protocollo allegato al trattato che
istituisce la Comunità europea
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione
pubblica negli Stati membri è direttamente collegato
alle esigenze democratiche, sociali e culturali di
ogni società, nonché all'esigenza di preservare il
pluralismo dei mezzi di comunicazione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni
interpretative, che sono allegate al trattato che
istituisce la Comunità europea:
Le disposizioni del trattato che istituisce la
Comunità europea non pregiudicano la competenza degli
Stati membri a provvedere al finanziamento del
servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in
cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di
radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e
organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in
cui tale finanziamento non perturbi le condizioni
degli scambi e della concorrenza nella Comunità in
misura contraria all'interesse comune, tenendo conto
nel contempo dell'adempimento della missione di
servizio pubblico.
Comunicazione della Commissione
relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di
Stato al servizio pubblico di radiodiffusione
(2001/C 320/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. INTRODUZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE
1. Negli ultimi due decenni, si sono registrati
profondi cambiamenti nel settore della
radiodiffusione. L'abolizione dei monopoli, la
comparsa di nuovi operatori e i rapidi progressi
tecnologici hanno modificato sostanzialmente il
contesto concorrenziale. L'emittenza televisiva era
tradizionalmente un'attività riservata. Fin dai suoi
esordi, tale attività è stata perlopiù esercitata
da imprese pubbliche in regime di monopolio, e questo
principalmente a causa della limitata disponibilità
di frequenze per la radiodiffusione e dei
considerevoli ostacoli all'ingresso sul mercato.
2. Negli anni '70, tuttavia, i progressi economici e
tecnologici hanno permesso sempre più agli Stati
membri di autorizzare altri operatori a svolgere
attività nel settore della radiodiffusione,
introducendo così la concorrenza in questo mercato.
Questa decisione di apertura alla concorrenza ha
portato ad un'offerta più ampia per i consumatori,
che si sono trovati a disporre di numerosi canali
alternativi e nuovi servizi, ha favorito la nascita e
la crescita di forti operatori a livello europeo, ha
promosso lo sviluppo di nuove tecnologie e ha
assicurato un maggiore pluralismo nel settore.
Nell'aprire il mercato alla concorrenza gli Stati
membri hanno però considerato opportuno mantenere un
servizio pubblico di radiodiffusione, per garantire la
copertura di vari campi di attività e rispondere ad
esigenze che gli operatori privati non avrebbero
necessariamente soddisfatto in misura ottimale.
3. L'accresciuta concorrenza e la contemporanea
presenza di operatori finanziati dallo Stato hanno
suscitato anche crescenti preoccupazioni, portate
all'attenzione della Commissione da operatori privati,
circa la parità di condizioni per i vari operatori.
La maggior parte delle denunce riguardano presunte
infrazioni all'articolo 87 del trattato CE in
relazione ai regimi di finanziamento pubblico in
favore delle emittenti di servizio pubblico.
4. La presente comunicazione stabilisce i principi che
la Commissione seguirà nell'applicare l'articolo 87 e
l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, al
finanziamento statale del servizio pubblico di
radiodiffusione. S'intende rendere così quanto più
trasparente possibile la politica della Commissione in
questo settore.
2. IL RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
RADIODIFFUSIONE
5. Come ribadito nella recente comunicazione della
Commissione sui servizi d'interesse generale in
Europa: "I mezzi radiotelevisivi svolgono un
ruolo centrale nel funzionamento delle democrazie
moderne, in particolare per quanto riguarda lo
sviluppo e la trasmissione dei valori sociali. Per
tale motivo il settore della radiodiffusione e' stato
assoggettato, da sempre, ad una regolamentazione
specifica, nell'interesse generale. Tale
regolamentazione si basa su valori comuni, come la
libertà d'espressione, il diritto di replica, il
pluralismo, la protezione dei diritti d'autore, la
promozione della diversità culturale e linguistica,
la tutela dei minori e della dignità umana e la
protezione dei consumatori"(1).
6. Il servizio pubblico nel settore della
radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza
economica, non e' paragonabile al servizio pubblico in
altri settori economici. Non vi e' nessun altro
servizio che raggiunga una fascia così ampia della
popolazione, le fornisca al tempo stesso una quantità
così elevata di informazioni e contenuti e, nel far
cio', trasmetta ed influenzi le opinioni individuali e
l'opinione pubblica.
7. Come sostenuto dal gruppo di alto livello sulla
politica audiovisiva, presieduto dall'allora
commissario Oreja, le emittenti pubbliche "hanno
un ruolo importante da svolgere nella promozione della
diversità culturale in ogni paese, nell'offerta di
programmi educativi, nell'informazione obiettiva della
pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e
nell'offerta democratica e liberamente accessibile di
intrattenimento di qualità"(2).
8. Per di più, la radiodiffusione e' generalmente
considerata come una fonte d'informazione altamente
attendibile e rappresenta anzi, per una parte non
trascurabile della popolazione, la principale fonte
d'informazione. In tal modo, arricchisce il dibattito
pubblico e, in ultima analisi, assicura a tutti i
cittadini un giusto grado di partecipazione alla vita
pubblica.
9. Il ruolo svolto dal servizio pubblico (3) in
generale e' riconosciuto dal trattato. La principale
disposizione in proposito e' l'articolo 86, paragrafo
2, che recita:"Le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte
alle norme del presente trattato, e in particolare
alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non
deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunità".
10. Tale disposizione e' confermata dall'articolo 16
del trattato CE, relativo ai servizi di interesse
economico generale - introdotto dal trattato di
Amsterdam ed entrato in vigore il 1o maggio 1999 - che
statuisce: "Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87,
in considerazione dell'importanza dei servizi
d'interesse economico generale nell'ambito dei valori
comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella
promozione della coesione sociale e territoriale, la
Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive
competenze e nell'ambito del campo di applicazione del
presente trattato, provvedono affinché tali servizi
funzionino in base a principi e condizioni che
consentano loro di assolvere i loro compiti".
11. L'interpretazione di questi principi alla luce
della particolare natura del settore della
radiodiffusione e' delineata nel protocollo
interpretativo sul sistema di radiodiffusione
pubblica, allegato al trattato CE (in appresso
denominato "il protocollo"), il quale, dopo
aver considerato "che il sistema di
radiodiffusione pubblica negli Stati membri e'
direttamente collegato alle esigenze democratiche,
sociali e culturali di ogni società, nonché
all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di
comunicazione", ribadisce che: "Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea non pregiudicano la competenza degli Stati
membri a provvedere al finanziamento del servizio
pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale
finanziamento sia accordato agli organismi di
radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e
organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in
cui tale finanziamento non perturbi le condizioni
degli scambi e della concorrenza nella Comunità in
misura contraria all'interesse comune, tenendo conto
nel contempo dell'adempimento della missione di
servizio pubblico".
12. L'importanza della radiodiffusione pubblica per la
vita sociale, democratica e culturale nell'Unione e'
stata riaffermata anche nella risoluzione del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio
1999, sulle emissioni di servizio pubblico (in
appresso: "la risoluzione"). Come
sottolineato dalla risoluzione: "l'ampio accesso
del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari
opportunità, a vari canali e servizi e' un
presupposto necessario per ottemperare al particolare
obbligo delle emissioni di servizio pubblico".
Inoltre, le emissioni di servizio pubblico devono
continuare a "beneficiare del progresso
tecnologico", estendere "al pubblico i
vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di
informazione e delle nuove tecnologie" e
perseguire "lo sviluppo e la diversificazione di
attività nell'era digitale". Infine: "le
emissioni di servizio pubblico devono essere in grado
di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi
conformemente al mandato definito dagli Stati membri
al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme;
in tale contesto e' legittimo che tali emissioni
cerchino di raggiungere un vasto pubblico" (4).
13. Alla luce di queste caratteristiche che sono
specifiche della radiodiffusione, una funzione di
servizio pubblico che comprenda "un'ampia gamma
di programmi conformemente al mandato", ai sensi
della risoluzione, può essere considerata in linea di
principio legittima, in quanto finalizzata ad una
programmazione equilibrata e varia, in grado di
mantenere un certo livello di ascolto per le emittenti
pubbliche e dunque di assicurare l'adempimento della
funzione consistente nel soddisfare le esigenze
democratiche, sociali e culturali della società e
garantire il pluralismo.
14. Va osservato che anche le emittenti commerciali,
molte delle quali sono soggette ad obblighi di
servizio pubblico, partecipano alla realizzazione
degli obiettivi del Protocollo nella misura in cui
contribuiscono ad assicurare il pluralismo,
arricchiscono il dibattito culturale e politico ed
ampliano la scelta dei programmi.
3. IL QUADRO GIURIDICO
15. L'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
al servizio pubblico di radiodiffusione deve tener
conto di tutta una serie di elementi diversi. Il
trattato CE include gli articoli 87 e 88 sugli aiuti
di Stato e l'articolo 86, paragrafo 2,
sull'applicazione delle disposizioni del trattato, ed
in particolare delle regole di concorrenza, ai servizi
di interesse economico generale. Mentre il trattato di
Amsterdam ha introdotto un articolo specifico
(articolo 16) sui servizi di interesse economico
generale ed un protocollo interpretativo sul sistema
di radiodiffusione pubblica, il trattato di Maastricht
aveva già introdotto un articolo che definisce il
ruolo della Comunità nel campo della cultura
(articolo 151) ed una disposizione che consente di
dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti
di Stato destinati a promuovere la cultura [articolo
87, paragrafo 3, lettera d)]. Il Parlamento europeo ed
il Consiglio hanno adottato la direttiva 89/552/CEE,
del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive (5). La
Commissione ha emanato la direttiva 80/723/CEE, del 25
giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno
di talune imprese (6). Tali norme sono interpretate
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del
Tribunale di primo grado. La Commissione ha inoltre
adottato la comunicazione di cui al punto 5 nonché
diverse comunicazioni relative all'applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato.
4. APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1
4.1. Natura d'aiuto di Stato del finanziamento
statale delle emittenti di servizio pubblico
16. L'articolo 87, paragrafo 1, recita:
:"Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino
o minaccino di falsare la concorrenza".
17. Ai fini della valutazione del carattere di aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, non
entra in gioco la finalità dell'intervento statale,
ma solo i suoi effetti. Il finanziamento statale di
emittenti di servizio pubblico e' di norma da
considerarsi come aiuto di Stato, in quanto risponde
ai criteri summenzionati. Le emittenti di servizio
pubblico sono normalmente finanziate sul bilancio
dello Stato o attraverso un canone a carico dei
possessori di un apparecchio televisivo. In talune
circostanze specifiche, lo Stato procede ad apporti di
capitale o annullamenti di debiti in favore di
emittenti di servizio pubblico. Queste misure
finanziarie sono di norma attribuibili alle autorità
pubbliche e comportano il trasferimento di risorse
statali. Inoltre, se sono concesse senza che sia
rispettato il criterio dell'investitore operante in
un'economia di mercato, ai sensi dell'´applicazione
degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla
partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali
delle imprese" (7) e della "comunicazione
della Commissione agli Stati membri - applicazione
degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e
dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della
Commissione alle imprese pubbliche dell'industria
manifatturiera" (8), tali misure favoriscono
nella maggior parte dei casi solo determinate
emittenti e possono quindi falsare la concorrenza.
Naturalmente la sussistenza dell'aiuto statale dovrà
essere accertata "caso per caso", tenendo
altresì conto della natura specifica del
finanziamento (9).
18. Come osservato dalla Corte di giustizia:
"allorché un aiuto finanziario concesso dallo
Stato o per mezzo di risorse statali rafforzi la
posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese
concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono
da considerarsi influenzati dall'aiuto" (10).
Pertanto, si può di norma ritenere che il
finanziamento statale delle emittenti di servizio
pubblico incida sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò
e' particolarmente evidente nel caso dell'acquisto e
della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si
svolge a livello internazionale. Anche la pubblicità,
per le emittenti pubbliche autorizzate a vendere spazi
pubblicitari, ha un'incidenza transfrontaliera,
specialmente per le aree linguistiche omogenee che
travalicano i confini nazionali. Inoltre, la struttura
proprietaria delle emittenti commerciali può
estendersi al di la' di un singolo Stato membro.
19. Secondo la giurisprudenza della Corte (11),
qualsiasi trasferimento di risorse statali ad una
determinata impresa -anche se a copertura dei costi
netti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico -
deve essere considerato come un aiuto di Stato (purché
siano soddisfatte tutte le condizioni per
l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1).
4.2. Natura degli aiuti: aiuti esistenti e nuovi
aiuti
20. I regimi di finanziamento attualmente in vigore
nella maggior parte degli Stati membri sono stati
introdotti parecchio tempo fa. La Commissione deve
pertanto valutare in primo luogo se tali programmi
possano essere considerati come "aiuti
esistenti" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
1.
21. Gli aiuti esistenti sono disciplinati
dall'articolo 88, paragrafo 1, il quale dispone che
"la Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune".
22. Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i),
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22
marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE (12), vanno
considerati come aiuti esistenti "... tutte le
misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima
dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i
regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali e'
stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del
trattato e che sono ancora applicabili dopo tale
entrata in vigore".
23. A norma dell'articolo 1, lettera b), punto v), del
suddetto regolamento, sono aiuti esistenti "gli
aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può
essere dimostrato che al momento della loro attuazione
non costituivano aiuti, ma lo sono diventati
successivamente a causa dell'evoluzione del mercato
comune e senza aver subito modifiche da parte dello
Stato membro".
24. In conformità con la giurisprudenza della Corte
(13), la Commissione verificherà se il quadro
giuridico nell'ambito del quale e' stato concesso
l'aiuto abbia o meno subito modifiche dalla sua
introduzione. La Commissione terrà conto di tutti gli
elementi giuridici ed economici legati al sistema di
radiodiffusione di un dato Stato membro. Sebbene gli
elementi giuridici ed economici pertinenti ai fini di
tale valutazione presentino punti in comune in tutti
gli Stati membri o nella maggior parte di essi, la
Commissione ritiene che un approccio caso per caso sia
il più adeguato ai fini di tale valutazione (14).
5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILIT¿ DEGLI AIUTI DI
STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 2, E
DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3
25. Gli aiuti di Stato in favore delle emittenti
pubbliche devono essere esaminati dalla Commissione al
fine di stabilire se possano o meno essere considerati
compatibili con il mercato comune. Possono applicarsi
le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, ed
all'articolo 87, paragrafo 3.
26. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del
trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti
culturali nell'azione che svolge a norma di altre
disposizioni del trattato, in particolare ai fini di
rispettare e promuovere la diversità delle sue
culture. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del
trattato, consente pertanto alla Commissione di
considerare compatibili con il mercato comune gli
aiuti destinati a promuovere la cultura quando non
alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità in misura contraria
all'interesse comune. Spetta alla Commissione decidere
in merito alla concreta applicazione di tale
disposizione, alla stregua di quanto avviene per le
altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3. E'
opportuno ricordare che le disposizioni che permettono
una deroga al divieto di concedere aiuti di Stato
vanno applicate in senso stretto. Per tale ragione, si
deve dare un'interpretazione restrittiva del concetto
di "cultura" ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera d). Come rilevato dalla
Commissione nella decisione relativa al caso
Kinderkanal/Phoenix, le esigenze in materia di
istruzione e le esigenze democratiche della società
di uno Stato membro sono da considerarsi distinte
dalla promozione della cultura (15). A tale proposito
e' opportuno osservare che anche nel protocollo viene
fatta una distinzione tra le esigenze culturali,
sociali e democratiche di ogni società. Ciò non
toglie, naturalmente, che l'istruzione possa
presentare un aspetto culturale.
27. Gli aiuti alle emittenti di servizio pubblico
spesso non riflettono questa distinzione tra le tre
esigenze menzionate nel protocollo. Di conseguenza, a
meno che uno Stato membro non preveda una definizione
ed un finanziamento separati in relazione agli aiuti
finalizzati esclusivamente a promuovere la cultura,
tali aiuti generali non possono di norma essere
autorizzati in base all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera d); possono tuttavia essere valutati, di
regola, sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2,
relativo ai servizi di interesse economico generale.
Ad ogni modo, la Commissione svolgerà l'analisi di
merito applicando i medesimi criteri, vale a dire
quelli precisati nella presente comunicazione, a
prescindere dalla base giuridica su cui poggia la
valutazione di compatibilità.
6. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' DEGLI AIUTI DI
STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2
28. Il ruolo dei servizi di interesse economico
generale per il raggiungimento degli obiettivi
fondamentali dell'Unione europea e' stato pienamente
riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione sui
servizi d'interesse generale in Europa, menzionata nel
punto 5.
29. Secondo la costante giurisprudenza della Corte,
l'articolo 86 costituisce una disposizione di deroga,
che deve essere interpretata in modo restrittivo. La
Corte ha chiarito che, affinché una misura possa
beneficiare di tale deroga, e' necessario che siano
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) il servizio in questione deve essere un servizio di
interesse economico generale ed essere chiaramente
definito in quanto tale dallo Stato membro
(definizione);
ii) l'impresa in questione deve essere esplicitamente
incaricata dallo Stato membro della prestazione del
servizio di cui trattasi (incarico);
iii) l'applicazione delle regole di concorrenza del
trattato (nella fattispecie: del divieto di concedere
aiuti di Stato) deve ostare all'adempimento della
specifica funzione affidata all'impresa e la deroga
alle regole stesse non deve compromettere lo sviluppo
degli scambi in misura contraria agli interessi della
Comunità (criterio di proporzionalità).
30. Spetta alla Commissione, in quanto custode del
trattato, accertare che tali criteri siano
soddisfatti.
31. Nel caso specifico del servizio pubblico di
radiodiffusione, l'impostazione di cui sopra deve
essere adeguata alle disposizioni interpretative del
protocollo, che fa riferimento alla "missione di
servizio pubblico conferita, definita e organizzata da
ciascuno Stato membro" (definizione e incarico) e
prevede una deroga alle norme del trattato per quanto
concerne il finanziamento del servizio pubblico di
radiodiffusione "nella misura in cui tale
finanziamento sia accordato agli organismi di
radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico ... e ... non perturbi
le condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunità in misura contraria all'interesse comune,
tenendo conto nel contempo dell'adempimento della
missione di servizio pubblico" (proporzionalità).
6.1. Definizione della funzione di servizio
pubblico
32. Perché sia soddisfatta la condizione di cui
sopra al punto 29, sub i), e sia quindi possibile
l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, e'
necessario che vi sia una definizione ufficiale della
funzione di servizio pubblico. Solo se dispone di una
definizione ufficiale la Commissione può valutare,
nelle sue decisioni, se la deroga di cui all'articolo
86, paragrafo 2, e' applicabile con sufficiente
certezza giuridica.
33. La definizione della funzione di servizio pubblico
e' di competenza degli Stati membri, che possono
decidere a livello nazionale, regionale o locale. In
linea generale, nell'esercitare tale competenza si
deve tenere conto del concetto comunitario di
"servizi d'interesse economico generale". In
considerazione della natura specifica del settore
della radiodiffusione, tuttavia, una definizione
"ampia", che affidi ad una determinata
emittente il compito di offrire una programmazione
equilibrata e varia nel rispetto di tale funzione,
mantenendo un certo livello di ascolto, può essere
considerata, alla luce delle disposizioni
interpretative del Protocollo, come legittima ai sensi
dell'articolo 86, paragrafo 2. Una simile definizione
appare coerente con l'obiettivo di soddisfare le
esigenze democratiche, sociali e culturali della
società e di garantire il pluralismo, inclusa la
diversità culturale e linguistica.
34. Analogamente, la funzione di servizio pubblico può
includere taluni servizi che non sono
"programmi" nel senso tradizionale del
termine, ad esempio servizi di informazione on-line,
qualora siano volti a soddisfare - tenendo anche conto
anche dello sviluppo e della diversificazione delle
attività nell'era digitale - le stesse esigenze
democratiche, sociali e culturali della società.
35. Ogni qualvolta la funzione di servizio pubblico
venga ampliata per includere nuovi servizi, la
definizione e l'atto di conferimento dell'incarico
devono essere modificati di conseguenza entro i limiti
dell'articolo 86, paragrafo 2.
36. Il compito della Commissione e' quello di
verificare se gli Stati membri rispettano o meno le
disposizioni del trattato (16). Per quanto concerne la
definizione del servizio pubblico nel settore della
radiodiffusione, il ruolo della Commissione si limita
all'accertamento di errori manifesti. Non spetta alla
Commissione decidere se un determinato programma debba
essere offerto in quanto servizio di interesse
economico generale, né mettere in discussione la
natura o la qualità di un determinato prodotto. Un
errore manifesto nella definizione della funzione di
servizio pubblico si verificherebbe tuttavia se
quest'ultima includesse attività delle quali non si
possa ragionevolmente ritenere che soddisfino - ai
sensi del protocollo - le "esigenze democratiche,
sociali e culturali di ogni società". E' quanto
di norma avverrebbe, ad esempio, nel caso del
commercio elettronico. A questo proposito va ricordato
che la il termine "funzione di servizio
pubblico" designa i servizi offerti al pubblico
nell'interesse generale. La questione della
definizione della funzione di servizio pubblico non
deve essere confusa con quella del meccanismo di
finanziamento scelto per prestare tali servizi.
Pertanto, sebbene le emittenti di servizio pubblico
possano svolgere attività commerciali, come la
vendita di spazi pubblicitari per assicurarsene i
proventi, tali attività non possono di norma essere
considerate come facenti parte della funzione di
servizio pubblico.
37. La definizione della funzione di servizio pubblico
deve essere quanto più precisa possibile. Essa non
deve lasciare dubbi sull'intenzione dello Stato membro
di includere o meno una determinata attività prestata
dall'operatore incaricato nella funzione di servizio
pubblico. In mancanza di una definizione chiara e
precisa degli obblighi imposti all'emittente di
servizio pubblico, la Commissione non avrebbe la
possibilità di svolgere i compiti che le sono
affidati dall'articolo 86, paragrafo 2, e non può
pertanto concedere alcuna esenzione in virtù di tale
articolo.
38. Individuare chiaramente le attività incluse nella
funzione di servizio pubblico e' importante anche per
consentire agli operatori non esercenti il servizio
pubblico di pianificare le loro attività.
39. Infine, la funzione di servizio pubblico deve
essere definita in modo preciso per garantire che le
autorità degli Stati membri ne possano effettivamente
controllare l'adempimento, secondo quanto indicato
nella seguente sezione.
6.2. Incarico e vigilanza
40. Per beneficiare della deroga di cui
all'articolo 86, paragrafo 2, la funzione di servizio
pubblico deve essere stata affidata ad una o più
imprese mediante un atto ufficiale (atto legislativo,
contratto, mandato).
41. Non e' tuttavia sufficiente che l'emittente di
servizio pubblico sia stata formalmente incaricata
della prestazione di un servizio pubblico ben
definito, ma e' altresì necessario che il servizio
pubblico venga effettivamente prestato come previsto
nell'atto formale di conferimento dell'incarico
all'impresa. A tal fine, e' auspicabile che un'autorità
competente o un organismo appositamente designato ne
verifichi l'applicazione. L'esigenza che un'autorità
o un organismo appositi siano incaricati della
vigilanza e' evidente in riferimento agli standard
qualitativi prescritti all'operatore incaricato. In
base alla comunicazione della Commissione sui principi
e orientamenti per la politica audiovisiva della
Comunità nell'era digitale (17) non spetta alla
Commissione valutare il rispetto degli standard
qualitativi: la Commissione deve poter contare su
un'adeguata vigilanza da parte degli Stati membri.
42. La scelta del sistema inteso a garantire un
efficace controllo dell'adempimento degli obblighi di
servizio pubblico rientra nelle competenze degli Stati
membri. E' tuttavia da presumersi che l'organismo
prescelto possa operare in modo efficace solo se e'
indipendente dall'impresa incaricata.
43. Ove non emerga da indicazioni sufficienti ed
affidabili che il servizio pubblico sia effettivamente
prestato in conformità all'incarico conferito, la
Commissione non ha la possibilità di svolgere i suoi
compiti a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, e non
può pertanto concedere alcuna deroga in base a tale
articolo.
6.3. Finanziamento del servizio
pubblico di radiodiffusione e criterio di
proporzionalità
6.3.1. La scelta del finanziamento
44. La funzione di servizio pubblico può
caratterizzarsi in termini quantitativi o qualitativi,
o sotto entrambi i profili. A prescindere dalla loro
forma, gli obblighi di servizio pubblico possono
giustificare una congrua compensazione se danno luogo
a costi supplementari che di norma l'emittente non
deve sostenere.
45. I sistemi di finanziamento possono essere
suddivisi in due grandi categorie: "finanziamento
semplice" e "finanziamento duplice". La
categoria del "finanziamento semplice"
comprende i sistemi in cui il servizio pubblico di
radiodiffusione e' finanziato esclusivamente con fondi
pubblici, in qualsiasi forma. I sistemi di
"finanziamento duplice" comprendono un'ampia
gamma di meccanismi in cui il servizio pubblico di
radiodiffusione viene finanziato mediante combinazioni
variabili di fondi statali e di introiti derivanti da
attività commerciali, come la vendita di spazi
pubblicitari o di programmi.
46. Come ribadito nel protocollo: "Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea non pregiudicano la competenza degli Stati
membri a provvedere al finanziamento del servizio
pubblico di radiodiffusione...". La comunicazione
della Commissione sui servizi d'interesse generale in
Europa, menzionata nel punto 5, precisa inoltre che:
"La scelta del regime di finanziamento e' di
competenza dello Stato membro interessato, e in linea
di principio non vi può essere alcuna obiezione alla
scelta di un duplice regime (cioè una combinazione di
risorse pubbliche e entrate pubblicitarie) piuttosto
che di un regime unico (comprendente cioè soltanto
risorse pubbliche), sempre che la concorrenza nei
mercati interessati (ad esempio quelli della pubblicità
e dell'acquisizione e/o della vendita di programmi)
non sia pregiudicata in misura contraria all'interesse
comune" (18).
47. Sebbene gli Stati membri siano liberi di scegliere
i mezzi di finanziamento del servizio pubblico di
radiodiffusione, la Commissione deve verificare,
conformemente all'articolo 86, paragrafo 2, che la
deroga all'applicazione delle normali regole di
concorrenza concessa per la prestazione del servizio
d'interesse economico generale non incida sulla
concorrenza nel mercato comune in maniera
sproporzionata. La verifica ha natura negativa: si
tratta di appurare che la misura non sia
sproporzionata. Inoltre, lo sviluppo degli scambi non
deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunità. 48. Il protocollo conferma
questa impostazione anche per quanto riguarda il
servizio pubblico di radiodiffusione e ribadisce che
il finanziamento non deve "(perturbare) le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunità in misura contraria all'interesse comune,
tenendo conto nel contempo dell'adempimento della
missione di servizio pubblico".
6.3.2. Requisiti di trasparenza ai fini della
valutazione degli aiuti di Stato
49. La valutazione sopra descritta da parte della
Commissione presuppone l'esistenza di una definizione
chiara e precisa della funzione di servizio pubblico e
una separazione chiara ed adeguata tra le attività di
servizio pubblico e le altre attività. La separazione
dei conti tra queste due sfere e' di norma già
richiesta a livello nazionale, al fine di assicurare
la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo dei
fondi pubblici. Una separazione contabile e' inoltre
necessaria per permettere alla Commissione di
applicare il criteri di proporzionalità: le fornirà
infatti uno strumento per verificare l'esistenza di
sovvenzioni trasversali e un argomento per difendere i
pagamenti effettivamente giustificati dall'esigenza di
compensare gli oneri derivanti dall'adempimento di
compiti di interesse economico generale. Solo sulla
base di una ripartizione corretta dei costi e ricavi
e' possibile determinare se il finanziamento pubblico
sia effettivamente limitato ai costi netti della
funzione di servizio pubblico e sia quindi ammissibile
alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2, e del
protocollo.
50. Gli obblighi di trasparenza relativi alle
relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e le
imprese pubbliche, nonché all'interno delle imprese
alle quali siano riconosciuti diritti speciali o
esclusivi o che siano incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale, sono
contenuti nella direttiva 80/723/CEE.
51. Agli Stati membri viene richiesto, con la
direttiva 80/723/CEE, di adottare le misure necessarie
al fine di assicurare - per tutte le imprese alle
quali sono stati riconosciuti diritti speciali o
esclusivi o che sono state incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale e che
ricevono aiuti di Stato in qualsiasi forma, svolgendo
nel contempo anche altre attività (che non rientrano
nel servizio pubblico) - che: a) i conti interni
corrispondenti alle attività distinte, vale a dire
attività di servizio pubblico ed altre attività,
siano separati; b) i costi e i ricavi siano
correttamente imputati o attribuiti sulla base di
principi di contabilità dei costi applicati in modo
coerente e obiettivamente giustificati; c) i principi
di contabilità analitica secondo i quali vengono
tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
52. Gli obblighi generali di trasparenza vigono anche
per le emittenti pubbliche come e' stato ricordato nel
quinto considerando della direttiva 2000/52/CE. I
nuovi obblighi si applicano alle emittenti di servizio
pubblico, in quanto beneficiarie di aiuti di Stato e
in quanto imprese alle quali e' stata affidata la
gestione di servizi d'interesse economico generale,
per i quali l'aiuto di Stato non sia stato determinato
per un periodo appropriato nell'ambito di una
procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
L'obbligo della contabilità separata non si applica
alle emittenti di servizio pubblico le cui attività
siano limitate alla prestazione di servizi di
interesse economico generale e che non esercitino
alcuna attività che esuli dall'ambito di tali
servizi.
53. Nel settore della radiodiffusione, la separazione
contabile non presenta particolari problemi per quanto
concerne i ricavi, ma può non essere agevole, o
essere addirittura impossibile, per quanto concerne i
costi. Ciò e' dovuto al fatto che, nel settore della
radiodiffusione, gli Stati membri possono considerare
come facente parte della funzione di servizio pubblico
l'intera programmazione delle emittenti, consentendone
tuttavia al tempo stesso lo sfruttamento commerciale.
In altre parole, attività diverse possono condividere
in larga misura le stesse voci di costo.
54. Per tali ragioni la Commissione ritiene che, per
quanto riguarda i ricavi, gli operatori di
radiodiffusione debbano fornire un resoconto
dettagliato delle fonti e degli importi di tutti i
redditi derivanti dall'esercizio di attività estranee
al servizio pubblico.
55. Per quanto riguarda la spesa, e' necessario
individuare chiaramente i costi specifici delle
attività estranee al servizio pubblico. Inoltre, ogni
qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse -
personale, apparecchiature, impianti fissi, ecc. - per
i compiti di servizio pubblico e per le altre attività,
i costi relativi devono essere ripartiti sulla base
della differenza tra i costi complessivi dell'impresa
considerati o includendo o escludendo le attività di
servizio pubblico (19).
56. Questo implica che, contrariamente
all'impostazione utilizzata in genere per altri
servizi pubblici, i costi interamente imputabili alle
attività di servizio pubblico, sebbene vadano anche a
vantaggio delle attività commerciali, non devono
essere ripartiti tra le due categorie di attività, ma
possono essere interamente attribuiti al servizio
pubblico. Potrebbe essere il caso, ad esempio, dei
costi di produzione di un programma trasmesso
nell'ambito della funzione di servizio pubblico, ma
anche venduto ad altre emittenti. L'esempio principale
e' tuttavia quello dell'ascolto, generato sia per
adempiere alla funzione di servizio pubblico, sia per
vendere spazi pubblicitari. Si ritiene che la completa
ripartizione di questi costi tra le due attività
rischi di essere arbitraria e incongrua. L'imputazione
dei costi ai fini della trasparenza non deve tuttavia
essere confusa con la copertura delle spese
nell'ambito delle politiche di fissazione dei prezzi.
Quest'ultimo aspetto viene affrontato nel punto 58.
6.3.3. Proporzionalità
57. Nell'applicare il criterio di proporzionalità,
la Commissione muove dalla premessa che il
finanziamento statale sia necessario, di regola,
affinché l'impresa possa svolgere i suoi compiti di
interesse pubblico. Perché il criterio sia
soddisfatto, e' necessario tuttavia che l'aiuto di
Stato non ecceda i costi netti della funzione di
servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri
introiti, diretti o indiretti, derivanti
dall'esercizio di tale funzione. Per tale ragione, nel
determinare la proporzionalità dell'aiuto si terrà
conto dei vantaggi netti per le altre attività
derivanti dall'attività di servizio pubblico.
58. Si possono d'altro canto verificare distorsioni
del mercato che non sono necessarie per l'adempimento
della funzione di servizio pubblico. Se le minori
entrate sono compensate da aiuti di Stato,
un'emittente di servizio pubblico potrebbe, per
esempio, essere indotta a tenere bassi i prezzi sul
mercato degli spazi pubblicitari e delle altre attività
non di servizio pubblico, per ridurre le entrate dei
concorrenti. Un siffatto comportamento dell'emittente
pubblica, qualora fosse dimostrato, non potrebbe
essere considerato come intrinsecamente connesso alla
funzione di servizio pubblico affidatale.
Ogniqualvolta l'emittente pubblica riduca i prezzi
delle attività estranee al servizio pubblico al di
sotto di quanto necessario per recuperare le spese
autonome (stand-alone costs) che un operatore
commerciale efficiente, nelle medesime condizioni,
dovrebbe di norma recuperare, tale pratica denota la
presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi
di servizio pubblico e ad ogni modo "(incide
sulle) condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse
comune", violando le disposizioni del protocollo.
59. Di conseguenza, nell'applicare il criterio di
proporzionalità, la Commissione valuterà se le
eventuali distorsioni della concorrenza determinate
dall'aiuto possano o meno essere giustificate dalla
necessità di prestare il servizio pubblico quale
definito dallo Stato membro e di assicurarne il
finanziamento. La Commissione assumerà, se del caso,
le iniziative necessarie alla luce di altre
disposizioni del trattato.
60. L'analisi degli effetti degli aiuti di Stato sulla
concorrenza e sullo sviluppo degli scambi dovrà
necessariamente basarsi sulle caratteristiche
specifiche di ciascuna situazione. Non e' possibile
descrivere nella presente comunicazione l'effettiva
struttura concorrenziale e le altre caratteristiche
dei singoli mercati, generalmente alquanto diversi.
Per lo stesso motivo, la presente comunicazione non può
definire a priori quali condizioni debbano ricorrere
affinché i prezzi praticati dall'emittente di
servizio pubblico siano in linea con i principi
illustrati al punto 58. La valutazione della
compatibilità di un aiuto di Stato destinati ad
un'emittente pubblica, sulla base dell'articolo 86,
paragrafo 2, potrà dunque essere operata solo caso
per caso, secondo la prassi della Commissione.
61. La Commissione terrà conto nella sua valutazione
del fatto che, quando un aiuto di Stato sia necessario
per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico,
il sistema considerato nel suo insieme può avere
anche l'effetto positivo di preservare una fonte
alternativa di approvvigionamento in alcuni mercati
rilevanti (20). Quest'effetto va tuttavia considerato
soppesando le possibili incidenze negative dell'aiuto,
come il fatto che esso impedisca l'ingresso su tali
mercati di altri operatori, mantenendo in essere una
struttura di mercato più oligopolistica o determini
possibili comportamenti anticoncorrenziali da parte
degli operatori del servizio pubblico sui mercati
rilevanti.
62. La Commissione terrà conto anche della difficoltà
che alcuni Stati membri di minori dimensioni possono
incontrare nel reperire i fondi necessari se i costi
del servizio pubblico pro capite risultano, a parità
di altre condizioni, più elevati (21).
(1) COM(2000) 580 def. pag. 38.
(2) "L'era digitale: la politica audiovisiva
europea. Relazione del gruppo di alto livello sulla
politica audiovisiva", 1998.
(3) Ai fini della presente comunicazione, ed in
conformità con l'articolo 16 e la dichiarazione (n.
13) allegata all'atto finale di Amsterdam,
l'espressione "servizio pubblico" utilizzata
nel protocollo interpretativo sul sistema di
radiodiffusione pubblica va intesa come relativa
all'espressione "servizi di interesse economico
generale" utilizzata nell'articolo 86, paragrafo
2.
(4) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.
(5) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva
modificata dalla direttiva
97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(6) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L
193 del 29.7.2000, pag. 75).
(7) Bollettino CE 9-1984.
(8) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.
(9) Aiuto NN 88/98, "Finanziamento da parte della
BBC, tramite il canone, di un notiziario operante 24
ore/24 senza pubblicità", GU C 78 del 18.3.2000,
pag. 6 e aiuto NN 70/98, aiuti di Stato ai canali
televisivi pubblici ´Kinderkanal/Phoenixª, GU C 238
del 21.8.1999, pag. 3.
(10) Causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione,
Racc. 1980, pag. 2671, punto 11 della motivazione;
causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag.
I-1433, punto 17 della motivazione; causa C-156/98,
Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto
33 della motivazione.
(11) Causa T-106/95, FFSA ed altri/Commissione, Racc.
1997, pag. II-229; causa T-46/97, SIC/Commissione,
Racc. 2000, pag. II-2125; causa C-332/98,
Francia/Commissione, Racc. 2000, pag. I-4833.
(12) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(13) Causa C-44/93 Namur-Les Assurances du Credit SA
contro Office National du Ducroire e Stato belga,
Racc. 1994, pag. I-3829.
(14) Per quanto concerne la recente prassi seguita
dalla Commissione in questo campo, cfr. nota n. 9.
(15) Cfr. nota n. 9.
(16) Cfr. causa C-179/90, ´Merci convenzionali porto
di Genova SpA v. Siderurgica Gabrielli SpAª, Racc.
1991, pag. I-5889.
(17) COM(1999) 657 def. sezione 3, punto 6.
(18) Cfr. nota 1, pag. 39.
(19) Questo implica un riferimento alla situazione
ipotetica nella quale le attività non di servizio
pubblico venissero interrotte: i costi che verrebbero
meno in tal caso rappresentano l'importo dei costi
comuni da attribuire alle attività non di servizio
pubblico.
(20) Ciò non significa che l'aiuto di Stato possa
giustificarsi quale strumento che aumenta l'offerta e
la concorrenza in un mercato. Un aiuto di Stato che
consenta ad un operatore di restare sul mercato,
nonostante le ripetute perdite, causa una grave
distorsione della concorrenza in quanto porta, nel
lungo periodo, a maggiore inefficienza, offerta più
ristretta e prezzi più elevati per i consumatori.
L'eliminazione delle barriere legali ed economiche
all'ingresso, l'applicazione di un'efficace politica
antitrust e la promozione del pluralismo costituiscono
strumenti più efficaci a tal fine. I monopoli
naturali sono generalmente soggetti a
regolamentazione.
(21) Difficoltà analoghe si possono incontrare anche
quando il servizio pubblico di radiodiffusione e'
destinato a minoranze linguistiche o al
soddisfacimento di esigenze locali.
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