Art. 1 -
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 - Forme, strumenti e
prodotti
Art. 3 - Messaggi di
utilità sociale e di pubblico interesse
Art. Art. 4
- Formazione professionale
Art. 5 - Regolamento
Art. 6 - Strutture
Art. 7 - Portavoce
Art. 8 - Ufficio per le
relazioni con il pubblico
Art. 9 - Uffici stampa
Art. 10 - Disposizione
finale
Art. 11 - Programmi di
comunicazione
Art. 12 - Piano di
comunicazione
Art. 13 - Progetti di
comunicazione a carattere pubblicitario
Art. 14 - Finanziamento
dei progetti
Art. 15 - Procedure di
gara
Art. 16 - Abrogazioni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
Principi generali
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che
regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano
le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle
indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od
obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai
comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di
informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o
all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri
enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare,
finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso
dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza
locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla
presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Art. 2 - Forme, strumenti e prodotti
1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la
comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità,
le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di
manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi,
anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla
diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.
Art. 3 - Messaggi di utilità sociale e di pubblico
interesse
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità
sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione
di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati
tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per
cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti
private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di
utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista
la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di
programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni
relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo
interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di
affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario
stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può,
comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per
singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti
messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento
del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
Art. 4 - Formazione professionale
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie
dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di
comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati
dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni
centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in
scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e
studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative
che adottano i modelli di cui al comma 1.
Art. 5 - Regolamento
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del
personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di
informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina
altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già
svolge attività di informazione e di comunicazione.
Art. 6 - Strutture
1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove
compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative
disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il
portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per
le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli
sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione,
gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento
degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le
strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della
presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che
già le svolge.
Art. 7 - Portavoce
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato
da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli
organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può,
per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di
vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio
da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata
ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà
regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare
le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da
parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.
Art. 9 - Uffici stampa
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata,
di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai
mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale
dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da
personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di
ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di
capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo
di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare,
per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui
al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una
speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 10 - Disposizione finale
1. Le disposizioni del presente capo costituiscono princìpi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei
limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo II
Disposizioni particolari per le
amministrazioni dello Stato
Art. 11 - Programmi di comunicazione
1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma
delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo,
comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre
di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste
dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e
contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le
amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle
procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle
amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione
pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei
quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.
Art. 12 - Piano di comunicazione
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di
comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna
amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche
avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i
Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su
quanto previsto dal presente comma.
Art. 13 - Progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere,
i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la
diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni
circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto
dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve,
inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle
modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima
efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le
amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo
di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.
Art. 14 - Finanziamento dei progetti
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata
nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di
responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in
misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 15 - Procedure di gara
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a
carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è
effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare
alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni
per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti
in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16 - Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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