Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI
MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E
REFERENADARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA
Art.
1. (Finalità e ambito di applicazione)
Art.
2. (Comunicazione politica radiotelevisiva)
Art.
3. Messaggi politici autogestiti)
Art.
4. (Comunicazione politica radiotelevisiva e
messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna
elettorale)
Art.
5. (Programmi d'informazione nei mezzi
radiotelevisivi)
Art.
6. (Imprese radiofoniche di partiti politici)
Art.
7. (Messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici)
Art.
8. (Sondaggi politici ed elettorali)
Art.
9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e
obblighi di informazione)
Art.
10. (Provvedimenti e sanzioni)
Art.
11. (Obblighi di comunicazione)
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI
Art.
11-bis (Ambito di applicazione)
Art.
11-ter (Definizioni)
Art.
11-quater (Tutela del pluralismo)
Art.
11-quinquies (Vigilanza e poteri dell'Autorità)
Art.
11-sexies (Norme regolamentari e attuative
dell'Autorità)
Art.
11-septies (Efficacia delle disposizioni di cuial
Capo I per le emittenti locali)
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
12. (Copertura finanziaria)
Art.
13. (Abrogazione di norme)
Art.
14. (Entrata in vigore)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI
MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E
REFERENADARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine
di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità
rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai
mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì,
allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne per l'elezione al Parlamento
europeo, per le elezioni politiche, regionali e
amministrative e per ogni referendum.
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a
tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità
l'accesso all'informazione e alla comunicazione
politica.
2. S'intende per comunicazione politica
radiotelevisiva ai fini della presente legge la
diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi
contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla
comunicazione politica si applicano le disposizioni
dei commi successivi. Esse non si applicano alla
diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni
nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche
nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole
rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di
programmi politici, nei confronti, nelle interviste e
in ogni altra trasmissione nella quale assuma
carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica
radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie
radiofoniche nazionali e per le concessionarie
televisive nazionali con obbligo di informazione che
trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi
medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
di seguito denominata "Commissione", e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorità", previa
consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, stabiliscono le regole per
l'applicazione della disciplina prevista dal presente
articolo.
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che
offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai
sensi dell' articolo 2, comma 3, possono trasmettere
messaggi politici autogestiti, gratuiti ((...)), di
seguito denominati "messaggi". ((Comma
modificato dalla L. 6 novembre 2003, n. 313))
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per
le emittenti private e obbligatoria per la
concessionaria pubblica, che provvede a mettere a
disposizione dei richiedenti le strutture tecniche
necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un
programma o di un'opinione politica e hanno una durata
compresa tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e da trenta a novanta secondi per le
emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I
messaggi non possono interrompere altri programmi,
hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni
emittente comunica alla Commissione o all'Autorità,
con almeno quindici giorni di anticipo, la
collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono
computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva
nazionale gli spazi per i messaggi non possono
superare il 25 per cento della effettiva durata totale
dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima
emittente o sulla medesima rete nell'ambito della
stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono
essere previsti fino a un massimo di due contenitori
per ogni giornata di programmazione.
5. ((Comma abrogato dalla L. 6 novembre 2003,
n. 313))
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in
condizioni di parità di trattamento ai soggetti
politici rappresentati negli organi la cui elezione è
richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione
degli spazi in ciascun contenitore è effettuata
mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto
politico e non utilizzati non possono essere offerti
ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può
essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore. Nessuno può diffondere più di un
messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio
reca ((...)) l'indicazione del soggetto committente.
((Comma modificato dalla L. 6 novembre 2003, n.
313))
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere
esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
((Periodo soppresso dalla L. 6 novembre 2003, n.
313))
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna
nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i
criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni
periodo mensile, degli spazi per i messaggi
autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le
eventuali ulteriori disposizioni necessarie per
l'applicazione della disciplina prevista dal presente
articolo.
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi
radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali
la comunicazione politica radio-televisiva si svolge
nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti,
tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di
candidati e di programmi politici, interviste e ogni
altra forma che consenta il confronto tra le posizioni
politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa
consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, regolano il riparto degli spazi
tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e la data di
presentazione delle candidature, gli spazi sono
ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle
assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse
non rappresentati purché presenti nel Parlamento
europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e la data di
chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono
ripartiti secondo il principio della pari opportunità
tra le coalizioni e tra le liste in competizione che
abbiano presentato candidature in collegi o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto
degli elettori chiamati alla consultazione, fatta
salva l'eventuale presenza di soggetti politici
rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale
da applicare e dell'ambito territoriale di
riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la
seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli
spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due
candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in
misura uguale fra i favorevoli e i contrari al
quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature
per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono
trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi, secondo
le modalità stabilite dalla Commissione e
dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i
diversi soggetti politici, a parità di condizioni,
anche con riferimento alle fasce orarie di
trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono
avere una durata sufficiente alla motivata
esposizione di un programma o di un'opinione
politica, e comunque compresa, a scelta del
richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e tra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi
in appositi contenitori, prevedendo fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla
legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una
sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più
di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione
"messaggio autogestito" e l'indicazione
del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui
al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria
pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei
richiedenti le strutture tecniche necessarie per la
realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali
che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a
titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui
al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello
Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di
ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Alle emittenti
radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma
complessiva annualmente stanziata. In sede di prima
attuazione il rimborso per ciascun messaggio
autogestito è determinato per le emittenti
radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti
televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla
durata del messaggio. La somma annualmente stanziata
è ripartita tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna
regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato,
entro i novanta giorni successivi alla conclusione
delle operazioni elettorali, per gli spazi
effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati
dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti
delle risorse disponibili, dalla regione che si
avvale, per l'attività istruttoria e la gestione
degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato
regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non
sia ancora costituito, del comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto
Adige il rimborso è erogato dalle province autonome,
che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei
comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi
sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal
comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
6. ((Comma abrogato dalla L. 6 novembre 2003,
n. 313))
7. ((Comma abrogato dalla L. 6 novembre 2003,
n. 313))
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
((...)) comunicano all'Autorità, entro il quinto
giorno successivo alla data di cui al comma 1, la
collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al
completamento delle operazioni elettorali, ogni
successiva modificazione deve essere comunicata alla
medesima Autorità con almeno cinque giorni di
anticipo. ((Comma modificato dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura della campagna
elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi
di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione
politica, comunque denominati, è ammessa
esclusivamente secondo la disciplina del presente
articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina
relativa alla diffusione della comunicazione politica
e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti
si applica dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorità, previa
consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale
di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto
conto della rilevanza della consultazione sul
territorio nazionale.
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
1. La Commissione e l'Autorità, previa
consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, definiscono, non oltre il quinto
giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali,
i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle
operazioni di voto, debbono conformarsi la
concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive
private nei programmi di informazione, al fine di
garantire la parità di trattamento, l'obiettività,
la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali
e fino alla chiusura delle operazioni di voto in
qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato
fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto
o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti
ad un comportamento corretto ed imparziale nella
gestione del programma, così da non esercitare, anche
in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte
degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere
dal trentesimo giorno precedente la data delle
votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica" sono sostituite
dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei
comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle
operazioni di voto".
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si
applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali
imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia
oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi
autogestiti.
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali
e fino a tutto il penultimo giorno prima della data
delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici,
qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo
messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva
Comunicazione sulle testate edite, per consentire ai
candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi
spazi in condizioni di parità fra loro. La
comunicazione deve essere effettuata secondo le
modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di
messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde,
conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei
programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei
candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati
.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti
e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di
liste, gruppi di candidati e candidati. Non si
applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici
al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle
votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque,
diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo
precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in
conformità dei quali devono essere realizzati i
sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori
del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi
soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni,
delle quali è responsabile il soggetto che ha
realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralità e con le medesime
indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e
tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di
riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e
obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali
e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di
svolgere attività di comunicazione ad eccezione di
quelle effettuate in forma impersonale ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle
proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e
private, su indicazione delle istituzioni competenti,
informano i cittadini delle modalità di voto e degli
orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla
presente legge, nonché di quelle emanate dalla
Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio
da quest'ultima secondo le disposizioni del presente
articolo. Ciascun soggetto politico interessato può,
comunque, denunciare tali violazioni entro dieci
giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a
mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è
avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia
ancora costituito, al comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui
competenza territoriale rientra il domicilio
dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo
della Guardia di finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive
dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente
comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il
predetto organo non sia ancora costituito, del
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
nonché del competente ispettorato territoriale del
Ministero delle comunicazioni e della Guardia di
finanza, procede ad una istruttoria sommaria e,
contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli
interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da
trasmettere entro ventiquattro ore dalla
contestazione, provvede senza indugio, e comunque
entro le quarantotto ore successive all'accertamento
della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini
e alle modalità procedimentali previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi
1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti
radiotelevisive la trasmissione di programmi di
comunicazione politica con prevalente partecipazione
dei soggetti politici che siano stati direttamente
danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4,
commi ((3 e 4)), l'Autorità ordina all'emittente
interessata, oltre all'immediata sospensione delle
trasmissioni programmate in violazione della presente
legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo
gratuito ((...)), per la trasmissione di messaggi
politici autogestiti in favore dei soggetti
danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da
ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra
gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati
alla comunicazione politica gratuita.
((Comma modificato dalla L. 6 novembre 2003, n.
313))
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità
ordina all'emittente interessata la trasmissione di
servizi di informazione elettorale con prevalente
partecipazione dei soggetti politici che siano stati
direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità
ordina all'editore interessato la messa a disposizione
di spazi di pubblicità elettorale compensativa in
favore dei soggetti politici che ne siano stati
illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità
ordina all'emittente o all'editore interessato di
dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione
che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo,
per fascia oraria, collocazione e caratteristiche
editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati
pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e
7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche
ripetuta a seconda della gravità, di messaggi
recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la
pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità,
di rettifiche, alle quali è dato un risalto non
inferiore per fascia oraria, collocazione e
caratteristiche editoriali, della comunicazione da
rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche
ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di
ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla
comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al
presente articolo possono essere impugnati dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
entro trenta giorni dalla comunicazione dei
provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità,
entro lo stesso termine i soggetti interessati possono
chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la
condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre
giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta
cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere
o depositare memorie entro cinque giorni dalla
notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla
suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia
sulla domanda di sospensione nella prima camera di
consiglio dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, e comunque non oltre il settimo
giorno da questo. Le stesse regole si applicano per
l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Art. 11.
(Obblighi di comunicazione)
1. Entro trenta giorni dalla consultazione
elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica ed anche nel caso di
elezioni suppletive, i titolari di emittenti
radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di
quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle
Camere nonché al Collegio regionale di garanzia
elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione
politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi
dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi
hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo
gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati
ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai
relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti
dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI
((Art. 11-bis
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano
alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si
applicano alla programmazione regionale o comunque
locale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di
concessione o di autorizzazione o comunque aventi
altro titolo di legittimazione per trasmettere in
ambito nazionale.))
((Articolo aggiunto dalla dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
((Art. 11-ter
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Capo si intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva
locale", ogni soggetto destinatario di
autorizzazione o concessione o comunque di altro
titolo di legittimazione all'esercizio della
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale;
b) per "programma di informazione", il
telegiornale, il giornale radio e comunque il
notiziario o altro programma di contenuto
informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai
temi dell'attualità e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione
politica", ogni programma in cui assuma
carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche manifestate attraverso
tipologie di programmazione che comunque consentano
un confronto dialettico tra più opinioni, anche se
conseguito nel corso di più trasmissioni.))
((Articolo aggiunto dalla dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
((Art.
11-quater
(Tutela del pluralismo)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
devono garantire il pluralismo, attraverso la parità
di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e
l'equità nella trasmissione sia di programmi di
informazione, nel rispetto della libertà di
informazione, sia di programmi di comunicazione
politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e
l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente Capo le
organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per
cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o
televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o
radiofonico di queste presentano al Ministro delle
comunicazioni uno schema di codice di
autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti
i pareri della Federazione nazionale della stampa
italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale
termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto
a presentare uno schema di codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni
propone comunque uno schema di codice sul quale devono
essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale
della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei
giornalisti, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al
presente articolo deve comunque contenere disposizioni
che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali,
consentano la comunicazione politica secondo una
effettiva parità di condizioni tra i soggetti
competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e
al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche
e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di
autoregolamentazione disciplina le condizioni
economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti
a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei
prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto
della normativa in materia di spese elettorali ammesse
per ciascun candidato e secondo un principio di
comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana,
l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di
cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è
immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera
entro il termine di quindici giorni dalla sua
ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le
organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il
codice di autoregolamentazione, che è emanato con
decreto del Ministro delle comunicazioni, come
deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza
che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano
provveduto a sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni
emana comunque con proprio decreto il codice di
autoregolamentazione. Il codice di
autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti
di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali
il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
comunicazioni.))
((Articolo aggiunto dalla dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
((Art.
11-quinquies
(Vigilanza e poteri dell'Autorità)
((1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi
contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel
codice di autoregolamentazione di cui all'articolo
11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e
attuative emanate dall'Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia
da parte di soggetti politici interessati ovvero del
Consiglio nazionale degli utenti istituito presso
l'Autorità, di comportamenti in violazione del
presente Capo o del codice di autoregolamentazione di
cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni
regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità
adotta nei confronti dell'emittente ogni
provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad
eliminare gli effetti di tali comportamenti e può
ordinare, se del caso, la programmazione di
trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia
possibile ordinare trasmissioni a carattere
compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione
delle trasmissioni dell'emittente per un periodo
massimo di trenta giorni.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri
provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni del presente Capo e, in caso di
inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al
presente articolo possono essere impugnati dinanzi
agli organi di giustizia amministrativa in sede di
giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di
primo grado è attribuita in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma.))
((Articolo aggiunto dalla dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
((Art.
11-sexies
(Norme regolamentari e attuative dell'Autorità)
1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni
regolamentari e attuative alle disposizioni del
presente Capo.))
((Articolo aggiunto dalla dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
((Art.
11-septies
(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le
emittenti locali)
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5
dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle
emittenti radiofoniche e televisive locali le
disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad
eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.))
((Articolo aggiunto dalla dalla L. 6 novembre
2003, n. 313))
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati in lire 20 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente
utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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